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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI – SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del dott. Vincenzo Di Pede, ha deliberato la seguente
SENTENZA in ordine alla causa civile di 1° grado iscritta al n° 1612/2020 ruolo generale affari civili contenziosi e vertente tra:
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Rosaria Converso - ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
AM LO - CONVENUTA-
NONCHÈ
(c.f.: ) e (c.f.: CP_2 C.F._2 CP_3
) - CONVENUTI CONTUMACI C.F._3
OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale.
I FATTI
1.a Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo in data 24.07.2020
[...]
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1 [...]
e per ottenere la loro condanna al risarcimento dei danni CP_2 CP_3
(per un complessivo ammontare di €. 51.157,00) derivati all'attrice a seguito del sinistro stradale occorso il 11.09.2018, alle ore 10:20 circa, in Corigliano-Rossano.
L' attrice ha dedotto:
- che ella, mentre attraversava sulle strisce pedonali la Via Provinciale nell'area urbana di Corigliano all'altezza del negozio Falpalà in direzione dell'Edicola-
TA di LA FR, veniva investita dall'autoveicolo Fiat Panda tg.
Z2 (di proprietà di e assicurato con la CP_3 [...] di cui alla polizza n. 20171/7242277) condotto da;
CP_1 CP_2
- che, trasportata la al P.S. dell'Ospedale dell'area urbana di Rossano, le Parte_1 venivano diagnosticate la contusione craniofacciale con frattura delle ossa nasali, la
1 frattura della diafisi distale peroneale sinistra e la frattura dell'emipiatto tibiale sinistro;
- che, denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa dell'autoveicolo con p.e.c. del
03.10.2018, la dopo aver sottoposto l'attrice a visita Controparte_1 medico-legale con un proprio perito, provvedeva ad inviarle, a chiusura della pratica, un assegno di €.17.150,00 (di cui €.2.000,00 per spese legali) che l'attrice tratteneva a titolo di acconto;
- che, secondo la relazione di un proprio consulente, dott. , il Persona_1 danno subito dall'attrice consiste nell'inabilità temporanea assoluta di 62 gg., nell'inabilità temporanea parziale di 217 gg. e nel danno biologico permanente del
18%, per un importo complessivo di €.51.157,00, dal quale detrarre quanto già liquidato dalla compagnia assicurativa.
1.b L'attrice ha, quindi, avanzato le seguenti conclusioni: « … essendo incontestato il sinistro verificatosi in data 11.09.2018 per l'esclusiva responsabilità e colpa del Sig.
e vertendo la vicenda solo sulla quantificazione del quantum da risarcire: CP_2
1) … dichiarare, …, che il danno subito dal ricorrente è riconducibile ad esclusiva colpa e responsabilità del Sig. e per l'effetto 2) condannare i resistenti in solido … al CP_2 risarcimento di tutti i danni … ammontanti ad Euro 51.157,00, da cui vanno detratti quelli già corrisposti dalla Compagnia Assicuratrice, o di quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
3) condannare i resistenti, …, al pagamento delle spese mediche sostenute pari ad euro 960,00 e 4) condannare, infine, i resistenti al pagamento delle competenze tutte di lite, onorari difensivi inclusi».
2.a Con comparsa depositata in data 19.02.2021, si è costituita in giudizio la
[...] contestando il quantum della pretesa risarcitoria e, in particolare, CP_1 deducendo:
- il residuo nella Occhiuzzo di postumi invalidanti permanenti nella misura del 8%, come da perizia medica a firma del perito assicurativo dott. Persona_2 confermata dal parere della Commissione Medica Centrale;
- la congruità dell'importo riconosciuto e già liquidato stragiudizialmente dalla compagnia assicurativa pari a €.17.150,00 di cui
- €.2.000,00 per spese legali.
2.b La compagnia convenuta ha, quindi, chiesto di: «Darsi atto della avvenuta liquidazione del danno in via stragiudiziale e rigettare la domanda attrice, così come formulata, poiché
2 infondata in fatto e in diritto. Con condanna in ogni caso dell'istante al pagamento delle spese e delle competenze tutte del giudizio, oltre Iva e cap come per legge».
3 All'esito della prima udienza è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute
[...]
e e disposto il mutamento nel rito ordinario. CP_2 CP_3
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti,
è stata espletata l'istruttoria orale richiesta dalla parte attrice.
All'udienza del 20.10.2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. abbreviati (20 + 20).
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 La domanda attorea deve qualificarsi come proposta ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass. priv.) e dell'art. 2054 c.c. nei confronti del conducente
( ) e della proprietaria ( ) del veicolo Fiat Panda tg. Z2, CP_2 CP_3 quali responsabili civili, oltre che della compagnia assicurativa del medesimo veicolo (la per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non Controparte_1 patrimoniali subiti dall'attrice a causa del sinistro in oggetto.
5.a Ciò posto, è chiaramente emergente nella specie la dinamica del sinistro.
In primis, la stessa compagnia assicurativa convenuta non ha contestato e ha, anzi, riconosciuto espressamente l'an della domanda attorea con la liquidazione in favore della
, già in sede stragiudiziale, dell'importo di €.17.150,00, di cui €.2.000,00 per Parte_1 spese legali.
Ad ogni modo, è comunque consolidato il principio secondo cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un pedone è presunta a norma dell'art. 2054 co.
1 c.c. e può essere esclusa solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno ovvero quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, da ciò derivando che questa situazione ricorra allorché sia provato che il pedone abbia compiuto un movimento talmente inatteso e repentino da non consentire al conducente del veicolo, data la imprevedibilità ed anormalità del movimento, di porre in atto una manovra che avrebbe potuto impedirne l'investimento (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 9278/2017; Cass.,
Sez. III, sent. n. 3746/1971).
5.b Nella fattispecie in esame, la dinamica del sinistro prospettata dalla parte attrice ha trovato conferma nelle dichiarazioni della teste escussa ( , nuora Testimone_1 dell'attrice), la quale, all'udienza del 01.07.2024 ha dichiarato: «Confermo la circostanza 1)
3 e tanto posso dire in quanto io mi trovavo con mia OC in macchina ed avevo parcheggiato allorquando lei è scesa per fare delle commissioni ed ha attraversato la strada mentre io sono rimasta in macchina al telefono. Ho visto la scena e ricordo che mia OC si trovava più o meno a metà carreggiata. Preciso che ho parcheggiato in un piazzale del negozio Falpalà e più avanti ci sono le strisce per cui mi sono trovata mia OC davanti ai miei occhi. Confermo la circostanza 2) che mia OC era sulle strisce pedonali direzione Tabacchi circa al centro della carreggiata. Lei si era già incamminata;
Confermo la circostanza 3) che il ragazzo della Fiat Panda si è fermato per soccorrere;
Preciso che ho visto quest'autovettura sopraggiungere a velocità sostenuta ed investire mia OC. Ricordo che mia OC è stata attinta nella sua parte sinistra e ricordo che vi erano i Vigili Urbani che dirigevano il traffico ed hanno visto tutta la scena;
[...] Io seguivo con lo sguardo dalla mia autovettura mia OC».
Non risultano emergere elementi atti ad inficiare l'attendibilità sul piano oggettivo
(precisione e completezza della testimonianza;
assenza di contraddizioni) e soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali del teste) della suddetta testimonianza.
La stessa deposizione testimoniale ha trovato conferma nei rilievi degli agenti della Polizia
Locale di Corigliano-Rossano intervenuti nell'immediatezza del sinistro. Dal rapporto prodotto di incidente stradale in atti, infatti, emerge che gli agenti della Polizia Locale hanno rinvenuto l'attrice a terra sull'attraversamento pedonale (descritto come ben visibile), in assenza di tracce di frenata e che lo stesso conducente dell'automobile,
[...]
sentito a sommarie informazioni nell'immediatezza del sinistro, ha ammesso di CP_2 aver investito la mentre attraversava sull'attraversamento pedonale, non Parte_1 riuscendo a fermare l'autoveicolo.
6.a Passando all'esame della natura e dell'entità di tali danni, la perizia medico-legale disposta dalla compagnia assicurativa (vedi relazione dello specialista medico legale dott.
ha riscontrato, all'esito dell'esame della avvenuto in data 10.07.2019, Per_2 Parte_1 la sussistenza del nesso causale tra le lesioni (frattura del cranio, frattura della gamba sinistra e frattura della caviglia sinistra) e le menomazioni accertate in capo al pedone.
Il perito medico-legale assicurativo ha, quindi, riscontrato, all'esito del proprio esame
«lesività traumatica fisica refertata al P.S. compatibile con il riferito investimento autovettura/pedone».
6.b Più nel dettaglio, il perito della compagnia assicurativa ha riscontrato che la Parte_1 ha riportato, a causa del sinistro, postumi permanenti quantificabili in un danno biologico
4 permanente del 8%, nonché in un periodo di inabilità temporanea totale o assoluta (I.T.T.) di gg. 60 e di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50% di 45 gg. e al 25% di ulteriori 45 gg.
La suddetta quantificazione del danno non patrimoniale deve ritenersi condivisibile, non ricorrendo nella specie la necessità di alcuna consulenza tecnica d'ufficio.
Sul punto giova precisare che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (cfr. Cass., Sez. VI-1, ord. n. 326/2020).
Nel caso concreto, l'adesione alle valutazioni medico-legali espresse dalla perizia assicurativa discende dal rispetto da parte di quest'ultima di specifici criteri scientifici, non avendo dimostrato, d'altro canto, la consulenza tecnica della parte attrice a firma del dott.
la sussistenza di un danno biologico maggiore di quello riconosciuto dal Per_1 fiduciario dell'assicurazione.
Ebbene, la consulenza tecnica della parte attrice del dott. risulta, innanzitutto, Per_1 sostanzialmente in linea con la perizia assicurativa in merito ai giorni di inabilità temporanea totale, avendo le stesse previsto, rispettivamente, 62 e 60 gg.
6.c Assolutamente generica è la valutazione del C.T.P. dell'attrice in merito all'inabilità temporanea parziale, essendosi limitata a prevedere 217 gg., senza alcuna indicazione circa le percentuali di inabilità parziale.
Non risulta rispondente agli stringenti criteri scientifici da adottare nel caso di specie neppure la valutazione del C.T.P. dell'attrice in merito alla asserita percentuale di danno biologico permanente del 18%, fondata sulla «guarigione della lesione del ginocchio e della caviglia con residua rigidità che rende difficoltoso il cammino della paziente limitandone l'autonomia funzionale» e con «persistenza di una sintomatologia estremamente fastidiosa per lunghi periodi di tempo prevedendo inoltre un aggravamento dei processi degenerativi artrosici a carico delle articolazioni del ginocchio e della caviglia.
Non va inoltre trascurata la necessità di nuovi interventi chirurgici sia per una eventuale artrolisi del ginocchio e comunque per la rimozione dei mezzi di sintesi».
A tal proposito, è da premettersi che il combinato disposto degli artt. 139 e 354 cod. ass. impone al giudice di stimare il grado di invalidità permanente in base alla tabella approvata
5 dal d.m. Min. Salute 3 luglio 2003 (in Gazz. uff. n. 211 del 1 settembre 2003), posto, in ogni caso, che la percentuale di invalidità permanente causata da una lesione della salute non può essere individuata in via equitativa, dovendosi determinare con corretto criterio medico-legale e in base ad un "barème" redatto con criteri di scientificità, requisito di cui è provvisto quello approvato con d.m. 3 luglio 2003 (cfr. Cass., Sez. VI-3, ord. n.
19229/2022).
6.d Tanto premesso, nel caso concreto, la relazione medico-legale dell'assicurazione risulta aver adottato i suddetti parametri normativi e scientifici, giungendo alle seguenti conclusioni: «Attesa la tipologia del trauma pluri-fratturativo, la necessità della terapia chirurgica e della successiva fkt si valuta un periodo di malattia traumatica di complessivi giorni centocinquanta. Attesa la entità dei postumi menomativi post-fratturativi e la presenza di mezzi di sintesi all'arto inferiore sinistro si valuta un danno biologico permanente complessivo dell'8 (otto)%».
Il perito assicurativo ha tenuto conto, in particolare, di uno specifico esame dei distretti traumatizzati: «Naso: deviazione setto nasale verso sinistra;
risposta algica alla digitopressione sulla piramide nasale. Ginocchio sinistro in asse;
cicatrice chirurgica bianco-perlacea e filiforme, di circa cm dieci;
modesta ipotonotrofia muscolare al polpaccio. caviglia sinistra in asse: cicatrice chirurgica di circa cm due, bianco perlacea in regione sovramalleolare peroneale. Si dà atto che, nonostante ripetute rassicurazioni da parte dello scrivente, la paziente non ha sufficientemente collaborato alla visita medico- legale allegando intensa reazione algica alle minime manovre atte a saggiare la funzionalità articolare del ginocchio (la cui flessione è apparsa comunque possibile fino a
90°) e della caviglia sinistra».
Le suddette conclusioni della perizia assicurativa tengono già conto dei postumi rilevati dalla consulenza tecnica della parte attrice, ma, a differenza di questa, li ricollegano ad un danno biologico permanente complessivamente valutato nella misura del 8%.
Tale quantificazione del danno biologico permanente ‒ lungi dall'essere una somma dei singoli traumi (come proposto, invece, dalla parte attrice in sede di comparsa conclusionale [cfr. p. 15]) ‒ è in linea con le tabelle ministeriali di cui all'allegato 2 del d.m.
3 luglio 2003, atteso che «gli esiti permanenti di una lesione possono essere rappresentati da più voci tabellate. In questi casi la valutazione del danno non deriva dalla sommatoria delle diverse percentuali attribuite alle singole componenti menomative, ma deve fare riferimento alla riduzione globale della integrità di quel determinato distretto anatomo- funzionale» (cfr. allegato 1 d.m. 3 luglio 2003, Criteri applicativi).
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7.a Giustificata nei termini di cui sopra l'adesione alla relazione medico-legale del perito assicurativo, per quanto riguarda la liquidazione del danno biologico permanente nella misura del 8% la stessa è da effettuarsi sulla base delle tabelle ministeriali (d.m. Ministero delle Imprese e Made in Italy del 18.07.2025 per il danno biologico da lesioni micropermanenti, fino a 9 punti di invalidità) di cui all'art. 139 del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Tenuto conto dell'età della danneggiata (nata il [...]) al tempo del sinistro
(11.09.2018), ossia 61 anni, il risarcimento del danno da invalidità permanente ammonta a
€.12.057,91.
7.b Con riferimento al risarcimento del danno da inabilità temporanea, è da applicarsi l'indennità giornaliera di €. 56,18 prevista dall'art. 139 cod. ass. priv. per le lesioni micropermanenti (così come, da ultimo, rideterminata dal d.m. 8 luglio 2025, in G.U.
31/07/2025, n. 176). Conseguentemente, la liquidazione del danno da inabilità temporanea ‒ tenuto conto della quota riferibile al solo danno biologico e non anche al danno morale ‒ è pari a €. (56,18 x 60 + 56,18 x 45 x 0,50 + 56,18 x 45 x 0,25) =
€.5.266,88.
7.c Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale ammonta, all'attualità, all'importo di €.17.324,79 (ossia, €.12.057,91 + €.5.266,88), da incrementare con la personalizzazione massima del 20% di cui all'art. 139 co. 3 cod. ass. priv., in ragione della molteplicità delle lesioni e dei traumi subiti, e, dunque, all'importo di € 20.789,75.
8 La suddetta quantificazione non tiene conto del danno morale, in quanto soltanto genericamente allegato e non dimostrato.
Ebbene, secondo la giurisprudenza consolidata, nelle lesioni micropermanenti, il danno morale è considerato assorbito nella personalizzazione massima salvo rigorosa prova contraria (cfr. Cass. 5547/2024), insussistente nel caso di specie.
9 Con riferimento al danno patrimoniale dedotto dall'attrice, trovano supporto documentale e sono, dunque, da riconoscersi le spese mediche e diagnostiche nella misura complessiva di €. 960,00, secondo quanto accertato anche dal perito medico-legale della compagnia assicurativa.
10 Complessivamente, dunque, il danno patrimoniale e non patrimoniale, liquidato nell'interezza, ammonta all'importo di € 21.749,75.
Su tale importo, devalutato al tempo del sinistro (11.09.2018) e quindi pari a €.18.338,74 e annualmente rivalutato, maturano gli interessi legali dalla data del sinistro ad oggi. Di qui, un importo, comprensivo di interessi, pari a € 24.156,21.
7 10. Da tale importo deve essere detratta la somma già versata ‒ in data 15.07.2019 ‒ dalla compagnia assicurativa convenuta ante causam a fini transattivi, trattenuta dall'attore a titolo di acconto, pari a €.15.150,00 (al netto dell'importo di €.2.000,00 liquidato, invece,
a titolo di spese legali stragiudiziali).
Tale importo, maggiorato di rivalutazione e interessi, ad oggi, ammonta a €.19.810,49.
Quindi il risarcimento netto spettante oggi all'attrice ammonta a € (24.156,21 - 19.810,49)
- € 4.345,72.
11. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo e seguono la soccombenza. Il valore della causa è pari al credito accertato (€ 4.345,72). La liquidazione di cui al dispositivo a titolo compenso avvocato tiene conto della somma di € 2.000,00 pagata dalla compagnia in sede stragiudiziale esclusivamente a titolo di spese legali (somma comprensiva di spese generali, cassa e iva).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e , disattesa ogni altra domanda CP_1 CP_2 CP_3 ed eccezione, così dispone:
a) ACCOGLIE, parzialmente, la domanda attorea e, pertanto, condanna le parti convenute al pagamento, in solido, della somma di € 4.345,72, oltre gli interessi legali maturandi sul detto importo dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
b) CONDANNA le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che si quantificano in € 286,00, per esborsi ed in € 800,00 (ottocento) per compenso d'avvocato (importo al netto di quanto già versato ante causam dalla compagnia per spese legali), oltre 15 % per spese generali, nonché cassa e iva;
con versamento da eseguirsi in favore dell' avv. Rosaria Converso per dichiarato anticipo.
Così deciso in Castrovillari, in data 03/12/2025
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Stefano Lombardo, addetto all' Ufficio per il processo
IL GIUDICE
(dott. Vincenzo DI PEDE)
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