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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2354/2019 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2354/2019 R.G., avente ad oggetto: Occupazione senza titolo di immobile,
vertente tra
in persona del Presidente e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Eroi del Mare n. 19, presso lo studio dell'Avv.
IE CE EL, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di citazione dell'8.02.2019,
- ATTRICE-Convenuta in via riconvenzionale -
contro
, elettivamente domiciliata in Triggiano (Ba), alla via Padre Daniele n. 4, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Domenico Losacco, dal quale è rappresentata e difesa, unitamente all'Avv. Gianluca Clary, giusta procura allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 6.05.2019,
- CONVENUTA-Attrice in via riconvenzionale -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex lege di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con atto di citazione dell'8.02.2019, ritualmente notificato in data 11.02.2019, la
[...]
(d'ora innanzi, per brevità, “ ) conveniva innanzi all'intestato Parte_1 Parte_2
Tribunale la sig.ra al fine di “A1) accertare che , a seguito della sentenza CP_1 CP_1 dichiarativa del Tribunale di Bari n. 2249/2008 passata in cosa giudicata – che ha rigettato la domanda proposta dal socio, di annullamento giudiziale della delibera di esclusione -, essendo stata espulsa, con contestuale revoca dell'alloggio e sue pertinenze, mediante delibera del C.d.A.dell'11 luglio 2005 idonea a produrre l'estinzione definitiva del sodalizio sociale, detiene sine titulo i beni immobili presi in consegna il 2
1 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. luglio 2001”, e per l'effetto “A2) condannare la convenuta inadempiente a rilasciare immediatamente, liberi da persone e cose, le seguenti unità immobiliari di proprietà della : a) Parte_1 appartamento sito in Triggiano alla via G. Falcone n. 31, quinto piano (…), (b) box auto al piano scantinato, avente accesso dalla rampa carrabile che si diparte dal civico 29 di via G. Falcone (…), c) posto auto scoperto ubicato nel cortile condominiale retroposto rispetto alla strada pubblica, d) unitamente alle parti , superfici, attinenze, impianti e servizi comuni del fabbricato di cui all'art. 1117 c.c.”.
Chiedeva, inoltre, di “B1) condannare al pagamento di un indennizzo non inferiore ad € CP_1
69.600,00 (id est: € 580x120 mesi, calcolati da febbraio 2009 a febbraio 2019), derivante dall'occupazione e utilizzo degli immobili di proprietà della Cooperativa da parte dello ex socio inadempiente, da commisurare al valore locativo di immobili con analoghe caratteristiche e da liquidare, anche in via equitativa, a partire dal febbraio 2009, in coincidenza dell'illegittima detenzione dei suddetti beni, fino al loro materiale rilascio”
e di “condannare la stessa convenuta al pagamento dell'importo di almeno € 18.617,50 per far fronte, a partire dall'anno 2012 in poi, all'assolvimento dei vari oneri contabili, fiscali ed amministrativi a carico della
, titolare dell'appartamento e dell'autorimessa abusivamente detenuti da Parte_1 [...]
”, oltre agli interessi moratori a partire dal 29.01.2009, ovvero dalla domanda giudiziale al saldo, con CP_1 vittoria delle spese di lite.
In particolare l'attrice deduceva di aver acquisito in piena proprietà il lotto 10 del P.E.E.P., inserito nel Piano di Lottizzazione della Zona di Nuova Espansione C1 – “Maglia C1.4B” del Comune di Triggiano e di aver conseguentemente realizzato sul suolo ubicato nel quartiere “San Lorenzo” una palazzina per civile abitazione da assegnare in proprietà ai propri soci, sviluppata su cinque piani e composta da dieci appartamenti, dieci box auto e dieci cantinole;
ultimato il fabbricato, l'assemblea della Cooperativa edilizia con delibere del 2.07.2001
e dell'1.01.2003 assegnava e consegnava gli alloggi sociali con le relative pertinenze ai soci prenotatari, e tra questi, anche a CP_1
Con atto del 20.11.2000 a rogito notar , rep. 35049, il concedeva Per_1 Controparte_2 all'attrice un mutuo ipotecario, con riferimento al quale, su richiesta della mutuante, i soci assegnatari degli immobili si costituivano fideiussori della , ciascuno in proporzione all'importo di mutuo richiesto. Parte_1
Con successivo atto pubblico del 21.09.2001, rep. n. 36487, registrato a Bari in data 3.10.2001, al n. 10185, intervenuto tra – subentrata nel rapporto contrattuale al – e Controparte_3 Controparte_2
l'attrice mutuataria, si procedeva alla suddivisione del capitale precedentemente mutuato in quote e al contestuale frazionamento dell'ipoteca iscritta a garanzia tra le varie unità immobiliari.
In attesa della stipula dell'atto pubblico di assegnazione delle singole porzioni immobiliari in favore dei soci – e del conseguente accollo diretto delle quote di mutuo da parte di ciascun assegnatario – i pagamenti dei ratei del mutuo, pari a circa €. 3.3000,00 mensili, venivano effettuati direttamente dalla Cooperativa attrice, previo apposito versamento delle quote mensili di rispettiva spettanza dai soci aventi titolo sul conto corrente intestato alla società Cooperativa.
A partire del 2001 e sino al 2003 nonostante gli obblighi previsti dallo statuto ed assunti CP_1 nei confronti della compagine sociale, eseguiva in ritardo il pagamento degli importi dovuti a titolo di ratei, spese generali, costi di costruzione e quote di preammortamento.
2 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. Tale comportamento della sfociava in un primo decreto di revoca di assegnazione dell'alloggio, CP_1 adottato dall'organo assembleare, in data 17.09.2003 e regolarmente notificato all'interessata in data
3.11.2003, poi “posto nel nulla” a fronte della promessa “che in futuro tali ritardi non si sarebbero più verificati”.
Ciononostante, stante la persistenza dello stato di morosità, in data 20.07.2005 il C.d.A. procedeva all'espulsione del socio e alla conseguente revoca dell'alloggio a questa assegnato. CP_1
Tra il 25 luglio e il 16 settembre 2005 versava le rate di mutuo per complessivi €. 4.107,28, lasciando CP_1 scoperte le ulteriori somme dovute a titolo di spese generali per gli anni 2004, 2005 e 2006.
Avverso la suddetta delibera di espulsione del socio adottata dal C.d.A., la proponeva atto di CP_1 citazione in opposizione notificato il 19.09.2005 (R.G. n. 9033/2005), all'esito del quale il Tribunale di Bari con sentenza n. 2249/2008, del 14.07.2008, rigettava la domanda con condanna dell'attrice al pagamento delle spese processuali.
La decisione di rigetto passava in giudicato in data 18.12.2008, stante l'omessa impugnazione a fronte della notifica della sentenza eseguita in data 18.11.2008 presso il difensore domiciliatario della come risulta CP_1 dall'attestazione apposta dalla Cancelleria in data 16.01.2009.
Nelle more continuava ad occupare l'immobile senza pagare alcun corrispettivo alla CP_1 società proprietaria;
sicché l'attrice adiva l'odierno Tribunale chiedendo il rilascio dell'immobile, oltre alla condanna della al pagamento di un indennizzo per l'occupazione sine titulo concludendo come innanzi CP_1 riportato.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria il 6.05.2019, si costituiva in giudizio chiedendo “il rigetto della domanda principale in quanto destituita di fondamento”, ovvero CP_1
“in caso di accoglimento della richiesta di rigetto, l'accoglimento della riconvenzionale spiegata, con la condanna della cooperativa al versamento della somma complessiva di € 145.588,00 per le causali di cui alla riconvenzionale, oltre le rate a scadere in corso di pagamento per le spese straordinarie condominiali, o nella maggior minor somma che parrà di giustizia o che dovesse risultare in corso di causa”, con vittoria delle spese di causa.
In particolare, la convenuta deduceva che “nel corso di questi undici anni [dal 29.01.2009, giorno dell'atto di diffida e sino all'11.02.2019, giorno della notifica dell'atto di citazione del presente giudizio, ndr] ha sempre detenuto l'immobile, ha provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare, ha provveduto al versamento degli oneri condominiali sia per quanto attinente alla ordinaria amministrazione, che alla straordinaria, senza che la nulla avesse a che obiettare. Facta concludentia che hanno Parte_1 portato, lecitamente a ritenere da parte della socia che la cooperativa avesse desistito dall'intento di CP_1 espellerla dalla cooperativa”, sicché, pur riconoscendo di aver detenuto l'unità immobiliare assegnatale con le sue pertinenze sin dal 2.07.2001 sino all'attualità, evidenziava inoltre che “se l'intento della cooperativa fosse realmente stato quello di rientrare in possesso dell'unità, null'altro avrebbero dovuto fare, se non porre in esecuzione la sentenza citata”.
Ha, dunque, chiesto “l'acquisizione dei bilanci della cooperativa dal 2009 a tutt'oggi, al fine di verificare le imputazioni date dall'attrice, ai versamenti effettuati dalla , da cui discenderebbe, secondo le CP_1
3 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. allegazioni di parte convenuta, che “non sussiste alcun onere a carico della , di versare un CP_1 indennizzo per la occupazione e utilizzo degli immobili”.
Inoltre, la convenuta chiedeva, in via riconvenzionale e subordinata, il rimborso delle quote di mutuo CP_1 versate dal 2002 al 2016, “in caso di accoglimento della domanda, in quanto somme evidentemente non addebitabili alla se non ha il diritto di ottenere in assegnazione in proprietà delle unità immobiliari”, CP_1 per un totale di €. 80.849,00; anche per ciò che concerne le spese generali gestionali, la deduceva di CP_1 aver proceduto al relativo versamento, sicché, in ipotesi di accoglimento della domanda, chiedeva il rimborso per l'importo complessivo di €. 34.045,00.
Inoltre, evidenziava di aver sostenuto spese per la manutenzione dello stabile per €. 1.944,00, €. 18.750,00 per la manutenzione straordinaria delle unità immobiliari a lei assegnate, un ulteriore danno economico derivante dal mancato scarico fiscale imputabile all'omissione della cooperativa che avrebbe omesso di rilasciare per gli anni successivi al 2002 la relativa documentazione e un danno di €. 10.000,00 derivante dal
“comportamento omissivo al compimento dei propri obblighi, incameramento delle somme versate per ratei di mutuo, spese straordinarie condominio, spese straordinarie cooperativa, mancata documentazione fiscale per scarico interessi passivi”.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'attrice replicava alla domanda riconvenzionale di parte convenuta, eccependo in primo luogo “la prescrizione delle somme, a qualsivoglia titolo, corrisposte dalla convenuta (id est: quote di mutuo;
quota spese generali di gestione;
quota lavori di manutenzione straordinaria della palazzina;
somme per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità di proprietà sociale) prima dell'aprile 2009, essendo ormai spirato il termine decennale per il relativo rimborso”, e spiegando, a sua volta, ulteriore reconventio reconventionis sostenendo che “qualora il giudicante, considerando non applicabile l'evocata prescrizione decennale, ritenga che la restituzione delle somme versate dal socio escluso debba riguardare anche il periodo ultradecennale, (…) che l'equivalente monetario dell'avvenuto godimento del bene da parte della socia inadempiente venga riconosciuto, facendo ricorso all'istituto del canone figurativo, dall'inizio della detenzione, giusta verbale di consegna degli immobili avvenuta in data 1.7.2001, (…) in poi” e, quindi, “condannare a pagare l'indennità di CP_1 occupazione dell'alloggio e sue pertinenze, determinata secondo gli stessi criteri valutativi sub B1), in complessivi €. 124.700 (id est: € 580 x 215 mesi), da liquidarsi, anche in via equitativa, a decorrere dall'iniziale consegna dei medesimi immobili, avvenuta a luglio 2001, fino a giugno 2019; oltre alla somma di € 580 mensili, per il periodo successivo, fino al materiale rilascio dei beni di proprietà dell'attrice”.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante produzione documentale e CTU a firma dell'arch.
[...]
e, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente Per_2 introita in decisione da questo Giudice, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.06.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in presenza in aula di udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note scritte depositate telematicamente, e con la concessione dei termini ex lege di 60 giorni per il
4 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. deposito di comparse conclusionali e di successivi 20 giorni per il deposito di brevi memorie di replica ex art. 190, comma 1, c.p.c.
Preliminarmente, mette conto evidenziare che con la comparsa conclusionale depositata telematicamente in data 15.09.2025, la società attrice ha concluso chiedendo di: “A1) Accertare che , a seguito CP_1 della sentenza dichiarativa del Tribunale di Bari n. 2249/2008 passata in cosa giudicata – che ha rigettato la domanda, proposta dalla socia, di annullamento giudiziale della delibera di esclusione –, essendo stata espulsa, con contestuale revoca dell'alloggio e sue pertinenze, mediante delibera del C.d.A. dell'11 luglio
2005 idonea a produrre l'estinzione definitiva del sodalizio sociale, detiene tuttora sine titulo i beni immobili ricevuti in consegna il 2 luglio 2001. A2) Per l'effetto, condannare la convenuta a rilasciare immediatamente, liberi da persone e cose, le seguenti unità immobiliari di proprietà della Parte_1
: a) appartamento sito in Triggiano alla Via G. Falcone n. 31, quinto piano, composto di ingresso -
[...] salone, tre vani ed accessori, con ingresso dalla porta a sinistra per chi sale le scale, confinante con vano scala, cortile condominiale da due lati ed altro appartamento al piano di proprietà , oltre a Controparte_4 pertinenziale cantinola al piano terra, confinante con cortile condominiale, proprietà e Persona_3 proprietà , individuati nel Catasto Fabbricati del Comune di Triggiano (l'appartamento e la Persona_4 cantinola) al foglio 9, particella 2150 sub 13, via Giovanni Falcone, piano 5, int. 10, categoria A/2, classe 3a
, vani 6,5, superficie catastale 117 m 2 escluse aree scoperte, rendita € 772,10; b) box auto al piano scantinato, avente accesso dalla rampa carrabile che si diparte dal civico 29 di Via G. Falcone, confinante con corsia di manovra da due lati e proprietà , riportato in Catasto a medesimo foglio, particella 2150, sub Persona_4
22, via Giovanni Falcone, piano S1, categoria C/6, classe 2a , 33 m 2 , superficie totale 38 m 2 , rendita €
64,76; c) posto auto scoperto ubicato nel cortile condominiale retroposto rispetto alla strada pubblica;
d) unitamente alle parti, superfici, attinenze, impianti e servizi comuni del fabbricato di cui all'art. 1117 c.c. B)
Condannare al pagamento dell'indennizzo di € 91.197,60 derivante dall'occupazione e CP_1 utilizzo degli immobili di proprietà della da parte dell'ex socia inadempiente, commisurato al Parte_1 valore locativo degli stessi accertato mediante C.T.U. a partire da gennaio 2009, in coincidenza dell'illegittima detenzione dei suddetti beni, fino a giugno 2019; oltre alla somma non inferiore a € 600 al mese da liquidarsi, anche in via equitativa, da luglio 2019 in poi fino al loro effettivo rilascio. C1) Rigettare l'avversa domanda riconvenzionale di restituzione di tutte le somme versate prima d'ora dalla convenuta, basata su crediti prescritti, non richiedibili in base alle norme statutarie oppure non riscossi dalla società Cooperativa. C2) In via subordinata, ridurre comunque le esorbitanti pretese economiche complessivamente accampate in riconvenzionale dalla Maino, rapportandole al reale ed al giusto. C3) In linea ulteriormente gradata, e in alternativa alla conclusione individuata sub B), qualora venga disposta anche la ripetizione delle somme versate dal socio espulso oltre l'eccepita prescrizione decennale, cioè precedentemente al mese di aprile 2009, in accoglimento della reconventio reconventionis azionata dalla Cooperativa attrice, condannare
[...]
a pagare l'indennità di occupazione dell'alloggio e sue pertinenze, determinata dalla C.T.U. CP_1 secondo gli stessi criteri valutativi sub B), in complessivi € 147.630,00 a decorrere dall'iniziale consegna dei medesimi immobili, avvenuta a luglio 2001, fino a giugno 2019; oltre alla somma non inferiore a € 600 mensili da liquidarsi, anche in via equitativa, per il periodo successivo, fino al materiale rilascio dei beni di proprietà
5 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. dell'attrice. C4) Disporre la compensazione legale del credito spettante alla fino alla concorrenza Parte_1 del controcredito, restitutorio e risarcitorio, di effettiva appartenenza della convenuta. D) Condannare altresì la controparte al pagamento degli interessi moratori, sul complessivo importo che verrà accertato come dovuto in favore della Cooperativa edilizia dal primo atto di diffida notificato il 29.1.2009, o quanto meno dalla domanda giudiziale al saldo. E) Condannare in ogni caso al pagamento, in favore della CP_1 parte attrice, di spese (comprensive di quelle anticipate dalla Cooperativa per la C.T.U.) e compensi professionali del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettarie, I.V.A. e C.A.P. 3) recte F) Condannare infine la convenuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma determinata in via equitativa, tenuto conto dell'inoperoso comportamento di che, pur CP_1 essendone tenuta a seguito di delibera della Cooperativa di espulsione in suo danno confermata da sentenza divenuta incontestabile, non ha mai inteso restituire i beni de quibus alla proprietà”.
La difesa di parte convenuta, dal canto suo, con il deposito telematico in data 11.09.2025 della comparsa conclusionale, ha concluso rassegnando le medesime conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Ciò posto, la domanda principale avanzata dalla cooperativa attrice è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In primo luogo, va chiarito che dalla lettura e dall'analisi dello Statuto sociale della predetta Cooperativa, Parte si evince che la è una società cooperativa edilizia a r.l.; l'art. 5 del detto statuto prevede che “in conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, la società ha lo scopo, attuando il principio della mutualità ed avvalendosi delle facilitazioni ed agevolazioni previste dalle norme vigenti e da quelle che saranno eventualmente in seguito emanate in materia di edilizia economica, di costruire case di tipo popolare, sia a proprietà divisa che indivisa” e che “per il raggiungimento dello scopo sociale la società potrà acquistare suoli edificatori per costruire, sia direttamente in economia che concedendo cottimi o d'appalti, case economiche o popolari, nonché acquistare case già costruite, da assegnare ai propri soci con le modalità innanzi indicate, accendere ipoteche e stipulare ogni altra specie di contratto per la realizzazione dei propri fini sociali”.
Nelle cooperative edilizie (come nelle altre società cooperative) lo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), che le distingue rispetto agli altri tipi di società, consiste nel raggiungere un risultato economico attraverso l'attività di impresa a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato, in modo tale che i soci siano anche i destinatari elettivi dei beni realizzati dalla cooperativa.
Le cooperative edilizie di abitazione, da non confondersi con le cooperative di produzione e lavoro del settore dell'edilizia, che sono imprese di costruzione i cui soci sono operai e tecnici edili, rientrano nella tipologia di società cooperative a mutualità pura e si prefiggono come scopo sociale quello di assicurare ai soci o l'acquisto o il possesso di una abitazione, mediante corresponsione di un “prezzo” più vantaggioso rispetto a quello di mercato.
Le cooperative edilizie si dividono in due categorie: quelle a proprietà individuale o divisa, i cui alloggi costruiti, dopo la stipulazione del mutuo individuale, diventano di proprietà dei singoli soci, e quelle a proprietà indivisa, i cui alloggi - anche dopo la loro assegnazione - rimangono
6 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. di proprietà della cooperativa edilizia, mentre i soci hanno solo il diritto personale di godimento dei singoli appartamenti a fronte del pagamento di una quota.
Nella specie, risulta pacifico e non oggetto di contestazione, che la abbia proceduto, di Parte_2 volta in volta, all'assegnazione dei vari immobili in proprietà esclusiva ai singoli soci, sicché il presupposto essenziale per l'assegnazione in proprietà dell'immobile è costituito dalla permanenza della qualità di socio.
Orbene, tanto chiarito, va analizzata la questione afferente alla legittimazione a detenere il bene da parte della e, dunque, alla sua qualità di socia. CP_1
Con il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Bari n. 2249/2008, la delibera di esclusione dalla cooperativa della socia è da considerarsi pienamente legittima e, dunque, efficace, con CP_1 la conseguente decadenza della qualità di socia della stessa CP_1
Parte attrice ha prodotto in giudizio la sentenza n. 2249/2008 passata in giudicato – come da attestazione di Cancelleria in calce alla medesima pronuncia rilasciata in data 16.01.2009 – che evidenziava che “la delibera di esclusione è stata adottata dal C.d.A. in ragione della reiterata e continua morosità della CP_1 nei confronti della società cooperativa di cui era socia, ammontante, alla data della delibera, ad 4.107,28
(…), e, per altro verso, che solo successivamente a tale delibera la ha provveduto a sanare la morosità CP_1
(…)” e che “nelle varie diffide rivolte alla socia è stato richiesto il pagamento di somme a titolo sia di spese generali che di quote di mutuo frazionato e in relazione all'importo di muto richiesto dalla le quali CP_1 quote, secondo il piano economico e finanziario proposto dal Presidente, in attesa della stipula degli atti definitivi di trasferimento, dovevano essere versate direttamente dai singoli soci assegnatari degli alloggi, e in proporzione alla quota di mutuo da ciascuno di essi sottoscritta, sul c/c della cooperativa, la quale era poi direttamente obbligata nei confronti dell'istituto mutuante”.
Dunque, applicando le disposizioni di cui agli artt. 2533 co. 1, n. 2 – già art. 2527 c.c. ante riforma – nonché
l'art. 15 dello statuto sociale a norma del quale “l'esclusione del socio può aver luogo per morosità nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo alla società cooperativa e da questa richiesti o per inadempimento senza giustificati motivi agli impegni assunti verso la società”, il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, con la detta sentenza passata in giudicato, rigettava la domanda di declaratoria di nullità della delibera assembleare di esclusione della socia CP_1
È, invero, principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative a un punto fondamentale comune a entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo e il petitum del primo” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, 17.01.2022, n.1165).
Sicché, essendo ormai preclusa qualsivoglia ulteriore delibazione in ordine alla legittimità e alla validità della delibera assembleare di esclusione di dalla compagine sociale, deve ritenersi che senza CP_1 dubbio quest'ultima, a far data dall'11.07.2005, non possedesse più la qualità di socia e, conseguentemente, non vantasse più alcuna legittimazione a possedere gli immobili della società attrice.
7 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. A ciò si aggiunga che, in virtù di quanto previsto dall'ult. co. dell'art. 2533 c.c., lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, se non diversamente previsto dallo statuto, per cui essendo venuta meno la qualità di socio, a seguito della delibera di esclusione, viene meno anche la prenotazione dell'immobile (cfr. Cass. civ., sez. 1, 5.07.2008, n. 2749).
Orbene, ciò premesso appare evidente come la convenuta occupi, allo stato, sine titulo l'immobile per cui
è causa;
ne consegue che deve essere condannata a restituire immediatamente l'immobile e CP_1 le pertinenze della attrice e, comunque, non oltre il termine ritenuto senz'altro congruo del Parte_1
31.12.2025 (tenuto conto della richiesta di rilascio risalente alla delibera di esclusione dell'11.07.2005).
Tanto chiarito, la conseguente domanda attorea di condanna di al pagamento “di un CP_1 indennizzo non inferiore a € 69.600,00 (…) derivante dall'occupazione e utilizzo degli immobili di proprietà della cooperativa da parte dello ex socio inadempiente, da commisurare al valore locativo di immobili con analoghe caratteristiche e da liquidare, anche in via equitativa, a partire da febbraio 2009, in coincidenza dell'illegittima detenzione dei suddetti beni, fino al loro materiale rilascio” merita solo parziale accoglimento nei limiti di quanto si dirà infra.
Infatti, – avanzando domanda riconvenzionale – ha replicato deducendo di aver CP_1 puntualmente versato le quote di mutuo dal 2002 sino 2016 per un totale di €. 80.849,00, oltre ad altri importi per spese generali gestionali e per straordinaria amministrazione per la manutenzione dello stabile e dell'unità immobiliare, per un complessivo ammontare pari ad €. 135.588,00, domandando altresì il riconoscimento di una somma quantificata in €. 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno.
A fronte della domanda riconvenzionale di ripetizione spiegata dalla convenuta, parte attrice ha, a sua volta, eccepito la prescrizione delle somme corrisposte dalla a titolo di quote di mutuo, per le annualità CP_1 antecedenti al 2009 (“dal mese di aprile 2009 in avanti” – “atteso che la comparsa di costituzione contenente la domanda riconvenzionale è stata depositata il 6 maggio 2019”) “essendo ormai spirato il termine decennale per il relativo rimborso”.
Orbene, prima di procedere all'analisi dell'avanzata eccezione preliminare di merito sollevata tempestivamente dall'attrice in via riconvenzionale nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. in conseguenza della domanda riconvenzionale a sua volta tempestivamente spiegata dalla convenuta, occorre chiarire che per il periodo dal 2.07.2001 – data di assegnazione dell'alloggio alla - sino all'11.07.2005 – data CP_1 Parte dell'adozione della delibera di espulsione – nulla può essere ripetuto dalla né preteso dalla in CP_1 ragione della persistenza della qualità di socia della convenuta e della conseguente legittimazione a detenere i beni a lei inizialmente assegnati.
Quanto all'eccepita prescrizione, il dies a quo deve essere individuato – ai sensi dell'art. 2935 c.c. – dal giorno in cui il diritto alla ripetizione delle somme versate dalla alla società attrice poteva essere fatto CP_1 valere.
Nel caso di specie, tale momento non può che essere individuato nel 18.12.2008, data di passaggio in giudicato della sentenza emessa del Tribunale di Bari n. 2249/2008, con cui, come visto, veniva accertata la legittimità della delibera assembleare di espulsione della convenuta.
8 Dott. Luca Sforza
n. 2354/2019 R.G. Sicché, vertendosi in materia di c.d. indebito oggettivo, applicando l'ordinario termine di prescrizione decennale, deve ritenersi ormai maturata la prescrizione per le somme corrisposte sino al 18.12.2008.
È, difatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che
l'accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti” (cfr. sul punto Cass. civ., sez. lav., 25.04.2025, n.10917).
Allo stesso modo, risultano prescritte le somme corrisposte per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile
2009 poiché la domanda di ripetizione è stata avanzata solo al momento del deposito, il 6.05.2019, della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
mentre quelle corrisposte a partire dal 6.05.2009 in poi non risultano prescritte e devono essere oggetto di delibazione in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale di ripetizione.
Orbene, tanto chiarito, il periodo da assumere a base di calcolo per la determinazione delle somme corrisposte dalla a fronte del godimento del bene immobile è quello compreso tra il maggio 2009 sino CP_1 all'attualità.
Stante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte attrice, si deve ora procedere alla determinazione dell'indennità dovuta dalla alla società attrice per l'illegittima detenzione del bene per CP_1 il periodo che va da gennaio 2009 sino all'attualità.
In proposito, parte attrice, con il deposito di memorie conclusionali, ha dichiarato di aderire integralmente alle conclusioni rassegnate dal CTU e, in particolare, “piena adesione alle risultanze, criteri valutativi e conclusioni peritali secondo cui (…) il valore locativo delle unità immobiliari detenute da CP_1 nel periodo che va da gennaio 2009 fino a giugno 2019 è di € 91.197,60”.
Per quanto concerne la domanda per il riconoscimento dell'indennità da occupazione sine titulo, va considerato che, secondo quanto di recente statuito dalle SSUU della S.C “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subìto, commisurato sulla base di quanto, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe ottenuto concedendo il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o vendendolo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”, chiarendo, altresì, che “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., S.U., 15.11.2022, n. 33645).
Deve quindi desumersi, alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite, la possibilità di procedere alla liquidazione equitativa, anche nel caso in cui non sia ravvisabile un preciso parametro liquidativo alla stregua della indicazione di mercato del canone locativo, posto che comunque, “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”, e considerato che
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n. 2354/2019 R.G. secondo le linee evolutive in materia, al concetto di “danno in re ipsa” va sostituito da quello di
“danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato.
In definitiva, “Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento”.
Ciò posto, deve essere evidenziato che, nel caso in esame, la richiesta risarcitoria, conseguente al danno da occupazione sine titulo, risulta essere sufficientemente supportata dal punto di vista argomentativo/allegativo, avendo parte attrice dedotto e provato di aver più volte domandato alla la CP_1 liberazione degli immobili di sua proprietà nonché la mancata possibilità di poter godere dell'esercizio del diritto di godimento.
In ordine al quantum, come visto, può farsi applicazione del canone locativo di mercato dell'immobile; ed invero, “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (cfr. Cass. civ., S.U. n. 33645/2022, cit.).
Applicando, dunque, tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, occorre premettere che, quanto alla classificazione urbanistica della zona sulla scorta dei parametri individuati dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare – se, cioè, la zona ove insiste l'edificio condominiale di proprietà della società attrice sia catalogabile come B1 e, dunque, centrale, ovvero C1 e, dunque, semicentrale – non si condividono a pieno le conclusioni sul punto cui è pervenuto il CTU.
Ed infatti, è necessario richiamare l'ormai consolidato orientamento della Corte di legittimità, secondo cui il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati e a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU (cfr. sul punto, Cass. civ., sez. III, 25.11.2021, n. 36638).
Orbene, nel caso che ci occupa, parte convenuta, già in sede di osservazioni all'elaborato peritale, ha lamentato che non sarebbe corretto considerare centrale la zona ove insiste l'immobile poiché, nei pressi dell'edificio, vi sarebbero suoli agricoli non urbanizzati. Sicché si tratterebbe, al più, di zona semicentrale, catalogabile come C1 – appunto semicentrale - e non come B1, come invece ritenuto dal CTU.
Anche in sede di integrazione della relazione, il consulente d'ufficio ha ribadito le conclusioni cui era già precedentemente pervenuto.
Tuttavia, dai fotogrammi presenti in atti (cfr. integrazione della CTU e osservazioni di parte convenuta alla consulenza d'ufficio) è emerso che, in effetti, l'edificio di proprietà della cooperativa attrice è collocato in un'area al limite fra la zona centrale e quella più periferica del . Parte_3
Sicché, ai fini del calcolo dell'indennità da occupazione sine titulo da gennaio 2009 a giugno 2019, a ben vedere, appare necessario calcolare con valutazione equitativa la media aritmetica tra l'importo come quantificato dal CTU (€. 91.197,60) e quello, invece, calcolato dal consulente di parte convenuta (€.
81.369,78), così addivenendo alla cifra di €. 86.283,69.
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n. 2354/2019 R.G. Quanto all'indennizzo domandato a far data dal giugno 2019 sino all'effettivo rilascio, deve essere riconosciuta alla cooperativa attrice – poiché non è stato dal convenuto allegato o documentato il rilascio dell'immobile – la somma mensile di €. 550,00, somma così quantificabile alla luce della documentazione prodotta dall'attrice con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6, n. 2 c.p.c. e non contestata da parte convenuta.
Orbene, quanto alla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta, stante la perdita della sua qualità di socia, di “condanna della cooperativa al versamento della somma complessiva di € 145.588,00 per le causali di cui alla riconvenzionale” e, precisamente, di €. 80.849,00 a titolo di rate di mutuo versate in favore della cooperativa, €. 34.045,00 a titolo di “spese generali”, €. 1.944,00 per spese per la manutenzione dello stabile ed €. 18.750,00 per la manutenzione straordinaria delle unità immobiliari a lei assegnate, questa merita solo parziale accoglimento per le ragioni di seguito indicate, e alla luce di quanto innanzi chiarito sull'intervenuta prescrizione.
La Corte di legittimità, intervenendo sul tema, ha infatti chiarito che “in tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma;
da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio”
(cfr. Cass. civ., sez. 1, 30.05.2013, n. 13641).
Ebbene, con riferimento al periodo non prescritto e, dunque, dal maggio 2009 sino al dicembre 2016 (ultima data di pagamento risultante in atti), risulta documentalmente provato – in quanto le disposizioni di bonifico allegate al fascicolo di parte convenuta non risultano specificamente contestate da parte attrice – che la CP_1 abbia corrisposto a titolo di canone per il godimento dell'immobile (causale indicata: “rata di mutuo”) della società attrice la minor somma di €. 40.441,00 e, in particolare €. 5.481,00 per il 2016, €. 5.040,00 per il 2015,
€. 5.040,00 per il 2014, €. 5.010,00 per il 2013, €. 5.240,00 per il 2012, €. 6.500,00 per il 2011, €. 6.680,00 per il 2010, ed € 1.450,00 per i soli mesi di luglio, ottobre e dicembre 2009.
Quanto alle spese generali che la convenuta ha dedotto di aver sostenuto e di cui ha chiesto la ripetizione, va in primo luogo osservato che quanto corrisposto dalla sino all'11.07.2005 – data a partire dalla quale CP_1 veniva deliberata la espulsione della ex socia – non può formare oggetto di domanda di ripetizione per quanto innanzi già chiarito.
Sino a quella data, infatti, la convenuta rivestiva la qualità di socia della cooperativa e, Parte_2 dunque, assieme agli altri soci, era obbligata a sostenere le spese generali che, peraltro, secondo l'art. 17 dello statuto sociale in atti, “non sono in ogni caso rimborsabili”.
A tal riguardo, la Suprema Corte ha evidenziato che “Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato quelli attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, dall'altro i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell'acquisto del terreno, della realizzazione degli
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n. 2354/2019 R.G. alloggi e così via. E mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 cod. civ., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l'aspettativa all'assegnazione dell'alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, e salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla disciplina giuridica relativa alla quota sociale” (cfr. Cass. civ., sez. 1, 18.05.2004, n. 9393).
Sicché, quanto alle somme versate dalla dopo il luglio 2005, come ut supra visto e argomentato, il CP_1 diritto alla ripetizione incontra un limite nella prescrizione dei pagamenti effettuati sino al maggio 2009.
A partire da tale data, dunque, la convenuta vanta il diritto alla restituzione di quanto indebitamente percepito dalla società cooperativa, pur a fronte della espulsione della dalla cooperativa;
ebbene, devono CP_1 formare oggetto di restituzione le somme di €. 390,00 corrisposta dalla a saldo di spese gestionali degli CP_1 anni 2010 e 2011, di €. 740,00 corrisposta dalla convenuta per saldare le differenze per spese Confcooperative degli anni 2009-2012, €. 750,00 a titolo di spese di gestione per gli anni 2009, 2010 e 2011, €. 1.500,00, a titolo di spese sostenute per il saldo di compensi professionali per il progetto e la direzione lavori dello stabile, ed €. 400,00 per le spese sostenute per la predisposizione di tabelle millesimali e i lavori effettuati sul cortile per un totale di €. 3.780,00. CP_5
Nulla può essere chiesto in ripetizione alla Cooperativa in ordine alle “quote condominiali straordinarie” in quanto dalla documentazione giustificativa prodotta agli atti di causa dalla è emerso che tutti i CP_1 versamenti sono stati effettuati sul conto bancario intestato all'amministrazione condominiale e giammai a favore della Cooperativa edilizia.
Allo stesso modo, nulla ha prodotto la convenuta a giustificazione delle spese asseritamente sostenute per i lavori di manutenzione straordinaria sulle unità immobiliari pari ad €. 18.750,00, sicché il relativo importo, il cui esborso non è documentato, non può esserle riconosciuto.
In definitiva, la domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito spiegata dalla convenuta è parzialmente fondata nei limiti del minor importo di complessivi €. 44.221,00 (€. 40.441,00 e €. 3.780,00).
Ne consegue, ancora che dall'importo di €. 86.283,69 riconosciuto in favore della cooperativa attrice a titolo di indennità derivante da occupazione abusiva dell'immobile, deve essere detratta la somma €. 44.221,00, così addivenendo all'importo complessivo di €. 42.062,69.
Tuttavia, non è superfluo evidenziare che, a lume dell'art. 1227 co. 1 c.c., nel caso in cui il creditore abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
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n. 2354/2019 R.G. Come noto, infatti, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, “il concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227, comma 1, c.c. integra un'eccezione in senso lato ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. III, 21.10.2024, n. 27258).
Del resto, tale disposizione deve essere letta e interpretata anche alla luce del parametro di buona fede;
ed invero, “il mancato esercizio di un diritto creditorio o potestativo per un periodo prolungato, imputabile al titolare del diritto e che ha generato un affidamento ragionevole nella controparte sul non esercizio del diritto, può comportare un abuso del diritto, il quale si configura come ritardo sleale nell'esercizio del diritto” (cfr.
Cass. civ., sez. III, 26.04.2024, n. 11219).
Pur non costituendo il solo ritardo nell'esercizio del diritto di per sé una rinuncia tacita, questo comportamento ben può essere utilizzato dal giudice di merito ex art. 1227 co. 1 c.c. quale parametro di valutazione della gravità della colpa del creditore, al fine di ridurre l'entità del risarcimento del danno riconosciuto in suo favore.
Nella specie, come correttamente allegato dalla difesa di parte convenuta, la società attrice, pur vantando un legittimo diritto al rilascio dei beni di sua proprietà, ha atteso circa dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza – il 18.12.2008 – che ha accertato la legittimità dell'espulsione della socia dalla cooperativa per proporre innanzi all'intestato Tribunale – con atto notificato l'11.02.2019 – domanda di rilascio degli immobili oggetto di causa.
Come sostenuto dalla difesa, dunque, l'attrice con il suo comportamento ha in qualche modo ingenerato nella convenuta un “affidamento ragionevole, anche ove si consideri che quest'ultima, anche dopo la delibera di espulsione, ha continuato a effettuare numerosi pagamenti – imputati a “rata di mutuo” e mai contestati dalla cooperativa – in favore della prima”.
Sicché, in ragione di tali considerazioni, deve procedersi ex art. 1227 co. 1 c.c., sempre con riferimento al periodo gennaio 2009-giugno 2019, alla riduzione nella misura che appare congrua del 30% dell'importo di €.
42.062,69, così giungendo alla diversa somma di €. 29.443,88.
Tale è, dunque, la somma che la convenuta dovrà corrispondere alla società cooperativa per l'occupazione abusiva dell'immobile da gennaio 2009 sino a giugno 2019.
A tale importo deve essere poi aggiunta la somma, ritenuta congrua in via equitativa, pari ad €. 550,00 mensili, a far data dal luglio 2019 sino alla data dell'effettivo rilascio, stante la emendatio libelli tempestivamente effettuata dalla difesa attorea nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. innanzi richiamata.
Le somme riconosciute sono da intendersi all'attualità.
Al contrario, la domanda di risarcimento del danno “per il comportamento omissivo al compimento dei propri obblighi, incameramento delle somme versate per i ratei mutuo, spese straordinarie condominio, spese straordinarie cooperativa, mancata documentazione fiscale per scarico interessi passivi” quantificata in €.
10.000,00 deve essere rigettata in quanto genericamente formultata.
È, infatti, principio ormai noto quello secondo cui, il presunto danneggiato è gravato dell'onus probandi di dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all'illecito.
Invero, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. spetta all'asserito danneggiato allegare e provare i fatti costitutivi dell'illecito aquilano di cui all'art. 2043 c.c. e, cioè, (a) il fatto che consta della
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n. 2354/2019 R.G. condotta umana, dolosa o colposa, (b) il danno ingiusto e, cioè, l'evento naturalistico che si concreti nella lesione di interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, (c) il cd. danno evento, nonché (d) il nesso di causalità tra la condotta e l'evento, cd. causalità materiale, nonché (e) allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione, in forma specifica o per equivalente, i cd. danni-conseguenza, ed (f) il nesso di causalità tra il fatto e le predette conseguenze, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano conseguenza diretta ed immediata del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità.
Nella specie, parte convenuta non ha allegato e men che meno ha provato la sussistenza di alcuno degli elementi testé citati;
donde il rigetto di tale domanda.
Quanto agli interessi moratori domandati da parte attrice, gli stessi non possono esserle riconosciuti.
In caso di ritardato adempimento d'un debito di valuta (nella specie, indennità di occupazione), ove il giudice rivaluti all'attualità la somma dovuta, non possono essere pretesi, sulla somma rivalutata, a decorrere dalla mora, gli interessi moratori, essendo questi da considerarsi compresi (unitamente al maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c.) in detta liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 1.03.1989, n.1099).
Stante il parziale e reciproco accoglimento della domanda principale e di quella riconvenzionale non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. richiede, invero, la prova del dolo o della colpa grave della parte soccombente nonché l'allegazione e la dimostrazione di un danno ulteriore rispetto alle spese di lite;
la condanna d'ufficio ex art. 96, comma 3, c.p.c., di natura pubblicistica e autonoma, prescinde invece dall'elemento soggettivo e presuppone un comportamento oggettivamente qualificabile come abuso del processo, ossia l'avere agito o resistito pretestuosamente;
in difetto di tali presupposti, non può disporsi la condanna per lite temeraria.
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e questione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali deve ritenersi che la parziale reciproca soccombenza, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 92 del c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, Dl 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Le spese della CTU, nella misura liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico delle parti in misura del 50% ciascuna, stante la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda principale avanzata da nonché sulla Parte_1
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n. 2354/2019 R.G. domanda riconvenzionale spiegata da nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. CP_1
2354/2019, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda principale e, per l'effetto, condanna a rilasciare CP_1 immediatamente e, comunque, non oltre la data del 31.12.2025 i beni immobili per cui è causa, meglio identificati a pag. 12, sub A2), lett. a), b) e c) dell'atto di citazione, in favore di
[...]
Parte_1
2) e per l'effetto, in parziale accoglimento altresì della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma complessiva di €. 29.443,88 a titolo di indennità da occupazione sine titulo
[...] degli immobili della cooperativa attrice (tenuto conto, altresì, del concorso colposo ex art. 1227 co. 1
c.c.), oltre al pagamento dell'importo di €. 550,00 mensili a far data dal luglio 2019 sino alla data dell'effettivo rilascio, ed oltre interessi legali dalla pronuncia sino al saldo;
3) dichiara prescritto il diritto alla ripetizione delle somme versate da in favore di CP_1
sino a maggio del 2009; Parte_1
4) compensa integralmente, per le ragioni indicate in motivazione, le spese processuali;
5) pone definitivamente le spese della CTU, nella misura liquidata in atti, a carico delle parti in misura del 50% ciascuna.
Così deciso in Bari, il 29.10.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
15 Dott. Luca Sforza