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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/10/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello, vertente
TRA
, in persona Parte_1
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Eliseo giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.12.22 l'odierno appellante proponeva opposizione innanzi al GdP di avverso CP_2
il decreto/ordinanza di confisca n. 26387/17 relativa al motoveicolo Ducati Monster tg. AC12114, già sottoposto a sequestro per violazione dell'art. 193, comma 2, CDS.
Con la sentenza appellata il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese. pagina 1 di 3 Avverso tale pronuncia proponeva gravame l' deducendo Parte_1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, L. 241 del 90 e dell'art. 28 della L. 689 del 1981 per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto applicabile alla specie il richiamato art. 2.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza, vinte le spese.
Costituitosi in giudizio, l'appellato deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
E' noto invero che la giurisprudenza, nel risolvere il contrasto creatosi in merito all'applicabilità al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui alla legge n. 689/1981, del termine, attualmente fissato in 90 giorni, previsto dalla legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di 30 giorni (attualmente elevato a 90 giorni), è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di termini così brevi da parte dell'amministrazione
(Cass. Sez. Un. n. 9591 del 2006; Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n.
8464/2024).
Con particolare riferimento poi alla confisca, è stato recentemente precisato che 'In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione” (Cass. n 21881 del 2009).
Ciò in quanto al sequestro (art. 13 co. 3 L. n. 689 del 1981 richiamato dall'art. 193 co. 4 C.d.S.), non segue necessariamente la confisca, potendo l'interessato ravvedersi o proporre ricorso nei sessanta giorni (che decorrono dalla contestazione o dalla notifica del verbale) e, solo se nessuna delle due ipotesi si verifica, l'organo accertatore, decorso il termine dei sessanta giorni, trasmette il verbale al
Prefetto che provvede alla confisca.
Nella specie, pertanto, non risultando né la proposizione del ricorso né la sanatoria amministrativa della violazione da parte del la confisca poteva esser disposta entro il termine CP_1
quinquennale L. n. 689 del 1981, ex art. 28, che alla data del provvedimento sanzionatorio non era decorso in ragione della tampistica procedimentale innanzi evidenziata.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello va accolto e, per l'effetto, l'opposizione va rigettata.
pagina 2 di 3 Attesa la peculiarità della questione, le spese vanno integralmente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Benevento, 6 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Enrica Nasti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 56/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: appello, vertente
TRA
, in persona Parte_1
del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli presso i cui uffici, in Napoli alla via A. Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Eliseo giusta procura in atti;
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 5.12.22 l'odierno appellante proponeva opposizione innanzi al GdP di avverso CP_2
il decreto/ordinanza di confisca n. 26387/17 relativa al motoveicolo Ducati Monster tg. AC12114, già sottoposto a sequestro per violazione dell'art. 193, comma 2, CDS.
Con la sentenza appellata il Giudice di Pace accoglieva il ricorso, con compensazione delle spese. pagina 1 di 3 Avverso tale pronuncia proponeva gravame l' deducendo Parte_1 la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 2, L. 241 del 90 e dell'art. 28 della L. 689 del 1981 per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto applicabile alla specie il richiamato art. 2.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza, vinte le spese.
Costituitosi in giudizio, l'appellato deduceva l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
E' noto invero che la giurisprudenza, nel risolvere il contrasto creatosi in merito all'applicabilità al procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui alla legge n. 689/1981, del termine, attualmente fissato in 90 giorni, previsto dalla legge n. 241/1990 per la conclusione del procedimento amministrativo, ha affermato il principio di diritto secondo il quale la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di 30 giorni (attualmente elevato a 90 giorni), è incompatibile con i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire il rispetto di termini così brevi da parte dell'amministrazione
(Cass. Sez. Un. n. 9591 del 2006; Cass. n. 31239 del 2021; Cass. n. 4363 del 2015; Cass. n.
8464/2024).
Con particolare riferimento poi alla confisca, è stato recentemente precisato che 'In tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, il sequestro e la confisca dei veicolo non sono disciplinati dalle norme generali della legge 24 novembre 1981, n. 689, ma dall'art. 213 cod. strada, che, in caso di sequestro, non prevede alcun termine per la confisca, se non nell'ipotesi di ricorso, restando così applicabile il termine generale di prescrizione” (Cass. n 21881 del 2009).
Ciò in quanto al sequestro (art. 13 co. 3 L. n. 689 del 1981 richiamato dall'art. 193 co. 4 C.d.S.), non segue necessariamente la confisca, potendo l'interessato ravvedersi o proporre ricorso nei sessanta giorni (che decorrono dalla contestazione o dalla notifica del verbale) e, solo se nessuna delle due ipotesi si verifica, l'organo accertatore, decorso il termine dei sessanta giorni, trasmette il verbale al
Prefetto che provvede alla confisca.
Nella specie, pertanto, non risultando né la proposizione del ricorso né la sanatoria amministrativa della violazione da parte del la confisca poteva esser disposta entro il termine CP_1
quinquennale L. n. 689 del 1981, ex art. 28, che alla data del provvedimento sanzionatorio non era decorso in ragione della tampistica procedimentale innanzi evidenziata.
Pertanto, alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello va accolto e, per l'effetto, l'opposizione va rigettata.
pagina 2 di 3 Attesa la peculiarità della questione, le spese vanno integralmente compensate per entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza impugnata, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione;
-compensa le spese di lite.
Benevento, 6 ottobre 2025 Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
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