Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con Parte_1 C.F._1
il patrocinio dell'Avv. MARTINO ANTONINO parte appellante
E
(P. IVA con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
SAVOLDI MARCO parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 21/112024 le parti concludevano ribadendo le conclu- sioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Corte di Appello di Palermo
avverso il decreto ingiuntivo n. 1042/2017 emesso dal Tri-
[...]
bunale di Palermo in data 14.2.2017 – che per l'effetto confermava – e le altre domande proposte dall'opponente; condannava l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta Parte_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del
[...]
giudizio.
Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1
resisteva al gravame. Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 22 novembre 2024 la causa veniva posta in de- cisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, proponeva opposizione avver- Parte_1
so il decreto ingiuntivo n. 1042/2017 emesso dal Tribunale di Palermo con il quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di della CP_1
somma di € 9.544,14 oltre interessi, quale esposizione debitoria matura- ta sul contratto di finanziamento stipulato con TI il 3.5.2000.
In particolare, l'opponente chiedeva la revoca del predetto decreto ec- cependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione di CP_1
per non avere questa provato di essere la cessionaria del credito origina- riamente vantato da TI.
Nel merito, rilevava che l'istituto di credito aveva detratto dal debito ri-
- 2 - Corte di Appello di Palermo sultante alla data di chiusura del rapporto (pari ad € 13.044,14) somme per € 3.500,00 versate dall'opponente in esecuzione del piano di rientro, ma che tale ultimo importo non corrispondeva a quello maggiore versa- to in esecuzione del suddetto piano;
che, invero, dai certificati di paga- mento in atti emergeva che a copertura dell'esposizione de- CP_1
bitoria maturata sul rapporto oggetto di causa, aveva ricevuto da
[...]
pagamenti per complessivi € 4.914,00; che l'importo Parte_1
corrispondente al credito ceduto (€ 13.044,14) risultava sfornito di pro- va tenuto conto che nelle scritturazioni risultanti dalla dichiarazione ex art. 50 TUB prodotta da si leggeva, in corrispondenza della CP_1
penultima scritturazione, un importo “a debito” di € 7.294,00, cui se- guiva una “scritturazione” di chiusura (al 29/11/2005) per € 13.044,14, senza alcuna causale.
Aggiungeva inoltre che nel corso del rapporto erano stati addebitati oneri assicurativi non dovuti pari all'1,7% dell'importo della singola rata e ciò in quanto la prestazione assicurativa era prevista solo per il cliente che non avesse compiuto il 61° anno di età, mentre l'opponente, nata l'8.12.1936, alla data della stipula del contratto (3.5.2000) aveva compiu- to già 65 anni.
Costituitasi in giudizio, contestava le avverse allegazioni CP_1
chiedendone l'integrale rigetto.
Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di produzione documentale, in primo luogo disattendeva l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, dal momento che erano stati prodotti tutti gli atti relativi alla cessione del credito tra TI e pri- Controparte_2
- 3 - Corte di Appello di Palermo ma, e tra quest'ultima e poi. Nel merito, riteneva infondate CP_1
le doglianze concernenti il saldaconto di cui all'art. 50 TUB, rilevando che la aveva assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante tra- CP_3
mite la produzione documentale allegata al ricorso.
Con unico ed articolato motivo di gravame, l'appellante lamenta che il
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulle contestazioni svolte in primo grado in merito alla quantificazione del debito oggetto dell'ingiunzione, le quali vengono reiterate in questa sede.
In particolare, ribadisce che a seguito della stipula di un piano di rientro, successivamente alla chiusura del rapporto aveva versato complessivi €
4.914, 00 e non € 3.500,00,00 come sostenuto dalla nel ricorso CP_3
per decreto ingiuntivo;
che non aveva in alcun modo chiari- CP_1
to come era maturata la somma riportata nell'ultima scritturazione con- tabile, pari ad € 13.044,14, quando appena qualche giorno prima
(4.11.2005) il debito a carico dell'opponente ammontava ad € 7.294,00; che, in ogni caso, dal debito residuo doveva essere detratto quanto ver- sato per ogni singola rata a titolo di premio assicurativo (€ 8,90 x 60 rate
- € 533,00), dato che la prestazione assicurativa era prevista solo per il cliente che non avesse compiuto il 61° anno di età.
Il motivo non merita accoglimento.
In primo luogo, vale premettere che il capo della sentenza che ha riget- tato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' – ecce- CP_1
zione già rinunciata in primo grado (cfr. pag. 4 dell'atto di appello) - non è stato oggetto di impugnazione, sì da avere acquistato efficacia di giudicato interno ex art. 329 co. II c.p.c.
- 4 - Corte di Appello di Palermo Ciò premesso, si rileva che in ordine alla ripartizione dell'onere proba- torio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligato- rio le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ov- vero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o le- gale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della contropar- te, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fat- to estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(cfr. Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001).
Orbene nel caso di specie, avendo riguardo alla posizione della società creditrice, non v'è dubbio che la stessa abbia assolto l'onere probatorio di cui era gravata sia in ordine all'an, avendo prodotto il contratto di fi- nanziamento del 3.5.2000 (allegato al ricorso monitorio) che al quantum dell'esposizione debitoria (cfr. lettera di decadenza del beneficio del termine del 29.11.2005 e dichiarazione ex art. 50 TUB riportante l'andamento del rapporto dalla sua apertura fino alla chiusura).
Lo stesso non può dirsi avendo riguardo alla posizione della parte debi- trice, la quale non ha provato né di avere estinto il proprio debito né di avere versato un ammontare maggiore rispetto a quello indicato dalla società creditrice.
Invero, l'opponente non ha nemmeno allegato di avere pagato una somma superiore rispetto all'importo, pari ad € 19.935,16, risultante dal- le scritturazioni contabili e dalla missiva con cui è stata dichiarata deca-
- 5 - Corte di Appello di Palermo duta dal beneficio del termine (cfr. allegato al fascicolo monitorio) ove, tale importo veniva detratto da quello delle rate scadute, pari a comples- sivi € 31.445,68 maggiorato della penale per mancato o ritardato paga- mento per complessivi € 1.533,62 (€ 31.445,68 +€ 1533,62 - €
19.935,16).
L'incongruenza su cui si fonda l'opposizione risulta, quindi, del tutto apparente alla luce di quanto indicato nella missiva del 5.12.2005.
L'appellante non ha parimenti provato di avere pagato, successivamente alla chiusura del finanziamento, la somma di € 4.914,00, come assume, ossia ulteriori € 1.414,00 rispetto a quella già detratta dalla società finan- ziaria.
Ed invero, dei 13 certificati di pagamento prodotti solo alcuni possono riferirsi al rapporto oggetto di causa.
Invero, non può imputarsi al rapporto in esame il pagamento di €
1.800,00 di cui alla copia della ricevuta del 5.7.2010 nè quello di €
264,00 effettuato il 3.3.2011, non essendo nelle relative ricevute indicato il rapporto contrattuale cui si riferiscono;
né risulta provata l'effettiva corresponsione delle somme di cui ai quattro effetti cambiari di €
200,00 ciascuno indicati nella ricevuta esattiva n. 2976 del 31.10.2011(e per la verità nemmeno prodotti) e che la società appellata contesta esse- re andati a buon fine.
Risulta parimenti priva di pregio la doglianza concernente l'addebito di premi assicurativi per un ammontare complessivo di € 533,00, dal mo- mento che dagli atti non emerge in alcun modo che l'appellante abbia effettivamente versato tale importo.
- 6 - Corte di Appello di Palermo Ed anzi, tale circostanza risulta smentita sia dall'analisi del riepilogo dell'andamento del rapporto, ove viene precisato che il premio assicura- tivo mensile ammonta a 0,00 euro, sia dall'importo delle rate (pari ad €
523,02), che corrisponde esattamente alla somma complessivamente fi- nanziata (pari ad € 31.380,95, di cui € 25.822,84 a titolo di capitale ed €
5.558,11 per interessi) divisa per il numero delle rate previste (60).
L'esito complessivo del giudizio comporta che le spese vanno poste a carico dell'opponente, risultata soccombente e si liquidano come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2019.
Condanna la predetta appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 3.966,00 oltre spese genera- li, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13.2.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 7 - Corte di Appello di Palermo