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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1454 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere relatore ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 14.4.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1174/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Raganati,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marino, CP_1
APPELLATO
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli, in persona del suo legale rappresentante,
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in atti l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n° 6712/23 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che ha accolto la domanda spiegata in primo grado, dichiarando non dovute le somme di cui a una intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione stante la mancata prova della notifica della cartella esattoriale presupposta.
1 L' ha impugnato la decisione chiedendo che il Collegio Parte_1 dichiarasse la sussistenza del credito.
Non si è costituito l'Ispettorato del lavoro di Napoli.
Si è costituito il che ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire CP_1 dell' essendo, nelle more, intervenuto lo sgravio della cartella Controparte_2 de qua.
L' non ha contestato la circostanza del sopravvenuto sgravio Parte_1 limitandosi a sostenere la perduranza dell'interesse ad ottenere la riforma della sentenza,
“in quanto ingiusta per i motivi ampiamente illustrati nell'atto di appello depositato e notificato, con la consequenziale riforma del regime delle spese del primo grado di giudizio”.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere attesa la circostanza, incontestata, dell'intervenuto sgravio della cartella.
Né le generiche affermazioni spese dall'appellante possono fondare l'interesse ad agire.
Le spese vanno compensate attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara l'appello improcedibile per la cessazione della materia del contendere,
compensa le spese.
Napoli, 14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
2
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
Dott.ssa Raffaella Genovese Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Consigliere Dott. Arturo Avolio Consigliere relatore ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 14.4.2025, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1174/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA
in persona del suo legale rappresentante, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Raganati,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Marino, CP_1
APPELLATO
NONCHE' NEI CONFRONTI DI
Ispettorato territoriale del lavoro di Napoli, in persona del suo legale rappresentante,
APPELLATO NON COSTITUITO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in atti l'appellante ha proposto gravame avverso la sentenza n° 6712/23 resa dal Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che ha accolto la domanda spiegata in primo grado, dichiarando non dovute le somme di cui a una intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione stante la mancata prova della notifica della cartella esattoriale presupposta.
1 L' ha impugnato la decisione chiedendo che il Collegio Parte_1 dichiarasse la sussistenza del credito.
Non si è costituito l'Ispettorato del lavoro di Napoli.
Si è costituito il che ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse ad agire CP_1 dell' essendo, nelle more, intervenuto lo sgravio della cartella Controparte_2 de qua.
L' non ha contestato la circostanza del sopravvenuto sgravio Parte_1 limitandosi a sostenere la perduranza dell'interesse ad ottenere la riforma della sentenza,
“in quanto ingiusta per i motivi ampiamente illustrati nell'atto di appello depositato e notificato, con la consequenziale riforma del regime delle spese del primo grado di giudizio”.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere attesa la circostanza, incontestata, dell'intervenuto sgravio della cartella.
Né le generiche affermazioni spese dall'appellante possono fondare l'interesse ad agire.
Le spese vanno compensate attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara l'appello improcedibile per la cessazione della materia del contendere,
compensa le spese.
Napoli, 14.4.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Raffaella Genovese
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