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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/06/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.9783/22 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2158/22 da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Neo mandato in atti
Attrice Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Massimo Morieri mandato in atti opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la conveniva in giudizio la per Parte_1 Controparte_2
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2158/22 emesso in data
29.10.2022 avente ad oggetto pagamento lavori in subappalto.
L'opponente sostanzialmente si riconosceva debitrice della società opposta della minore somma di €.6.000.00= rispetto alle somme poste a base del decreto ingiuntivo pari ad €.9.000,00=
Asseriva tuttavia che la predetta somma di €.6000,00= era stata compensata
“de facto” con il trasferimento in favore della società opposta di un container magazzino in lamierato di proprietà della società opponente. 2
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il contenuto Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Nelle more il container veniva restituito all'opponente.
La causa veniva istruita con produzione documentale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 09.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo.
Tuttavia, quanto alla somma i di €.6.000,00 - asseritamente compensati con il trasferimento in favore della società opposta di un container magazzino in lamierato di proprietà della società opponente, - è fatto pacifico che lo stesso è
stato restituito, nelle more, alla società opponente, restando quindi stessa debitrice delle predetta somma , in favore della opposta.
Quanto alla somma di €.3.000,00, non solo la documentazione versata in atti
( con le memorie ex art.183 6° c.p.c. n.3) deve ritenersi tardiva ma alla luce della decisa contestazione dell'apposta non sarebbe stata certamente idonea a supportare gli assunti di parte opponente,.
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto. 3
Quanto alle spese seguono la soccombenza me vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2158/2022 del 29.10.2022
3) Condanna parte opponente nella espressa qualità al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.200,00 ( Euro
Milleduecento00) di cui 200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,09.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo i
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo nella causa civile iscritta al n.9783/22 del ruolo civile contenzioso, promossa n.2158/22 da in persona del legale rappresentante pro-tempore Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Neo mandato in atti
Attrice Opponente
contro in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv.Massimo Morieri mandato in atti opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato la conveniva in giudizio la per Parte_1 Controparte_2
sentir revocare l'opposta ingiunzione di pagamento n.2158/22 emesso in data
29.10.2022 avente ad oggetto pagamento lavori in subappalto.
L'opponente sostanzialmente si riconosceva debitrice della società opposta della minore somma di €.6.000.00= rispetto alle somme poste a base del decreto ingiuntivo pari ad €.9.000,00=
Asseriva tuttavia che la predetta somma di €.6000,00= era stata compensata
“de facto” con il trasferimento in favore della società opposta di un container magazzino in lamierato di proprietà della società opponente. 2
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava il contenuto Controparte_1
dell'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda attorea,
con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Nelle more il container veniva restituito all'opponente.
La causa veniva istruita con produzione documentale precisate le conclusioni la stessa veniva rinviata all'udienza del 09.06.2025 per la discussione previa assegnazione dei termini per il deposito di note conclusionali .
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero occorre premettere che nella specie in esame, l'opponente non contesta l'obbligazione ma solo la non debenza della stessa per i motivi indicanti nella parte motiva dell'atto introduttivo.
Tuttavia, quanto alla somma i di €.6.000,00 - asseritamente compensati con il trasferimento in favore della società opposta di un container magazzino in lamierato di proprietà della società opponente, - è fatto pacifico che lo stesso è
stato restituito, nelle more, alla società opponente, restando quindi stessa debitrice delle predetta somma , in favore della opposta.
Quanto alla somma di €.3.000,00, non solo la documentazione versata in atti
( con le memorie ex art.183 6° c.p.c. n.3) deve ritenersi tardiva ma alla luce della decisa contestazione dell'apposta non sarebbe stata certamente idonea a supportare gli assunti di parte opponente,.
Alla luce di quanto sopra è evidente che l'opposizione va rigettata perché
infondata in fatto ed in diritto. 3
Quanto alle spese seguono la soccombenza me vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa così dispone:
1) Rigetta l' opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.2158/2022 del 29.10.2022
3) Condanna parte opponente nella espressa qualità al pagamento, in favore della società opposta in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.200,00 ( Euro
Milleduecento00) di cui 200,00 per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce,09.06.2025
Il G.O. Marilena Caroppo i