Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00460/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01584/2025 REG.RIC.
N. 01699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1584 del 2025, proposto da
ID Marone, rappresentato e difeso dall'avvocato ID Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1699 del 2025, proposto da
IO BA, rappresentato e difeso dall'avvocato ID Marone, con domicilio eletto presso lo studio ID Marone in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 1584 del 2025:
di n. 2 sentenze rese dal Tribunale di Bologna sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dell'avvocato ricorrente per complessivi € 2.126,25 (sentenza n. 1699/2024 del Tribunale di Bologna; sentenza n. 861/2024 del Tribunale di Bologna).
quanto al ricorso n. 1699 del 2025:
della sentenza del Tribunale di Bologna n. 1699/2024, depositata e resa pubblica in data 11.12.2024.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. GO Di TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso 1584 del 2025 il ricorrente, Avv. Marone, ha agito in giudizio per l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe indicata per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate dal G.O. nelle sentenze in epigrafe indicate
Con il ricorso 1699 del 2025 parte ricorrente, difesa dall’Avv. Marone, ha agito in giudizio per ottenere il pagamento della somma liquidata dal G.O. con la medesima sentenza, riguardante la cosiddetta “carta elettronica del docente”, dovuta al professore BA.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
Le sentenze sono passate in giudicato come da attestazione della cancelleria del 11/04/2025 e del 09/05/2025, prodotte in atti.
Le sentenze sono state notificate per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, ai fini della esecuzione, al Ministero.
I ricorsi vanno riuniti per evidente connessione trattandosi di ottemperare anche alla stessa sentenza1699 del 2025.
Ciò premesso, il Collegio rileva che, nel merito, il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, detratto quanto eventualmente corrisposto.
Va respinta, invece, la richiesta di ottenere una somma a titolo di penalità di mora in quanto la sentenza del G.O. del Tribunale di Bologna, di cui si chiede l’ottemperanza n.1699 del 2025. ha già previsto la corresponsione degli “interessi legali o rivalutazione monetaria ex art. 22 comma 36 Legge N°724/1994, dalla mora al saldo.;”, la cui misura appare equa anche ai fini dell’articolo 114, comma quarto, del c.p.a. e che appare iniquo riconoscere una penalità di mora per il ritardato pagamento delle spese legali
Pertanto si ordina al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza predetta entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o un funzionario da questi delegato, affinché provveda agli adempimenti sostitutivi con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o di altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza parziale con distrazione delle spese a favore del difensore, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto della limitata attività difensiva e che sono stati attivati due giudizio di ottemperanza riguardanti la medesima sentenza (n. 1699/2024) in epigrafe indicata, determinando un’inutile duplicazione di giudizi e della soccombenza parziale per quanto concerne il giudizio rg 1699 del 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), accoglie i ricorsi in epigrafe indicati, previa riunione degli stessi, e dispone come in motivazione.
Condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 500 (cinquecento), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato, se versato, con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di TO, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GO Di TO |
IL SEGRETARIO