Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02503/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00736/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2025, proposto da
Hf Solar 9 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI, Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di IA, domiciliata in IA, via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 3.11.2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un progetto di un impianto agro-bio-fotovoltaico di tipo avanzato integrato ad un vigneto a tendone denominato "Mazzarronello HV - Vignetica" della potenza di 63,158 MW da realizzarsi nel Comune di TE GU (RG) in Contrada Mazzarronello - Località Trappetazzo, nonché di tutte le opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio del Comune di TE GU (RG), nonché a fronte della diffida del 4.03.2025;
per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Commissione Tecnica Pnrr-Pniec, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione Generale Valutazioni Ambientali, dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI e della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’8 aprile 2025 e depositato il successivo 11 aprile la società ricorrente ha agito per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sull’istanza presentata in data 3 novembre 2023 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un progetto di un impianto agro-bio-fotovoltaico di tipo avanzato integrato ad un vigneto a tendone denominato "Mazzarronello HV - Vignetica" della potenza di 63,158 MW da realizzarsi nel Comune di TE GU (RG) in Contrada Mazzarronello - Località Trappetazzo, nonché di tutte le opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio del Comune di TE GU (RG).
Espone la ricorrente che il Progetto è strategico per il raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed euro-unitari, di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile, così come previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”), ed è infatti qualificato come opera di “pubblica utilità”, “indifferibile ed urgente”, ai sensi degli artt. 12, co. 1, del D.Lgs. n. 387/2003 e 7-bis, co. 2-bis, del TUA. L’Impianto costituisce, invero, un’opera strategica ai fini dell’implementazione del PNIEC e del PNRR ai sensi dell’art. 7-bis del TUA, essendo incluso nell’elenco di cui all’Allegato I-bis alla Parte Seconda del TUA (punto 1.2.1). L’Impianto risulta prioritario ai sensi dell’art. 8, co. 1-bis del TUA, presentando una potenza di gran lunga superiore a 50 MW.
In data 27 novembre 2023, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il Mase ha pubblicato l’avviso al pubblico.
La Soprintendenza di Ragusa ha emesso il proprio parere favorevole in data 12 dicembre 2023.
A distanza di più di un anno dalla data di pubblicazione della documentazione inerente al Progetto e del relativo avviso al pubblico, il procedimento, per ragioni in alcun modo riconducibili a una condotta inerte della Società proponente, risulta in perdurante “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”.
Pertanto, la società ricorrente, in data 4 marzo 2025, ha diffidato l’amministrazione alla conclusione del procedimento.
Anche tale diffida è rimasta priva di riscontro.
2. La ricorrente lamenta la violazione degli artt. 8, 23 e 25 del D. Lgs. n. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 199/2021. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 6 della L. n. 241/1990. Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Violazione ed elusione del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile. Violazione dei principi del giusto procedimento. Violazione del Regolamento UE/2022/2057. Violazione dell’effetto utile derivante dalla Direttiva UE 2023/2413 – Red III.
Osserva al riguardo che sono decorsi tutti i termini per la conclusione del procedimento stabiliti dalle norme richiamate.
In particolare, risultano spirati entrambi i termini perentori previsti dalla normativa ai fini del rilascio del parere della CT PNRR-PNIEC e della predisposizione dello schema di provvedimento di VIA e, nello specifico, risultano scaduti:
- in data 26 gennaio 2024, il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico (27 dicembre 2023);
- in data 5 aprile 2024, il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del primo avviso al pubblico e della relativa documentazione (27 novembre 2023).
L’illegittimità dell’inerzia serbata dalle amministrazioni resistenti sarebbe, peraltro, ancora più evidente alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n. 153 del 18 ottobre 2024 che, introducendo nell’art. 8 del TUA, il nuovo comma 1 bis, ha stabilito che “sono da considerarsi prioritari […] i progetti fotovoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW”.
Il Progetto in esame, con una potenza di 63,158 MW, rientra nella suddetta priorità.
3. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con memoria di mero stile.
4. All’udienza in camera di consiglio del 18 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini di seguito precisati.
5.1. In via preliminare ed in termini generali, il Collegio osserva che secondo condiviso orientamento giurisprudenziale i procedimenti ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. presuppongono un “silenzio” che è integrato - non da qualsiasi comportamento inerte dell’Amministrazione, bensì - dal comportamento inerte che si estrinseca nella mancata conclusione, nel termine dovuto, di un procedimento già avviato, ovvero nella mancata evasione di una istanza proveniente da un privato, che sollecita l’esercizio di pubblici poteri, e quindi l’avvio di un procedimento amministrativo: infatti non vi è dubbio che in linea generale il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione deve essere diretto ad accertare la violazione dell'obbligo della stessa di provvedere su un'istanza del privato volta a sollecitare l'esercizio di un pubblico potere ed esso risulta esperibile in presenza di un obbligo di provvedere nei confronti del richiedente rispetto al quale l'Amministrazione sia rimasta inerte; di conseguenza, si può configurare un silenzio inadempimento da parte della stessa tutte le volte in cui l'Amministrazione viola tale obbligo a prescindere dal contenuto discrezionale o meno del provvedimento (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 23 gennaio 2023, n. 738; Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2022, n. 7703).
Orbene, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale, perché possa sussistere silenzio-inadempimento dell’amministrazione non è sufficiente che questa, compulsata da un privato che presenta una istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto per il procedimento del genere evocato con l’istanza, ma è anche necessario che essa contravvenga ad un preciso obbligo di provvedere sulla istanza del privato; tale obbligo sussiste, secondo la giurisprudenza, non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nelle ipotesi che discendono da principi generali, ovvero dalla peculiarità della fattispecie, e, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, allorché ragioni di giustizia e di equità ovvero rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati impongano l’adozione di un provvedimento e, quindi, tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la giurisdizione per la tutela delle proprie ragioni (cfr., ex plurimis , T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 10 maggio 2024, n. 742; T.A.R. Sardegna, sez. I, 27 aprile 2024, n. 342).
Inoltre, è stato condivisibilmente chiarito che in presenza di una formale istanza, l’Amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se ritiene che la domanda sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, non potendo rimanere inerte: il Legislatore, infatti, ha imposto alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, consentendo alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici; dunque anche in assenza di un formale procedimento e di una norma che espressamente lo preveda, l’amministrazione ha l’obbligo (quale che sia il contenuto della relativa decisione) di provvedere sulla istanza non pretestuosa né abnorme del privato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 maggio 2023, n. 4666).
5.2. Nel caso in esame, fermo l’obbligo giuridico di provvedere stabilito in termini generali dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., vengono in rilievo i termini del procedimento espressamente stabiliti dagli artt. 8, comma 2 bis, 24 e 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Peraltro, l’art. 25, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 espressamente stabilisce che “ Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ”.
Per costante giurisprudenza, il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (cfr. T.A.R. Sardegna, sez. II, 28 ottobre 2024, n. 745; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. V, 25 settembre 2024, n. 2625; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 22 aprile 2024, n. 499).
5.3. Orbene, ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006, “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis [Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica] si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA”.
Appare, pertanto, corretta la ricostruzione temporale offerta dalla parte ricorrente che ha evidenziato come la Commissione Tecnica PNRR-PIEC avrebbe dovuto adottare lo schema di provvedimento di VIA entro il termine massimo di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 (effettuata in data 27 novembre 2023, secondo quanto rappresentato da parte ricorrente e non contestato dall’amministrazione resistente). Nei successivi trenta giorni avrebbe dovuto essere infine adottato il provvedimento di VIA.
5.4. In merito alla acquisizione del concerto del direttore generale del Ministero della cultura, necessario per la conclusione del procedimento con l’adozione del provvedimento di VIA, occorre precisare quanto segue:
- l’art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 ( Approvazione dello statuto della Regione AN ) demanda all’Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, la legislazione esclusiva nelle materie (lett. “n”) “ turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche ”;
- ai sensi dell’art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637 ( Norme di attuazione dello statuto della regione AN in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti ) “ L'amministrazione regionale esercita nel territorio della regione tutte le attribuzioni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere artistiche e musei, nonché di tutela del paesaggio ”;
- ai sensi dell’art. 3 della legge reg. Sic. 1 agosto 1977, n. 80 ( Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione SI ) “ In attesa della riforma dell' Amministrazione regionale di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 86, tutte le attribuzioni di competenza della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali sono svolte dall' Assessorato regionale della pubblica istruzione, che assume la denominazione di Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esso esercita, oltre alle funzioni previste dalla legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, le funzioni previste dalla presente legge, nonché quelle di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637 ”;
- per il successivo art. 11, commi secondo e terzo, “ Le Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali sono organi periferici dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. Esse sostituiscono, a tutti gli effetti, le Soprintendenze trasferite alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, numeri 635 e 637 ”.
Come chiarito dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione SI (sentenza n. 678/2024 che richiama in motivazione la sentenza n. 648/2022) “Il tenore delle richiamate disposizioni normative non può […] , revocare in dubbio la competenza esclusiva dell’Amministrazione regionale sulle questioni attinenti alla tutela del paesaggio e dei beni di interesse archeologico in Sicilia.
Invero, l’oggetto del contendere non è costituito soltanto dalla tutela ambientale, […] , ma anche da ulteriori profili, quali, appunto, quelli della tutela dei beni di interesse archeologico e del paesaggio che, pur potendo essere connessi all’ambiente, rientrano nell’ambito delle competenze di una differente Autorità Amministrativa.
Non a caso, infatti, la decisione sulla V.I.A. Statale è adottata dal Ministero dell’Ambiente (in quanto autorità competente ai sensi dell’art. 7 bis co. 4 D.Lgs. n. 152/2006) “previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura” (art. 25 co. 2 D.Lgs. n. 152/2006), anche in relazione ai progetti di cui all’art. 8 co. 2 bis D.Lgs. n. 152/2006 (art. 25 co. 3 D.Lgs. n. 152/2006) ossia in relazione alle procedure di V.I.A. di competenza statale rientranti nel P.N.R.R.
Diversamente opinando, il concerto con l’Autorità Amministrativa preposta alla tutela dei beni paesaggistici e di interesse archeologico non sarebbe stato necessario, essendo all’uopo sufficiente l’adozione di un mero parere ex art. 24 D.Lgs. n. 152/2006 da rimettere alle valutazioni del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.
La previsione, dunque, nell’art. 25 co. 4 D.Lgs. n. 152/2006 di una decisione concertata tra il Ministero dell’Ambiente e l’Autorità Amministrativa deputata a tutelare i beni paesaggistici e di interesse archeologico dimostra l’intento del legislatore nazionale di voler riconoscere anche a siffatti interessi pubblici pari dignità rispetto all’ambiente, al punto da integrare la valutazione di impatto ambientale dell’opera proposta in modo da consentire una giusta e completa ponderazione di tutti i profili pubblicistici coinvolti.
[…] Né a differente conclusione può pervenirsi in ragione della peculiare disciplina introdotta per i progetti rientranti nel P.N.R.R.”.
Tale disciplina non contempla, infatti, norme fondamentali di riforma economico-sociale e non può dunque ritenersi che “ possieda l’attitudine a derogare alle competenze costituzionali delle Regioni a Statuto Speciale”.
Il C.G.A.R.S. ha concluso, pertanto che, alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa disciplinate la V.I.A. statale di cui al D.lgs. n. 152/2006 in ordine alle opere rientranti nel P.N.R.R. da realizzare nel territorio siciliano […] le relative funzioni del Ministero della Cultura devono ritenersi di competenza dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI che le esercita per mezzo delle Soprintendenze istituite con L.r. n. 80/1977.
5.5. Tanto chiarito, deve osservarsi che, nel caso in esame, la società ricorrente ha proposto le domande in epigrafe solo contro il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e non anche contro l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI, al quale il ricorso è stato notificato per finalità meramente notiziali (“ dandone comunicazione ”).
5.6. Premesso quanto sopra, il Collegio, in ragione dell’inerzia contestata con l’atto introduttivo del giudizio, ordina:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di predisporre entro il termine di trenta (30) giorni - decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, o dalla notificazione se anteriore, della presente sentenza - lo schema di provvedimento di VIA;
- e al Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di adottare il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI – Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Ragusa, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 25 comma 2 bis del d.lgs. n. 152/2006.
Sul punto occorre osservare - come chiarito dalla sopra citata giurisprudenza - che “ con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990 (recepito in Sicilia dall’art. 30 L.R. 21 maggio 2019 n. 7) secondo cui la condotta omissiva dell’Amministrazione interpellata preposta anche alla tutela di interessi sensibili, (ossia, nell’occasione l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI), serbata oltre il termine previsto vale quale silenzio-assenso (co. 2) ”, ferme le prerogative dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI, da un lato, e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dall’altro, richiamate dalla stessa giurisprudenza (cfr. cit. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 20 agosto 2024, n. 678, punto III.2.6. in Diritto).
Resta fermo, inoltre, che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare.
5.7. In caso di persistente inerzia della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC ovvero del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (competente direttore generale), si nomina sin d’ora ex art. 117, comma 3, cod. proc. amm., quale commissario ad acta , il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini, rispettivamente di trenta (30) giorni e di cento (100) giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini sopra assegnati.
Si deve ribadire, anche in relazione all’attività del commissario ad acta , che a fronte della natura discrezionale del potere in questione resta impregiudicato il merito delle decisioni da adottare e che il provvedimento di VIA potrà essere adottato solo laddove risulti acquisito il concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI, fermo restando che con riguardo al concerto può operare l’istituto contemplato dall’art. 17 bis L. n. 241/1990.
Si fa riserva, in caso di intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso - a carico dell’Amministrazione resistente e con segnalazione del conseguente danno all’erario - in esito alla presentazione, da parte del ridetto commissario, di un’istanza che documenti l’attività espletata; la parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, assegnando alla prima il termine in motivazione per predisporre lo schema di provvedimento di VIA e al secondo di adottare entro il termine in motivazione il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità SI;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà in via sostitutiva negli ulteriori termini in motivazione;
- condanna il resistente Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO