Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1956, n. 1356
Articolo 1Articolo 3
Versione
27 dicembre 1956
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 8 della Convenzione stessa.
Entrata in vigore il 27 dicembre 1956