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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9339 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25651/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25651/2025 promossa da:
(C.F. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Saint-Vincent, via Chanoux n. 58, in persona del legale rappresentante p.t. sign.
nonché i soci (C.F. ), CP_1 CP_1 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. , tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi e rappresentati dall'avv. Ascanio Donadio (C.F. ), del C.F._5
Foro di Aosta presso il cui Studio, in Aosta, reg. Borgnalle 10/L, sono elettivamente domiciliati
opponenti
contro
(P. IVA ), già con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Corsico (MI), Via Antonio Meucci 16/22, nella persona del legale rappresentante pro tempore e difesa e rappresentata dagli avv.ti Flora Controparte_4 ST (C.F. ) e LA NO (C.F. C.F._6
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in C.F._7
Milano, via Ruggero di Lauria n. 4
opposta
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni declaratoria necessaria o semplicemente opportuna
- in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto per i motivi di cui in ricorso
- nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto a dagli attori in opposizione per le CP_2 ragioni di cui al presente atto
- in subordine: diminuire la penale di cui al Decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1384 c.c. e dichiarare che su tutte le somme oggetto di ingiunzione non sono dovuti gli interessi di mora per le ragioni di cui in atti
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento
Per l'opposta: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione
- nel merito: accertato l'inadempimento di , in Parte_1 ordine all'accordo di fornitura del 25.11.2013, nonché l'infondatezza dei motivi dell'opposizione e delle domande svolte, respingere l'opposizione medesima per tutti i motivi di cui alla presente comparsa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6992/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 15.05.2024, pubblicato in cancelleria in data 20.05.2025 e notificato alla società a mezzo pec in data 21.05.2025 e ai soci a mezzo posta in data 31.05.2024-7.06.2024
- in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_5
, per i fatti di causa, condannare gli attori in via solidale fra di loro Parte_1 a pagare a la somma di € 21.197,70 per i titoli di cui in premessa Controparte_2 oppure quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio, oltre interessi moratori sulle fatture e legali al tasso ex art. 1284 sulla penale e sul premio pag. 2 di 11 - Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.07.2024, la società
[...]
(di seguito anche solo ) nonché i quattro Parte_1 Parte_1 soci in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6992/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.05.2024 e notificato alla società a mezzo pec in data 21.05.2025 e ai soci a mezzo posta in data 31.05.2024-
7.06.2024, con cui agli opponenti, su istanza della creditrice (di Controparte_2 seguito anche solo ), era stato ingiunto, in forza di contratto di CP_2 somministrazione intercorso tra le parti, il pagamento dell'importo capitale di €
21.197,70.
2. Parte opposta si è regolarmente costituita, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 18.12.2024, la scrivente giudice, su richiesta congiunta delle parti, ha accordato il rinvio alla data del 12.02.2025, per consentire il tentativo di una definizione conciliativa della causa.
A tale udienza, preso atto del mancato accordo, è stata dichiarata la provvisoria esecutività del decreto opposto, in misura parziale – con esclusione dell'importo relativo alla penale ed accessori – e, rigettata la richiesta di prova orale, è stata fissata l'udienza del 26.11.2025 per la rimessione in decisione della causa, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, disponendo la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte.
Di tali termini si è avvalsa la sola creditrice opposta, non avendo la difesa di Pt_1
e soci depositato alcuno scritto difensivo finale.
[...]
pag. 3 di 11 Con successiva ordinanza del 26.11.2025, lette le note sostitutive di udienza, la giudice ha rimesso la causa in decisione.
3. Con il decreto ingiuntivo n. 6992/2024, depositato in data 20.05.2024 e qui opposto, il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di € 21.197,70 così determinata: € 4.191,19 per fatture rimaste impagate, € 398,51 per cambiale insoluta, € 9.108,00 a titolo di penale e € 7.500,00 a titolo di restituzione di premio ricevuto (a sua volta composto di € 3.500,00 a titolo di premio ricevuto ed €
4.000,00 a titolo di compensazione di precedenti fatture insolute), oltre interessi e spese, in virtù del contratto di fornitura di caffè sottoscritto tra le Parti.
In particolare, in data 25.11.2013, le parti avevano stipulato una lettera di impegno, con durata di 3 anni, con la quale si era obbligata a ritirare Parte_1 esclusivamente caffè di produzione impegnandosi ad acquistare un CP_2 quantitativo minimo di 75 Kg mensili delle miscele di caffè “Extra Bar” ad un prezzo di € 19,00 + IVA al Kg (doc. 3 fascicolo monitorio).
In caso di cessione anticipata dell'esercizio, interruzione delle forniture o contrazione degli acquisti, avrebbe dovuto corrispondere a l'importo di € Parte_1 CP_2
5,50 per ogni Kg. di caffè non acquistato, salvo il maggior rimborso.
4. Parte opponente ha rilevato che l'importo di € 4.191,19 risulta effettivamente dovuto, in quanto relativo a fatture rimaste impagate, pur sottolineando che CP_2 non aveva mai richiesto il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria e non aveva correttamente imputato pagamenti ricevuti in corso di rapporto, errando anche nel computo degli interessi, da calcolare a far data dalle fatture più recenti e non dal
2018.
Ha invece contestato il credito di € 9.108,00, in quanto deriverebbe da una clausola penale tsacitamente da ritenersi nulla per difetto di causa.
Il pagamento della penale poteva secondo gli opponenti giustificarsi solo nell'ipotesi in cui detta penale fosse stata richiesta nei 3 anni di vigenza della lettera di impegno,
pag. 4 di 11 perché il consumo di caffè nei successivi anni in cui è proseguito tacitamente il rapporto commerciale tra le parti, avrebbe compensato, secondo la difesa di parte opponente, la perdita subìta da per l'acquisto di minori quantitativi nei tre CP_2 anni di vigenza del contratto.
Tale clausola penale, secondo gli opponenti, sarebbe da ritenersi violativa del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 co 3 l. 192 del 1998, poiché con la lettera di impegno avrebbe imposto un impegno di acquisto di un quantitativo di CP_2 caffè sproporzionato.
In ogni caso la penale sarebbe da ridurre in quanto eccessivamente onerosa.
Quanto al credito di € 7.500,00 – composto da due importi - per quanto riguarda la somma di € 3.500,00, la difesa di ha dedotto che parte opposta si è Parte_1 limitata a produrre una fotocopia di un assegno intestato, che non costituirebbe prova dell'avvenuta ricezione dell'importo. In ogni caso, tale somma sarebbe da inquadrare nello schema della donazione modale, sicchè, al fine di evitare una modifica della natura dell'istituto in quanto incidente sull'animus donandi, l'onere deve ritenersi non apposto.
In ogni caso, parte opponente ha rilevato che l'inadempimento non sarebbe da ritenere tanto grave da poter integrare la clausola risolutiva collegata alla dazione del premio, dal momento che sono stati acquistati quantitativi superiori a quelli previsti nella lettera di impegno, nel corso degli anni successivi.
La somma di € 4.000,00 sarebbe poi da ricomprendersi nell'ipotesi di remissione del debito ex art. 1236 c.c.
5. La difesa di in primo luogo ha evidenziato che parte opponente ha CP_2 riconosciuto la debenza del credito di € 4.191,19 a titolo di fatture rimaste impagate senza potersi ipotizzare una inerzia da parte di nel sollecitarne il CP_2 pagamento, come si evince dal fatto che già nel 2017 veniva concordato un piano di pag. 5 di 11 rientro, e, nel 2023, veniva inviato un secondo sollecito, a dimostrazione della non tolleranza del ritardo nei pagamenti.
Per quanto attiene al credito di € 9.108,00 e alla penale ex art. 1384 c.c., l'opposta ha dedotto che ( si è reso più volte inadempiente, dapprima non pagando le Parte_1 fatture dovute, e in secondo luogo, per aver ordinato un quantitativo inferiore di caffè
(inferiore di 1656 Kg., per la precisione) rispetto a quello inizialmente pattuito, sicché
l'importo di € 9.108,00 sarebbe dovuto in base al quantitativo di caffè non ritirato.
Ha osservato l'opposta che la clausola penale contenuta nella lettera di impegno deve ritenersi ammissibile in quanto funzionale all'individuazione della misura del risarcimento dovuto in caso di inadempimento essendo peraltro interesse di CP_2 vendere il prodotto, piuttosto che trattenere la penale, visti i maggiori vantaggi
[...] economici che avrebbe ottenuto dalla vendita, rispetto all'eventuale incasso della penale.
La difesa di parte opposta afferma che non sussiste violazione del divieto di abuso di dipendenza economica poiché nel settore in cui opera, non ricopre alcuna CP_2 posizione dominante, e parte opponente poteva liberamente scegliere un altro fornitore tra quelli presenti sul mercato.
In relazione al premio di € 7.500,00, la difesa di parte opposta rileva che ha offerto prova dell'incasso dell'assegno di € 3.500,00 da parte di Parte_1
Quanto alla somma di € 4.000,00 (oggetto di compensazione con debito derivante da fatture scoperte), secondo la difesa di parte opposta tale compensazione non è riconducibile allo schema della donazione modale, poiché manca lo spirito di liberalità.
In ogni caso fa rilevare che, alla dazione del premio, è ricollegata una clausola risolutiva il cui avverarsi fa venire meno il diritto al premio, in quanto si prevede espressamente che il premio è condizionato al rispetto dell'impegno assunto da parte di LA avesse simulato una donazione, sarebbe Parte_1 CP_2
pag. 6 di 11 necessaria, inoltre, la controdichiarazione dell'atto dissimulato, il cui onere della prova graverebbe su parte opponente.
Neppure può ritenersi sussistente la remissione del debito ex art. 1236 c.c. poiché questa, secondo la difesa di parte opposta, richiede una manifestazione di volontà, che non è presente in nessuna delle dichiarazioni di CP_2
6. Il Tribunale rileva che l'opposizione è solo in parte fondata e può, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il debito di € 4.191,90 per fatture insolute è stato riconosciuto dalla debitrice, Pt_1
sia nell'atto di citazione (pag. 2 opposizione a decreto ingiuntivo) sia nella
[...] pec inviata in data 3.4.2024 dal rappresentante legale di a Parte_1 CP_2
(doc. 12 parte opposta).
La creditrice ha puntualmente allegato gli elementi posti a fondamento del credito, producendo le fatture (in tutto o in parte) non pagate (doc. 4 fascicolo monitorio) e redigendo un analitico prospetto contabile alle pagine 2 e 3 del ricorso monitorio (non contestato da controparte).
Il credito € 398.51 è dovuto a titolo di rimborso di cambiale insoluta e spese (doc. 5 – fascicolo monitorio – ed è quindi ugualmente provato documentalmente. CP_2
Il credito di € 9.108,00 è richiesto a titolo di penale stipulata ai sensi dell'art. 1384
c.c., clausola da ritenersi valida ed efficace, a nulla rilevando la circostanza che CP_2 non abbia mai richiesto, nel corso del contratto (durato altri sette anni dopo la
[...] prima scadenza) il pagamento della penale, non integrando detto comportamento una rinuncia al relativo diritto di credito.
La metodologia di calcolo della penale era stata contrattualmente pattuita e gli opponenti non deducono, peraltro, errori di calcolo, ma lamentano unicamente l'iniquità della penale.
pag. 7 di 11 Risulta dall'accordo stipulato nel 2013 tra le parti che si era obbligato ad Parte_1 acquistare un quantitativo minimo di 75 Kg di caffè al mese (al prezzo di €19,00 al kg.) per il periodo di tre anni di validità del contratto.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la clausola prevedeva la corresponsione da parte di dell'importo di € 5.50 per ogni Kg. di caffè non acquistato, Parte_1 importo determinato in misura pari all'utile lordo, secondo quanto si legge nella clausola.
Gli opponenti hanno contestato la debenza dell'importo a titolo di penale, considerando che il mancato guadagno di nei tre anni di vigenza del CP_2 contratto iniziale, sarebbero stati compensati dai guadagni conseguiti nel corso dei successivi sette anni in cui il rapporto commerciale è proseguito tra le parti.
Tale prospettazione, condivisibile sul piano teorico, è rimasta totalmente priva di supporto probatorio da parte degli opponenti che, nel corso del giudizio, hanno omesso qualsiasi allegazione o produzione documentale atta a dar conto dello sviluppo in termini economici del rapporto commerciale (dopo la scadenza del contratto) e del profitto eventualmente conseguito da CP_2
Ritiene tuttavia il Tribunale che l'importo di cui alla penale possa essere ridotto d'ufficio, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente alla esecuzione del contratto.
Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell' art. 1384 c.c. è, come è noto, subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio (così Cass. n.
22747/2013).
Nel caso di specie, occorre rilevare che la clausola di cui si discute è già stata sottoposta alla valutazione di questo Tribunale, che ha ritenuto manifestamente pag. 8 di 11 eccessiva la penale in essa prevista, con pronuncia che ha trovato recente conferma sul punto nella sentenza della Corte d'Appello n. 2897/2025 del 29/10/2025, al cui orientamento questo Tribunale ritiene di uniformarsi.
In detta pronuncia, la Corte territoriale, esaminando la medesima clausola apposta in un contratto stipulato da con altro cliente, ha rilevato che la penale pattuita CP_2
è stata pattuita in misura pari all'utile lordo che avrebbe ricavato dalla CP_2 vendita dei quantitativi di caffè non ritirati dal cliente sottolineando come sia
“evidente che ottenere l'utile lordo che sarebbe derivato dalla vendita del prodotto, a fronte di un prodotto non richiesto e quindi non consegnato (e che, pertanto, ben può essere venduto a terzi) significa ottenere di più di quanto si otterrebbe con il regolare adempimento del contratto. La penale è pertanto manifestamente eccessiva, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione, da un lato, perché non si ravvisa in capo a un interesse ulteriore e diverso rispetto a quello di CP_2 ottenere il corrispettivo economico (e, in particolare, l'utile netto) a fronte della fornitura del prodotto oggetto del contratto;
dall'altro lato, perché l'applicazione della penale va ad alterare in modo significativo il sinallagma negoziale (una parte, pur senza fornire quel quantitativo di caffè, ottiene l'utile lordo relativo al quantitativo non ritirato, e ciò per tutta la durata del negozio e benché il caffè non consegnato possa essere collocato sul mercato)”.
La Corte d'Appello ha concluso ritenendo pertanto congrua la riduzione della penale in misura del 50% operata dal Tribunale, riduzione che si ritiene di operare anche nel caso in esame, vertendosi in identica fattispecie con conseguente riduzione ad €4.554 dell'importo dovuto a titolo di penale.
Per quanto attiene infine al credito di €7.500,00, riferito alla richiesta restituzione di un premio, ha documentato mediante produzione di estratto conto bancario CP_2 di aver pagato l'assegno di € 3.500,00 a suo tempo consegnato a (doc. Parte_1
15 – parte opposta); mentre la somma di € 4.000,00 è incontestato che si riferisca ad pag. 9 di 11 una compensazione operata con importo dovuto da per pregresse fatture Parte_1 insolute.
Assumono gli opponenti che detti importi concreterebbero una donazione “modale” ma a tale qualificazione giuridica si oppone la chiara definizione di “premio” contenuta nel contratto, premio il cui mantenimento era sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento di condizione verificatasi nel caso in Parte_1 esame, senza necessità di indagine alcuna circa la gravità o meno di detto inadempimento, stante il tenore inequivoco della missiva 23.11.2013 con cui detto premio era stato riconosciuto.
All'esito del giudizio, deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo capitale di € 16.643,70.
Sull'importo capitale sono dovuti gli interessi moratori dal dovuto al saldo, come già statuito in sede monitoria.
Gli opponenti hanno dedotto in modo del tutto generico che gli interessi non sarebbero dovuti poiché frutto di una non meglio precisata erronea imputazione di pagamenti eseguiti che avrebbero dovuto essere imputati a saldo dei debiti più risalenti.
In assenza di qualsiasi riferimento contabile sull'esistenza ed entità di tali pagamenti,
l' eccezione non può trovare accoglimento, con conferma della debenza degli interessi moratori dalla data della scadenza delle fatture al saldo ovvero dalla data di messa in mora al saldo per l'importo dovuto a titolo di penale e di rimborso premio.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con conseguente compensazione delle spese in misura di ¼ tra le parti, avuto riguardo alla riduzione dell'importo richiesto a titolo di penale. deve essere condannato al rimborso degli ulteriori 3/4 delle spese, Parte_1 liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi – in complessivi € 4.237,00 per compensi
(di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840, per la pag. 10 di 11 fase di trattazione/istruttoria - parametro minimo, in assenza di istruttoria- , €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Detto importo deve essere ridotto ad € 3.177,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, tenuto conto della disposta compensazione parziale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e i soci Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento del minor importo di € 16.643,70 nei confronti di CP_2 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
[...]
- dichiara compensate le spese del giudizio in misura di 1/4 e condanna
[...] nonché i soci , Parte_1 CP_1
, e al rimborso Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle restanti spese del grado in favore di liquidate in € Controparte_2
3.177,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2025
La giudice
IA RE
pag. 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della giudice dott.ssa IA RE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25651/2025 promossa da:
(C.F. ) con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Saint-Vincent, via Chanoux n. 58, in persona del legale rappresentante p.t. sign.
nonché i soci (C.F. ), CP_1 CP_1 C.F._1
(C.F. , (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
) e (C.F. , tutti C.F._3 Parte_4 C.F._4 difesi e rappresentati dall'avv. Ascanio Donadio (C.F. ), del C.F._5
Foro di Aosta presso il cui Studio, in Aosta, reg. Borgnalle 10/L, sono elettivamente domiciliati
opponenti
contro
(P. IVA ), già con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
Corsico (MI), Via Antonio Meucci 16/22, nella persona del legale rappresentante pro tempore e difesa e rappresentata dagli avv.ti Flora Controparte_4 ST (C.F. ) e LA NO (C.F. C.F._6
), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in C.F._7
Milano, via Ruggero di Lauria n. 4
opposta
Oggetto: Contratto di somministrazione
Conclusioni:
Per l'opponente: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni declaratoria necessaria o semplicemente opportuna
- in via preliminare: ove richiesta, non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto opposto per i motivi di cui in ricorso
- nel merito: revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare che nulla è dovuto a dagli attori in opposizione per le CP_2 ragioni di cui al presente atto
- in subordine: diminuire la penale di cui al Decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 1384 c.c. e dichiarare che su tutte le somme oggetto di ingiunzione non sono dovuti gli interessi di mora per le ragioni di cui in atti
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento
Per l'opposta: Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
- in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo oggi opposto in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e non è di pronta soluzione
- nel merito: accertato l'inadempimento di , in Parte_1 ordine all'accordo di fornitura del 25.11.2013, nonché l'infondatezza dei motivi dell'opposizione e delle domande svolte, respingere l'opposizione medesima per tutti i motivi di cui alla presente comparsa e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 6992/2024 emesso dal Tribunale di Milano il 15.05.2024, pubblicato in cancelleria in data 20.05.2025 e notificato alla società a mezzo pec in data 21.05.2025 e ai soci a mezzo posta in data 31.05.2024-7.06.2024
- in via subordinata: accertato e dichiarato l'inadempimento di Parte_5
, per i fatti di causa, condannare gli attori in via solidale fra di loro Parte_1 a pagare a la somma di € 21.197,70 per i titoli di cui in premessa Controparte_2 oppure quella diversa somma che dovesse risultare provata in giudizio, oltre interessi moratori sulle fatture e legali al tasso ex art. 1284 sulla penale e sul premio pag. 2 di 11 - Con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 147/2022
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 1.07.2024, la società
[...]
(di seguito anche solo ) nonché i quattro Parte_1 Parte_1 soci in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
6992/2024, emesso dal Tribunale di Milano in data 15.05.2024 e notificato alla società a mezzo pec in data 21.05.2025 e ai soci a mezzo posta in data 31.05.2024-
7.06.2024, con cui agli opponenti, su istanza della creditrice (di Controparte_2 seguito anche solo ), era stato ingiunto, in forza di contratto di CP_2 somministrazione intercorso tra le parti, il pagamento dell'importo capitale di €
21.197,70.
2. Parte opposta si è regolarmente costituita, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto.
Nel corso della prima udienza, tenutasi il 18.12.2024, la scrivente giudice, su richiesta congiunta delle parti, ha accordato il rinvio alla data del 12.02.2025, per consentire il tentativo di una definizione conciliativa della causa.
A tale udienza, preso atto del mancato accordo, è stata dichiarata la provvisoria esecutività del decreto opposto, in misura parziale – con esclusione dell'importo relativo alla penale ed accessori – e, rigettata la richiesta di prova orale, è stata fissata l'udienza del 26.11.2025 per la rimessione in decisione della causa, concedendo alle parti i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, disponendo la sostituzione di tale udienza con il deposito di note scritte.
Di tali termini si è avvalsa la sola creditrice opposta, non avendo la difesa di Pt_1
e soci depositato alcuno scritto difensivo finale.
[...]
pag. 3 di 11 Con successiva ordinanza del 26.11.2025, lette le note sostitutive di udienza, la giudice ha rimesso la causa in decisione.
3. Con il decreto ingiuntivo n. 6992/2024, depositato in data 20.05.2024 e qui opposto, il Tribunale di Milano ha ingiunto a il pagamento della somma Parte_1 di € 21.197,70 così determinata: € 4.191,19 per fatture rimaste impagate, € 398,51 per cambiale insoluta, € 9.108,00 a titolo di penale e € 7.500,00 a titolo di restituzione di premio ricevuto (a sua volta composto di € 3.500,00 a titolo di premio ricevuto ed €
4.000,00 a titolo di compensazione di precedenti fatture insolute), oltre interessi e spese, in virtù del contratto di fornitura di caffè sottoscritto tra le Parti.
In particolare, in data 25.11.2013, le parti avevano stipulato una lettera di impegno, con durata di 3 anni, con la quale si era obbligata a ritirare Parte_1 esclusivamente caffè di produzione impegnandosi ad acquistare un CP_2 quantitativo minimo di 75 Kg mensili delle miscele di caffè “Extra Bar” ad un prezzo di € 19,00 + IVA al Kg (doc. 3 fascicolo monitorio).
In caso di cessione anticipata dell'esercizio, interruzione delle forniture o contrazione degli acquisti, avrebbe dovuto corrispondere a l'importo di € Parte_1 CP_2
5,50 per ogni Kg. di caffè non acquistato, salvo il maggior rimborso.
4. Parte opponente ha rilevato che l'importo di € 4.191,19 risulta effettivamente dovuto, in quanto relativo a fatture rimaste impagate, pur sottolineando che CP_2 non aveva mai richiesto il pagamento delle fatture azionate in sede monitoria e non aveva correttamente imputato pagamenti ricevuti in corso di rapporto, errando anche nel computo degli interessi, da calcolare a far data dalle fatture più recenti e non dal
2018.
Ha invece contestato il credito di € 9.108,00, in quanto deriverebbe da una clausola penale tsacitamente da ritenersi nulla per difetto di causa.
Il pagamento della penale poteva secondo gli opponenti giustificarsi solo nell'ipotesi in cui detta penale fosse stata richiesta nei 3 anni di vigenza della lettera di impegno,
pag. 4 di 11 perché il consumo di caffè nei successivi anni in cui è proseguito tacitamente il rapporto commerciale tra le parti, avrebbe compensato, secondo la difesa di parte opponente, la perdita subìta da per l'acquisto di minori quantitativi nei tre CP_2 anni di vigenza del contratto.
Tale clausola penale, secondo gli opponenti, sarebbe da ritenersi violativa del divieto di abuso di dipendenza economica ex art. 9 co 3 l. 192 del 1998, poiché con la lettera di impegno avrebbe imposto un impegno di acquisto di un quantitativo di CP_2 caffè sproporzionato.
In ogni caso la penale sarebbe da ridurre in quanto eccessivamente onerosa.
Quanto al credito di € 7.500,00 – composto da due importi - per quanto riguarda la somma di € 3.500,00, la difesa di ha dedotto che parte opposta si è Parte_1 limitata a produrre una fotocopia di un assegno intestato, che non costituirebbe prova dell'avvenuta ricezione dell'importo. In ogni caso, tale somma sarebbe da inquadrare nello schema della donazione modale, sicchè, al fine di evitare una modifica della natura dell'istituto in quanto incidente sull'animus donandi, l'onere deve ritenersi non apposto.
In ogni caso, parte opponente ha rilevato che l'inadempimento non sarebbe da ritenere tanto grave da poter integrare la clausola risolutiva collegata alla dazione del premio, dal momento che sono stati acquistati quantitativi superiori a quelli previsti nella lettera di impegno, nel corso degli anni successivi.
La somma di € 4.000,00 sarebbe poi da ricomprendersi nell'ipotesi di remissione del debito ex art. 1236 c.c.
5. La difesa di in primo luogo ha evidenziato che parte opponente ha CP_2 riconosciuto la debenza del credito di € 4.191,19 a titolo di fatture rimaste impagate senza potersi ipotizzare una inerzia da parte di nel sollecitarne il CP_2 pagamento, come si evince dal fatto che già nel 2017 veniva concordato un piano di pag. 5 di 11 rientro, e, nel 2023, veniva inviato un secondo sollecito, a dimostrazione della non tolleranza del ritardo nei pagamenti.
Per quanto attiene al credito di € 9.108,00 e alla penale ex art. 1384 c.c., l'opposta ha dedotto che ( si è reso più volte inadempiente, dapprima non pagando le Parte_1 fatture dovute, e in secondo luogo, per aver ordinato un quantitativo inferiore di caffè
(inferiore di 1656 Kg., per la precisione) rispetto a quello inizialmente pattuito, sicché
l'importo di € 9.108,00 sarebbe dovuto in base al quantitativo di caffè non ritirato.
Ha osservato l'opposta che la clausola penale contenuta nella lettera di impegno deve ritenersi ammissibile in quanto funzionale all'individuazione della misura del risarcimento dovuto in caso di inadempimento essendo peraltro interesse di CP_2 vendere il prodotto, piuttosto che trattenere la penale, visti i maggiori vantaggi
[...] economici che avrebbe ottenuto dalla vendita, rispetto all'eventuale incasso della penale.
La difesa di parte opposta afferma che non sussiste violazione del divieto di abuso di dipendenza economica poiché nel settore in cui opera, non ricopre alcuna CP_2 posizione dominante, e parte opponente poteva liberamente scegliere un altro fornitore tra quelli presenti sul mercato.
In relazione al premio di € 7.500,00, la difesa di parte opposta rileva che ha offerto prova dell'incasso dell'assegno di € 3.500,00 da parte di Parte_1
Quanto alla somma di € 4.000,00 (oggetto di compensazione con debito derivante da fatture scoperte), secondo la difesa di parte opposta tale compensazione non è riconducibile allo schema della donazione modale, poiché manca lo spirito di liberalità.
In ogni caso fa rilevare che, alla dazione del premio, è ricollegata una clausola risolutiva il cui avverarsi fa venire meno il diritto al premio, in quanto si prevede espressamente che il premio è condizionato al rispetto dell'impegno assunto da parte di LA avesse simulato una donazione, sarebbe Parte_1 CP_2
pag. 6 di 11 necessaria, inoltre, la controdichiarazione dell'atto dissimulato, il cui onere della prova graverebbe su parte opponente.
Neppure può ritenersi sussistente la remissione del debito ex art. 1236 c.c. poiché questa, secondo la difesa di parte opposta, richiede una manifestazione di volontà, che non è presente in nessuna delle dichiarazioni di CP_2
6. Il Tribunale rileva che l'opposizione è solo in parte fondata e può, pertanto, trovare accoglimento nei limiti di seguito esposti.
Il debito di € 4.191,90 per fatture insolute è stato riconosciuto dalla debitrice, Pt_1
sia nell'atto di citazione (pag. 2 opposizione a decreto ingiuntivo) sia nella
[...] pec inviata in data 3.4.2024 dal rappresentante legale di a Parte_1 CP_2
(doc. 12 parte opposta).
La creditrice ha puntualmente allegato gli elementi posti a fondamento del credito, producendo le fatture (in tutto o in parte) non pagate (doc. 4 fascicolo monitorio) e redigendo un analitico prospetto contabile alle pagine 2 e 3 del ricorso monitorio (non contestato da controparte).
Il credito € 398.51 è dovuto a titolo di rimborso di cambiale insoluta e spese (doc. 5 – fascicolo monitorio – ed è quindi ugualmente provato documentalmente. CP_2
Il credito di € 9.108,00 è richiesto a titolo di penale stipulata ai sensi dell'art. 1384
c.c., clausola da ritenersi valida ed efficace, a nulla rilevando la circostanza che CP_2 non abbia mai richiesto, nel corso del contratto (durato altri sette anni dopo la
[...] prima scadenza) il pagamento della penale, non integrando detto comportamento una rinuncia al relativo diritto di credito.
La metodologia di calcolo della penale era stata contrattualmente pattuita e gli opponenti non deducono, peraltro, errori di calcolo, ma lamentano unicamente l'iniquità della penale.
pag. 7 di 11 Risulta dall'accordo stipulato nel 2013 tra le parti che si era obbligato ad Parte_1 acquistare un quantitativo minimo di 75 Kg di caffè al mese (al prezzo di €19,00 al kg.) per il periodo di tre anni di validità del contratto.
In caso di mancato rispetto di tale obbligo, la clausola prevedeva la corresponsione da parte di dell'importo di € 5.50 per ogni Kg. di caffè non acquistato, Parte_1 importo determinato in misura pari all'utile lordo, secondo quanto si legge nella clausola.
Gli opponenti hanno contestato la debenza dell'importo a titolo di penale, considerando che il mancato guadagno di nei tre anni di vigenza del CP_2 contratto iniziale, sarebbero stati compensati dai guadagni conseguiti nel corso dei successivi sette anni in cui il rapporto commerciale è proseguito tra le parti.
Tale prospettazione, condivisibile sul piano teorico, è rimasta totalmente priva di supporto probatorio da parte degli opponenti che, nel corso del giudizio, hanno omesso qualsiasi allegazione o produzione documentale atta a dar conto dello sviluppo in termini economici del rapporto commerciale (dopo la scadenza del contratto) e del profitto eventualmente conseguito da CP_2
Ritiene tuttavia il Tribunale che l'importo di cui alla penale possa essere ridotto d'ufficio, avuto riguardo all'interesse della parte non inadempiente alla esecuzione del contratto.
Il potere che il giudice può esercitare d'ufficio ai sensi dell' art. 1384 c.c. è, come è noto, subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e di prova, incombenti sulla parte, in riferimento alle circostanze rilevanti per la valutazione della eccessività della penale, che deve risultare ex actis ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che egli possa ricercarlo d'ufficio (così Cass. n.
22747/2013).
Nel caso di specie, occorre rilevare che la clausola di cui si discute è già stata sottoposta alla valutazione di questo Tribunale, che ha ritenuto manifestamente pag. 8 di 11 eccessiva la penale in essa prevista, con pronuncia che ha trovato recente conferma sul punto nella sentenza della Corte d'Appello n. 2897/2025 del 29/10/2025, al cui orientamento questo Tribunale ritiene di uniformarsi.
In detta pronuncia, la Corte territoriale, esaminando la medesima clausola apposta in un contratto stipulato da con altro cliente, ha rilevato che la penale pattuita CP_2
è stata pattuita in misura pari all'utile lordo che avrebbe ricavato dalla CP_2 vendita dei quantitativi di caffè non ritirati dal cliente sottolineando come sia
“evidente che ottenere l'utile lordo che sarebbe derivato dalla vendita del prodotto, a fronte di un prodotto non richiesto e quindi non consegnato (e che, pertanto, ben può essere venduto a terzi) significa ottenere di più di quanto si otterrebbe con il regolare adempimento del contratto. La penale è pertanto manifestamente eccessiva, rispetto all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione, da un lato, perché non si ravvisa in capo a un interesse ulteriore e diverso rispetto a quello di CP_2 ottenere il corrispettivo economico (e, in particolare, l'utile netto) a fronte della fornitura del prodotto oggetto del contratto;
dall'altro lato, perché l'applicazione della penale va ad alterare in modo significativo il sinallagma negoziale (una parte, pur senza fornire quel quantitativo di caffè, ottiene l'utile lordo relativo al quantitativo non ritirato, e ciò per tutta la durata del negozio e benché il caffè non consegnato possa essere collocato sul mercato)”.
La Corte d'Appello ha concluso ritenendo pertanto congrua la riduzione della penale in misura del 50% operata dal Tribunale, riduzione che si ritiene di operare anche nel caso in esame, vertendosi in identica fattispecie con conseguente riduzione ad €4.554 dell'importo dovuto a titolo di penale.
Per quanto attiene infine al credito di €7.500,00, riferito alla richiesta restituzione di un premio, ha documentato mediante produzione di estratto conto bancario CP_2 di aver pagato l'assegno di € 3.500,00 a suo tempo consegnato a (doc. Parte_1
15 – parte opposta); mentre la somma di € 4.000,00 è incontestato che si riferisca ad pag. 9 di 11 una compensazione operata con importo dovuto da per pregresse fatture Parte_1 insolute.
Assumono gli opponenti che detti importi concreterebbero una donazione “modale” ma a tale qualificazione giuridica si oppone la chiara definizione di “premio” contenuta nel contratto, premio il cui mantenimento era sottoposto alla condizione risolutiva dell'inadempimento di condizione verificatasi nel caso in Parte_1 esame, senza necessità di indagine alcuna circa la gravità o meno di detto inadempimento, stante il tenore inequivoco della missiva 23.11.2013 con cui detto premio era stato riconosciuto.
All'esito del giudizio, deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento dell'importo capitale di € 16.643,70.
Sull'importo capitale sono dovuti gli interessi moratori dal dovuto al saldo, come già statuito in sede monitoria.
Gli opponenti hanno dedotto in modo del tutto generico che gli interessi non sarebbero dovuti poiché frutto di una non meglio precisata erronea imputazione di pagamenti eseguiti che avrebbero dovuto essere imputati a saldo dei debiti più risalenti.
In assenza di qualsiasi riferimento contabile sull'esistenza ed entità di tali pagamenti,
l' eccezione non può trovare accoglimento, con conferma della debenza degli interessi moratori dalla data della scadenza delle fatture al saldo ovvero dalla data di messa in mora al saldo per l'importo dovuto a titolo di penale e di rimborso premio.
7. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, con conseguente compensazione delle spese in misura di ¼ tra le parti, avuto riguardo alla riduzione dell'importo richiesto a titolo di penale. deve essere condannato al rimborso degli ulteriori 3/4 delle spese, Parte_1 liquidate, visto il D.M. 55/14 – valori medi – in complessivi € 4.237,00 per compensi
(di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per la fase introduttiva;
€ 840, per la pag. 10 di 11 fase di trattazione/istruttoria - parametro minimo, in assenza di istruttoria- , €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Detto importo deve essere ridotto ad € 3.177,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge, tenuto conto della disposta compensazione parziale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna e i soci Parte_1 CP_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 al pagamento del minor importo di € 16.643,70 nei confronti di CP_2 oltre interessi moratori dal dovuto al saldo;
[...]
- dichiara compensate le spese del giudizio in misura di 1/4 e condanna
[...] nonché i soci , Parte_1 CP_1
, e al rimborso Parte_2 Parte_3 Parte_4 delle restanti spese del grado in favore di liquidate in € Controparte_2
3.177,00 per compensi oltre il 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 4.12.2025
La giudice
IA RE
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