Articolo 332 del Codice di procedura penale
Articolo 291Articolo 293
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24 ottobre 1989
Art. 332. Contenuto della denuncia 1. La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonche' le fonti di prova gia' note. Contiene inoltre, quando e' possibile, le generalita', il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto e' attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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