Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 01/04/2026, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01022/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00546/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 546 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del diniego di permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa SE NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il 18 gennaio 2024 il ricorrente ha chiesto il rilascio del premesso di soggiorno per lavoro stagionale, ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 286/1998.
Con provvedimento del 19 febbraio 2025, notificato in data 11 dicembre 2025, la Questura di Ragusa ha denegato il titolo richiesto stante una causa di inammissibilità nel territorio Schengen dal 25 gennaio 2023 al 25 gennaio 2026 , in quanto segnalato dall'Italia come cittadino di Paesi terzi al quale è rifiutato l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento (EU) 2018/1861.
2. Con il ricorso in esame, notificato il 9 febbraio 2026 e depositato l’11 marzo 2026, l’interessato ha chiesto l’annullamento del suindicato provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio. Difetto di istruttoria. Difetto di Motivazione. Eccesso di potere.
Parte ricorrente rileva che - sebbene nel provvedimento si faccia riferimento ad una comunicazione di avvio del procedimento “ mediante notifica avvenuta tramite raccomandata a/r n. 141807524679 ” a seguito della quale il ricorrente avrebbe presentato memorie difensive “ non meritevoli di accoglimento” - il destinatario non ha mai ricevuto alcuna comunicazione, né tantomeno ha formulato osservazioni o memorie; ritiene, pertanto, che l’omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento e dell’attività istruttoria abbia precluso al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa, oltre a determinare un difetto di istruttoria, in quanto l’Amministrazione ha deciso sulla base di un quadro fattuale giuridico incompleto.
2) Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Parte ricorrente afferma che il provvedimento sarebbe viziato da evidente carenza di motivazione nella parte in cui l’Amministrazione si limita a richiamare la presenza di una segnalazione nel sistema di informazione Schengen, come unico fondamento del diniego, omettendo alcuna analisi specifica della posizione del ricorrente; rileva, inoltre, di non conoscere il motivo della segnalazione nel SIS con conseguente illegittimità del diniego.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del regolamento UE 2018/1861 e dell’art. 5 dell’art. 286/1998. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.
Parte ricorrente ritiene che nessun automatismo può ravvisarsi tra la segnalazione al S.I.S. e il diniego del permesso di soggiorno, soprattutto in assenza di una motivazione rafforzata e senza che si sia proceduto ad una verifica delle condizioni di pericolosità effettive ed attuali del ricorrente, soprattutto alla luce della sentenza n. 6/2026 della Corte Costituzionale che ha ritenuto in contrasto con l’art. 3 della Costituzione precludere l’accesso alle procedure di emersione agli stranieri segnalati nel S.I.S. Il ricorrente rileva, infine, che il periodo di inammissibilità in area Schengen si è concluso il 25/01/2026.
3. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con successiva memoria del 21 marzo 2026 ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che:
- il ricorrente, al quale è stato rifiutato l’ingresso su segnalazione del Questore di Agrigento con conseguente inammissibilità nel territorio Schengen dal 25 gennaio 2023 al 25 gennaio 2026 è stato destinatario di decreto di respingimento emesso il 25 gennaio 2023 ai sensi dell’art. 10, comma 2° lett. b) del D.lgs. n. 286/1998 con conseguente ordine di lasciare il territorio;
- tali motivi ostativi sarebbero stati rappresentati con raccomandata A/R n. 14180752467-9, non riscontrata dal destinatario;
- in ogni caso a fronte della causa di inammissibilità di ingresso nel territorio il diniego impugnato assume natura di atto vincolato;
- infine, con provvedimento prot. n. 164/2025, emesso il giorno 11.12.2025 e notificato in pari data, il Prefetto della Provincia di Ragusa ha decretato l'espulsione del ricorrente dal Territorio nazionale ed il suo accompagnamento alla frontiera; la Questura di Ragusa, dopo un'attenta valutazione, con provvedimento n. prot. n. 35/2025, emesso il giorno 11.12.2025 e notificato in pari data, ha disposto le misure alternative al trattenimento presso il centro di permanenza per i rimpatri, consistenti nell'ordine di consegna del passaporto n. 1500941 rilasciato dalle competenti autorità della Tunisia il 28.01.2023 e con scadenza il 27.01.2028, nonché nell'obbligo di presentazione presso il Commissariato P.S. di Vittoria nei giorni e orari prestabiliti, misure, queste, meno afflittive dell'esecuzione dell'espulsione. Il Giudice di Pace di Ragusa, con decreto del 12.12.2025, emesso in seno al procedimento n. R.G. 3567/2025, ha disposto la convalida del provvedimento. Tuttavia, il ricorrente, non ha mai ottemperato all'obbligo di presentazione, rendendosi irreperibile.
4. Parte ricorrente non ha contestato le difese e i fatti rappresentati nella memoria depositata dalla difesa erariale e all’udienza camerale del 24 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, previo avviso alle parti.
5. Il ricorso è infondato.
5.1 L’art. 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 stabilisce che sia negato l’ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione; tale precetto trova conferma nell’ordinamento nazionale all’art. 4, comma 6° del D.lgs. 286/1998 giusta il quale “ non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, […] gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali ”.
Il successivo art. 5 prevede poi, al comma 5, che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ”.
Al riguardo, la giurisprudenza (anche di questo TAR) ha costantemente affermato che la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salve le ipotesi residuali di sussistenza di motivi seri, in particolare umanitari o discendenti da obblighi internazionali e, comunque, previa consultazione con lo Stato segnalante (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901; T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 18 febbraio 2026, n. 237; 14 aprile 2025, n. 329; T.A.R. Sicilia -Catania, sez. IV, 3 ottobre 2025, n. 2775; 12 giugno 2024, n. 2193; 21 gennaio 2024, n. 629; T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, 7 giugno 2024, n. 1245 e giurisprudenza ivi citata; T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 giugno 2021, n. 617; T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 3 febbraio 2020, n.138; T.A.R. Veneto, sez. III, 20 luglio 2017, n.714); si tratta, quindi, di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia.
Nella fattispecie in esame, pertanto, la presenza di una segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen a carico del ricorrente riveste valenza ostativa assoluta al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, vincolando la P.A. all’adozione del diniego del permesso di soggiorno una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero stesso.
Il ricorrente non ha contestato che la segnalazione sia a lui riferibile, e pertanto nessun dubbio sussiste sulla circostanza che il ricorrente sia stato correttamente identificato quale effettivo destinatario della segnalazione; inoltre, nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che “ il periodo di inammissibilità in area Schengen si è concluso il 25/01/2026” , atteso che, al momento dell’adozione del provvedimento impugnato (19 febbraio 2025), la segnalazione era ancora vigente.
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, adottato sul presupposto della vigenza della segnalazione ostativa all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, atteso che l’assenza di condizioni preclusive al rilascio del titolo deve ritenersi necessaria per tutta la durata del procedimento, dal momento della presentazione dell’istanza a quello dell’emissione del provvedimento.
5.2 Quanto al generico richiamato operato da parte ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale n. n. 6/2026 è sufficiente osservare che stessa non rileva nel caso di specie poiché riguarda esclusivamente la specifica ipotesi di regolarizzazione dello straniero ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, mentre la fattispecie in esame concerne la richiesta di permesso di lavoro stagionale ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. n. 286/1998
5.3 A fronte della vincolatività della segnalazione Schengen, registrata nel sistema SIS a carico del ricorrente, alcuna rilevanza può essere attribuita all’eventuale omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento (la cui prova della notifica non risulta depositata in atti), operando, in concreto, il regime dei c.d. vizi non invalidanti di cui all’art. 21 octies, comma 2, primo periodo della legge n. 241/1990, tenuto anche conto che, in ossequio a un’interpretazione sostanzialistica dell’istituto, per poter contestare utilmente la violazione del contraddittorio, l’interessato è tenuto ad allegare o almeno indicare gli elementi conoscitivi o di giudizio che, nella fisiologia della dialettica procedimentale, avrebbe presentato per controdedurre alle preliminari conclusioni della Pubblica Amministrazione.
Di contro, nel caso in esame, oltre al mero richiamo alla norma ritenuta violata il ricorrente non ha prospettato in che termini il proprio contributo istruttorio sarebbe stato in grado d’incidere sulla concreta determinazione dell’Amministrazione.
Solo per completezza espositiva va, infine, precisato che i due precedenti richiamati a pag. 2 del ricorso riguardano fattispecie oggettivamente diverse da quella in esame (revoca di misure di accoglienza e diniego della procedura di emersione ex art. 103, comma 1° del D.L. n. 34/2020 ).
6. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto.
7. Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, tenuto anche conto dell’immediata definizione della controversia in sede cautelare.
8. Quanto, infine, alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, questa dev’essere respinta, ai sensi dell’ artt. 74, comma 2° del D.P.R. n. 115/2002 in ragione della rilevata manifesta infondatezza del ricorso, stante la natura vincolata del provvedimento di diniego impugnato e la sussistenza di univoca giurisprudenza anche di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Respinge la domanda del ricorrente di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NN BA, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE NN BA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.