TAR Catania, sez. V, sentenza breve 01/04/2026, n. 1022
TAR
Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990. Violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio. Difetto di istruttoria. Difetto di Motivazione. Eccesso di potere.

    Il giudice ha ritenuto che, data la natura vincolata del provvedimento di diniego a causa della segnalazione Schengen, l'eventuale omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento non sia invalidante ai sensi dell'art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Inoltre, il ricorrente non ha specificato come il suo contributo istruttorio avrebbe potuto influenzare la decisione.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione e difetto di istruttoria.

    La presenza di una segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen costituisce un ostacolo assoluto al rilascio del permesso di soggiorno, vincolando la pubblica amministrazione al diniego una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero. La motivazione è ritenuta sufficiente in quanto basata su tale segnalazione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del regolamento UE 2018/1861 e dell’art. 5 dell’art. 286/1998. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria.

    La segnalazione Schengen è un ostacolo assoluto al rilascio del permesso di soggiorno, vincolando la PA al diniego. La sentenza della Corte Costituzionale citata non è rilevante in quanto riguarda una procedura di regolarizzazione diversa da quella in esame. La scadenza del periodo di inammissibilità dopo l'adozione del provvedimento impugnato non inficia la legittimità di quest'ultimo, poiché la sussistenza dei requisiti deve essere valutata al momento della decisione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 01/04/2026, n. 1022
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 1022
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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