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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/08/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6147/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BIANCHINI GIULIANO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BIANCHINI GIULIANO Parte_2 C.F._1
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 6/6/2025.
Per_ L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. i coniugi dichiarano che la figlia , maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica;
pertanto, il sig. a far data Parte_2 da Giugno 2025 cesserà di corrispondere a l'assegno mensile di € 600,00 statuito Parte_1
in sede di separazione;
2. per quanto riguarda il mantenimento personale, sempre a far data da
Giugno 2025 corrisponderà a un assegno mensile di Parte_2 Parte_1 mantenimento di € 200,00 da corrispondersi in via anticipata il cinque del mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT;
le parti concordano che il pagamento avverrà con corresponsione diretta da parte dell'attuale datore di
1 lavoro (Soc. Cifralluminio S.r.l.) di tale modalità di adempimento permarrà in Parte_2
vigore sino a quando sarà alle dipendenze del citato datore di lavoro;
Parte_2
successivamente il coniuge provvederà con bonifico diretto. 3. A tacitazione di ogni ulteriore pretesa
e ragione di derivante da precedenti contenziosi, corrisponderà Parte_1 Parte_2
(sempre con le medesime modalità operative di cui al precedente punto 2) alla medesima
[...] la complessiva somma di € 2.000,00 da erogarsi in rate mensili di € 200,00 cadauna con Pt_1
decorrenza 05.06.2025. 4. Al di fuori di quanto espressamente previsto ai precedenti punti 3) e 4)
e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente Parte_2 Parte_1
l'una dall'altro avendo definito ogni loro rapporto di debito/ credito 5. le parti ribadiscono il loro reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità in ogni caso valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/09/1995, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 532, parte II, serie A, anno 1995), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dalla loro unione è nata la figlia (n. 16/1/2001).
Le parti risultano separate dal 23/1/2020 con sentenza n. 259/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6147/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BIANCHINI GIULIANO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. BIANCHINI GIULIANO Parte_2 C.F._1
RICORRENTI con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 6/6/2025.
Per_ L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “1. i coniugi dichiarano che la figlia , maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica;
pertanto, il sig. a far data Parte_2 da Giugno 2025 cesserà di corrispondere a l'assegno mensile di € 600,00 statuito Parte_1
in sede di separazione;
2. per quanto riguarda il mantenimento personale, sempre a far data da
Giugno 2025 corrisponderà a un assegno mensile di Parte_2 Parte_1 mantenimento di € 200,00 da corrispondersi in via anticipata il cinque del mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT;
le parti concordano che il pagamento avverrà con corresponsione diretta da parte dell'attuale datore di
1 lavoro (Soc. Cifralluminio S.r.l.) di tale modalità di adempimento permarrà in Parte_2
vigore sino a quando sarà alle dipendenze del citato datore di lavoro;
Parte_2
successivamente il coniuge provvederà con bonifico diretto. 3. A tacitazione di ogni ulteriore pretesa
e ragione di derivante da precedenti contenziosi, corrisponderà Parte_1 Parte_2
(sempre con le medesime modalità operative di cui al precedente punto 2) alla medesima
[...] la complessiva somma di € 2.000,00 da erogarsi in rate mensili di € 200,00 cadauna con Pt_1
decorrenza 05.06.2025. 4. Al di fuori di quanto espressamente previsto ai precedenti punti 3) e 4)
e dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente Parte_2 Parte_1
l'una dall'altro avendo definito ogni loro rapporto di debito/ credito 5. le parti ribadiscono il loro reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e/o di altro documento di identità in ogni caso valido per l'espatrio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 16/09/1995, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) (atto n. 532, parte II, serie A, anno 1995), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Per_ Dalla loro unione è nata la figlia (n. 16/1/2001).
Le parti risultano separate dal 23/1/2020 con sentenza n. 259/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di
Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 19/06/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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