Articolo 375 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 374Articolo 376
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 375. (( (Art. 178 e 179 Cod. Str.)
(Documenti di viaggio e cronotachigrafo)
1. I libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio sono disciplinate dal Regolamento n. 3820/85 del Consiglio delle Comunita' Europee del 20 dicembre 1985 e successive modificazioni.
2. L'avvenuta regolarizzazione del cronotachigrafo, nelle ipotesi previste dall'articolo 179, comma 7, del codice, e' soggetta alla verifica da parte dell'Ufficio Metrico Provinciale, o di una officina da questi autorizzata, ai sensi della legge 13 novembre 1978, n. 727.
3. L'Ufficio o l'officina di cui al comma 2 rilasciano certificazione dell'avvenuta regolarizzazione e dell'esito positivo della verifica. La certificazione e' fatta pervenire, a cura del titolare della licenza, all'organo che ha proceduto alla contestazione della violazione.))
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996