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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1382 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MONTEFIORI NICOLA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. CARULLI MARCO:
CONVENUTO
ANTHEA S.R.L.
TERZO CHIAMATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di il per sentirlo Parte_1 CP_1 Controparte_1 condannare al risarcimento del danno che la stessa si procurava cadendo su una disconnessione del manto stradale sulla via Vespucci di tale da considerarsi insidia stradale. CP_1
Il chiedeva il rigetto della domanda imputando l'evento lesivo alla disattenzione dell'attrice e in ogni CP_1 caso chiamava in manleva Anthea, società cui aveva affidato la manutenzione delle strade, convenendo l'obbligo della stessa di tenere indenne l'Ente da ogni profilo di responsabilità nei confronti di terzi per danni derivati dall'uso della strada pubblica.
Si costituiva anche Anthea, resistendo alla domanda.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che l'evento fosse ascrivibile alla negligenza del pedone, non ravvisando alcuna potenzialità lesiva nella cosa in custodia e ritenendo comunque non sufficientemente provato l'evento di danno, sul versante del nesso eziologico, atteso che l'unico testimone – coniuge dell'attrice
– non aveva ricostruito in modo esaustivo la dinamica del sinistro.
Propone appello la affidandosi a plurimi motivi di gravame, volti a contestare, da una parte, l'errata Parte_1 valutazione delle prove e, in particolare la testimonianza del marito dell'attrice e, dall'altra, la valutazione della condotta del pedone, assunta addirittura come causa esclusiva del sinistro.
Resistono il e la Anthea s.r.l. CP_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Venendo in questione la responsabilità da cose in custodia del appare opportuna una breve Controparte_1 disamina dei principi espressi dall'art. 2051 c.c.
La norma pone in capo all'attore l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità causale alla cosa, oltre che il rapporto di custodia. Assolto tale onere probatorio, spetta al custode fornire la prova dell'esimente, che ricorre solo in presenza del fortuito, ovvero del fattore inevitabile e imprevedibile che, inserendosi nella serie causale che ha determinato l'evento, spezza il nesso tra la cosa e il danno, assorbendo integralmente l'eziologia di quest'ultimo.
Sul dettato normativo ora riportato, si è innestato un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità per le ipotesi in cui il danno sia cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte o per sua natura statica, come ad esempio la strada pubblica.
Dice la giurisprudenza di legittimità: in tali casi, l'evento non può considerarsi integralmente ascrivibile al dinamismo interno alla res, ontologicamente inerte, ma richiede il concorso dell'azione umana, in particolare di quella del danneggiato, che intervenendo sulla cosa stessa, concorre alla produzione dell'evento dannoso.
La cosa, in tali fattispecie, non manifesta di per sé sola il collegamento causale con l'evento dannoso, essendo connaturale alla produzione del danno il concorso dell'agire umano. Ne deriva che, al fine di stabilire se comunque (ovvero nonostante il fattore umano) sussista il nesso di causalità con la cosa, pur nell'ineliminabile concorso dell'azione del danneggiato, occorre accertare un quid pluris che va individuato nei fattori di obiettiva idoneità della cosa, per le sue stesse caratteristiche, a rendere probabile l'evento. Tale prova deve essere fornita dal danneggiato. (Il principio è espresso da Cass. 2660/2013 e richiamato da Cass 11526/2017).
Il condivisibile principio sin qui esposto, progressivamente, è stato oggetto di molteplici interpretazioni volte a introdurre surrettiziamente il requisito della colpa nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. Così si è tentato di sostenere che spetti al danneggiato fornire la prova di una qualche anomalia della cosa da sola sufficiente a provocare il danno, un qualche difetto della stessa che abbia cagionato l'evento infausto. A ben vedere, tuttavia, imporre al danneggiato l'onere di provare che il custode non ha correttamente manutenuto la cosa, o non ha adottato opportune cautele per il suo utilizzo, equivarrebbe ad imporre la prova della negligente custodia e, dunque, in ultima analisi, della colpa del custode e ciò in contrasto con la lettera della norma, che inequivocabilmente prevede un'ipotesi di responsabilità disancorata dal giudizio di colpevolezza del custode.
Invero, l'orientamento di legittimità sopra rassegnato, lungi dal sovvertire la regola probatoria di cui all'art. 2051 c.c. chiarisce che nelle ipotesi di danno da cosa inerte, il concorso dell'azione umana, in quanto ineliminabile e dunque connaturato alla dinamica dell'evento, non vale a spezzare il nesso di derivazione causale dalla cosa, quando la stessa sia idonea a cagionare il danno.
In tali fattispecie, allora, l'accertamento del nesso di derivazione causale richiede che, nonostante l'intervento di un fattore esterno, quale l'azione del danneggiato, il danno resti comunque diretta derivazione della res, in quanto, pur nella sua staticità, essa presenti un'obiettiva potenzialità lesiva, in ragione della quale assurge ad antecedente causale del danno, degradando l'agire umano a mera occasione dello stesso.
Chiarisce, infatti, la giurisprudenza che, se la cosa è per sua natura inerte, la causa naturalistica dell'evento è necessariamente da rintracciarsi nel concorso dell'azione umana che con la cosa viene in relazione, ma ciononostante il danno deve considerarsi cagionato dalla cosa, tutte le volte in cui essa, per le sue stesse caratteristiche sia idonea a produrlo. In termini, Cass.6306/2013 “Qualora per contro si tratti di cosa di per sè inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
Nel richiamare la necessità di dimostrare un quid pluris, tuttavia, non può imporsi al danneggiato di rintracciare una diversa eziologia dell'evento, un fattore causale diverso e ulteriore rispetto alla cosa, pervenendosi, altrimenti, all'assurda conseguenza per cui il danneggiato, al fine di provare la derivazione causale dalla cosa, dovrebbe passare necessariamente per la prova di un fattore diverso dalla cosa stessa. E allora quel qualcosa in più che il danneggiato deve provare per dimostrare la derivazione causale dell'evento dalla cosa inerte è semplicemente un modo di essere della cosa, che, per le sue stesse caratteristiche, si presenta ex ante idonea a produrre l'evento.
È sufficiente, dunque, la dimostrazione della astratta potenzialità lesiva della res che, ove innescata dal contatto con l'uomo, assurge ad antecedente causale dell'evento di danno. Non è invece necessaria la prova di una qualche anomalia della cosa, di un qualche vizio della stessa, ciò che si tradurrebbe nella dimostrazione di un difetto di costruzione o di manutenzione della stessa, ovvero dell'omessa adozione di opportune cautele, dunque, tradendo la lettera della norma, nella prova della negligente custodia. Neppure il danneggiato deve provare che trattasi di cosa pericolosa, intendendosi per tale quella che presenta un'elevata potenzialità lesiva, stante l'omesso richiamo di tale requisito nel disposto dell'art. 2051 c.c.
Al fine di delimitare l'oggetto e i limiti dell'onere probatorio cui è chiamato il danneggiato, dunque, non può che adottarsi un'interpretazione fedele alla lettera della norma. L'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati “dalla cosa” (a differenza del codice previgente secondo cui il danno doveva essere cagionato “colle cose”) e in ciò solo sta il presupposto della responsabilità del custode, ovvero nella derivazione del danno dalla cosa. Rispetto alle cose statiche o inerti, tale processo di derivazione è necessariamente innescato da un fattore esterno, quale l'azione umana. Cionondimeno, il danno resta cagionato dalla cosa, allorquando il fattore esterno scatenante non sia stato da solo sufficiente a produrlo, di modo che l'evento - non potendo ricondursi in via esclusiva al comportamento umano – risulta in rapporto di derivazione causale con la cosa. In ultima analisi, in tema di danni da cosa inerte, ritiene questo giudice, il custode va assolto da responsabilità solo quando l'evento sia interamente ascrivibile alla condotta del danneggiato che, nel cagionarlo, ha interagito con la cosa, quale mero strumento dell'agire umano, in quanto radicalmente inidonea ex ante a produrlo (come ad es. un pavimento perfettamente liscio, asciutto e piano, che è di per sé in radice inidoneo a provocare una caduta, la quale, di necessità, dipende in via esclusiva dal comportamento del danneggiato). Così ricostruiti i principi generali della responsabilità da cose in custodia, si viene ad affrontare il caso di specie.
Innanzitutto, deve essere censurata la valutazione della prova operata dal primo giudice, atteso che l'escussione del teste che ha assistito all'evento, deve ritenersi immune da contraddizioni, sufficientemente Tes_1 specifica e circostanziata nel descrivere la dinamica del sinistro e dunque idonea a dimostrare che la Parte_1
è caduta inciampando in una disconnessione del manto stradale, questa, dimostrata documentalmente dalla produzione, già in primo grado, di materiale fotografico, ovvero una buca in cui metteva un piede. Non si vede cosa avrebbe dovuto aggiungere il testimone, né vengono espresse in sentenza ragioni (al di là del rapporto di coniugio, all'evidenza insufficiente a inficiare la credibilità del dichiarante) per ritenere il teste non credibile.
Ne deriva che, in totale mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che effettivamente la dinamica del sinistro sia quella descritta dall'istruttoria e che quindi l'attrice sia caduta mettendo il piede in una buca effettivamente presente sulla strada comunale.
Ciò posto ben si comprende che l'evento di danno è eziologicamente collegato al modo di essere della strada pubblica, che assurge ad antecedente causale necessario della caduta, atteso che – eliminando mentalmente la disconnessione del manto stradale, nell'ambito del giudizio controfattuale – l'evento di danno non si sarebbe verificato, o quantomeno è più probabile che non che lo stesso non si sarebbe verificato.
Né sussistono i presupposti per ritenere sussistente il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227
c.c.
In proposito, giova rammentare che l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo dell'art. 2056 c.c. ai casi di responsabilità extracontrattuale, prevede che, ove il danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La norma distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma), distinzione che appare strettamente connessa a quella tra causalità materiale e causalità giuridica, restando attratte, nell'ambito della prima, le condotte che si pongono come concause dell'evento lesivo e, nell'ambito della seconda, quelle che abbiano aggravato i pregiudizi consequenziali derivanti dall'evento dannoso imputabile al danneggiante.
La distinzione riverbera anche in ambito processuale, atteso che, mentre la condotta del danneggiato che abbia aggravato le conseguenze pregiudizievoli dell'evento (comma 2), è oggetto di un'eccezione in senso stretto del danneggiante, il contributo causale del danneggiato alla verificazione del fatto dannoso, deve essere accertato d'ufficio, nell'ambito dell'accertamento sull'eziologia dell'evento lesivo, purché comunque risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (così Cass. 1213/2006). Per quanto concerne l'individuazione di tali elementi, occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cass. 24406/2011), la regola di cui all'art. 1227 c.c. è un'esplicazione del principio causalistico, alla stregua del quale possono essere imputate al danneggiante esclusivamente le conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, sicché occorre, in primo luogo, individuare i comportamenti del danneggiato che costituiscono concausa dell'evento dannoso (con la precisazione che se fossero causa esclusiva di esso, sarebbero idonei ad interrompere il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, escludendone in radice la responsabilità). In secondo luogo, la norma seleziona, nell'ambito dei comportamenti del danneggiato che costituiscono antecedente causale necessario dell'evento, quelli colposi, ovvero quelli posti in essere in violazione di regole di comune prudenza, correttezza e diligenza.
Sotto il profilo della causalità, giova rammentare che, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., un fatto può considerarsi causa dell'evento ove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l'antecedente causale, nell'ambito del giudizio controfattuale, l'evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all'interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l'evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del più probabile che non.
Il richiamato principio è applicabile anche nell'ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all'evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno di essi sia da solo sufficiente a cagionare l'evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.
Sotto il profilo della colpa, occorre stabilire se il danneggiato si sia conformato al paradigma di comportamento imposto dalle regole precauzionali e di prudenza, regole di natura cautelare che costituiscono la generalizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità di rischi ripetuti nel tempo ed elaborate secondo la migliore scienza ed esperienza.
I due giudizi, debbono essere tenuti distinti, dovendosi procedere separatamente alla valutazione di colpevolezza del danneggiato, insita nella violazione della regola cautelare, da un lato, e all'accertamento della riconducibilità eziologica del danno specificamente alla condotta colposa. Sotto quest'ultimo profilo, occorre che l'evento sia direttamente collegato alla colpa, ovvero che costituisca una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire (c.d. causalità della colpa).
Nella specie, non pare condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha considerato la condotta dell'attrice causa esclusiva dell'evento di danno. Innanzitutto, neppure viene indicata in modo specifico la condotta che si ritiene causalmente efficiente, potendosi solo desumere dalla motivazione della sentenza che si faccia riferimento al fatto che l'attrice non ha evitato la buca presente sul manto stradale. In secondo luogo, il fatto del pedone che non si attivi per evitare la buca potrebbe al più considerarsi concausa dell'evento, ma non vengono esplicitate in sentenza ragioni per le quali la condotta dell'attrice sia tale da assorbire integralmente l'eziologia dell'evento dannoso, divenendo addirittura causa esclusiva del sinistro, tanto da degradare la disconnessione sulla quale è inciampata a mera occasione del sinistro. Ma ancor prima non vengono espresse considerazioni sulla natura colposa di tale condotta, non essendo neppure chiarito quale contegno alternativo lecito avrebbe dovuto tenere la per avvistare tempestivamente ed evitare la Parte_1 buca, semplicemente camminando su una strada affollata.
Per tutti le considerazioni sin qui esposte, si impone, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del al risarcimento del danno patito dalla quantificato sulla base delle risultanze Controparte_1 Parte_1 della ctu svolta in primo grado, secondo cui ella ha subito lesioni che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5, un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni
10 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15, nonché una compromissione permanente della validità psicofisica del 1,5%, così per un totale di euro 2.500,00, cui debbono aggiungersi euro 620,00, pari al costo indicato in fattura degli occhiali da vista acquistati in sostituzione di quelli rotti con la caduta, di cui alle fotografie allegate alla citazione in primo grado.
Parimenti fondata è la domanda di manleva formulata dal in confronto di Anthea s.r.l. CP_1 convenzionalmente tenuta a mantenere indenne l'Ente da ogni responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'ambito del servizio di manutenzione della strada affidatole.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda,
- Dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 3.120,00;
- Dichiara tenuto e condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida, per il primo grado in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, oltre a euro 300,00 per il ctp;
- Dichiara tenuta e condanna Anthea s.r.l. a tenere indenne il di tutto quanto sia Controparte_1 tenuto a pagare per effetto della presente sentenza;
- Dichiara tenuta e condanna Anthea s.r.l. alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 lite, che liquida, per il primo grado in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Anthea s.r.l.
Rimini, 24/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1382 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da c.f. , Parte_1 C.F._1 con l'avv. MONTEFIORI NICOLA;
ATTORE contro c.f. Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. CARULLI MARCO:
CONVENUTO
ANTHEA S.R.L.
TERZO CHIAMATO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di il per sentirlo Parte_1 CP_1 Controparte_1 condannare al risarcimento del danno che la stessa si procurava cadendo su una disconnessione del manto stradale sulla via Vespucci di tale da considerarsi insidia stradale. CP_1
Il chiedeva il rigetto della domanda imputando l'evento lesivo alla disattenzione dell'attrice e in ogni CP_1 caso chiamava in manleva Anthea, società cui aveva affidato la manutenzione delle strade, convenendo l'obbligo della stessa di tenere indenne l'Ente da ogni profilo di responsabilità nei confronti di terzi per danni derivati dall'uso della strada pubblica.
Si costituiva anche Anthea, resistendo alla domanda.
Il Giudice di Pace rigettava la domanda, ritenendo che l'evento fosse ascrivibile alla negligenza del pedone, non ravvisando alcuna potenzialità lesiva nella cosa in custodia e ritenendo comunque non sufficientemente provato l'evento di danno, sul versante del nesso eziologico, atteso che l'unico testimone – coniuge dell'attrice
– non aveva ricostruito in modo esaustivo la dinamica del sinistro.
Propone appello la affidandosi a plurimi motivi di gravame, volti a contestare, da una parte, l'errata Parte_1 valutazione delle prove e, in particolare la testimonianza del marito dell'attrice e, dall'altra, la valutazione della condotta del pedone, assunta addirittura come causa esclusiva del sinistro.
Resistono il e la Anthea s.r.l. CP_1
L'appello è fondato e deve essere accolto.
Venendo in questione la responsabilità da cose in custodia del appare opportuna una breve Controparte_1 disamina dei principi espressi dall'art. 2051 c.c.
La norma pone in capo all'attore l'onere di provare il danno e la sua riconducibilità causale alla cosa, oltre che il rapporto di custodia. Assolto tale onere probatorio, spetta al custode fornire la prova dell'esimente, che ricorre solo in presenza del fortuito, ovvero del fattore inevitabile e imprevedibile che, inserendosi nella serie causale che ha determinato l'evento, spezza il nesso tra la cosa e il danno, assorbendo integralmente l'eziologia di quest'ultimo.
Sul dettato normativo ora riportato, si è innestato un orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità per le ipotesi in cui il danno sia cagionato dall'interazione del danneggiato con una cosa di per sé inerte o per sua natura statica, come ad esempio la strada pubblica.
Dice la giurisprudenza di legittimità: in tali casi, l'evento non può considerarsi integralmente ascrivibile al dinamismo interno alla res, ontologicamente inerte, ma richiede il concorso dell'azione umana, in particolare di quella del danneggiato, che intervenendo sulla cosa stessa, concorre alla produzione dell'evento dannoso.
La cosa, in tali fattispecie, non manifesta di per sé sola il collegamento causale con l'evento dannoso, essendo connaturale alla produzione del danno il concorso dell'agire umano. Ne deriva che, al fine di stabilire se comunque (ovvero nonostante il fattore umano) sussista il nesso di causalità con la cosa, pur nell'ineliminabile concorso dell'azione del danneggiato, occorre accertare un quid pluris che va individuato nei fattori di obiettiva idoneità della cosa, per le sue stesse caratteristiche, a rendere probabile l'evento. Tale prova deve essere fornita dal danneggiato. (Il principio è espresso da Cass. 2660/2013 e richiamato da Cass 11526/2017).
Il condivisibile principio sin qui esposto, progressivamente, è stato oggetto di molteplici interpretazioni volte a introdurre surrettiziamente il requisito della colpa nell'alveo della responsabilità ex art. 2051 c.c. Così si è tentato di sostenere che spetti al danneggiato fornire la prova di una qualche anomalia della cosa da sola sufficiente a provocare il danno, un qualche difetto della stessa che abbia cagionato l'evento infausto. A ben vedere, tuttavia, imporre al danneggiato l'onere di provare che il custode non ha correttamente manutenuto la cosa, o non ha adottato opportune cautele per il suo utilizzo, equivarrebbe ad imporre la prova della negligente custodia e, dunque, in ultima analisi, della colpa del custode e ciò in contrasto con la lettera della norma, che inequivocabilmente prevede un'ipotesi di responsabilità disancorata dal giudizio di colpevolezza del custode.
Invero, l'orientamento di legittimità sopra rassegnato, lungi dal sovvertire la regola probatoria di cui all'art. 2051 c.c. chiarisce che nelle ipotesi di danno da cosa inerte, il concorso dell'azione umana, in quanto ineliminabile e dunque connaturato alla dinamica dell'evento, non vale a spezzare il nesso di derivazione causale dalla cosa, quando la stessa sia idonea a cagionare il danno.
In tali fattispecie, allora, l'accertamento del nesso di derivazione causale richiede che, nonostante l'intervento di un fattore esterno, quale l'azione del danneggiato, il danno resti comunque diretta derivazione della res, in quanto, pur nella sua staticità, essa presenti un'obiettiva potenzialità lesiva, in ragione della quale assurge ad antecedente causale del danno, degradando l'agire umano a mera occasione dello stesso.
Chiarisce, infatti, la giurisprudenza che, se la cosa è per sua natura inerte, la causa naturalistica dell'evento è necessariamente da rintracciarsi nel concorso dell'azione umana che con la cosa viene in relazione, ma ciononostante il danno deve considerarsi cagionato dalla cosa, tutte le volte in cui essa, per le sue stesse caratteristiche sia idonea a produrlo. In termini, Cass.6306/2013 “Qualora per contro si tratti di cosa di per sè inerte, la cui dannosità può esplicarsi solo congiuntamente all'azione altrui, in occasione dell'uso o del contatto con il comportamento umano, quale una strada, la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., richiede la dimostrazione di qualche cosa di più. Richiede cioè che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione”.
Nel richiamare la necessità di dimostrare un quid pluris, tuttavia, non può imporsi al danneggiato di rintracciare una diversa eziologia dell'evento, un fattore causale diverso e ulteriore rispetto alla cosa, pervenendosi, altrimenti, all'assurda conseguenza per cui il danneggiato, al fine di provare la derivazione causale dalla cosa, dovrebbe passare necessariamente per la prova di un fattore diverso dalla cosa stessa. E allora quel qualcosa in più che il danneggiato deve provare per dimostrare la derivazione causale dell'evento dalla cosa inerte è semplicemente un modo di essere della cosa, che, per le sue stesse caratteristiche, si presenta ex ante idonea a produrre l'evento.
È sufficiente, dunque, la dimostrazione della astratta potenzialità lesiva della res che, ove innescata dal contatto con l'uomo, assurge ad antecedente causale dell'evento di danno. Non è invece necessaria la prova di una qualche anomalia della cosa, di un qualche vizio della stessa, ciò che si tradurrebbe nella dimostrazione di un difetto di costruzione o di manutenzione della stessa, ovvero dell'omessa adozione di opportune cautele, dunque, tradendo la lettera della norma, nella prova della negligente custodia. Neppure il danneggiato deve provare che trattasi di cosa pericolosa, intendendosi per tale quella che presenta un'elevata potenzialità lesiva, stante l'omesso richiamo di tale requisito nel disposto dell'art. 2051 c.c.
Al fine di delimitare l'oggetto e i limiti dell'onere probatorio cui è chiamato il danneggiato, dunque, non può che adottarsi un'interpretazione fedele alla lettera della norma. L'art. 2051 c.c. prevede la responsabilità del custode per i danni cagionati “dalla cosa” (a differenza del codice previgente secondo cui il danno doveva essere cagionato “colle cose”) e in ciò solo sta il presupposto della responsabilità del custode, ovvero nella derivazione del danno dalla cosa. Rispetto alle cose statiche o inerti, tale processo di derivazione è necessariamente innescato da un fattore esterno, quale l'azione umana. Cionondimeno, il danno resta cagionato dalla cosa, allorquando il fattore esterno scatenante non sia stato da solo sufficiente a produrlo, di modo che l'evento - non potendo ricondursi in via esclusiva al comportamento umano – risulta in rapporto di derivazione causale con la cosa. In ultima analisi, in tema di danni da cosa inerte, ritiene questo giudice, il custode va assolto da responsabilità solo quando l'evento sia interamente ascrivibile alla condotta del danneggiato che, nel cagionarlo, ha interagito con la cosa, quale mero strumento dell'agire umano, in quanto radicalmente inidonea ex ante a produrlo (come ad es. un pavimento perfettamente liscio, asciutto e piano, che è di per sé in radice inidoneo a provocare una caduta, la quale, di necessità, dipende in via esclusiva dal comportamento del danneggiato). Così ricostruiti i principi generali della responsabilità da cose in custodia, si viene ad affrontare il caso di specie.
Innanzitutto, deve essere censurata la valutazione della prova operata dal primo giudice, atteso che l'escussione del teste che ha assistito all'evento, deve ritenersi immune da contraddizioni, sufficientemente Tes_1 specifica e circostanziata nel descrivere la dinamica del sinistro e dunque idonea a dimostrare che la Parte_1
è caduta inciampando in una disconnessione del manto stradale, questa, dimostrata documentalmente dalla produzione, già in primo grado, di materiale fotografico, ovvero una buca in cui metteva un piede. Non si vede cosa avrebbe dovuto aggiungere il testimone, né vengono espresse in sentenza ragioni (al di là del rapporto di coniugio, all'evidenza insufficiente a inficiare la credibilità del dichiarante) per ritenere il teste non credibile.
Ne deriva che, in totale mancanza di elementi di segno contrario, deve ritenersi che effettivamente la dinamica del sinistro sia quella descritta dall'istruttoria e che quindi l'attrice sia caduta mettendo il piede in una buca effettivamente presente sulla strada comunale.
Ciò posto ben si comprende che l'evento di danno è eziologicamente collegato al modo di essere della strada pubblica, che assurge ad antecedente causale necessario della caduta, atteso che – eliminando mentalmente la disconnessione del manto stradale, nell'ambito del giudizio controfattuale – l'evento di danno non si sarebbe verificato, o quantomeno è più probabile che non che lo stesso non si sarebbe verificato.
Né sussistono i presupposti per ritenere sussistente il concorso colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227
c.c.
In proposito, giova rammentare che l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo dell'art. 2056 c.c. ai casi di responsabilità extracontrattuale, prevede che, ove il danneggiato abbia concorso a cagionare il danno, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
La norma distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (secondo comma), distinzione che appare strettamente connessa a quella tra causalità materiale e causalità giuridica, restando attratte, nell'ambito della prima, le condotte che si pongono come concause dell'evento lesivo e, nell'ambito della seconda, quelle che abbiano aggravato i pregiudizi consequenziali derivanti dall'evento dannoso imputabile al danneggiante.
La distinzione riverbera anche in ambito processuale, atteso che, mentre la condotta del danneggiato che abbia aggravato le conseguenze pregiudizievoli dell'evento (comma 2), è oggetto di un'eccezione in senso stretto del danneggiante, il contributo causale del danneggiato alla verificazione del fatto dannoso, deve essere accertato d'ufficio, nell'ambito dell'accertamento sull'eziologia dell'evento lesivo, purché comunque risultino ex actis gli elementi costitutivi del concorso colposo (così Cass. 1213/2006). Per quanto concerne l'individuazione di tali elementi, occorre rammentare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cass. 24406/2011), la regola di cui all'art. 1227 c.c. è un'esplicazione del principio causalistico, alla stregua del quale possono essere imputate al danneggiante esclusivamente le conseguenze pregiudizievoli del suo comportamento, sicché occorre, in primo luogo, individuare i comportamenti del danneggiato che costituiscono concausa dell'evento dannoso (con la precisazione che se fossero causa esclusiva di esso, sarebbero idonei ad interrompere il nesso di causalità con la condotta del danneggiante, escludendone in radice la responsabilità). In secondo luogo, la norma seleziona, nell'ambito dei comportamenti del danneggiato che costituiscono antecedente causale necessario dell'evento, quelli colposi, ovvero quelli posti in essere in violazione di regole di comune prudenza, correttezza e diligenza.
Sotto il profilo della causalità, giova rammentare che, in applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., un fatto può considerarsi causa dell'evento ove ne costituisca una condizione necessaria, nel senso che, eliminando mentalmente l'antecedente causale, nell'ambito del giudizio controfattuale, l'evento non si sarebbe prodotto, dovendosi negare rilievo all'interno della serie causale così individuata alle condizioni che, secondo una valutazione ex ante e in concreto, appaiono del tutto inidonee a cagionare l'evento, che si presenti come conseguenza del tutto anomala e inverosimile, accertamento da condurre alla stregua dello standard probatorio del più probabile che non.
Il richiamato principio è applicabile anche nell'ipotesi di intervento di più fattori nella serie causale che conduce all'evento, nel senso che essi si potranno considerare causa di esso solo ove ne costituiscano ciascuno un antecedente necessario, mentre, nel caso in cui uno di essi sia da solo sufficiente a cagionare l'evento (in relazione alle modalità e alle precise e concrete circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato), esso interromperà il nesso di causalità rispetto agli altri fattori.
Sotto il profilo della colpa, occorre stabilire se il danneggiato si sia conformato al paradigma di comportamento imposto dalle regole precauzionali e di prudenza, regole di natura cautelare che costituiscono la generalizzazione dei giudizi di prevedibilità ed evitabilità di rischi ripetuti nel tempo ed elaborate secondo la migliore scienza ed esperienza.
I due giudizi, debbono essere tenuti distinti, dovendosi procedere separatamente alla valutazione di colpevolezza del danneggiato, insita nella violazione della regola cautelare, da un lato, e all'accertamento della riconducibilità eziologica del danno specificamente alla condotta colposa. Sotto quest'ultimo profilo, occorre che l'evento sia direttamente collegato alla colpa, ovvero che costituisca una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire (c.d. causalità della colpa).
Nella specie, non pare condivisibile il ragionamento del primo giudice che ha considerato la condotta dell'attrice causa esclusiva dell'evento di danno. Innanzitutto, neppure viene indicata in modo specifico la condotta che si ritiene causalmente efficiente, potendosi solo desumere dalla motivazione della sentenza che si faccia riferimento al fatto che l'attrice non ha evitato la buca presente sul manto stradale. In secondo luogo, il fatto del pedone che non si attivi per evitare la buca potrebbe al più considerarsi concausa dell'evento, ma non vengono esplicitate in sentenza ragioni per le quali la condotta dell'attrice sia tale da assorbire integralmente l'eziologia dell'evento dannoso, divenendo addirittura causa esclusiva del sinistro, tanto da degradare la disconnessione sulla quale è inciampata a mera occasione del sinistro. Ma ancor prima non vengono espresse considerazioni sulla natura colposa di tale condotta, non essendo neppure chiarito quale contegno alternativo lecito avrebbe dovuto tenere la per avvistare tempestivamente ed evitare la Parte_1 buca, semplicemente camminando su una strada affollata.
Per tutti le considerazioni sin qui esposte, si impone, in riforma della sentenza impugnata, la condanna del al risarcimento del danno patito dalla quantificato sulla base delle risultanze Controparte_1 Parte_1 della ctu svolta in primo grado, secondo cui ella ha subito lesioni che hanno comportato un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 5, un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di giorni
10 ed un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 15, nonché una compromissione permanente della validità psicofisica del 1,5%, così per un totale di euro 2.500,00, cui debbono aggiungersi euro 620,00, pari al costo indicato in fattura degli occhiali da vista acquistati in sostituzione di quelli rotti con la caduta, di cui alle fotografie allegate alla citazione in primo grado.
Parimenti fondata è la domanda di manleva formulata dal in confronto di Anthea s.r.l. CP_1 convenzionalmente tenuta a mantenere indenne l'Ente da ogni responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'ambito del servizio di manutenzione della strada affidatole.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda,
- Dichiara tenuto e condanna il al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma complessiva di euro 3.120,00;
- Dichiara tenuto e condanna il alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida, per il primo grado in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, oltre a euro 300,00 per il ctp;
- Dichiara tenuta e condanna Anthea s.r.l. a tenere indenne il di tutto quanto sia Controparte_1 tenuto a pagare per effetto della presente sentenza;
- Dichiara tenuta e condanna Anthea s.r.l. alla rifusione in favore del delle spese di Controparte_1 lite, che liquida, per il primo grado in euro 2.000,00 e per il presente grado in euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
- Pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di Anthea s.r.l.
Rimini, 24/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi