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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 436/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 436/2019, vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Salvatores Parte_1
Appellante E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Eugenio Schiavone
Appellata
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 12532/2018, il tribunale di Roma ha respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale con autovettura non identificata, proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., così motivando (per quanto
[...] ivi rilevante):
“ All'esito della espletata istruttoria non è stato possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro per cui è causa, non risultando alcun elemento utile dal rapporto dell'autorità intervenuta nell'imminenza dello stesso, né potendo ritenersi del tutto attendibile quanto dichiarato dall'unico testimone escusso Sig. Testimone_1 quale, peraltro, si è limitato a confermare genericamente quanto asserito da parte attrice nei propri scritti difensivi-atteso che lo stesso si trovava in una posizione in cui la visuale verosimilmente non poteva consentirgli di vedere dettagliatamente le modalità dell'incidente (“…mi trovavo a circa 50 metri in macchina e tra me e il furgone c'era un'altra macchina e lo scooter viaggiava parallelo al furgone”), con particolare riferimento al punto d'urto tra i mezzi (“…l'urto è avvenuto sulla parte anteriore destra della moto dell'attore”). A ciò si aggiunga che del tutto inverosimile appare che lo stesso, pur di fronte ad un sinistro stradale di tale entità causato –a suo dire-per di più da un veicolo datosi alla fuga, abbia ritenuto di non dover chiamare ed attendere l'arrivo dei soccorsi ed abbia lasciato un biglietto nella tasca dell'attore privo di sensi (“…l'attore era svenuto e aveva perso i sensi e dopo si è ripreso e io dovevo andare via e gli ho lasciato un bigliettino nella tasca”). A ciò si aggiunga la contraddittorietà di quanto dichiarato dallo stesso attore ai medici soccorritori nel referto: “alla guida del motoveicolo urtava contro autovettura cadendo sull'asfalto”, versione, questa, che appare, peraltro, trovare conferma nella localizzazione dei danni riportati dal mezzo per come indicati nel rapporto (“danni da caduta lato destro)”. Alla luce di quanto sopra, esclusa la ricostruibilità della dinamica dell'incidente sulla scorta delle contraddittorie, imprecise e lacunose dichiarazioni del –come detto anche non ragionevolmente attendibile- testimone, non è dato affermare in nessun modo la responsabilità del presunto “pirata” nella causazione dello stesso: in assenza, peraltro, di ragionevole certezza in ordine ad uno scontro tra i veicoli, non vi è spazio neppure per l'applicazione della presunzione di pari e concorrente responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054, comma 2 c.c..”.
Ha quindi respinto la domanda nei confronti di e compensato le Controparte_1 spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, deducendone la erroneità per i motivi indicati di seguito, e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda, previa ammissione della prova testimoniale con ulteriore teste già indicato in primo grado.
Pagina 2 La società appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2025, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato. L'appellante deduce di aver prodotto ogni documentazione utile, che sarebbe stato escusso il solo teste ed espletata CTU medico legale e che il giudice di Tes_1 prime cure, pur non ritenendo di completare la prova testimoniale e nonostante le dichiarazioni del teste escusso, con motivazione scarna ha rigettato la domanda, argomentando di una presunta carenza probatoria per contraddittorie dichiarazioni rese dal teste e dallo stesso attore ai medici soccorritori nel referto, e Tes_1 omettendo di esaminare le sommarie informazioni del GN e della coniuge dell'infortunato, rese alla polizia municipale, in cui ella aveva dichiarato che il marito era stato coinvolto in un sinistro con un motoveicolo. Quindi erroneamente il tribunale avrebbe motivato sulla asserita carenza di prova in merito alla esatta dinamica del sinistro, sulla assenza di elementi utili nel rapporto per la inattendibilità delle dichiarazioni del testimone e sulla contraddittorietà di quanto dichiarato dal omettendo invece di considerare le prove documentali Pt_1 costituite dal verbale di P.M., che in particolare farebbe piena prova di quanto visivamente accertato dai verbalizzanti. In quella sede, infatti, dalle dichiarazioni della moglie dell'attore, dalle tracce di scarrocciamento con andamento obliquo in un tratto rettilineo, e dalle stesse dichiarazioni del teste dovrebbe dedursi la Tes_2 sussistenza della prova del sinistro, mentre le diverse dichiarazioni rese dall'infortunato al pronto soccorso si spiegherebbero con un mero errore dovuto alla concitazione del momento. Ha censurato la sentenza inoltre per aver respinto la domanda per carenza di prova senza ammettere l'ulteriore teste indicato indicato , che avrebbe Testimone_3 provveduto a contattare alle 8,40 il Comune di Roma e poi la Centrale Operativa della Polizia Municipale, così come risultante dai capitoli di prova e dal brogliaccio della chiamata, documentazione della quale non avrebbe potuto disporre il Pt_1 essendo di difficile reperibilità e pertanto prodotta in sede di appello. Inoltre, sarebbe errata la sentenza per non avere il giudice di prime cure tenuto conto delle dichiarazioni del GN rese successivamente in sede di sommarie informazioni e della coniuge del dell'infortunato, riportate dai verbalizzanti.
Le censure non appaio fondate.
Premesso che la documentazione prodotta in questa sede di appello - e la prova testimoniale sulla stessa - è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti è stata formulata solo nel 2018, dopo la scadenza dei termini per articolazione delle istanze istruttorie in primo grado, ed è comunque irrilevante poiché da essa non risulta da essa chi abbia effettuato la telefonata, né avendolo mai dichiarato il GN nella dichiarazione già resa e in atti, rileva la Corte che il complesso delle
Pagina 3 emergenze probatorie non appare univoco e idoneo a fondare la domanda, così come già ritenuto dal primo giudice.
Di nessun rilievo il decreto di archiviazione in sede penale, da cui nulla si deduce quanto alla effettiva verificazione del sinistro con le modalità indicate dal Pt_1
Sul piano dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio, e dalla disamina del verbale del sinistro, non emergono elementi utili alla valutazione delle modalità del sinistro come riferite dall'appellante, poiché risulta che i verbalizzanti, giunti circa un'ora dopo il fatto, hanno rinvenuto sul posto solo la moglie del che, pur Pt_1 non presente ai fatti, ha riferito di un impatto con altro veicolo, senza indicare testi.
Le dichiarazioni rese dall'infortunato al pronto soccorso non fanno invece alcun riferimento ad altro veicolo: nel referto si legge infatti che è infortunato un “Uomo di 51 anni trasportato da autoambulanza 118 in seguito a trauma della strada. Riferisce che alla guida di motoveicolo urtava contro autovettura cadendo sull'asfalto. Sveglio collaborativo, senza amnesia dell'accaduto..”.: questi ha riferito quindi solo di aver urtato contro una vettura e di essere caduto in terra , e dette dichiarazioni (dichiarazioni risultano rese in stato collaborativo “senza amnesia dell'accaduto”); nessun riferimento invece ad un urto subito da autovettura con conducente resosi irreperibile. Peraltro, nel giudizio in oggetto riferisce di un impatto con una moto e non con una “vettura”.
Neppure dai danni descritti dal verbale della polizia municipale emergono elementi utili, atteso che essi sono genericamente definiti come determinati “da caduta su lato destro” . In definitiva, dai dati emergenti nella immediatezza acquisiti dall'interessato ed emergenti dai rilievi non è apprezzabile alcun elemento utile alla ricostruzione del sinistro, salvo le dichiarazioni della coniuge dell'infortunato, non presente al momento del sinistro. Né da esso è riscontrabile la presenza di testi, né la presenza di danni o rilievi tecnici riferibili ad un urto con altro veicolo e non ad una caduta autonoma del mezzo (anche lo scarrocciamento laterale richiamato dall'appellante è a tal fine irrilevante, potendo essere compatibile anche con una autonoma errata manovra).
In tale contesto, le successive dichiarazioni di GN ed (per Tes_1 quest'ultimo, è stata prodotta una dichiarazione non verbalizzata dalla P.M., ed è stata escusso nel giudizio di primo grado) , non rivestono alcuna attendibilità, in quanto , in primo luogo, non è riscontrata in alcun modo la loro presenza sul luogo, e inoltre esse non trovano alcun riscontro oggettivo nei fatti più sopra riferiti, che non danno conto di alcun altro elemento a sostegno delle loro dichiarazioni, anzi contraddette da quelle dello stesso infortunato, che al PS non ha fatto riferimento ad alcun investimento da parte di veicolo sconosciuto quale causa del sinistro (circostanza riferita solo in una successiva dichiarazione).
Pagina 4 In particolare, nel primo grado è stato escusso il teste e, oltre quanto Tes_1 sopra rilevato sulla sua attendibilità, il primo giudice ha ragionevolmente rilevato che le sue dichiarazioni sono inficiate dalla circostanza che questi aveva dinanzi a sé un furgone ed un'altra vettura, che pertanto avrebbe reso difficilmente osservabile la causa della caduta dell'infortunato. Il teste ha inoltre riferito di aver visto lo scooter di parte attrice ribaltarsi dopo un urto che si sarebbe localizzato sulla ruota anteriore della moto del mentre non emergono dal verbale danni alla parte anteriore. Pt_1
L'appello pertanto deve essere respinto, confermandosi la statuizione del primo giudice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in relazione allo scaglione relativo a causa di valore indeterminato e di complessità bassa, in misura inferiore alla media per la non complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3473,00 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 436/2019, vertente
Tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Salvatores Parte_1
Appellante E
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Eugenio Schiavone
Appellata
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 12532/2018, il tribunale di Roma ha respinto la domanda di risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale con autovettura non identificata, proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella qualità di impresa designata dal F.G.V.S., così motivando (per quanto
[...] ivi rilevante):
“ All'esito della espletata istruttoria non è stato possibile ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro per cui è causa, non risultando alcun elemento utile dal rapporto dell'autorità intervenuta nell'imminenza dello stesso, né potendo ritenersi del tutto attendibile quanto dichiarato dall'unico testimone escusso Sig. Testimone_1 quale, peraltro, si è limitato a confermare genericamente quanto asserito da parte attrice nei propri scritti difensivi-atteso che lo stesso si trovava in una posizione in cui la visuale verosimilmente non poteva consentirgli di vedere dettagliatamente le modalità dell'incidente (“…mi trovavo a circa 50 metri in macchina e tra me e il furgone c'era un'altra macchina e lo scooter viaggiava parallelo al furgone”), con particolare riferimento al punto d'urto tra i mezzi (“…l'urto è avvenuto sulla parte anteriore destra della moto dell'attore”). A ciò si aggiunga che del tutto inverosimile appare che lo stesso, pur di fronte ad un sinistro stradale di tale entità causato –a suo dire-per di più da un veicolo datosi alla fuga, abbia ritenuto di non dover chiamare ed attendere l'arrivo dei soccorsi ed abbia lasciato un biglietto nella tasca dell'attore privo di sensi (“…l'attore era svenuto e aveva perso i sensi e dopo si è ripreso e io dovevo andare via e gli ho lasciato un bigliettino nella tasca”). A ciò si aggiunga la contraddittorietà di quanto dichiarato dallo stesso attore ai medici soccorritori nel referto: “alla guida del motoveicolo urtava contro autovettura cadendo sull'asfalto”, versione, questa, che appare, peraltro, trovare conferma nella localizzazione dei danni riportati dal mezzo per come indicati nel rapporto (“danni da caduta lato destro)”. Alla luce di quanto sopra, esclusa la ricostruibilità della dinamica dell'incidente sulla scorta delle contraddittorie, imprecise e lacunose dichiarazioni del –come detto anche non ragionevolmente attendibile- testimone, non è dato affermare in nessun modo la responsabilità del presunto “pirata” nella causazione dello stesso: in assenza, peraltro, di ragionevole certezza in ordine ad uno scontro tra i veicoli, non vi è spazio neppure per l'applicazione della presunzione di pari e concorrente responsabilità dei conducenti di cui all'art. 2054, comma 2 c.c..”.
Ha quindi respinto la domanda nei confronti di e compensato le Controparte_1 spese del giudizio.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello l'attore soccombente, deducendone la erroneità per i motivi indicati di seguito, e chiedendone la riforma con l'accoglimento della domanda, previa ammissione della prova testimoniale con ulteriore teste già indicato in primo grado.
Pagina 2 La società appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare del 31 ottobre 2025, la causa è stata assegnata in decisione. L'appello è infondato. L'appellante deduce di aver prodotto ogni documentazione utile, che sarebbe stato escusso il solo teste ed espletata CTU medico legale e che il giudice di Tes_1 prime cure, pur non ritenendo di completare la prova testimoniale e nonostante le dichiarazioni del teste escusso, con motivazione scarna ha rigettato la domanda, argomentando di una presunta carenza probatoria per contraddittorie dichiarazioni rese dal teste e dallo stesso attore ai medici soccorritori nel referto, e Tes_1 omettendo di esaminare le sommarie informazioni del GN e della coniuge dell'infortunato, rese alla polizia municipale, in cui ella aveva dichiarato che il marito era stato coinvolto in un sinistro con un motoveicolo. Quindi erroneamente il tribunale avrebbe motivato sulla asserita carenza di prova in merito alla esatta dinamica del sinistro, sulla assenza di elementi utili nel rapporto per la inattendibilità delle dichiarazioni del testimone e sulla contraddittorietà di quanto dichiarato dal omettendo invece di considerare le prove documentali Pt_1 costituite dal verbale di P.M., che in particolare farebbe piena prova di quanto visivamente accertato dai verbalizzanti. In quella sede, infatti, dalle dichiarazioni della moglie dell'attore, dalle tracce di scarrocciamento con andamento obliquo in un tratto rettilineo, e dalle stesse dichiarazioni del teste dovrebbe dedursi la Tes_2 sussistenza della prova del sinistro, mentre le diverse dichiarazioni rese dall'infortunato al pronto soccorso si spiegherebbero con un mero errore dovuto alla concitazione del momento. Ha censurato la sentenza inoltre per aver respinto la domanda per carenza di prova senza ammettere l'ulteriore teste indicato indicato , che avrebbe Testimone_3 provveduto a contattare alle 8,40 il Comune di Roma e poi la Centrale Operativa della Polizia Municipale, così come risultante dai capitoli di prova e dal brogliaccio della chiamata, documentazione della quale non avrebbe potuto disporre il Pt_1 essendo di difficile reperibilità e pertanto prodotta in sede di appello. Inoltre, sarebbe errata la sentenza per non avere il giudice di prime cure tenuto conto delle dichiarazioni del GN rese successivamente in sede di sommarie informazioni e della coniuge del dell'infortunato, riportate dai verbalizzanti.
Le censure non appaio fondate.
Premesso che la documentazione prodotta in questa sede di appello - e la prova testimoniale sulla stessa - è inammissibile, in quanto la richiesta di accesso agli atti è stata formulata solo nel 2018, dopo la scadenza dei termini per articolazione delle istanze istruttorie in primo grado, ed è comunque irrilevante poiché da essa non risulta da essa chi abbia effettuato la telefonata, né avendolo mai dichiarato il GN nella dichiarazione già resa e in atti, rileva la Corte che il complesso delle
Pagina 3 emergenze probatorie non appare univoco e idoneo a fondare la domanda, così come già ritenuto dal primo giudice.
Di nessun rilievo il decreto di archiviazione in sede penale, da cui nulla si deduce quanto alla effettiva verificazione del sinistro con le modalità indicate dal Pt_1
Sul piano dei documenti prodotti nel primo grado di giudizio, e dalla disamina del verbale del sinistro, non emergono elementi utili alla valutazione delle modalità del sinistro come riferite dall'appellante, poiché risulta che i verbalizzanti, giunti circa un'ora dopo il fatto, hanno rinvenuto sul posto solo la moglie del che, pur Pt_1 non presente ai fatti, ha riferito di un impatto con altro veicolo, senza indicare testi.
Le dichiarazioni rese dall'infortunato al pronto soccorso non fanno invece alcun riferimento ad altro veicolo: nel referto si legge infatti che è infortunato un “Uomo di 51 anni trasportato da autoambulanza 118 in seguito a trauma della strada. Riferisce che alla guida di motoveicolo urtava contro autovettura cadendo sull'asfalto. Sveglio collaborativo, senza amnesia dell'accaduto..”.: questi ha riferito quindi solo di aver urtato contro una vettura e di essere caduto in terra , e dette dichiarazioni (dichiarazioni risultano rese in stato collaborativo “senza amnesia dell'accaduto”); nessun riferimento invece ad un urto subito da autovettura con conducente resosi irreperibile. Peraltro, nel giudizio in oggetto riferisce di un impatto con una moto e non con una “vettura”.
Neppure dai danni descritti dal verbale della polizia municipale emergono elementi utili, atteso che essi sono genericamente definiti come determinati “da caduta su lato destro” . In definitiva, dai dati emergenti nella immediatezza acquisiti dall'interessato ed emergenti dai rilievi non è apprezzabile alcun elemento utile alla ricostruzione del sinistro, salvo le dichiarazioni della coniuge dell'infortunato, non presente al momento del sinistro. Né da esso è riscontrabile la presenza di testi, né la presenza di danni o rilievi tecnici riferibili ad un urto con altro veicolo e non ad una caduta autonoma del mezzo (anche lo scarrocciamento laterale richiamato dall'appellante è a tal fine irrilevante, potendo essere compatibile anche con una autonoma errata manovra).
In tale contesto, le successive dichiarazioni di GN ed (per Tes_1 quest'ultimo, è stata prodotta una dichiarazione non verbalizzata dalla P.M., ed è stata escusso nel giudizio di primo grado) , non rivestono alcuna attendibilità, in quanto , in primo luogo, non è riscontrata in alcun modo la loro presenza sul luogo, e inoltre esse non trovano alcun riscontro oggettivo nei fatti più sopra riferiti, che non danno conto di alcun altro elemento a sostegno delle loro dichiarazioni, anzi contraddette da quelle dello stesso infortunato, che al PS non ha fatto riferimento ad alcun investimento da parte di veicolo sconosciuto quale causa del sinistro (circostanza riferita solo in una successiva dichiarazione).
Pagina 4 In particolare, nel primo grado è stato escusso il teste e, oltre quanto Tes_1 sopra rilevato sulla sua attendibilità, il primo giudice ha ragionevolmente rilevato che le sue dichiarazioni sono inficiate dalla circostanza che questi aveva dinanzi a sé un furgone ed un'altra vettura, che pertanto avrebbe reso difficilmente osservabile la causa della caduta dell'infortunato. Il teste ha inoltre riferito di aver visto lo scooter di parte attrice ribaltarsi dopo un urto che si sarebbe localizzato sulla ruota anteriore della moto del mentre non emergono dal verbale danni alla parte anteriore. Pt_1
L'appello pertanto deve essere respinto, confermandosi la statuizione del primo giudice. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in relazione allo scaglione relativo a causa di valore indeterminato e di complessità bassa, in misura inferiore alla media per la non complessità delle questioni trattate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3473,00 oltre accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 26 giugno 2025
La Cons. est. La Presidente
dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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