TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 05/06/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4/6/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1
AN IO AM (FR) il 22/2/1963, c.f. , difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
UI TR AL, e , nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. Nello Vittorelli, con l'intervento del Pubblico CodiceFiscale_2
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/1/2025 il signor premesso di aver sposato Parte_1 la signora il 28/5/2022 a TA Liri (FR) secondo il rito civile e di Controparte_1 non aver avuto figli dalla donna, ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituitasi con comparsa del 2/5/2025, la signora non si è opposta alla CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 4/6/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della separazione senza addebito. Rinuncia a ogni diritto inerenti ai prospettati obblighi restitutori e risarcitori. Determinazione in € 200,00 al mese rivalutabili (limitatamente ai prossimi dodici mesi) dell'assegno di mantenimento del coniuge spettante alla signora CP_1
Spese di lite compensate “
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
1 ***
L'accordo dei signori giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 75/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TA Liri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA Liri (FR) dell'anno 2022, al n. 3, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/6/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 75/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 4/6/2025, vertente tra , nato a [...] Parte_1
AN IO AM (FR) il 22/2/1963, c.f. , difeso dall'avv. CodiceFiscale_1
UI TR AL, e , nata a [...] l'[...], c.f. Controparte_1
, difesa dall'avv. Nello Vittorelli, con l'intervento del Pubblico CodiceFiscale_2
Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/1/2025 il signor premesso di aver sposato Parte_1 la signora il 28/5/2022 a TA Liri (FR) secondo il rito civile e di Controparte_1 non aver avuto figli dalla donna, ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione giudiziale dei coniugi alle condizioni indicate nell'atto.
***
Costituitasi con comparsa del 2/5/2025, la signora non si è opposta alla CP_1 separazione. Ha chiesto, nondimeno, l'adozione di statuizioni di contenuto diverso rispetto a quelle invocate nel ricorso introduttivo.
***
All'udienza del 4/6/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa volta alla definizione della controversia alle seguenti condizioni: “Pronuncia della separazione senza addebito. Rinuncia a ogni diritto inerenti ai prospettati obblighi restitutori e risarcitori. Determinazione in € 200,00 al mese rivalutabili (limitatamente ai prossimi dodici mesi) dell'assegno di mantenimento del coniuge spettante alla signora CP_1
Spese di lite compensate “
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge. Nulla osta al loro recepimento.
1 ***
L'accordo dei signori giustifica la compensazione delle spese di lite. Pt_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 75/2025 R.G.A.C., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di TA Liri (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di TA Liri (FR) dell'anno 2022, al n. 3, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte da e in corso Parte_1 Controparte_1 di causa, così come riportate in motivazione;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 4/6/2025 il Presidente est. Virgilio Notari
2