Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/03/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Wanda Romanò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3167 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2023 vertente:
TRA
Parte 1 nata a [...]/SP (Brasile) il 29.12.1957; Controparte 1 nato
São Paulo/SP (Brasile) in data 26.07.1954; Controparte_2 nato a [...]/SP (Brasile) in data
29.07.1982, in proprio ed insieme a nata a [...]/SP (Brasile) in data Controparte_3
18.03.1986 in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulle figlie minori Persona 1 nata a São Paulo/SP (Brasile) in data 02.07.2010, nata a [...]/SP (Brasile) in data Persona 2
nata a [...]/SP (Brasile) in data 29.10.2019. 13.02.2014 e Persona 3 Controparte 4
CP 5[...] nata a [...]/SP (Brasile) in data 03.02.1984, in proprio e unitamente a
[...] nato a [...]/SP (Brasile) in data 07.07.1981, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nato a [...]/SP (Brasile) in data 20.08.2007 ePersona 4
Parte_2 nataPersona 5 nato a [...]/SP (Brasile) in data 23.06.2014.
a Mogi das Cruzes/SP (Brasile) in data 04.02.1986, in nome proprio ed unitamente a Controparte 6 nato a [...]é/SP (Brasile) in data 03.11.1982, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sui figli minori nato a [...]/SP (Brasile) in data 28.02.2012 e [...]Persona 6
Parte 3Persona 7 nata a [...]/SP (Brasile) in data 18.08.2016. nato São Paulo/SP
(Brasile) in data 27.05.1992, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Antonella Castellone, presso il cui studio in
Villaricca (NA) Viale della Vittoria I traversa n. 2 tutti domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
Controparte_7 (c.f. P.IVA 1 in persona del CP 8 in carica legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c.
Email 1
-RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto Controparte_7 discendenti in linea retta da cittadino italiano, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Persona 8 nato in data [...], in [...] i ricorrenti di essere discendenti diretti di
Italia nel Comune di Verzino (Crotone), figlio di Persona 9 e di Persona_10
Persona 8 (denominato anche ZO Per 8 0 Vicente Per 80 O Persona 12 ) non Persona 11
ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana, come comprovato dal Certificato Negativo di Naturalizzazione, rilasciato dal Ministero della Giustizia Brasiliano, Segreteria Nazionale della Giustizia, Dipartimento
Stranieri (all.3).
In data 31 Gennaio 1952 a Marilia/SP (Brasile) Persona 8 contraeva matrimonio con Per 13
[…] (all.4) e dalla loro unione coniugale nascevano due figli: Controparte 1 a São Paulo/SP
,
(Brasile), il giorno 26 luglio 1954 (all. 5) e a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 11 Persona 14
febbraio 1963 (all.6).
In data 8 dicembre 1979 a São Paulo/SP (Brasile) contraeva matrimonio con [...] Controparte 1
Parte 1 che, da coniugata, passerà a chiamarsi Parte 1 (all.7). Dalla loro unione nascevano tre figli: CP 2 Parte 1 a São Paulo/SP (Brasile) il giorno 29 luglio 1982 (all.8);
a São Controparte_4 a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 2 marzo 1984 (all.9); Parte 2
Paulo/SP (Brasile), il giorno 13 febbraio 1986 (all.10).
In data 12 maggio 2010 a São Paulo/SP (Brasile) Controparte_2 contraeva matrimonio con
[...]
Persona 15 (all.11) e dalla loro unione coniugale nascevano tre figli: a São Persona 1
Paulo/SP (Brasile), il giorno 2 luglio 2010 (all.12); Persona 2 a São Paulo/SP (Brasile), il giorno
13 febbraio 2014 (all.13); Persona 3 a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 29 ottobre 2019 (all.14).
In data 30 novembre 2006 a São Paulo/SP (Brasile) Controparte_4 contraeva matrimonio con [...]
a São CP 5 (all.15) e dalla loro unione coniugale nascevano due figli: Persona 4
a São Paulo/SP (Brasile), il giorno Paulo/SP (Brasile), il giorno 20 agosto 2007(all.16); Persona 5
23 giugno 2014 (all.17).
In data 13 febbraio 1986 a São Paulo/SP (Brasile) Parte 2 contraeva matrimonio con [...]
CP 6 (all.18) e dalla loro unione coniugale nascevano: Persona 6 a São Paulo/SP
a São Paulo/SP (Brasile), il (Brasile), il giorno 28 febbraio 2012 (all.19); Persona 7 giorno 18 agosto 2016 (all.20).
Persona 14 contraeva matrimonio con [...] In data 20 febbraio 1988 a São Paulo/SP (Brasile)
(all.21) e dalla loro unione coniugale nasceva a São Paulo/SP (Brasile), il giorno 27 Persona 16
maggio 1992 Parte 3 (all. 22). Parte 3 contraeva matrimonio con Pt 2In data 29 marzo 2022 a São Paulo/SP (Brasile) da TA IR UJ (all. 23).
Conseguentemente, i ricorrenti hanno inteso far valere il proprio diritto trasmesso dal loro avo, e ciò anche in considerazione del fatto che l'avo Persona 8 non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana, così come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Dipartimento stranieri del
Ministero della Giustizia della Repubblica Brasiliana
Rappresentavano i ricorrenti di aver presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia di San
Paolo (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro. Il Controparte_7 si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 27 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzione, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande Naturalizzazione brasiliana" del
1889 che stabiliva che "sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto". La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, commal, c.c. del
1865).
La legge n. 555/1912 in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo. Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo Persona_8 prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso.
In merito al riconoscimento dello status richiesto la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009 precisa che "tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto".
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del
24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana
è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dalle ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né le ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del Parte_4.
L'orientamento che si sta consolidando in giurisprudenza ritiene che i tempi di risposta dei Parte 5 siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Tale previsione è ribadita dal D.P.R. 17.1.2014 n. 33, il quale in tema di
"Accertamento del possesso della cittadinanza italiana e rilascio della relativa certificazione per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi compreso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa" ha stabilito il termine di 730 giorni dalla presentazione della domanda ed esteso a 48 mesi alla data di entrata in vigore del D.L. 113/18 per alcune ipotesi di “acquisto" della cittadinanza, senza peraltro influire sulla disciplina della fattispecie del “riconoscimento iure sanguinis" qui in esame tanto che la stessa ne è stata espressamente esclusa in sede di conversione in legge.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il Parte 4 in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Parte 1Per quanto concerne la posizione di alla stessa corrisponde il riconoscimento della cittadinanza italiana per via del matrimonio, poiché ha contratto matrimonio con un cittadino italiano in data 8 dicembre 1979 quindi, in data precedente alla Legge n. 123/1983, ha acquistato automaticamente la cittadinanza italiana a far data dalla celebrazione del matrimonio, intervenuto in data 8 dicembre 1979 status giuridico, che in questa sede occorre solamente dichiarare. Invero, a partire dal
27.04.1983 (data di entrata in vigore della L. 21.04.1983) è venuto meno l'acquisto automatico della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii). Antecedentemente a tale data la legge vigente in materia di matrimonio (Legge n. 555/1912, articolo 10, secondo comma) stabiliva che "la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana" senza che fosse necessario alcun ulteriore elemento temporale o qualitativo-personale e, soprattutto, senza che vi fosse una specifica procedura amministrativa da seguire per ottenere l'acquisizione dello status. Per i matrimoni contratti successivamente al 1983 è richiesta, per il riconoscimento della cittadinanza per comunicazione (iure matrimonii), una preliminare valutazione amministrativa: infatti, oltre all'accertamento dei presupposti per proporre la domanda, ai sensi degli artt. 1 e
2 L. 21.04.1983 attualmente trasfusi negli artt. 5 e 6 della L.
5.02.1992 n. 91 (esistenza di un vincolo matrimoniale valido e il decorso di un determinato lasso di tempo dopo la celebrazione delle nozze), è demandata dall'autorità amministrativa un'ulteriore verifica relativa all'insussistenza di condanne penali in capo al richiedente o di ragioni di sicurezza dello Stato che precludano l'acquisto della cittadinanza.
Nella specie il matrimonio è stato contratto in data antecedente al 1983 (la ricorrente si è sposata il
8 dicembre 1979), sicché, la domanda di riconoscimento della cittadinanza si rivela ammissibile.
La mancata opposizione da parte del Controparte_7 e la complessità delle questioni trattate, costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata a [...]/SP (Brasile) il 29.12.1957; Parte 1
nato São Paulo/SP (Brasile) il 26.07.1954; Controparte 1 nato a [...]/SP (Brasile) il 29.07.1982; Controparte_2 nata a [...]/SP (Brasile) il 02.07.2010; Persona_1
nata a [...]/SP (Brasile) il 13.02.2014; Persona 2
nata a [...]/SP (Brasile) il 29.10.2019; Persona 3
nata a [...]/SP (Brasile) il 03.02.1984; Controparte_4 nato a [...]/SP (Brasile) il 20.08.2007; Persona 4
nato a [...]/SP (Brasile) il 23.06.2014; Persona 5
nata a [...]/SP (Brasile) il 04.02.1986; Parte 2
nato a [...]/SP (Brasile) il 28.02.2012; Persona 6
nata a [...]/SP (Brasile) il 18.08.2016; Persona 7
nato São Paulo/SP (Brasile) il 27.05.1992. Parte 3
B) Ordina al Controparte 7 e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 27.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Wanda Romanò