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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 16/07/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA Sezione civile unica
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
nella causa civile in primo grado iscritta al 2106/2022 del Ruolo Generale dell'anno
2022 , trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
promossa da rappresentata e difesa dall'avv. GAGGI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato a margine dell'atto di citazione
Attrice
(già ) con sede legale in Venezia Mestre, Controparte_1 CP_1
Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Venezia Rovigo al n. , REA n. 420580, P.IVA P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele DISCEPOLO e Gabriele Pravettoni Farinelli
ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio del difensore per delega in atti
Convenuto
(per Controparte_2
brevità anche ), P.IVA e (d'ora in CP_3 P.IVA_3 Controparte_4
poi ), P. IVA rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Massimo CP_4 P.IVA_4
D'Argenio ed elettivamente domiciliato ai fini del presente procedimento presso lo studio
1 del difensore per delega in atti
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME PRECISATE ALL'UDIENZA DEL 29.11.2024
AI SENSI DELL'ART. 45 L.18.6.2009 N. 69 SI OMETTE L' ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione promossa è risultata infondata e non provata e deve essere respinta.
Le censure svolte dall'opponente, appaiono delineate in maniera talmente evanescente da collocarsi appena aldifuori dele perimetro della nullità di cui all'art. 164 c.p.c. e, tuttavia, risultano non compiutamente articolate e non provate
Parte attrice non ha provato alcuno degli assunti dedotti, né in ordine alla legittimazione dell'attore sostanziale, che ha agito in via monitoria e che ha provato documentalmente in quella sede il proprio diritto ad agire ex art 106 TUB, né tantomeno con riguardo al merito, ove la dedotta assenza dei requisiti relativi ai tassi di interesse praticati pare smentita documentalmente dalla semplice disamina dei documenti prodotti con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre l'asserita usurarietà del finanziamento rimane a livello di mera petizione di principio, senza che sia fornito alcun elemento di valutazione in tal senso (o allegata alcuna documentazione tecnica che induca, senza incorrere in incombente meramente esplorativo, a dar corso a consulenza tecnica.
Parte opponente nulla ha provato neanche in ordine alle coperture assicurative,
che peraltro la terza chiamata ammette sussistere con riguardo all'infortunio,
posto che il nulla ha prodotto relativamente al proprio stato di salute, così Pt_1
che alcuna valutazione può effettuarsi sulla eventuale operatività della polizza,
circostanza che in virtù della ragione più liquida, consente di statuire omettendo la valutazione sulle ulteriori eccezioni addotte dalle chiamate
Le spese seguono la soccombenza e, attesa la assenza di rilevanti questioni
2 sostanziali e processuali, vengono liquidate secondo i minimi di scaglione ex dm
147/2022, ulteriormente ridotti del 30% ex art. 4 comma IV
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Respinge l'opposizione, conferma il decreto 415/2022 emesso da questo Tribunale
e condanna l'opponente a rifondere a parte opposta e parte chiamata
(unitariamente intesa) le spese di lite che liquida per ciascuna in € 2.044,70 oltre a spese generali 15%, iva e cnpa di legge
Così deciso dal Tribunale di Massa il 16/07/2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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