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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/03/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 3014/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 vertente
TRA
Codice Fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Milano in viale Bianca Maria n. 19 presso lo studio e la persona dell'avvocato Giulia Vecchiato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione attrice opponente
E
(C.F. - P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
a seguito di cambio di denominazione sociale quale Controparte_1 conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, la mandataria CP_1
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Parte_2
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Correggio 43
convenuta opposta
Conclusioni per parte opponente:
In via preliminare: - non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. 28186/2022), emesso nei confronti della sig.ra ricorrendo i gravi Parte_1 motivi attinenti alla fondatezza dell'opposizione, che peraltro risulta essere di pronta soluzione;
In via pregiudiziale in rito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e/o per essa di mandataria Controparte_1 CP_3 [...]
e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. 28186/2022). In via preliminare nel merito: - accertare e dichiarare la totale carenza di titolarità del credito in capo a di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. 28186/2022), e, per l'effetto, revocarlo integralmente;
Nel merito, in caso di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via pregiudiziale e/o preliminare: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse sussistenti la legittimazione ad agire e/o la titolarità del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 19377/2022
(R.G. 28186/2022), in capo a accertare e Controparte_1 dichiarare l'intervenuta decadenza di Controparte_1 dall'azione nei confronti del fidejussore sig.ra e/o la Parte_1 prescrizione del diritto avverso, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese da dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
nonchè la conseguente liberazione del fideiussore sig.ra
[...]
- revocare il decreto ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. Parte_1
28186/2022) per i motivi espressi in narrativa. In ogni caso: - dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra nei Parte_1
pagina 2 di 8 confronti di e per essa di mandataria Controparte_1 CP_3
per i motivi di cui in narrativa. Con Controparte_4 vittoria di spese e competenze di giudizio e della procedura di mediazione, oltre alle spese generali e agli atti accessori di legge.
Conclusioni per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: • concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; • concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 11.852,36, oltre successivi Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 19377/2022, R.G. 28186/2022, emesso dal pagina 3 di 8 Tribunale di Milano in data 17.11.2022 su istanza di
[...]
(di seguito anche , con il quale le veniva Controparte_1 CP_1 ingiunto, in solido con la società
[...]
(di seguito anche ) il Controparte_5 CP_5 pagamento della somma di euro 11.852,36, oltre interessi e spese.
Quest'ultima, infatti, in sede monitoria aveva allegato di avere acquistato da il credito derivante dal Controparte_6 contratto di apertura di credito in c.c. stipulato in data 30.03.2011 dalla società con Unicredit S.p.a., per il quale l'opponente CP_5 aveva prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di euro 19.500,00.
A sostegno dell'opposizione la sig.ra deduceva: che Pt_1 CP_1 non aveva dimostrato di essere titolare del credito ingiunto;
che, in particolare, l'opposta non aveva provato che era Controparte_6 divenuta titolare del credito vantato da Unicredit e che, poi, il credito era stato oggetto anche della seconda cessione da CP_6
a che parte opposta non aveva comunque promosso
[...] CP_1 le azioni di cui all'art. 1957 c.c. entro il termine di cui all'art. 5 della fidejussione, vale a dire di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, con conseguente liberazione del fideiussore.
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto. Sosteneva in particolare che risultavano provate sia la cessione del credito ingiunto avvenuta da Unicredit S.p.a. a
[...]
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte Controparte_7 seconda n. 142 del 02.12.2017, sia la successiva cessione da
[...]
a pubblicata nella Gazzetta Controparte_7 Controparte_1
Ufficiale, Parte seconda n. 66 del 06/06/2020; che la fideiussore conteneva la clausola “a semplice richiesta” e pertanto era sufficiente, per evitare la decadenza dalla garanzia, l'intervenuta richiesta scritta di pagamento entro il termine convenuto dei 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Tanto premesso l'opposizione è fondata. pagina 4 di 8 Come noto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore (nel caso di specie al ricorrente in via monitoria) allegarla e provarla, tanto più laddove, come nel caso di specie, sia espressamente contestata.
L'opposta allegava, a sostegno della titolarità del credito la sequenza di cessioni di cui sopra, vala a dire da Unicredit S.p.a. a e da questa a L'opponente Controparte_7 CP_1 contestava tuttavia l'esistenza dei contratti di cessione ed in particolare l'inclusione del credito controverso tra quelli rientranti nelle operazioni sopra descritte.
Sul punto, occorre premettere che si ritiene di aderire all'orientamento (tra le altre Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023) secondo il quale “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione”. Diversamente si finirebbe infatti “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.” (sempre Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023).
pagina 5 di 8 Del resto, l'art. 58 TUB assolve alla funzione di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
nessuna deroga è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito.
Ciò posto, nel caso di specie, nonostante la contestazione di controparte in tutti gli atti difensivi, non produceva i CP_1 contratti di cessione ma si limitava ad allegare gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle stesse ed in particolare: della cessione da Unicredit S.p.a. a Controparte_7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte seconda n. 142 del
02.12.2017 (doc. 8 parte convenuta); della cessione da CP_7
a pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
[...] CP_1
Parte seconda n. 66 del 06/06/2020 (doc. 6 parte convenuta).
A ciò si aggiunga che, anche volendosi ritenere provate le cessioni, la documentazione allegata non consentiva l'esatta individuazione dell'oggetto delle stesse e quindi la verifica dell'inclusione del credito maturato originariamente da Unicredit S.p.a. nei confronti della e della sig.ra . CP_5 Pt_1
In particolare, l'avviso di cessione da Unicredit S.p.a. a
[...] non conteneva alcuna indicazione per l'individuazione Controparte_7 dei crediti ma si limitava a rinviare al contratto di cessione, non prodotto e alla “lista depositata presso il notaio Persona_2
”, parimenti non prodotta;
la seconda cessione indicava, per la
[...] descrizione dei crediti ceduti, da una parte molteplici caratteristiche, anche alternative, per quelli inclusi, dall'altra una pluralità ed eterogeneità di clausole di esclusione, che finivano pagina 6 di 8 per svuotare completamente l'efficacia distintiva dei criteri enunciati.
Nessuna valenza probatoria, a fronte di tali carenze, possono assumere infine i documenti n 5 e n 9 prodotti dall'opposta come
“elenco crediti ceduti” delle due cessioni (rispettivamente quella da all'opposta e quella da Unicredit S.p.a. a Controparte_7
, privi di qualsivoglia certificazione di Controparte_7 veridicità contenutistica e soprattutto di riferimenti che consentano di ritenerli allegati ai contratti di cessione.
Per quanto sopra, non può dirsi provata la titolarità in capo a
[...] del credito ingiunto, deponendo in tale senso, Controparte_1 infine, anche la vicinanza della prova per l'opposta, che ben avrebbe potuto produrre integralmente il contratto mediante il quale le era stato trasferito da il credito ingiunto Controparte_7 essendone parte.
Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 19377/2022;
rigetta la domanda avanzata in via subordinata da Controparte_1
;
[...]
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di giudizio, che liquida in euro 4237,00 per
[...] compensi professionali, euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso il 14.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano
Sesta sezione civile
In persona del giudice unico Dott.ssa Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado iscritta al numero 3014/2023 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2024 vertente
TRA
Codice Fiscale elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Milano in viale Bianca Maria n. 19 presso lo studio e la persona dell'avvocato Giulia Vecchiato, che la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione attrice opponente
E
(C.F. - P.IVA , già Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
a seguito di cambio di denominazione sociale quale Controparte_1 conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa - giusta procura in data 09/12/2020 per atto Notaio di Venezia- Persona_1
Mestre, Rep. n. 42351 - Racc. n. 15678, la mandataria CP_1
pagina 1 di 8 rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Christian Parte_2
Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Correggio 43
convenuta opposta
Conclusioni per parte opponente:
In via preliminare: - non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. 28186/2022), emesso nei confronti della sig.ra ricorrendo i gravi Parte_1 motivi attinenti alla fondatezza dell'opposizione, che peraltro risulta essere di pronta soluzione;
In via pregiudiziale in rito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo a e/o per essa di mandataria Controparte_1 CP_3 [...]
e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto Controparte_4 ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. 28186/2022). In via preliminare nel merito: - accertare e dichiarare la totale carenza di titolarità del credito in capo a di cui al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. 28186/2022), e, per l'effetto, revocarlo integralmente;
Nel merito, in caso di mancato accoglimento delle domande rassegnate in via pregiudiziale e/o preliminare: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Giudice ritenesse sussistenti la legittimazione ad agire e/o la titolarità del diritto di credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 19377/2022
(R.G. 28186/2022), in capo a accertare e Controparte_1 dichiarare l'intervenuta decadenza di Controparte_1 dall'azione nei confronti del fidejussore sig.ra e/o la Parte_1 prescrizione del diritto avverso, per tutti i motivi esposti in narrativa, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la non debenza delle somme pretese da dalla sig.ra Controparte_1 Pt_1
nonchè la conseguente liberazione del fideiussore sig.ra
[...]
- revocare il decreto ingiuntivo n. 19377/2022 (R.G. Parte_1
28186/2022) per i motivi espressi in narrativa. In ogni caso: - dichiarare che nulla è dovuto dalla sig.ra nei Parte_1
pagina 2 di 8 confronti di e per essa di mandataria Controparte_1 CP_3
per i motivi di cui in narrativa. Con Controparte_4 vittoria di spese e competenze di giudizio e della procedura di mediazione, oltre alle spese generali e agli atti accessori di legge.
Conclusioni per parte opposta:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: • concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, come previsto dall'art. 648 c.p.c.; • concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010.
Nel merito, in via principale: ● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via subordinata: ● nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di Euro 11.852,36, oltre successivi Controparte_1 interessi di mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: ● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie nei termini di cui all'art. 183 comma VI cod. proc. civ., di cui si chiede sin d'ora la concessione. In ogni caso: ● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da per opporsi Parte_1 al decreto ingiuntivo n. 19377/2022, R.G. 28186/2022, emesso dal pagina 3 di 8 Tribunale di Milano in data 17.11.2022 su istanza di
[...]
(di seguito anche , con il quale le veniva Controparte_1 CP_1 ingiunto, in solido con la società
[...]
(di seguito anche ) il Controparte_5 CP_5 pagamento della somma di euro 11.852,36, oltre interessi e spese.
Quest'ultima, infatti, in sede monitoria aveva allegato di avere acquistato da il credito derivante dal Controparte_6 contratto di apertura di credito in c.c. stipulato in data 30.03.2011 dalla società con Unicredit S.p.a., per il quale l'opponente CP_5 aveva prestato fideiussione sino alla concorrenza dell'importo di euro 19.500,00.
A sostegno dell'opposizione la sig.ra deduceva: che Pt_1 CP_1 non aveva dimostrato di essere titolare del credito ingiunto;
che, in particolare, l'opposta non aveva provato che era Controparte_6 divenuta titolare del credito vantato da Unicredit e che, poi, il credito era stato oggetto anche della seconda cessione da CP_6
a che parte opposta non aveva comunque promosso
[...] CP_1 le azioni di cui all'art. 1957 c.c. entro il termine di cui all'art. 5 della fidejussione, vale a dire di 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, con conseguente liberazione del fideiussore.
chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto. Sosteneva in particolare che risultavano provate sia la cessione del credito ingiunto avvenuta da Unicredit S.p.a. a
[...]
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte Controparte_7 seconda n. 142 del 02.12.2017, sia la successiva cessione da
[...]
a pubblicata nella Gazzetta Controparte_7 Controparte_1
Ufficiale, Parte seconda n. 66 del 06/06/2020; che la fideiussore conteneva la clausola “a semplice richiesta” e pertanto era sufficiente, per evitare la decadenza dalla garanzia, l'intervenuta richiesta scritta di pagamento entro il termine convenuto dei 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Tanto premesso l'opposizione è fondata. pagina 4 di 8 Come noto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore (nel caso di specie al ricorrente in via monitoria) allegarla e provarla, tanto più laddove, come nel caso di specie, sia espressamente contestata.
L'opposta allegava, a sostegno della titolarità del credito la sequenza di cessioni di cui sopra, vala a dire da Unicredit S.p.a. a e da questa a L'opponente Controparte_7 CP_1 contestava tuttavia l'esistenza dei contratti di cessione ed in particolare l'inclusione del credito controverso tra quelli rientranti nelle operazioni sopra descritte.
Sul punto, occorre premettere che si ritiene di aderire all'orientamento (tra le altre Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023) secondo il quale “la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuta cessione da parte della società cessionaria, di cui al comma 2 dell'articolo 58 TUB, rileva quale notificazione della cessione ex art. 1264 c.c. al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito, non costituendo di per sé prova della cessione”. Diversamente si finirebbe infatti “per confondere il requisito della “notificazione” della cessione al debitore ceduto, necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa nei confronti di quest'ultimo e dell'esclusione del carattere liberatorio dell'eventuale pagamento dal medesimo effettuato in favore del cedente, con la prova dell'effettiva avvenuta stipulazione del contratto di cessione e, quindi, dell'effettivo trasferimento della titolarità di quel credito, prova necessaria per dimostrare l'effettiva legittimazione sostanziale ad esigerlo da parte del preteso cessionario, laddove tale qualità sia contestata dal debitore ceduto.” (sempre Cass. n. 17944 del 22 giugno 2023).
pagina 5 di 8 Del resto, l'art. 58 TUB assolve alla funzione di agevolare la realizzazione della cessione “in blocco” di rapporti giuridici, sul piano della pubblicità e dell'opponibilità dei trasferimenti in quanto interessanti vasti portafogli di crediti, dispensando la cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
nessuna deroga è invece prevista quanto alla prova necessaria per dimostrare l'esistenza del contratto di cessione, che dovrà dunque essere comunque fornita per procedere alla riscossione del credito.
Ciò posto, nel caso di specie, nonostante la contestazione di controparte in tutti gli atti difensivi, non produceva i CP_1 contratti di cessione ma si limitava ad allegare gli avvisi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle stesse ed in particolare: della cessione da Unicredit S.p.a. a Controparte_7 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte seconda n. 142 del
02.12.2017 (doc. 8 parte convenuta); della cessione da CP_7
a pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,
[...] CP_1
Parte seconda n. 66 del 06/06/2020 (doc. 6 parte convenuta).
A ciò si aggiunga che, anche volendosi ritenere provate le cessioni, la documentazione allegata non consentiva l'esatta individuazione dell'oggetto delle stesse e quindi la verifica dell'inclusione del credito maturato originariamente da Unicredit S.p.a. nei confronti della e della sig.ra . CP_5 Pt_1
In particolare, l'avviso di cessione da Unicredit S.p.a. a
[...] non conteneva alcuna indicazione per l'individuazione Controparte_7 dei crediti ma si limitava a rinviare al contratto di cessione, non prodotto e alla “lista depositata presso il notaio Persona_2
”, parimenti non prodotta;
la seconda cessione indicava, per la
[...] descrizione dei crediti ceduti, da una parte molteplici caratteristiche, anche alternative, per quelli inclusi, dall'altra una pluralità ed eterogeneità di clausole di esclusione, che finivano pagina 6 di 8 per svuotare completamente l'efficacia distintiva dei criteri enunciati.
Nessuna valenza probatoria, a fronte di tali carenze, possono assumere infine i documenti n 5 e n 9 prodotti dall'opposta come
“elenco crediti ceduti” delle due cessioni (rispettivamente quella da all'opposta e quella da Unicredit S.p.a. a Controparte_7
, privi di qualsivoglia certificazione di Controparte_7 veridicità contenutistica e soprattutto di riferimenti che consentano di ritenerli allegati ai contratti di cessione.
Per quanto sopra, non può dirsi provata la titolarità in capo a
[...] del credito ingiunto, deponendo in tale senso, Controparte_1 infine, anche la vicinanza della prova per l'opposta, che ben avrebbe potuto produrre integralmente il contratto mediante il quale le era stato trasferito da il credito ingiunto Controparte_7 essendone parte.
Per le ragioni di cui sopra il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri di cui all'art. 147/2022 ai valori medi salvo istruttoria al minimo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, ogni altra istanza disattesa o assorbita, revoca il decreto ingiuntivo n. 19377/2022;
rigetta la domanda avanzata in via subordinata da Controparte_1
;
[...]
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Pt_1
delle spese di giudizio, che liquida in euro 4237,00 per
[...] compensi professionali, euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
pagina 7 di 8 Così deciso il 14.03.2025
Il Giudice
Michela Guantario
pagina 8 di 8