Cass. civ., sez. II, ordinanza 01/04/2025, n. 8560
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Ordinanza 1 aprile 2025

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In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo, deve escludersi la responsabilità dello Stato ex l. n. 89 del 2001, con riferimento alla protrazione nel tempo dell'attività dei liquidatori nominati con la sentenza di omologazione del concordato preventivo, tanto perché il concordato si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione e i liquidatori non sono organi della procedura pubblica, bensì mandatari dei creditori per il compimento di tutti gli atti necessari alla liquidazione dei beni ceduti, di modo che la loro attività non rientra nell'organizzazione del servizio pubblico della giustizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, ordinanza 01/04/2025, n. 8560
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8560
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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