Articolo 5 della Legge 28 luglio 1967, n. 669
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 agosto 1967
Art. 5.
L'istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto "Fides", di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065 , nonche' di altri enti che provvedano all'assistenza per i ministri di culto di confessioni diverse da quella cattolica, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.
Entrata in vigore il 12 agosto 1967