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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 248/2024 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 248/2024 sub. 1, nei confronti di
CONSULENT S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE” (c.f./P. Iva 01490880364), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in EN (MO), Via
Elpidio Bertoli, n. 148, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Gazzetti, presso il cui studio, sito in EN, Corso Canalgrande, n. 16, è elettivamente domiciliata
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo. Con ricorso del 4.11.2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 5.232.798,90 dovuta in forza di atto di cessione di credito in blocco del 17.7.2017, stipulato tra
UniCredit S.p.A. e Fino 2 Securitisation S.r.l., ritualmente pubblicato in
G.U.R.I. parte seconda n. 93 del 8.8.2017.
Il ricorrente, inoltre, a riprova del credito vantato dalla cedente ha prodotto: il contratto di mutuo ipotecario, pedissequo atto di precetto (per €
1.099.386,63) e successiva esecuzione immobiliare (R.G.E.I. n. 591/2015) presso il Tribunale di EN, con esito solo parzialmente positivo
(assegnazione di € 63.002,54); la sentenza (R.G. n. 731/2021) emessa dal
Tribunale di EN (per la quale pende giudizio di Appello) che ha statuito la condanna al pagamento della somma di € 4.133,412,27 in capo all'odierna debitrice.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 18.12.2024, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 4.11.2024, costituitasi la resistente (che non ha contestato i crediti dedotti in giudizio), eccepiva:
- la carenza di ius postulandi in capo all'avvocato del ricorrente
- l'insussistenza di presupposti per la dichiarazione di fallimento (rectius liquidazione giudiziale); parte ricorrente (che esibiva procura alle liti in ratifica) insisteva per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Concesso un termine per il deposito della (esibita) procura alle liti nel fascicolo telematico, si rinviava all'udienza del 22.1.2025, nella quale le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata. Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La legittimazione del creditore è dimostrata;
la sentenza del Tribunale di
EN ha accertato un credito di oltre € 4Mln; la efficacia della stessa non risulta sospesa dalla Corte d'appello, la quale ha oltretutto licenziato CTU che ha condotto ad una quantificazione delle pretese della ricorrente in misura (nel worst case) di oltre € 1,6Mln; la circostanza non è smentita (né potrebbe esserlo), e rende massimamente improbabile, quando non impossibile, un azzeramento della pretesa creditoria della ricorrente, che deve quindi ritenersi incidentalmente provato.
La resistente è impresa commerciale e non ha prodotto alcuna documentazione idonea ad assolvere l'onere della prova (che su di essa grava) circa il mancato superamento dei limiti dimensionali.
In ogni caso le soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII risultano superate: dall'esame dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2020, ciò emerge sia con riferimento all'attivo (pari a € 2.978.779), che ai debiti (pari a € 14.849.479 ed esigibili entro l'anno successivo).
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto emerso in atti.
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dal ricorrente, pari ad € 5.232.798,90, determina il superamento del limite legale di cui all'art. 49, u.c., CCII.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso i creditori istituzionali pari a €
1.043.557,72 nei confronti di ADER, già cartellati ed € 548,67 nei confronti di ADE, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione. Inoltre, dalle segnalazioni CERI è emersa un'esposizione nei confronti del ceto bancario pari a € 12.469.000,00. Le esecuzioni immobiliari in corso asseverano l'assunto.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CONSULENT
S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE” (c.f./P. Iva 01490880364), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in EN (MO), Via Elpidio
Bertoli, n. 148;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore l'Avv. Francesco Mariani del Foro di EN,
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 29.5.2025 ore 11.10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 5.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, rubricato al n.r.g. 248/2024 sub. 1, nei confronti di
CONSULENT S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE” (c.f./P. Iva 01490880364), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in EN (MO), Via
Elpidio Bertoli, n. 148, rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Gazzetti, presso il cui studio, sito in EN, Corso Canalgrande, n. 16, è elettivamente domiciliata
- resistente -
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo. Con ricorso del 4.11.2024, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'odierna convenuta, lamentando il mancato pagamento della somma di € 5.232.798,90 dovuta in forza di atto di cessione di credito in blocco del 17.7.2017, stipulato tra
UniCredit S.p.A. e Fino 2 Securitisation S.r.l., ritualmente pubblicato in
G.U.R.I. parte seconda n. 93 del 8.8.2017.
Il ricorrente, inoltre, a riprova del credito vantato dalla cedente ha prodotto: il contratto di mutuo ipotecario, pedissequo atto di precetto (per €
1.099.386,63) e successiva esecuzione immobiliare (R.G.E.I. n. 591/2015) presso il Tribunale di EN, con esito solo parzialmente positivo
(assegnazione di € 63.002,54); la sentenza (R.G. n. 731/2021) emessa dal
Tribunale di EN (per la quale pende giudizio di Appello) che ha statuito la condanna al pagamento della somma di € 4.133,412,27 in capo all'odierna debitrice.
Il procedimento si è svolto regolarmente ed all'udienza del 18.12.2024, rilevata preliminarmente la regolarità della notifica, avvenuta a mezzo PEC a cura della Cancelleria in data 4.11.2024, costituitasi la resistente (che non ha contestato i crediti dedotti in giudizio), eccepiva:
- la carenza di ius postulandi in capo all'avvocato del ricorrente
- l'insussistenza di presupposti per la dichiarazione di fallimento (rectius liquidazione giudiziale); parte ricorrente (che esibiva procura alle liti in ratifica) insisteva per la declaratoria di apertura della liquidazione giudiziale.
Concesso un termine per il deposito della (esibita) procura alle liti nel fascicolo telematico, si rinviava all'udienza del 22.1.2025, nella quale le parti si riportavano alle rispettive conclusioni.
Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla visura allegata. Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (artt. 121, 2 CCII).
La legittimazione del creditore è dimostrata;
la sentenza del Tribunale di
EN ha accertato un credito di oltre € 4Mln; la efficacia della stessa non risulta sospesa dalla Corte d'appello, la quale ha oltretutto licenziato CTU che ha condotto ad una quantificazione delle pretese della ricorrente in misura (nel worst case) di oltre € 1,6Mln; la circostanza non è smentita (né potrebbe esserlo), e rende massimamente improbabile, quando non impossibile, un azzeramento della pretesa creditoria della ricorrente, che deve quindi ritenersi incidentalmente provato.
La resistente è impresa commerciale e non ha prodotto alcuna documentazione idonea ad assolvere l'onere della prova (che su di essa grava) circa il mancato superamento dei limiti dimensionali.
In ogni caso le soglie di cui all'art. 2, co. 1, CCII risultano superate: dall'esame dell'ultimo bilancio depositato, relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2020, ciò emerge sia con riferimento all'attivo (pari a € 2.978.779), che ai debiti (pari a € 14.849.479 ed esigibili entro l'anno successivo).
Stato di insolvenza ed indebitamento rilevante (artt. 2, 49 CCII).
Quanto allo stato di insolvenza, esso non è revocabile in dubbio.
Prova ne sia quanto emerso in atti.
Quanto alla soglia minima di indebitamento di cui all'art. 49, u.c., CCII, il credito portato dal ricorrente, pari ad € 5.232.798,90, determina il superamento del limite legale di cui all'art. 49, u.c., CCII.
A ciò si aggiunga che, dagli accertamenti istruttori, sono emersi ulteriori debiti scaduti della convenuta verso i creditori istituzionali pari a €
1.043.557,72 nei confronti di ADER, già cartellati ed € 548,67 nei confronti di ADE, non ancora trasmessi all'Agente della Riscossione. Inoltre, dalle segnalazioni CERI è emersa un'esposizione nei confronti del ceto bancario pari a € 12.469.000,00. Le esecuzioni immobiliari in corso asseverano l'assunto.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente la situazione di grave ed irreversibile dissesto nel quale versa la società convenuta, non essendo in grado di soddisfare le proprie obbligazioni passate, presenti e future.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della impresa ricorrente
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 37, 39, 41, 49 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
Dichiara
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CONSULENT
S.R.L. “IN LIQUIDAZIONE” (c.f./P. Iva 01490880364), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in EN (MO), Via Elpidio
Bertoli, n. 148;
Nomina
Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi,
Nomina quale Curatore l'Avv. Francesco Mariani del Foro di EN,
Ordina al legale rappresentante della società di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito;
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
Ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
Stabilisce che il giorno 29.5.2025 ore 11.10, fissato entro il termine perentorio di non oltre 120 giorni dalla data di deposito della sentenza, nella sede e alla presenza del Giudice Delegato, abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio sino a trenta giorni prima dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione;
Segnala al curatore che entro dieci giorni dalla nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale devono essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice;
Dispone ai sensi degli artt. 45 e 49 CCII che la presente sentenza sia notificata al debitore, al Pubblico Ministero e comunicata per estratto al curatore designato e al/i creditori istante/i, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese dove la società ha la sede legale (e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva) ai fini dell'annotazione.
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 5.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale