Articolo 2 della Legge 29 luglio 1949, n. 487
Articolo 1
Versione
25 agosto 1949
Art. 2.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con i normali stanziamenti esistenti nei capitoli relativi alle spese fisse degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

Entrata in vigore il 25 agosto 1949