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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/09/2025, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3098/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002) vertente
TRA
L'Avv. nata a [...] il [...], C.F. rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
da sé stessa, con posta elettronica certificata .salerno.it; Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_2 CP_3
in Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/07/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002
l'Avv. proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi n. prot. Parte_1
SIAMM 4503/2024, emesso in data 13/03/2025 dal Tribunale penale di Salerno, in composizione collegiale.
1.1. Premetteva:
- di essere stata nominata difensore di ufficio ex art. 97 comma I c.p.p. del Sig. Parte_2
nel procedimento penale n. 1971/2023 R.G.N.R. e di aver assistito l'imputato nella fase dell'apertura del dibattimento, nella fase istruttoria (con oltre quattro udienze) ed alla discussione finale;
procedimento penale definito con Sentenza n. 3786/2023 resa dal Collegio della Seconda
Sezione Penale del Tribunale di Salerno;
- che, come da Protocollo di Intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Salerno, adottato il
10/01/2024, otteneva ingiunzione di pagamento dal Giudice di Pace di Salerno per l'importo di
€. 2.201,67, così determinato in ragione del riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale di soggetto detenuto, per cui venivano avviate le attività di recupero nei confronti dell'imputato;
- che, in ragione del negativo espletamento di tutte le attività di recupero previste dal vigente
Protocollo d'Intesa, formulava in data 15/10/2024 al Collegio della Seconda Sezione Penale del
Tribunale di Salerno, istanza di liquidazione a carico dell'Erario per l'importo di €. 2.201,67,
oltre ad €. 430,00 per attività di esecuzione;
- che, con provvedimento del 13/03/2025, depositato in Cancelleria il successivo 19/03/2025 e comunicato alla ricorrente con pec di Cancelleria del 24/03/2025, il Collegio della Seconda
Sezione Penale provvedeva a liquidare quanto richiesto, con eccezione dell'importo dovuto per la fase introduttiva (previsto in tabella nella misura di €. 360,00) e con la immotivata decurtazione dell'importo previsto per le attività esecutive.
1.2. Evidenziava, in particolare, che la fase introduttiva doveva essere riconosciuta, in quanto il difensore d'ufficio dell'imputato è tenuto a esaminare gli atti iniziali del procedimento ed a curare, altresì, la preparazione del fascicolo per il dibattimento con stesura della lista dei testimoni, conformemente alla recente giurisprudenza della Cassazione Civile, Sezione II,
Ordinanza 05/03/2024, n. 5807.
1.3. Nel caso di specie, deduceva di aver esaminato attentamente gli atti introduttivi e quelli preparatori del procedimento avendo la Procura della Repubblica in sede richiesto ed ottenuto l'ammissione di svariati testimoni, poi escussi nella fase istruttoria dibattimentale.
2. Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “a) dichiarare l'illegittimità e l'Annullamento
del Decreto di liquidazione delle competenze del 13/04/2025 (comunicato a mezzo pec del
24/03/2025) reso dal Collegio della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Salerno, nella parte
in cui non ha liquidato in favore della ricorrente la fase introduttiva pari ad €. 360,00 e ridotto
di €. 80,00 le competenze di esecuzione, così come previste dal Protocollo di Intesa vigente;
b)
in ragione dell'Annullamento di cui al precedente punto, provvedere alla liquidazione in favore
dell'opponente Avv. le competenze determinate nella misura di €. 440,00 oltre rimb. Parte_1
forf. al 15% su base imponibile e C.P. al 4% ed Iva al 22%, così determinate: a) €. 360,00 per
fase introduttiva – tabella C2); b) €. 80,00 per differenza di competenze di esecuzione (dovute
nella misura di €. 430,00 e liquidate nella misura di €. 350,00); c) condannare il resistente CP_4
( ) al pagamento delle spese e competenze professionali del presente Controparte_2
giudizio di opposizione, oltre che all'imposta di registrazione dell'emanando provvedimento,
nella misura che sarà ritenuta congrua di giustizia”.
3. Nonostante la regolare notifica non si costituiva il restando Controparte_2
contumace.
4. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. Riforma Cartabia (D. lgs. n. 149/2022).
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
3. Ciò posto e venendo all'analisi del caso di specie, è circostanza pacifica e risultante dalla documentazione in atti che l'Avv. abbia svolto, per l'intero giudizio, l'attività di Parte_1
difensore d'ufficio di , imputato nel processo r.g.t. 1214/2023, conclusosi con Parte_2
sentenza n. 3786/2023, emessa in data 13 luglio 2023 dal Tribunale penale di Salerno in composizione collegiale.
Si rimanda alla lettura dei verbali di udienza, della sentenza, del decreto di liquidazione impugnato (prodotti in allegato al ricorso).
Parimenti, è pacifico e documentato che il Tribunale, nel procedere con la liquidazione degli onorari a seguito dell'infruttuoso espletamento del tentativo di recupero del credito da parte del difensore, abbia ritenuto di applicare l'ipotesi “BASE C2 PROCESSI COMPLESSI-
COLLEGIALI” prevista dal Protocollo vigente per la liquidazione dei compensi, escludendo la liquidazione della fase introduttiva (cft. decreto di liquidazione impugnato).
4. Orbene, la norma di riferimento, da applicare nel caso concreto, è quella di cui all'art. 12 c.3
del decreto 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ai sensi del quale:
“
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio
degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente,
i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono
resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze
relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche
in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova,
alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei
consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato…”.
5. Dalla lettura del ricorso e dagli allegati prodotti si evince che alcun atto introduttivo, tra quelli esemplificati dalla norma, è stato posto in essere dall'Avv. per il proprio assistito (esposti, Pt_1
denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile).
5.1. La specifica circostanza, dedotta in ricorso, per cui la ricorrente “ha esaminato per conto dell'assistito gli atti introduttivi e quelli preparatori del procedimento” integra certamente un'attività riconducibile alla fase di studio e a quella istruttoria, di cui alle lettere a) e c) della norma richiamata.
Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha liquidato anche la fase introduttiva.
5.2. Può solo aggiungersi che la sentenza della Cassazione, citata in ricorso, presenta elementi fattuali del tutto diversi da quelli in esame: in quella vicenda la Suprema Corte dava atto che in prima udienza era stato chiesto che si procedesse alla notifica del verbale ai querelanti, con l'avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva, il loro comportamento sarebbe stato valutato quale remissione tacita della querela. La Corte riproduceva riepilogava quindi i motivi del ricorso in Cassazione articolati dal ricorrente, tra i quali quello relativo all'interpretazione
(estensiva) data dalla stessa parte alla cd. fase introduttiva e l'accoglimento del ricorso in ragione della circostanza per cui: “…dalla esemplificazione degli atti contenuta nel comma 3 dell'art. 12
del d.m. 55/2014 ("gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste,
dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e
la citazione del responsabile civile") si evince infatti che spetta alla ricorrente il compenso per
la fase introduttiva…” (cft. Cass. ordinanza n. 5807 del 5 marzo 2024).
6. Parimenti infondato è il motivo di impugnazione relativo al mancato riconoscimento della somma complessiva di € 430,00 per attività di esecuzione.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, difatti, che il Tribunale ha liquidato la somma di euro 350,00 come portata dal decreto ingiuntivo e quella di euro 80 per la fase esecutiva, per un importo complessivo di euro 430,00 (cft. motivazione e dispositivo del decreto di liquidazione).
7. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al N.R.G. 3098/2025, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 2 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Rossini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del
Giudice Dott. Francesco Rossini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 3098/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali (ricorso ex art. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002) vertente
TRA
L'Avv. nata a [...] il [...], C.F. rapp.ta e difesa Parte_1 C.F._1
da sé stessa, con posta elettronica certificata .salerno.it; Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale Controparte_2 CP_3
in Roma alla Via Arenula, 70;
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10/07/2025
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso tempestivamente depositato ai sensi degli artt. 117, 84 e 170 D.P.R. 115/2002
l'Avv. proponeva opposizione al decreto di liquidazione dei compensi n. prot. Parte_1
SIAMM 4503/2024, emesso in data 13/03/2025 dal Tribunale penale di Salerno, in composizione collegiale.
1.1. Premetteva:
- di essere stata nominata difensore di ufficio ex art. 97 comma I c.p.p. del Sig. Parte_2
nel procedimento penale n. 1971/2023 R.G.N.R. e di aver assistito l'imputato nella fase dell'apertura del dibattimento, nella fase istruttoria (con oltre quattro udienze) ed alla discussione finale;
procedimento penale definito con Sentenza n. 3786/2023 resa dal Collegio della Seconda
Sezione Penale del Tribunale di Salerno;
- che, come da Protocollo di Intesa attualmente vigente presso il Tribunale di Salerno, adottato il
10/01/2024, otteneva ingiunzione di pagamento dal Giudice di Pace di Salerno per l'importo di
€. 2.201,67, così determinato in ragione del riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva,
istruttoria e decisionale di soggetto detenuto, per cui venivano avviate le attività di recupero nei confronti dell'imputato;
- che, in ragione del negativo espletamento di tutte le attività di recupero previste dal vigente
Protocollo d'Intesa, formulava in data 15/10/2024 al Collegio della Seconda Sezione Penale del
Tribunale di Salerno, istanza di liquidazione a carico dell'Erario per l'importo di €. 2.201,67,
oltre ad €. 430,00 per attività di esecuzione;
- che, con provvedimento del 13/03/2025, depositato in Cancelleria il successivo 19/03/2025 e comunicato alla ricorrente con pec di Cancelleria del 24/03/2025, il Collegio della Seconda
Sezione Penale provvedeva a liquidare quanto richiesto, con eccezione dell'importo dovuto per la fase introduttiva (previsto in tabella nella misura di €. 360,00) e con la immotivata decurtazione dell'importo previsto per le attività esecutive.
1.2. Evidenziava, in particolare, che la fase introduttiva doveva essere riconosciuta, in quanto il difensore d'ufficio dell'imputato è tenuto a esaminare gli atti iniziali del procedimento ed a curare, altresì, la preparazione del fascicolo per il dibattimento con stesura della lista dei testimoni, conformemente alla recente giurisprudenza della Cassazione Civile, Sezione II,
Ordinanza 05/03/2024, n. 5807.
1.3. Nel caso di specie, deduceva di aver esaminato attentamente gli atti introduttivi e quelli preparatori del procedimento avendo la Procura della Repubblica in sede richiesto ed ottenuto l'ammissione di svariati testimoni, poi escussi nella fase istruttoria dibattimentale.
2. Rassegnava, pertanto le seguenti conclusioni: “a) dichiarare l'illegittimità e l'Annullamento
del Decreto di liquidazione delle competenze del 13/04/2025 (comunicato a mezzo pec del
24/03/2025) reso dal Collegio della Seconda Sezione Penale del Tribunale di Salerno, nella parte
in cui non ha liquidato in favore della ricorrente la fase introduttiva pari ad €. 360,00 e ridotto
di €. 80,00 le competenze di esecuzione, così come previste dal Protocollo di Intesa vigente;
b)
in ragione dell'Annullamento di cui al precedente punto, provvedere alla liquidazione in favore
dell'opponente Avv. le competenze determinate nella misura di €. 440,00 oltre rimb. Parte_1
forf. al 15% su base imponibile e C.P. al 4% ed Iva al 22%, così determinate: a) €. 360,00 per
fase introduttiva – tabella C2); b) €. 80,00 per differenza di competenze di esecuzione (dovute
nella misura di €. 430,00 e liquidate nella misura di €. 350,00); c) condannare il resistente CP_4
( ) al pagamento delle spese e competenze professionali del presente Controparte_2
giudizio di opposizione, oltre che all'imposta di registrazione dell'emanando provvedimento,
nella misura che sarà ritenuta congrua di giustizia”.
3. Nonostante la regolare notifica non si costituiva il restando Controparte_2
contumace.
4. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta da parte ricorrente, la stessa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2025, con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. In via preliminare va dato atto che il giudizio di opposizione al decreto di pagamento di spese di giustizia, disciplinato all'art. 15 D.lgs. n. 150/2011 in virtù del rinvio operato dall'art. 170
D.P.R. n. 115/2002, segue le forme del nuovo procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 281 decies e ss. c.p.c., come riformato dalla c.d. Riforma Cartabia (D. lgs. n. 149/2022).
In particolare, in seguito alla novella, il nuovo art. 14 D.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudizio si concluda con sentenza (e non più con ordinanza).
3. Ciò posto e venendo all'analisi del caso di specie, è circostanza pacifica e risultante dalla documentazione in atti che l'Avv. abbia svolto, per l'intero giudizio, l'attività di Parte_1
difensore d'ufficio di , imputato nel processo r.g.t. 1214/2023, conclusosi con Parte_2
sentenza n. 3786/2023, emessa in data 13 luglio 2023 dal Tribunale penale di Salerno in composizione collegiale.
Si rimanda alla lettura dei verbali di udienza, della sentenza, del decreto di liquidazione impugnato (prodotti in allegato al ricorso).
Parimenti, è pacifico e documentato che il Tribunale, nel procedere con la liquidazione degli onorari a seguito dell'infruttuoso espletamento del tentativo di recupero del credito da parte del difensore, abbia ritenuto di applicare l'ipotesi “BASE C2 PROCESSI COMPLESSI-
COLLEGIALI” prevista dal Protocollo vigente per la liquidazione dei compensi, escludendo la liquidazione della fase introduttiva (cft. decreto di liquidazione impugnato).
4. Orbene, la norma di riferimento, da applicare nel caso concreto, è quella di cui all'art. 12 c.3
del decreto 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) ai sensi del quale:
“
3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende
esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio
degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente,
i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono
resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze
relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche
in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova,
alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei
consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato…”.
5. Dalla lettura del ricorso e dagli allegati prodotti si evince che alcun atto introduttivo, tra quelli esemplificati dalla norma, è stato posto in essere dall'Avv. per il proprio assistito (esposti, Pt_1
denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile).
5.1. La specifica circostanza, dedotta in ricorso, per cui la ricorrente “ha esaminato per conto dell'assistito gli atti introduttivi e quelli preparatori del procedimento” integra certamente un'attività riconducibile alla fase di studio e a quella istruttoria, di cui alle lettere a) e c) della norma richiamata.
Correttamente, pertanto, il Tribunale non ha liquidato anche la fase introduttiva.
5.2. Può solo aggiungersi che la sentenza della Cassazione, citata in ricorso, presenta elementi fattuali del tutto diversi da quelli in esame: in quella vicenda la Suprema Corte dava atto che in prima udienza era stato chiesto che si procedesse alla notifica del verbale ai querelanti, con l'avvertimento che, non comparendo all'udienza successiva, il loro comportamento sarebbe stato valutato quale remissione tacita della querela. La Corte riproduceva riepilogava quindi i motivi del ricorso in Cassazione articolati dal ricorrente, tra i quali quello relativo all'interpretazione
(estensiva) data dalla stessa parte alla cd. fase introduttiva e l'accoglimento del ricorso in ragione della circostanza per cui: “…dalla esemplificazione degli atti contenuta nel comma 3 dell'art. 12
del d.m. 55/2014 ("gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste,
dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e
la citazione del responsabile civile") si evince infatti che spetta alla ricorrente il compenso per
la fase introduttiva…” (cft. Cass. ordinanza n. 5807 del 5 marzo 2024).
6. Parimenti infondato è il motivo di impugnazione relativo al mancato riconoscimento della somma complessiva di € 430,00 per attività di esecuzione.
Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge, difatti, che il Tribunale ha liquidato la somma di euro 350,00 come portata dal decreto ingiuntivo e quella di euro 80 per la fase esecutiva, per un importo complessivo di euro 430,00 (cft. motivazione e dispositivo del decreto di liquidazione).
7. Nulla sulle spese di lite stante la contumacia del . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Francesco Rossini,
definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al N.R.G. 3098/2025, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, in data 2 settembre 2025
Il Giudice
Francesco Rossini