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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5635 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
( C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), ( C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Venturini, in forza di procura C.F._11 speciale a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, alla Via Montebello n. 24;
ATTORI
E
(C.F. ), con sede in Lissone (MB), via Dante Alighieri n. 45, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., e C.F. ), entrambi CP_2 C.F._12 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Andrea Erba e Tommaso Fermi del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mosso in Milano, alla Via C. Del Fante
n. 16, come da procure allegate in atti;
CONVENUTI
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 P.IVA_2
legale in Nova Milanese (MB), via Favaron, n. 68, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'Avv. Christian Giani del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Monza, alla via Dante Alighieri n. 15;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_4 C.F._13
Berra, presso il cui studio in Magenta (MI), alla via IV Giugno n. 41, elegge domicilio in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
C.F. e P.I. , con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Controparte_5 P.IVA_3
Molino Arese n. 43, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Daniele Milione ed Emanuele Drogo del Foro di Monza, presso il cui studio in Seregno (MB), via Medici da Seregno
n. 14, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
NONCHE'
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_6
A819B0201B27QHA-LB (c.f. ), in persona del Procuratore Speciale del P.IVA_4
Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Controparte_7
Garibaldi 86, rappresentata e difesa in forza di procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Nicolò Nadir Durzi del Foro di Rimini, presso il cui studio, sito in Rimini, alla Via
Macanno n. 32, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
E (Partita Iva ), con sede in Roma, Viale Controparte_8 P.IVA_5
Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Gaetano Del Borrello, con studio in Milano, via
Terraggio n. 17, presso cui è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 e/o 2043 c.c..
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.01.2023 i signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , quali proprietari di Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 appartamenti facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Condominio Solese”, sito in
Bollate alla via Ospitaletto n. 19, convenivano in giudizio l'arch. CP_3 Controparte_1 CP_2
l'ing. ed (rispettivamente costruttore del fabbricato
[...] Controparte_4 CP_5
condominiale, venditore, progettista, collaudatore delle opere strutturali e ditta che aveva realizzato l'impianto elettrico) al fine di sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incendio avvenuto il 19 giugno 2019, che aveva gravemente danneggiato il Condominio e i loro immobili, oltre al risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni causate da gravi vizi costruttivi.
Gli attori precisavano che in precedenza avevano adito il Tribunale di Milano con ricorso per a.t.p. ai sensi dell'art. 696/696 bis c.p.c. (iscritto al R.G. n. 45814/2020), al cui procedimento avevano partecipato gli odierni convenuti, e che l'elaborato peritale redatto dal nominato c.t.u., ing.
[...]
risultava erroneo e non esaustivo, in particolare nella parte in cui non venivano determinate Per_1 le cause dell'incendio e il punto di origine dello stesso e nella parte in cui veniva stabilita l'inapplicabilità, nel caso di specie, della normativa sulla prevenzione antiincendio nella progettazione, costruzione ed edificazione dell'edificio condominiale, per cui chiedevano anche disporsi una nuova c.t.u..
Gli attori, pertanto, formulavano le seguenti conclusioni. “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito A)Previa disposizione di una nuova CTU con nomina di un Ingegnere specializzato nella normativa antincendi, B) Accertare e dichiarare la responsabilità alternativa e/o solidale di in persona Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e/o Controparte_9 Controparte_10
e per l'effetto condannare gli stessi, in via alternativa e/o solidale tra loro al risarcimento
[...]
di ogni danno subito dagli attori, signori , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
, e , , nella misura che si chiede venga Pt_5 Parte_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11
determinata secondo i parametri di cui in nar-rativa, ovvero in quella maggiore o minore che parrà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – Costo della vita ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto all'effettivo saldo. C) Con vittoria di spese e compensi di causa sia del presente giudizio che del procedimento ex art. 696 bic c.p.c., oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si di- chiara antistatario. D)Liquidare agli attori l'ulteriore somma di € 9.000,00 (di cui 7.093,32 oltre iva
e accessori di legge) a titolo di spese legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituivano tutti i convenuti.
I convenuti e arch. eccepivano la decadenza e prescrizione di ogni Controparte_1 CP_2 domanda ex artt. 1667 e 1669 c.c. e l'infondatezza nel merito delle domande attoree, sull'assunto che alcuna responsabilità poteva essere ascritta ad essi convenuti, anche alla luce delle conclusioni di cui alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p.; chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree e veniva richiesta, inoltre, nell'interesse del convenuto arch. l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_2 della compagnia ai fini della eventuale manleva. Controparte_6
La convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 4° c.p.c., CP_3 per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, e l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni azione, sia ex art. 1667 che art. 1669 c.c.; contestava tutto quanto argomentato e dedotto dagli attori chiedendo il rigetto delle loro domande, ritenute infondate in ragione della assenza di qualsivoglia responsabilità, e chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza
[...]
propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, ai fini della eventuale CP_11
manleva.
L'ing. eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 4°, c.p.c., Controparte_4
contestava nel merito tutto quanto dedotto da parte attrice e insisteva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
La società eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il Controparte_5
rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano anche le compagnie assicuratrici Controparte_6
e
[...] Controparte_11 si associava alle difese svolte dal proprio assicurato Controparte_6 CP_2
e, per quanto riguarda la domanda di garanzia, eccepiva la violazione, da parte di quest'ultimo, del patto di gestione della lite;
concludeva, pertanto, chiedendo di respingere le domande svolte nei confronti del proprio assicurato e, in subordine, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamata in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa dell'assicurato ed ai reali danni subiti da parte attrice e nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza. richiamava nel merito le difese già svolte dalla propria assicurata Controparte_8 ed eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa. CP_12
Espletata la prima udienza di comparizione e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 45814/2020 e rigettava le istanze di parte attrice di rinnovazione della c.t.u. espletata in sede di ATP e di prova testimoniale;
quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
29.11.2024 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalle parti convenute.
Ritiene questo Giudice che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande attoree sia sufficientemente dettagliata, anche alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale, per affermarsi la nullità della citazione, deve essere omessa ovvero del tutto incerta la causa petendi. Infatti, «la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto» (Cass., Sez. Un., 8078/2012).
Nell'atto introduttivo della causa, alla luce di un esame complessivo dello stesso, appaiono sufficientemente determinati gli elementi e fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento ex art. 1669 c.c. fatta valere dagli attori nei confronti delle parti convenute per i danni subiti in conseguenza di incendio e infiltrazioni asseritamente causati da gravi vizi costruttivi;
inoltre, è appena il caso di sottolineare che le parte convenute, lungi dal mostrare di non essere state in grado di conoscere l'oggetto e le ragioni della domanda, già nel primo atto difensivo (comparsa di risposta) hanno ben esposto specifiche difese, sia in fatto che in diritto, nel merito della controversia.
La domanda ex art.1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ha natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla rovina, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti dell'opera, abbia subito un pregiudizio (v. per tutte, Cass. 1998, n. 12106); conseguentemente, trova un àmbito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), perché nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, non solo il venditore che abbia fatto costruire l'immobile, ma anche tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v. Cass. 2013, n. 17874).
Pertanto, non vi sono dubbi circa la sussistenza della legittimazione passiva in capo a tutti i soggetti convenuti, compresa la subappaltatrice per i vizi riferibili alle opere dalle medesime CP_5 eseguite (esecuzione dell'impianto elettrico condominiale).
Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dagli attori è infondata e non può trovare accoglimento.
Vanno rigettate, in primo luogo, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione sollevate dalle convenute e . CP_1 CP_2 CP_3
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., la responsabilità è decennale e può essere fatta valere a condizione che siano rispettati sia il termine di decadenza per la denunzia dei vizi (un anno dalla scoperta), sia quello di prescrizione (un anno dalla denunzia).
Secondo pacifica giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza ("apprezzabile grado di conoscenza obiettiva", Cass.,
n. 24486 del 17.10.2017; Cass., n. 12829 del 23.05.2018) dei difetti e delle loro cause, termine che può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi ed il corretto collegamento causale (Cass., n. 10048 del 24.04.2018).
Tanto è accaduto nel caso di specie, laddove può ritenersi che la piena consapevolezza delle cause dei vizi e la loro riconducibilità all'operato dei convenuti è stata acquisita dagli attori solo con le relazioni tecniche dell'ing. datate 01.02.2020 e (v. docc. 21-24 parte attrice), cui seguiva Per_2
denuncia dei vizi in data 10-11.02.2020 (v. doc. 1 parte attrice); successivamente, è stato notificato in data 04.01.2021 ai convenuti il ricorso per accertamento tecnico preventivo, atto che assume rilievo sia ai fini della denuncia dei vizi sia ai fini della interruzione della prescrizione annuale previsto dall'art. 1669 c.c. e ciò fino alla data del deposito dell'elaborato peritale, avvenuto il 4.12.2021, cui seguivano, quali atti interruttivi della prescrizione, le lettere di messa in mora recapitate ai convenuti il 07.02.2022 (v. doc. 1 bis parte attrice) e l'instaurazione del presente giudizio, avvenuta, entro l'anno, con atto di citazione notificato in data 31.01.2023.
Pertanto, non può ritenersi verificata alcuna decadenza né prescrizione della domanda ex art. 1669
c.c..
Passando al merito, osserva il Tribunale che parte attrice non ha fornito prova che l'incendio, pacificamente verificatosi in data 19.06.2019, sia stato causato o agevolato da gravi vizi costruttivi imputabili ai convenuti.
Le stesse relazioni tecniche di parte, in ordine alla cause dell'incendio, si esprimono in termini ipotetici, ritenendo che la causa è da attribuire “verosimilmente” ad un corto circuito dell'impianto elettrico (v. relazione ing. sub doc. 21 fascicolo parte attrice), o facendo riferimento a una Per_2
pluralità di cause di origine elettrica, es. cortocircuito, perdita di isolamento tra conduttori, errato serraggio di morsetti, errore d'istallazione, ecc. (v. relazione ing. sub doc. 20 fascicolo parte Per_3
attrice). Inoltre, i periti dei ricorrenti forniscono indicazioni diverse, e comunque non accertate, sul punto d'innesco dell'incendio.
Il CTU nominato in sede di ATP, a seguito di approfonditi rilievi sui luoghi ed esame degli atti di causa, ha concluso di non potere accertare le modalità dell'innesco dell'incendio dell'immobile e, quindi, di non potere valutare le conseguenti responsabilità (v. pag. 126 della relazione).
La difficoltà di individuare con ragionevole certezza le cause dell'incendio, come evidenziato anche dall'ausiliario, sono state determinate dalla intervenuta modifica dello stato dei luoghi, conseguenti alle attività di ripristino e ricostruzione post incendio effettuate dall' su incarico Controparte_13
del Condominio.
Il CTU, esaminando i filmati, le foto, il verbale dei VVFF intervenuti e le relazioni, non potendo addurre informazioni rilevanti e univoche dai sopralluoghi, essendo stati questi effettuati post ricostruzione, ha individuato solo che, probabilmente, si è trattato di un corto circuito in un punto che non è stato possibile accertare, non potendosi comunque escludere altre cause di innesco come autocombustioni, carenza di manutenzione di impianti elettrici e dispositivi portatili, utilizzazione di apparecchi di cottura, fiamme libere da fumo o altro (v. pag. 125 della relazione).
Inoltre, l'ausiliario nominato dal Tribunale ha escluso che siano stati utilizzati per la costruzione del materiali non idonei o che non siano state rispettate le normative di prevenzione Controparte_14
incendio.
Al riguardo, il CTU ha precisato: “Il fabbricato presenta una copertura in legno laminato che è stato danneggiato dall'incendio che indubbiamente è un materiale combustibile e quindi contribuisce ad alimentare il propagarsi delle fiamme, anche se, da un punto di vista della resistenza strutturale nel corso dell'incendio, il legno presenta caratteristiche spesso non inferiori ai materiali tradizionali come cemento armato e acciaio. L'incendio infatti ha trovato nel legno di copertura la possibilità di una veloce espansione sulle 2 falde del fabbricato danneggiando principalmente i travetti secondari ed in minor misura le orditure principali come rapportato dall'Ing. su incarico del CP_15
La copertura in legno lamellare con superiore pacchetto coibente (lana di Controparte_14
roccia) e manto di copertura con tegole in laterizio, non ha rappresentato quindi un elemento critico del comportamento al fuoco dell'edificio ai fini del mantenimento della capacità strutturale di sostegno del tetto nel corso delle operazioni di esodo dei proprietari e delle attività di spegnimento dell'incendio dei VVF. Il materiale costituente il legno lamellare infatti presenta caratteristiche idonee all'utilizzo per edifici di civile abitazione nel rispetto delle seguenti caratteristiche come riportate nelle dichiarazioni di conformità depositate presso il Comune di Bollate: Tipologia: lamellare abete (NL2); Classe di resistenza: GL 24 H;
UNI EN – 14080; Conformi NTC 2018; in conclusione quindi la scelta del tetto in legno lamellare ha comportato una più veloce diffusione dell'incendio, nei limiti della tempestiva azione dei VVF intervenuti dopo pochi minuti dal ricevimento della richiesta d'intervento, garantendo però la stabilità strutturale del tetto che rappresenta un elemento di grande importanza ai fini dell'esodo in sicurezza dei proprietari e della limitazione dei danni all'intero edificio. Altri materiali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione incendi potrebbero essere quelli relativi agli impianti elettrici, idraulici e di aereazione che però avevano all'origine, ed hanno anche oggi dopo l'intervento di ripristino, adeguate caratteristiche come rappresentate dalle dichiarazioni di conformità depositate presso il Comune di
Bollate ai fini della eventuale prevenzione incendi per questo edificio avente comunque altezza antincendio inferiore a 12 m. Dalle foto allegate ai documenti prodotti dall'Ing. ed anche Per_2
nel corso dei sopralluoghi effettuati in presenza degli stessi tecnici di parte, non è stato possibile individuare elementi critici di non idoneità dei componenti elettrici o di altri impianti, fatto salvo alcuni aspetti secondari come ad esempio la mancata targatura dei quadretti elettrici
d'appartamento. Dalle foto emerge chiaramente solo che i cavi elettrici sono risultati combusti all'interno dei cavidotti con propagazione di fumi anche attraverso le condotte degli impianti di aereazione e di riscaldamento. Non sembra che altri materiali usati per la costruzione del siano da ritenersi non idonei come appurato nel corso delle attività peritali” Controparte_14
(cfr. pag. 131-134 della relazione).
In esito a tale dettagliata disamina, il CTU ha concluso ritenendo “che siano state rispettate le norme di prevenzione incendio sia prima che dopo la ricostruzione a seguito dell'incendio del 19 giugno
2019 e gli effetti di propagazione dell'incendio ricadono nella casistica degli edifici civili residenziali con altezza antincendio < 12 m e quindi in assenza di attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi”.
Sotto il profilo del rispetto della normativa di prevenzione incendi, deve condividersi pienamente la valutazione operata dal CTU nel ritenere un'altezza antincendio dell'edificio condominiale inferiore a 12 metri, con l'effetto che “l'edificio non è soggetto alle prescrizioni delle norme di prevenzione antincendio in fase di costruzione”, secondo i criteri stabiliti dal Decreto n. 246 del 16 maggio 1987, applicabili a tutti gli edifici destinati a civile abitazione aventi l'altezza antincendio superiore a 12 metri.
In proposito, il CTU ha correttamente accertato l'altezza antincendio dell'edificio condominiale in
11,60 metri, misurandola dal piano strada ove risulta il piano esterno più basso accessibile ai mezzi di soccorso dei VVF, come chiarito dalla nota allegata al DM del 30.11.1983 prot. n. P558/4122 sott.
67 (e non, invece, al piano interrato, come vorrebbe parte attrice, non essendo possibile l'accesso dalla rampa dei box ai mezzi di soccorso dei VVF), fino al lucernario di illuminazione posto al secondo piano della scala.
Le conclusioni del c.t.u. si condividono integralmente (anche nelle parti relative alle risposte sulle osservazioni dei CTP), in quanto frutto di attento esame degli atti ed analitica valutazione degli elementi acquisiti e basate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati.
Quanto alle critiche mosse da parte attrice alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti.
Per tali ragioni è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. reiterata da parte attrice.
Deve ritenersi, in conclusione, che non vi è prova dell'esistenza di guasti o vizi dell'impianto elettrico né, ovviamente, che tali vizi, con alto grado di probabilità, siano stati causa dell'incendio del
19.06.2019, del quale, peraltro, non è chiaro nemmeno il punto di origine.
È stato escluso, inoltre, che la propagazione dell'incendio sia stata favorita da materiali di costruzione non idonei o dal mancato rispetto delle normative di prevenzione incendio.
Come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento;
ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, resta incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sull'attore
(v. tra le tante, Cass. 2017, n. 298995; Cass. 2017, n. 18392).
Per quanto concerne l'onere della prova riguardante il nesso di causalità, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha insegnato che l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in ordine alle regole sulla prova;
mentre nel processo penale, infatti, vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio", ossia in termini che si avvicinano alla certezza, nel processo civile vige la diversa regola della preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non" (v., tra le altre, Cass., S.U. 2008 n. 576; Cass. 2011, n. 15991; Cass. 2009 n. 10741).
Alla luce di tutto quanto sopra deve concludersi che parte attrice non ha dimostrato, secondo criteri logico-scientifici, che la causa più probabile dell'incendio sia stato un difetto dell'impianto elettrico del fabbricato ed in ragione di ciò non ha fornito prova dell'esistenza del nesso causale richiesto ai fini della qualificazione fatto in termini di illecito ed alla conseguente imputazione della responsabilità civile.
La domanda ex art. 1669 c.c. avanzata dagli attori, con riferimento ai danni conseguenti all'incendio non può, dunque, trovare accoglimento.
Analoga conclusione deve operarsi anche applicando la generale responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (richiamato in via subordinata da parte attrice), non potendosi ritenere assolto il rigoroso onere richiesto al danneggiato di provare il fatto illecito, la colpa dei convenuti e il nesso di causalità tra fatto e danno conseguente.
Quanto ai danni conseguenti alle infiltrazioni lamentate nei singoli appartamenti e box degli attori, deve evidenziarsi, in primo luogo, che non vi è sufficiente prova che le stesse siano riconducibili a vizi costruttivi.
Invero, risulta dagli atti che gli attori hanno lamentato l'esistenza di tali infiltrazioni successivamente al verificarsi dell'incendio, sicchè appare plausibile che detti fenomeni possano essere stati provocati dalla particolare situazione verificatasi a seguito dell'evento (allorchè il è pacificamente CP_14
rimasto privo del tetto ed esposto alle precipitazioni meteoriche sino al completamento dei lavori di ripristino dell'immobile), senza considerare il fatto che i successivi lavori di ripristino dello stabile condominiale sono stati eseguiti da ditta terza, ossia alla quale ben potrebbero essere CP_13
imputati i lamentati vizi.
In ogni caso, sulla base della descrizione di tali fenomeni contenuta nella relazione di c.t.u. e della documentazione fotografica allegata in atti, deve escludersi che trattasi di vizi riconducibili alla previsione di cui all'art. 1669 c.c..
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c.
è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che
(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In tema di contratto
d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo dell'immobile” (v. Cass. S.U 2017 n.7756; Cass., 2011
n.20307, Cass. 2007 n.3752).
I vizi ex art. 1669 c.c., dunque, devono possedere i requisiti della intensità, ossia deve integrarsi un apprezzabile grado di forza o di violenza con cui si produce o si manifesta il vizio, e della diffusività, intesa come capacità e idoneità del vizio ad estendersi presso una porzione rilevante del manufatto.
Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, sebbene riguardanti anche elementi secondari, siano tali da produrre una compromissione effettiva sull'utilizzo e sul godimento dell'immobile.
In tal caso, per come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata dagli attori e da quanto riportato dal c.t.u. nella propria relazione (v. pagg. 133-140), deve rilevarsi che trattasi di modeste macchie o tracce di umidità o problematiche (distacchi di zoccolini, anomalie nella rasatura dell'intonaco, anti esteticità dei pannelli di recinzione del giardino, mal posizionamento dei pluviali) aventi carattere circoscritto e non diffuso e/o incidenti solo su aspetti di natura estetica che di per sé non incidono in modo sensibile o considerevole né sul normale godimento né sulla durata degli immobili.
Deve concludersi, dunque, che la natura e la consistenza delle problematiche rilevate non sono di entità tale da rientrare nell'ambito della previsione dell'art.1669 c.c.., dovendosi ricondurre le stesse a meri vizi e difformità che possono essere fatti valere solo dal committente nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.; tuttavia, in ordine a tale domanda di natura contrattuale, così per qualsiasi domanda diretta a far valere l'eventuale responsabilità contrattuale dei professionisti convenuti (progettista direttore dei lavori e collaudatore), alcuna legittimazione sussiste in capo agli attori, non essendo gli stessi i committenti dell'appalto e dei contratti di opera professionale.
In definitiva, le domande avanzate dagli attori non possono trovare accoglimento.
In considerazione di tale rigetto restano assorbite le domande di garanzia svolte dai convenuti CP_2
ed nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici chiamate in causa (domande che CP_3
in ogni caso non possono ritenersi arbitrarie o manifestamente infondate, sulla scorta delle polizze prodotte in atti). In ordine alle spese del giudizio, in considerazione della gravità e particolarità dell'evento dannoso, dell'oggettiva difficoltà dell'assolvimento dell'onere probatorio circa le cause dell'evento e delle relative responsabilità nonchè della necessità ed urgenza degli interventi di ripristino degli immobili
(che avrebbero determinato un inevitabile modifica dello stato dei luoghi e reso difficile l'accertamento delle cause dell'incendio), si ritiene che sussistono gravi motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzata dagli attori;
2) DICHIARA assorbite le domande avanzate dai convenuti ed nei CP_2 CP_3 confronti di e Controparte_6 CP_16
3) DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Milano, 26 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Gian Piero Vitale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5635 del Registro Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
( C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (C.F. , C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), ( C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ), C.F._8 Parte_9 C.F._9 Pt_10
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._10 Parte_11
, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Fabio Venturini, in forza di procura C.F._11 speciale a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Milano, alla Via Montebello n. 24;
ATTORI
E
(C.F. ), con sede in Lissone (MB), via Dante Alighieri n. 45, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., e C.F. ), entrambi CP_2 C.F._12 rappresentati e difesi dagli Avv.ti Michele Andrea Erba e Tommaso Fermi del Foro di Monza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Lorenzo Mosso in Milano, alla Via C. Del Fante
n. 16, come da procure allegate in atti;
CONVENUTI
E
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_3 P.IVA_2
legale in Nova Milanese (MB), via Favaron, n. 68, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'Avv. Christian Giani del Foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Monza, alla via Dante Alighieri n. 15;
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Controparte_4 C.F._13
Berra, presso il cui studio in Magenta (MI), alla via IV Giugno n. 41, elegge domicilio in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
C.F. e P.I. , con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Controparte_5 P.IVA_3
Molino Arese n. 43, in persona del proprio legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura alle liti posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Daniele Milione ed Emanuele Drogo del Foro di Monza, presso il cui studio in Seregno (MB), via Medici da Seregno
n. 14, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
NONCHE'
on riferimento al rischio assunto con il certificato n. Controparte_6
A819B0201B27QHA-LB (c.f. ), in persona del Procuratore Speciale del P.IVA_4
Rappresentante Generale per l'Italia, domiciliata per la carica in Milano, Corso Controparte_7
Garibaldi 86, rappresentata e difesa in forza di procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. Nicolò Nadir Durzi del Foro di Rimini, presso il cui studio, sito in Rimini, alla Via
Macanno n. 32, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
E (Partita Iva ), con sede in Roma, Viale Controparte_8 P.IVA_5
Cesare Pavese n. 385, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Gaetano Del Borrello, con studio in Milano, via
Terraggio n. 17, presso cui è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 1669 e/o 2043 c.c..
CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione conclusioni allegati telematicamente, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 31.01.2023 i signori , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
e , quali proprietari di Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 appartamenti facenti parte del fabbricato condominiale denominato “Condominio Solese”, sito in
Bollate alla via Ospitaletto n. 19, convenivano in giudizio l'arch. CP_3 Controparte_1 CP_2
l'ing. ed (rispettivamente costruttore del fabbricato
[...] Controparte_4 CP_5
condominiale, venditore, progettista, collaudatore delle opere strutturali e ditta che aveva realizzato l'impianto elettrico) al fine di sentirli condannare, in via solidale tra loro, al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un incendio avvenuto il 19 giugno 2019, che aveva gravemente danneggiato il Condominio e i loro immobili, oltre al risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni causate da gravi vizi costruttivi.
Gli attori precisavano che in precedenza avevano adito il Tribunale di Milano con ricorso per a.t.p. ai sensi dell'art. 696/696 bis c.p.c. (iscritto al R.G. n. 45814/2020), al cui procedimento avevano partecipato gli odierni convenuti, e che l'elaborato peritale redatto dal nominato c.t.u., ing.
[...]
risultava erroneo e non esaustivo, in particolare nella parte in cui non venivano determinate Per_1 le cause dell'incendio e il punto di origine dello stesso e nella parte in cui veniva stabilita l'inapplicabilità, nel caso di specie, della normativa sulla prevenzione antiincendio nella progettazione, costruzione ed edificazione dell'edificio condominiale, per cui chiedevano anche disporsi una nuova c.t.u..
Gli attori, pertanto, formulavano le seguenti conclusioni. “Voglia l'Ill.mo Giudice Unico adito, contrariis rejectis, così giudicare: Nel merito A)Previa disposizione di una nuova CTU con nomina di un Ingegnere specializzato nella normativa antincendi, B) Accertare e dichiarare la responsabilità alternativa e/o solidale di in persona Controparte_1 Controparte_3 Controparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e/o Controparte_9 Controparte_10
e per l'effetto condannare gli stessi, in via alternativa e/o solidale tra loro al risarcimento
[...]
di ogni danno subito dagli attori, signori , , , Pt_1 Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_6
, e , , nella misura che si chiede venga Pt_5 Parte_7 Parte_8 Pt_9 Pt_10 Parte_11
determinata secondo i parametri di cui in nar-rativa, ovvero in quella maggiore o minore che parrà di giustizia a seguito dell'istruttoria, oltre a rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT – Costo della vita ed interessi sulla somma rivalutata dal fatto all'effettivo saldo. C) Con vittoria di spese e compensi di causa sia del presente giudizio che del procedimento ex art. 696 bic c.p.c., oltre rimborso forfettario 15%, Iva 22% e Cpa 4%, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che si di- chiara antistatario. D)Liquidare agli attori l'ulteriore somma di € 9.000,00 (di cui 7.093,32 oltre iva
e accessori di legge) a titolo di spese legali sostenute per le prestazioni stragiudiziali svolte prima o in concomitanza con attività giudiziali, ai sensi dell'art. 20 del Decreto n. 55 del 10/03/2014”.
Instaurato ritualmente il contraddittorio si costituivano tutti i convenuti.
I convenuti e arch. eccepivano la decadenza e prescrizione di ogni Controparte_1 CP_2 domanda ex artt. 1667 e 1669 c.c. e l'infondatezza nel merito delle domande attoree, sull'assunto che alcuna responsabilità poteva essere ascritta ad essi convenuti, anche alla luce delle conclusioni di cui alla c.t.u. espletata in sede di a.t.p.; chiedevano, pertanto, il rigetto delle domande attoree e veniva richiesta, inoltre, nell'interesse del convenuto arch. l'autorizzazione alla chiamata in causa CP_2 della compagnia ai fini della eventuale manleva. Controparte_6
La convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 4° c.p.c., CP_3 per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, e l'intervenuta decadenza e prescrizione di ogni azione, sia ex art. 1667 che art. 1669 c.c.; contestava tutto quanto argomentato e dedotto dagli attori chiedendo il rigetto delle loro domande, ritenute infondate in ragione della assenza di qualsivoglia responsabilità, e chiedeva altresì di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza
[...]
propria compagnia assicuratrice per la responsabilità civile, ai fini della eventuale CP_11
manleva.
L'ing. eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 4°, c.p.c., Controparte_4
contestava nel merito tutto quanto dedotto da parte attrice e insisteva per il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
La società eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e chiedeva il Controparte_5
rigetto di tutte le domande formulate dagli attori.
Autorizzate le chiamate in causa, si costituivano anche le compagnie assicuratrici Controparte_6
e
[...] Controparte_11 si associava alle difese svolte dal proprio assicurato Controparte_6 CP_2
e, per quanto riguarda la domanda di garanzia, eccepiva la violazione, da parte di quest'ultimo, del patto di gestione della lite;
concludeva, pertanto, chiedendo di respingere le domande svolte nei confronti del proprio assicurato e, in subordine, mantenersi l'obbligazione alla garanzia della terza chiamata in via strettamente proporzionale al grado accertato della colpa dell'assicurato ed ai reali danni subiti da parte attrice e nei limiti di garanzia previsti dalle condizioni di polizza. richiamava nel merito le difese già svolte dalla propria assicurata Controparte_8 ed eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa. CP_12
Espletata la prima udienza di comparizione e concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., il giudice disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP n. 45814/2020 e rigettava le istanze di parte attrice di rinnovazione della c.t.u. espletata in sede di ATP e di prova testimoniale;
quindi, le parti rassegnavano le conclusioni contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del
29.11.2024 e la causa veniva assegnata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c..
Tanto premesso, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità della citazione avanzata dalle parti convenute.
Ritiene questo Giudice che l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande attoree sia sufficientemente dettagliata, anche alla luce del principio giurisprudenziale secondo il quale, per affermarsi la nullità della citazione, deve essere omessa ovvero del tutto incerta la causa petendi. Infatti, «la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda. Nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda va peraltro operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e nei documenti ad esso allegati, producendosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto» (Cass., Sez. Un., 8078/2012).
Nell'atto introduttivo della causa, alla luce di un esame complessivo dello stesso, appaiono sufficientemente determinati gli elementi e fatti posti a fondamento della domanda di risarcimento ex art. 1669 c.c. fatta valere dagli attori nei confronti delle parti convenute per i danni subiti in conseguenza di incendio e infiltrazioni asseritamente causati da gravi vizi costruttivi;
inoltre, è appena il caso di sottolineare che le parte convenute, lungi dal mostrare di non essere state in grado di conoscere l'oggetto e le ragioni della domanda, già nel primo atto difensivo (comparsa di risposta) hanno ben esposto specifiche difese, sia in fatto che in diritto, nel merito della controversia.
La domanda ex art.1669 c.c. in tema di rovina e difetti di immobili – come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte - ha natura indiscutibilmente extracontrattuale (essendo diretta a tutelare l'interesse, di carattere generale, alla conservazione ed alla funzionalità degli edifici e degli altri immobili destinati, per loro natura, ad una lunga durata), e trascende il rapporto negoziale (di appalto, di opera, di vendita) in base al quale il bene sia pervenuto, dal costruttore, nella sfera di dominio di un soggetto che, dalla rovina, dall'evidente pericolo di rovina o dai gravi difetti dell'opera, abbia subito un pregiudizio (v. per tutte, Cass. 1998, n. 12106); conseguentemente, trova un àmbito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione (che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa), perché nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, non solo il venditore che abbia fatto costruire l'immobile, ma anche tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione (v. Cass. 2013, n. 17874).
Pertanto, non vi sono dubbi circa la sussistenza della legittimazione passiva in capo a tutti i soggetti convenuti, compresa la subappaltatrice per i vizi riferibili alle opere dalle medesime CP_5 eseguite (esecuzione dell'impianto elettrico condominiale).
Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda avanzata dagli attori è infondata e non può trovare accoglimento.
Vanno rigettate, in primo luogo, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione sollevate dalle convenute e . CP_1 CP_2 CP_3
Ai sensi dell'art. 1669 c.c., la responsabilità è decennale e può essere fatta valere a condizione che siano rispettati sia il termine di decadenza per la denunzia dei vizi (un anno dalla scoperta), sia quello di prescrizione (un anno dalla denunzia).
Secondo pacifica giurisprudenza, il termine di un anno per la denuncia decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza ("apprezzabile grado di conoscenza obiettiva", Cass.,
n. 24486 del 17.10.2017; Cass., n. 12829 del 23.05.2018) dei difetti e delle loro cause, termine che può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi ed il corretto collegamento causale (Cass., n. 10048 del 24.04.2018).
Tanto è accaduto nel caso di specie, laddove può ritenersi che la piena consapevolezza delle cause dei vizi e la loro riconducibilità all'operato dei convenuti è stata acquisita dagli attori solo con le relazioni tecniche dell'ing. datate 01.02.2020 e (v. docc. 21-24 parte attrice), cui seguiva Per_2
denuncia dei vizi in data 10-11.02.2020 (v. doc. 1 parte attrice); successivamente, è stato notificato in data 04.01.2021 ai convenuti il ricorso per accertamento tecnico preventivo, atto che assume rilievo sia ai fini della denuncia dei vizi sia ai fini della interruzione della prescrizione annuale previsto dall'art. 1669 c.c. e ciò fino alla data del deposito dell'elaborato peritale, avvenuto il 4.12.2021, cui seguivano, quali atti interruttivi della prescrizione, le lettere di messa in mora recapitate ai convenuti il 07.02.2022 (v. doc. 1 bis parte attrice) e l'instaurazione del presente giudizio, avvenuta, entro l'anno, con atto di citazione notificato in data 31.01.2023.
Pertanto, non può ritenersi verificata alcuna decadenza né prescrizione della domanda ex art. 1669
c.c..
Passando al merito, osserva il Tribunale che parte attrice non ha fornito prova che l'incendio, pacificamente verificatosi in data 19.06.2019, sia stato causato o agevolato da gravi vizi costruttivi imputabili ai convenuti.
Le stesse relazioni tecniche di parte, in ordine alla cause dell'incendio, si esprimono in termini ipotetici, ritenendo che la causa è da attribuire “verosimilmente” ad un corto circuito dell'impianto elettrico (v. relazione ing. sub doc. 21 fascicolo parte attrice), o facendo riferimento a una Per_2
pluralità di cause di origine elettrica, es. cortocircuito, perdita di isolamento tra conduttori, errato serraggio di morsetti, errore d'istallazione, ecc. (v. relazione ing. sub doc. 20 fascicolo parte Per_3
attrice). Inoltre, i periti dei ricorrenti forniscono indicazioni diverse, e comunque non accertate, sul punto d'innesco dell'incendio.
Il CTU nominato in sede di ATP, a seguito di approfonditi rilievi sui luoghi ed esame degli atti di causa, ha concluso di non potere accertare le modalità dell'innesco dell'incendio dell'immobile e, quindi, di non potere valutare le conseguenti responsabilità (v. pag. 126 della relazione).
La difficoltà di individuare con ragionevole certezza le cause dell'incendio, come evidenziato anche dall'ausiliario, sono state determinate dalla intervenuta modifica dello stato dei luoghi, conseguenti alle attività di ripristino e ricostruzione post incendio effettuate dall' su incarico Controparte_13
del Condominio.
Il CTU, esaminando i filmati, le foto, il verbale dei VVFF intervenuti e le relazioni, non potendo addurre informazioni rilevanti e univoche dai sopralluoghi, essendo stati questi effettuati post ricostruzione, ha individuato solo che, probabilmente, si è trattato di un corto circuito in un punto che non è stato possibile accertare, non potendosi comunque escludere altre cause di innesco come autocombustioni, carenza di manutenzione di impianti elettrici e dispositivi portatili, utilizzazione di apparecchi di cottura, fiamme libere da fumo o altro (v. pag. 125 della relazione).
Inoltre, l'ausiliario nominato dal Tribunale ha escluso che siano stati utilizzati per la costruzione del materiali non idonei o che non siano state rispettate le normative di prevenzione Controparte_14
incendio.
Al riguardo, il CTU ha precisato: “Il fabbricato presenta una copertura in legno laminato che è stato danneggiato dall'incendio che indubbiamente è un materiale combustibile e quindi contribuisce ad alimentare il propagarsi delle fiamme, anche se, da un punto di vista della resistenza strutturale nel corso dell'incendio, il legno presenta caratteristiche spesso non inferiori ai materiali tradizionali come cemento armato e acciaio. L'incendio infatti ha trovato nel legno di copertura la possibilità di una veloce espansione sulle 2 falde del fabbricato danneggiando principalmente i travetti secondari ed in minor misura le orditure principali come rapportato dall'Ing. su incarico del CP_15
La copertura in legno lamellare con superiore pacchetto coibente (lana di Controparte_14
roccia) e manto di copertura con tegole in laterizio, non ha rappresentato quindi un elemento critico del comportamento al fuoco dell'edificio ai fini del mantenimento della capacità strutturale di sostegno del tetto nel corso delle operazioni di esodo dei proprietari e delle attività di spegnimento dell'incendio dei VVF. Il materiale costituente il legno lamellare infatti presenta caratteristiche idonee all'utilizzo per edifici di civile abitazione nel rispetto delle seguenti caratteristiche come riportate nelle dichiarazioni di conformità depositate presso il Comune di Bollate: Tipologia: lamellare abete (NL2); Classe di resistenza: GL 24 H;
UNI EN – 14080; Conformi NTC 2018; in conclusione quindi la scelta del tetto in legno lamellare ha comportato una più veloce diffusione dell'incendio, nei limiti della tempestiva azione dei VVF intervenuti dopo pochi minuti dal ricevimento della richiesta d'intervento, garantendo però la stabilità strutturale del tetto che rappresenta un elemento di grande importanza ai fini dell'esodo in sicurezza dei proprietari e della limitazione dei danni all'intero edificio. Altri materiali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione incendi potrebbero essere quelli relativi agli impianti elettrici, idraulici e di aereazione che però avevano all'origine, ed hanno anche oggi dopo l'intervento di ripristino, adeguate caratteristiche come rappresentate dalle dichiarazioni di conformità depositate presso il Comune di
Bollate ai fini della eventuale prevenzione incendi per questo edificio avente comunque altezza antincendio inferiore a 12 m. Dalle foto allegate ai documenti prodotti dall'Ing. ed anche Per_2
nel corso dei sopralluoghi effettuati in presenza degli stessi tecnici di parte, non è stato possibile individuare elementi critici di non idoneità dei componenti elettrici o di altri impianti, fatto salvo alcuni aspetti secondari come ad esempio la mancata targatura dei quadretti elettrici
d'appartamento. Dalle foto emerge chiaramente solo che i cavi elettrici sono risultati combusti all'interno dei cavidotti con propagazione di fumi anche attraverso le condotte degli impianti di aereazione e di riscaldamento. Non sembra che altri materiali usati per la costruzione del siano da ritenersi non idonei come appurato nel corso delle attività peritali” Controparte_14
(cfr. pag. 131-134 della relazione).
In esito a tale dettagliata disamina, il CTU ha concluso ritenendo “che siano state rispettate le norme di prevenzione incendio sia prima che dopo la ricostruzione a seguito dell'incendio del 19 giugno
2019 e gli effetti di propagazione dell'incendio ricadono nella casistica degli edifici civili residenziali con altezza antincendio < 12 m e quindi in assenza di attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi”.
Sotto il profilo del rispetto della normativa di prevenzione incendi, deve condividersi pienamente la valutazione operata dal CTU nel ritenere un'altezza antincendio dell'edificio condominiale inferiore a 12 metri, con l'effetto che “l'edificio non è soggetto alle prescrizioni delle norme di prevenzione antincendio in fase di costruzione”, secondo i criteri stabiliti dal Decreto n. 246 del 16 maggio 1987, applicabili a tutti gli edifici destinati a civile abitazione aventi l'altezza antincendio superiore a 12 metri.
In proposito, il CTU ha correttamente accertato l'altezza antincendio dell'edificio condominiale in
11,60 metri, misurandola dal piano strada ove risulta il piano esterno più basso accessibile ai mezzi di soccorso dei VVF, come chiarito dalla nota allegata al DM del 30.11.1983 prot. n. P558/4122 sott.
67 (e non, invece, al piano interrato, come vorrebbe parte attrice, non essendo possibile l'accesso dalla rampa dei box ai mezzi di soccorso dei VVF), fino al lucernario di illuminazione posto al secondo piano della scala.
Le conclusioni del c.t.u. si condividono integralmente (anche nelle parti relative alle risposte sulle osservazioni dei CTP), in quanto frutto di attento esame degli atti ed analitica valutazione degli elementi acquisiti e basate sull'applicazione di criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivati.
Quanto alle critiche mosse da parte attrice alla relazione del c.t.u., si rileva che l'ausiliario del giudice ha puntualmente replicato a tali osservazioni con motivazione esaustiva ed adeguata, cui si rinvia atteso il carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate ed affrontate dagli esperti.
Peraltro, nel caso in esame, la meticolosità degli accertamenti effettuati dal perito del giudice e la completezza dell'elaborato in esame, sono più che idonee a dimostrare i fatti in discussione e dare prevalenza ad essa rispetto alle osservazioni dei consulenti tecnici delle parti.
Per tali ragioni è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della c.t.u. reiterata da parte attrice.
Deve ritenersi, in conclusione, che non vi è prova dell'esistenza di guasti o vizi dell'impianto elettrico né, ovviamente, che tali vizi, con alto grado di probabilità, siano stati causa dell'incendio del
19.06.2019, del quale, peraltro, non è chiaro nemmeno il punto di origine.
È stato escluso, inoltre, che la propagazione dell'incendio sia stata favorita da materiali di costruzione non idonei o dal mancato rispetto delle normative di prevenzione incendio.
Come noto, ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento;
ne consegue che se, al termine dell'istruttoria, resta incerta la reale causa del danno, le conseguenze sfavorevoli in termini di onere della prova gravano sull'attore
(v. tra le tante, Cass. 2017, n. 298995; Cass. 2017, n. 18392).
Per quanto concerne l'onere della prova riguardante il nesso di causalità, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha insegnato che l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in ordine alle regole sulla prova;
mentre nel processo penale, infatti, vige la regola della prova
"oltre il ragionevole dubbio", ossia in termini che si avvicinano alla certezza, nel processo civile vige la diversa regola della preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non" (v., tra le altre, Cass., S.U. 2008 n. 576; Cass. 2011, n. 15991; Cass. 2009 n. 10741).
Alla luce di tutto quanto sopra deve concludersi che parte attrice non ha dimostrato, secondo criteri logico-scientifici, che la causa più probabile dell'incendio sia stato un difetto dell'impianto elettrico del fabbricato ed in ragione di ciò non ha fornito prova dell'esistenza del nesso causale richiesto ai fini della qualificazione fatto in termini di illecito ed alla conseguente imputazione della responsabilità civile.
La domanda ex art. 1669 c.c. avanzata dagli attori, con riferimento ai danni conseguenti all'incendio non può, dunque, trovare accoglimento.
Analoga conclusione deve operarsi anche applicando la generale responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c. (richiamato in via subordinata da parte attrice), non potendosi ritenere assolto il rigoroso onere richiesto al danneggiato di provare il fatto illecito, la colpa dei convenuti e il nesso di causalità tra fatto e danno conseguente.
Quanto ai danni conseguenti alle infiltrazioni lamentate nei singoli appartamenti e box degli attori, deve evidenziarsi, in primo luogo, che non vi è sufficiente prova che le stesse siano riconducibili a vizi costruttivi.
Invero, risulta dagli atti che gli attori hanno lamentato l'esistenza di tali infiltrazioni successivamente al verificarsi dell'incendio, sicchè appare plausibile che detti fenomeni possano essere stati provocati dalla particolare situazione verificatasi a seguito dell'evento (allorchè il è pacificamente CP_14
rimasto privo del tetto ed esposto alle precipitazioni meteoriche sino al completamento dei lavori di ripristino dell'immobile), senza considerare il fatto che i successivi lavori di ripristino dello stabile condominiale sono stati eseguiti da ditta terza, ossia alla quale ben potrebbero essere CP_13
imputati i lamentati vizi.
In ogni caso, sulla base della descrizione di tali fenomeni contenuta nella relazione di c.t.u. e della documentazione fotografica allegata in atti, deve escludersi che trattasi di vizi riconducibili alla previsione di cui all'art. 1669 c.c..
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto d'appalto, l'art. 1669 c.c.
è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti che
(rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo. In tema di contratto
d'appalto, sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardino elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi, etc.), purché tali da comprometterne la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo dell'immobile” (v. Cass. S.U 2017 n.7756; Cass., 2011
n.20307, Cass. 2007 n.3752).
I vizi ex art. 1669 c.c., dunque, devono possedere i requisiti della intensità, ossia deve integrarsi un apprezzabile grado di forza o di violenza con cui si produce o si manifesta il vizio, e della diffusività, intesa come capacità e idoneità del vizio ad estendersi presso una porzione rilevante del manufatto.
Devono, pertanto, ritenersi gravi solo i vizi che, sebbene riguardanti anche elementi secondari, siano tali da produrre una compromissione effettiva sull'utilizzo e sul godimento dell'immobile.
In tal caso, per come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica allegata dagli attori e da quanto riportato dal c.t.u. nella propria relazione (v. pagg. 133-140), deve rilevarsi che trattasi di modeste macchie o tracce di umidità o problematiche (distacchi di zoccolini, anomalie nella rasatura dell'intonaco, anti esteticità dei pannelli di recinzione del giardino, mal posizionamento dei pluviali) aventi carattere circoscritto e non diffuso e/o incidenti solo su aspetti di natura estetica che di per sé non incidono in modo sensibile o considerevole né sul normale godimento né sulla durata degli immobili.
Deve concludersi, dunque, che la natura e la consistenza delle problematiche rilevate non sono di entità tale da rientrare nell'ambito della previsione dell'art.1669 c.c.., dovendosi ricondurre le stesse a meri vizi e difformità che possono essere fatti valere solo dal committente nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1667 c.c.; tuttavia, in ordine a tale domanda di natura contrattuale, così per qualsiasi domanda diretta a far valere l'eventuale responsabilità contrattuale dei professionisti convenuti (progettista direttore dei lavori e collaudatore), alcuna legittimazione sussiste in capo agli attori, non essendo gli stessi i committenti dell'appalto e dei contratti di opera professionale.
In definitiva, le domande avanzate dagli attori non possono trovare accoglimento.
In considerazione di tale rigetto restano assorbite le domande di garanzia svolte dai convenuti CP_2
ed nei confronti delle proprie compagnie assicuratrici chiamate in causa (domande che CP_3
in ogni caso non possono ritenersi arbitrarie o manifestamente infondate, sulla scorta delle polizze prodotte in atti). In ordine alle spese del giudizio, in considerazione della gravità e particolarità dell'evento dannoso, dell'oggettiva difficoltà dell'assolvimento dell'onere probatorio circa le cause dell'evento e delle relative responsabilità nonchè della necessità ed urgenza degli interventi di ripristino degli immobili
(che avrebbero determinato un inevitabile modifica dello stato dei luoghi e reso difficile l'accertamento delle cause dell'incendio), si ritiene che sussistono gravi motivi per disporre la compensazione tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Settima Sezione Civile – in composizione monocratica, nella persona del dr.
Gian Piero Vitale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande avanzata dagli attori;
2) DICHIARA assorbite le domande avanzate dai convenuti ed nei CP_2 CP_3 confronti di e Controparte_6 CP_16
3) DICHIARA integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio.
Milano, 26 marzo 2025 Il Giudice
Dr. Gian Piero Vitale