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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2024, n. 2106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2106 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
13/12/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2603/2018 R.G., promossa da:
) e Parte 1 nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F. 1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via
Dante n. 3 presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte 1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2018, accettato dalla cancelleria in data 07/08/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: bracciante, operaio agricolo a t.d., dal 25.1.2011 al 31.12.2011, dal 22.1.2013 al 31.12.2013 e dal
4.2.2014 al 31.12.2014, alle dipendenze de con sede legale in Capri Leone Controparte_2
(ME), Piazza Gepy Faranda, 28, come si evince dai prospetti paga, dai Modd. Pt 2 e dai DMAG, relativi ai predetti anni, dai Modd. CUD 2012 (redditi al 31.12.2011) e 2014 (redditi al 31.12.2013), e dalla Certificazione Unica 2015 (redditi al 31.12.2014), che si versano in atti;
che, in particolare, esso ricorrente ha effettuato prestazioni di lavoro subordinato, nell'anno 2011 per
-
nn. 151 giornate, nell'anno 2013 per nn. 151 giornate e nell'anno 2014 per nn. 151 giornate, nel corso delle quali ha osservato, tra il lunedì ed il sabato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore
15.30, con una pausa colazione dalle ore 8.30 alle ore 9.10 e con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ed è stato adibito sia alla raccolta degli agrumi (limoni, arance e mandarini) ed alle attività accessorie, quali pulitura terreno mediante l'utilizzo di falce e zappa, raccolta di fronde e frascame, nei terreni di proprietà della cooperativa e/o dei soci conferitori, sia, presso il magazzino di pertinenza della
Parte 3 datrice di lavoro, ubicato in Torrenova (ME), Piazza Stazione Zappulla, alla
-
relativa lavorazione, comportante la selezione manuale dei prodotti, il lavaggio, la spazzolatura,
l'asciugatura, la ceratura, la calibratura in relazione ai diversi parametri, quali il peso, il diametro, il colore etc., l'incassettamento ed il confezionamento per la successiva commercializzazione, attività, queste, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ex art. 2135 c.c.; che nel corso di detti rapporti, esso ricorrente, è stato assoggettato, sia sui campi che nel magazzino, al potere direttivo e/o organizzativo del legale rappresentante della società cooperativa-Signor Micale Carmelo, e, talvolta, e solo in magazzino, del Signor Persona 1 suo delegato;
che, in conseguenza della prestazione di lavoro subordinato, resa, secondo le modalità sopra descritte,
l'odierno deducente è stato iscritto negli elenchi nominativi, per gli anni 2011, 2013 e 2014, degli Operai agricoli a Tempo Determinato del Comune di Torrenova (ME), di cui all'articolo 12 del R.D. 24.9.1940
n. 1949 e s. m. ei.; che, successivamente, l'odierno ricorrente ha accertato che l'CP 1, del tutto illegittimamente, ha provveduto alla cancellazione, di esso ricorrente, dai predetti elenchi, con conseguente annullamento della relativa contribuzione, sia in occasione della pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale di variazione, sul sito INTERNET dell'CP 1 e/o sia dalla consultazione del proprio estratto conto contributivo, a cui ha fatto seguire, per ciascuna annualità, la proposizione di altrettanti ricorsi alla
Commissione CISOA, che non si è ad oggi pronunciata, così da far ritenere ogni procedimento definito negativamente;
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
Si costituiva l'CP 1, eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, ex art. 22 legge 7/1970, e nel merito contestava la domanda avversa e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi.
Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza veniva decisa.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi. CP L'eccezione sollevata dall' appare pretestuosa e va rigettata.
Infatti parte ricorrente ha depositato il ricorso giudiziario il 06/08/2017, accettato dalla cancelleria il
07/08/2018, e, per come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, i ricorsi CP amministrativi sono stati proposti in data 05/02/2018, come da n.3 ricevute di accettazione in atti. Avverso detto ricorso, l' aveva il termine di giorni 90 per decidere, decisione che non è avvenuta, e pertanto alla data del 05/05/2018, si è formato il cd. silenzio-rigetto.
Pertanto, da tale data del 05/05/2018, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, il ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni indicati in ricorso. Tale termine veniva a scadere il 05/09/2018.
Ritornando al termine che andava a scadere il 05/09/2018, sul punto, può richiamarsi la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso". Tenuto conto che il ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
06/08/2018, accettato dalla cancelleria il 07/08/2018, l'azione risulta tempestiva, non essendosi maturata CP la decadenza eccepita dall'
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. La domanda del ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate.
Il ricorrente si duole della circostanza che l'CP_1 non lo ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. CP
-Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo redatto dai funzionari la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta L'Oceania Soc. Coop. Arl.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
L'Oceania Soc. Coop. Arl, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che per il datore di lavoro, venivano fornite ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023, 1039/2023).
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2011, 2013, e, 2014, rispettivamente per n.151 giornate annue, e, conseguentemente l'CP_1 deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e "
deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte 1
,per gli anni 2011, 2013, e, 2014, rispettivamente per n.151 giornate annue, ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta L'Oceania Soc. Coop.
Arl., e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
2) Condanna l'CP_1 alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Emilia Bonfiglio;
Patti, 13/12/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
13/12/2024, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 2603/2018 R.G., promossa da:
) e Parte 1 nato a [...] il [...] (cod. fisc. C.F. 1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Brolo (ME), Via
Dante n. 3 presso lo studio dell'Avv. Emilia Bonfiglio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte 1 rappresentato e difeso come in atti;
resistente -
OGGETTO: cancellazione dagli elenchi anagrafici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/08/2018, accettato dalla cancelleria in data 07/08/2018, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo: bracciante, operaio agricolo a t.d., dal 25.1.2011 al 31.12.2011, dal 22.1.2013 al 31.12.2013 e dal
4.2.2014 al 31.12.2014, alle dipendenze de con sede legale in Capri Leone Controparte_2
(ME), Piazza Gepy Faranda, 28, come si evince dai prospetti paga, dai Modd. Pt 2 e dai DMAG, relativi ai predetti anni, dai Modd. CUD 2012 (redditi al 31.12.2011) e 2014 (redditi al 31.12.2013), e dalla Certificazione Unica 2015 (redditi al 31.12.2014), che si versano in atti;
che, in particolare, esso ricorrente ha effettuato prestazioni di lavoro subordinato, nell'anno 2011 per
-
nn. 151 giornate, nell'anno 2013 per nn. 151 giornate e nell'anno 2014 per nn. 151 giornate, nel corso delle quali ha osservato, tra il lunedì ed il sabato, il seguente orario di lavoro: dalle ore 7,00 alle ore
15.30, con una pausa colazione dalle ore 8.30 alle ore 9.10 e con una pausa pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 ed è stato adibito sia alla raccolta degli agrumi (limoni, arance e mandarini) ed alle attività accessorie, quali pulitura terreno mediante l'utilizzo di falce e zappa, raccolta di fronde e frascame, nei terreni di proprietà della cooperativa e/o dei soci conferitori, sia, presso il magazzino di pertinenza della
Parte 3 datrice di lavoro, ubicato in Torrenova (ME), Piazza Stazione Zappulla, alla
-
relativa lavorazione, comportante la selezione manuale dei prodotti, il lavaggio, la spazzolatura,
l'asciugatura, la ceratura, la calibratura in relazione ai diversi parametri, quali il peso, il diametro, il colore etc., l'incassettamento ed il confezionamento per la successiva commercializzazione, attività, queste, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura ex art. 2135 c.c.; che nel corso di detti rapporti, esso ricorrente, è stato assoggettato, sia sui campi che nel magazzino, al potere direttivo e/o organizzativo del legale rappresentante della società cooperativa-Signor Micale Carmelo, e, talvolta, e solo in magazzino, del Signor Persona 1 suo delegato;
che, in conseguenza della prestazione di lavoro subordinato, resa, secondo le modalità sopra descritte,
l'odierno deducente è stato iscritto negli elenchi nominativi, per gli anni 2011, 2013 e 2014, degli Operai agricoli a Tempo Determinato del Comune di Torrenova (ME), di cui all'articolo 12 del R.D. 24.9.1940
n. 1949 e s. m. ei.; che, successivamente, l'odierno ricorrente ha accertato che l'CP 1, del tutto illegittimamente, ha provveduto alla cancellazione, di esso ricorrente, dai predetti elenchi, con conseguente annullamento della relativa contribuzione, sia in occasione della pubblicazione telematica dell'elenco trimestrale di variazione, sul sito INTERNET dell'CP 1 e/o sia dalla consultazione del proprio estratto conto contributivo, a cui ha fatto seguire, per ciascuna annualità, la proposizione di altrettanti ricorsi alla
Commissione CISOA, che non si è ad oggi pronunciata, così da far ritenere ogni procedimento definito negativamente;
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' CP_1 a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dei benefici previdenziali previsti.
Si costituiva l'CP 1, eccependo in via preliminare la decadenza dell'azione, ex art. 22 legge 7/1970, e nel merito contestava la domanda avversa e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con l'escussione dei testi.
Esaurita l'istruttoria, all'odierna udienza veniva decisa.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi. CP L'eccezione sollevata dall' appare pretestuosa e va rigettata.
Infatti parte ricorrente ha depositato il ricorso giudiziario il 06/08/2017, accettato dalla cancelleria il
07/08/2018, e, per come risulta dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, i ricorsi CP amministrativi sono stati proposti in data 05/02/2018, come da n.3 ricevute di accettazione in atti. Avverso detto ricorso, l' aveva il termine di giorni 90 per decidere, decisione che non è avvenuta, e pertanto alla data del 05/05/2018, si è formato il cd. silenzio-rigetto.
Pertanto, da tale data del 05/05/2018, decorrevano i 120 giorni entro cui, a pena di decadenza, il ricorrente avrebbe dovuto adire questo Tribunale per impugnare il provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni indicati in ricorso. Tale termine veniva a scadere il 05/09/2018.
Ritornando al termine che andava a scadere il 05/09/2018, sul punto, può richiamarsi la pronuncia della
Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso". Tenuto conto che il ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data
06/08/2018, accettato dalla cancelleria il 07/08/2018, l'azione risulta tempestiva, non essendosi maturata CP la decadenza eccepita dall'
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato. La domanda del ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e per le giornate indicate.
Il ricorrente si duole della circostanza che l'CP_1 non lo ha iscritto a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno e le giornate di riferimento.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP_1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"
(Cass. 19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n. 14642/2012).
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo giudicante che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso. CP
-Nonostante le risultanze emerse dal verbale ispettivo redatto dai funzionari la prova testimoniale assunta in giudizio ha evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato della ricorrente alle dipendenze della ditta L'Oceania Soc. Coop. Arl.
Infatti, i testi escussi, senza alcuna contraddizione, hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui il ricorrente lavorasse, negli anni e per le giornate indicate in ricorso, presso la ditta
L'Oceania Soc. Coop. Arl, peraltro specificando quali fossero le mansioni di fatto svolte dal ricorrente, come fosse organizzato l'orario di lavoro, a quanto ammontasse la retribuzione e come venisse erogata.
Hanno altresì riferito che per il datore di lavoro, venivano fornite ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023, 1039/2023).
Deve pertanto essere riconosciuto il diritto della parte ricorrente all'iscrizione negli elenchi anagrafici per gli anni 2011, 2013, e, 2014, rispettivamente per n.151 giornate annue, e, conseguentemente l'CP_1 deve essere condannato all'iscrizione come richiesto in ricorso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte 1 contro l' CP 1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e "
deduzione, così provvede:
1)Dichiara che Parte 1
,per gli anni 2011, 2013, e, 2014, rispettivamente per n.151 giornate annue, ha lavorato come bracciante agricolo alle dipendenze della ditta L'Oceania Soc. Coop.
Arl., e, per l'effetto ordina all' CP_1, in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore dello stesso;
2) Condanna l'CP_1 alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Emilia Bonfiglio;
Patti, 13/12/2024.
Il Giudice on.
Antonino Casdia