Articolo 1 della Legge 14 luglio 1965, n. 912
Articolo 2
Versione
17 agosto 1965
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la manutenzione degli acquedotti comunali la cui gestione e' affidata all'Ente stesso, di contributi annui di lire 500 milioni per l'esercizio 1963-64, di lire 250 milioni per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967; e di lire 250 milioni per l'esercizio 1968.
Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi ed il periodo suddetti.
Entrata in vigore il 17 agosto 1965