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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 11/04/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2182 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2182 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...]( con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. ARDUINI SARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rimini, in data
01/05/1983, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1983, n. 149 Parte 2, serie A, in regime di separazione dei beni.
2) Assegnare la casa coniugale con gli arredi alla Sig.ra già piena proprietaria Parte_2 dell'immobile sito in Rimini in via S. Salvatore n. 27.
3) Disporre che il Sig. versi alla moglie, a titolo di contributo di contributo di mantenimento Parte_1 della stessa, la somma mensile di € 750,00 tramite bonifico bancario o presso il domicilio della Sig.ra entro il 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT. Pt_2
4)Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Le spese di lite del presente giudizio saranno integralmente a carico di . Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 1.05.1983 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 149 Parte II Serie A Anno 1983 );
c) spese come da accordi. pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2182 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con Parte_1 CodiceFiscale_1 il patrocinio dell'Avv. ARDUINI SARA (C.F. ) C.F._2
e
nata a [...] il [...]( con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. ARDUINI SARA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 30/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nata la figlia , maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 4.01.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Rimini, in data
01/05/1983, regolarmente trascritto nei registri degli atti di matrimonio dell'anno 1983, n. 149 Parte 2, serie A, in regime di separazione dei beni.
2) Assegnare la casa coniugale con gli arredi alla Sig.ra già piena proprietaria Parte_2 dell'immobile sito in Rimini in via S. Salvatore n. 27.
3) Disporre che il Sig. versi alla moglie, a titolo di contributo di contributo di mantenimento Parte_1 della stessa, la somma mensile di € 750,00 tramite bonifico bancario o presso il domicilio della Sig.ra entro il 15 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT. Pt_2
4)Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rimini, affinchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
5) Le spese di lite del presente giudizio saranno integralmente a carico di . Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 1.05.1983 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 149 Parte II Serie A Anno 1983 );
c) spese come da accordi. pagina 2 di 3 Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente del Collegio Civile, Area I
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 3 di 3