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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15784 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 42457del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Francesca Greblo del Foro di Trieste, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE
E
in persona del leg. rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Catanzaro n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Paoletti rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Adriano giusta procura a margine del presente atto
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. art. 615 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatogli in data 19.9.2024 con cui CP_1
intimava all'odierno attore il pagamento di € 125.419,86 in forza contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30/01/2006 con GE – General Electric Capital
Bank S.A. – Succursale italiana, a rogito notaio di Palestrina, Persona_1
repertorio n. 117772 – raccolta n. 32031, e munito di formula esecutiva ex artt.
474 n. 3 e 475 cod. proc. civ. il 13/10/2006.
Successivamente, subentrava a General Electric Capital Controparte_2
Bank S.A. in virtù di atto di cessione d'azienda del 20/09/2009 (rogito notaio di Milano rep. 91.521 raccolta n. 16715 del 30.9.2009 e, in data Per_2
30/11/2016 variava la denominazione sociale di in IFIS Controparte_2
Leasing S.p.A. Infine, il 15/05/2018, con atto a rogito notaio Persona_3
di Milano (rep. 80681 – racc. 15422), IFIS Leasing S.p.A. si fondeva mediante incorporazione in Controparte_1
In particolare, il precetto oggi opposto traeva origine dal mancato pagamento delle rate di mutuo per un importo di € 13.096,52 comprensivi di interessi di mora al 24/06/2024, con successiva dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria e risoluzione del contratto di mutuo.
A fondamento dell'opposizione l'attore poneva le seguenti eccezioni:
1) asserita manipolazione del tasso Euribor;
2) asserita indeterminatezza dei tassi di interesse applicati;
3) pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico;
4) l'asserita usurarietà dei tassi di interessi Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice, con il favore delle spese.
Negata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 9.4.2025, rigettata la richiesta di c.t.u. contabile articolata dall'attore con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., la presente controversia, stante la natura squisitamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
6.10.2025
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata.
Giova ribadire quanto già contenuto nell'ordinanza sopra richiamata.
Ed invero, il Tribunale osserva che l'atto di citazione si fonda sulle risultanze di una perizia di parte, allegato n. 2, alla quale si fa espresso rinvio, perizia di parte, inoltre, che utilizza la seguente, censurabile metodologia: verificare quali delle questioni oggi più ricorrenti in materia bancaria, e poste all'attenzione della giurisprudenza di legittimità e di merito, ricorrano nella fattispecie contrattuale per cui è causa.
Come pacificamente affermato da condivisibile giurisprudenza, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1614; 24.8.2017, ord. n.
20347; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902); in particolare, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. civ., Sez. V, 27.12.2018, ord. n. 33503; Sez. III,
22.4.2009, n. 9551). Orbene, detti indizi sono già stati ampiamente sconfessati dalla ricostruzione operata dal Tribunale in sede di ordinanza ex art. 615 co. I c.p.c., da intendersi integralmente richiamata in questa sede.
Ed invero, quanto all'asserita manipolazione del tasso Euribor tale da determinare la nullità dei tassi contrattuali ancorati a detto parametro, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all' Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE “ ( v. Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007), conoscenza che l'attore, nella fattispecie, non ha neanche allegato.
Sull'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse applicati, poi, è sufficiente evidenziare che il contratto in esame si compone di allegati in cui si dà compiuta contezza dei tassi di interesse applicati, del numero delle rate, dell'ammontare delle singole rate, tutti allegati firmati dalla parte che oggi ne contesta la illegittimità senza, tuttavia, neanche allegare eventuali vizi del consenso.
Ed anche la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, è un'asserzione non accompagnata da adeguate - e soprattutto chiare - deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nello specifico caso in esame, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U - Sentenza n.
15130 del 29/05/2024).
L'asserita usurarietà dei tassi di interessi, poi, scaturisce dal ritenuto risultato anatocistico di cui al punto che precede, di talchè, stante l'infondatezza di detta asserzione, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in parola.
Ed inoltre l'attore, con la memoria di cui sopra, lungi dal provare quanto semplicemente allegato, si limita a formulare istanza di consulenza tecnica con una finalità chiaramente esplorativa
Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez.VI,
15.12.2017, ord. n. 30218).
Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano conformemente alla notula depositata in atti dalla parte risultata vittoriosa, da ritenersi congrua ex D.M. 55/2014, come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatogli in data 19.9.2024; B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge
Roma, 11.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Federica
d'Ambrosio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al nr. 42457del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'Avv. Francesca Greblo del Foro di Trieste, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE
E
in persona del leg. rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Roma, via Catanzaro n. 15, presso lo studio dell'avv. Luca Paoletti rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Adriano giusta procura a margine del presente atto
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. art. 615 co. I c.p.c.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. *
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione al precetto notificatogli in data 19.9.2024 con cui CP_1
intimava all'odierno attore il pagamento di € 125.419,86 in forza contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30/01/2006 con GE – General Electric Capital
Bank S.A. – Succursale italiana, a rogito notaio di Palestrina, Persona_1
repertorio n. 117772 – raccolta n. 32031, e munito di formula esecutiva ex artt.
474 n. 3 e 475 cod. proc. civ. il 13/10/2006.
Successivamente, subentrava a General Electric Capital Controparte_2
Bank S.A. in virtù di atto di cessione d'azienda del 20/09/2009 (rogito notaio di Milano rep. 91.521 raccolta n. 16715 del 30.9.2009 e, in data Per_2
30/11/2016 variava la denominazione sociale di in IFIS Controparte_2
Leasing S.p.A. Infine, il 15/05/2018, con atto a rogito notaio Persona_3
di Milano (rep. 80681 – racc. 15422), IFIS Leasing S.p.A. si fondeva mediante incorporazione in Controparte_1
In particolare, il precetto oggi opposto traeva origine dal mancato pagamento delle rate di mutuo per un importo di € 13.096,52 comprensivi di interessi di mora al 24/06/2024, con successiva dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine della parte mutuataria e risoluzione del contratto di mutuo.
A fondamento dell'opposizione l'attore poneva le seguenti eccezioni:
1) asserita manipolazione del tasso Euribor;
2) asserita indeterminatezza dei tassi di interesse applicati;
3) pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico;
4) l'asserita usurarietà dei tassi di interessi Si costituiva la convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda azionata dall'attrice, con il favore delle spese.
Negata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo con ordinanza del 9.4.2025, rigettata la richiesta di c.t.u. contabile articolata dall'attore con la memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c., la presente controversia, stante la natura squisitamente documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del
6.10.2025
Ciò premesso, la proposta opposizione è infondata.
Giova ribadire quanto già contenuto nell'ordinanza sopra richiamata.
Ed invero, il Tribunale osserva che l'atto di citazione si fonda sulle risultanze di una perizia di parte, allegato n. 2, alla quale si fa espresso rinvio, perizia di parte, inoltre, che utilizza la seguente, censurabile metodologia: verificare quali delle questioni oggi più ricorrenti in materia bancaria, e poste all'attenzione della giurisprudenza di legittimità e di merito, ricorrano nella fattispecie contrattuale per cui è causa.
Come pacificamente affermato da condivisibile giurisprudenza, la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. II, 19.1.2022, n. 1614; 24.8.2017, ord. n.
20347; SS.UU., 3.6.2013, n. 13902); in particolare, la perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, che, peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto (v. Cass. civ., Sez. V, 27.12.2018, ord. n. 33503; Sez. III,
22.4.2009, n. 9551). Orbene, detti indizi sono già stati ampiamente sconfessati dalla ricostruzione operata dal Tribunale in sede di ordinanza ex art. 615 co. I c.p.c., da intendersi integralmente richiamata in questa sede.
Ed invero, quanto all'asserita manipolazione del tasso Euribor tale da determinare la nullità dei tassi contrattuali ancorati a detto parametro, il Tribunale non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ I contratti di mutuo contenenti clausole che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all' Euribor, stipulati da parti estranee ad eventuali intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza dirette alla manipolazione dei tassi sulla scorta dei quali viene determinato il predetto indice, non possono considerarsi contratti stipulati in "applicazione" delle suddette pratiche o intese, in mancanza della prova della conoscenza di queste ultime da parte di almeno uno dei contraenti (anche a prescindere dalla consapevolezza della loro illiceità) e dell'intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese o pratiche;
pertanto, va esclusa la sussistenza della nullità delle specifiche clausole di tali contratti contenenti il riferimento all'Euribor, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE “ ( v. Cassazione civile sez. III, 03/05/2024, n.12007), conoscenza che l'attore, nella fattispecie, non ha neanche allegato.
Sull'asserita indeterminatezza dei tassi di interesse applicati, poi, è sufficiente evidenziare che il contratto in esame si compone di allegati in cui si dà compiuta contezza dei tassi di interesse applicati, del numero delle rate, dell'ammontare delle singole rate, tutti allegati firmati dalla parte che oggi ne contesta la illegittimità senza, tuttavia, neanche allegare eventuali vizi del consenso.
Ed anche la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese", di un risultato anatocistico, è un'asserzione non accompagnata da adeguate - e soprattutto chiare - deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nello specifico caso in esame, di un tale risultato (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 2023 e, ancora, Cass. Sez. U - Sentenza n.
15130 del 29/05/2024).
L'asserita usurarietà dei tassi di interessi, poi, scaturisce dal ritenuto risultato anatocistico di cui al punto che precede, di talchè, stante l'infondatezza di detta asserzione, ne consegue l'infondatezza dell'eccezione in parola.
Ed inoltre l'attore, con la memoria di cui sopra, lungi dal provare quanto semplicemente allegato, si limita a formulare istanza di consulenza tecnica con una finalità chiaramente esplorativa
Secondo il costante orientamento del Giudice di legittimità, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. civ., Sez.VI,
15.12.2017, ord. n. 30218).
Alla luce di tutto quanto precede, allora, l'opposizione va rigettata e parte attrice va condannata al rimborso delle spese di lite in favore della controparte, che si liquidano conformemente alla notula depositata in atti dalla parte risultata vittoriosa, da ritenersi congrua ex D.M. 55/2014, come successivamente aggiornato.
P.Q.M.
ll Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
A) rigetta l'opposizione proposta da avverso il precetto Parte_1
notificatogli in data 19.9.2024; B) condanna parte attrice al rimborso, in favore della controparte, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in euro 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali e altri accessori come per legge
Roma, 11.11.2025
Il G.U.
Dott.ssa Federica d'Ambrosio