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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/01/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2448/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2448/2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv INZIRILLO GIANFRANCO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv. FILIPPINI SALVATORE C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito , l'affido condiviso della figlia , nata a [...] il Controparte_1 Per_1
12.8.2014, con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei periodi di permanenza con il padre, di porre a carico del l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale .
si costituiva in giudizio, chiedeva addebitarsi la responsabilità della separazione alla Controparte_1
moglie, concordava con la domanda di affido condiviso della figlia, chiedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale .
Con ordinanza del 6.2.2021, il Giudice, con funzioni di Presidente, ha affidato la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale, ha regolamentato gli incontri col padre, prevedendo che il possa tenere con sé la figlia due pomeriggi la settimana CP_1
che, in assenza di diversi accordi tra le parti, ha fissato nel martedì e giovedì dalle 16 alle 20 e due fine settimana alternati, dal venerdì ad ora di pranzo fino al lunedì mattina, sette giorni durante le vacanze natalizie , alternando di anno in anno, la festa di Natale col Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, la festa di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, trenta giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, oltre al giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso, mentre ha previsto che la minore possa trascorrere con la madre il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa, mentre per il compleanno della bambina, il Giudice ha invitato i genitori a essere compresenti, in caso di disaccordo, è stato disposto che la minore pranzi con la madre e ceni con il padre e, l'anno successivo, pranzi col padre e ceni con la madre, mentre, per le altre festività infrannuali, è stata prevista l'alternanza fra il padre e la madre.
pagina 2 di 5 Il Giudice ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, per il mantenimento della figlia, un assegno di € 200,00 , somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'istruttoria, è stato assunto l'interrogatorio formale del e sono stati escussi i testi, CP_1
dedotti dalle parti.
All'udienza del 3.10.2023, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 14.12.2023, riservandosi, alla scadenza, di riferire al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie. Controparte_1
In proposito si deve riportare il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
Provata l'infedeltà, è onere del coniuge inadempiente provare la sussistenza all'epoca di un matrimonio già naufragato (c.d. matrimonio formale). Nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'inadempimento dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito, deve provare che l'infedeltà sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nella specie, è stato sentito, quale teste, che ha ammesso di avere intrapreso, nel Testimone_1 dicembre 2019, una relazione con la , all'epoca ancora coniugata. Parte_1
, madre della ricorrente, sentita come testa, ha dichiarato di avere appreso dalla figlia Persona_2
che il era solito insultare la moglie, con epiteti definiti irripetibili, anche in presenza della figlia CP_1
e che il 23.11.2019, il genero aveva sputato in faccia alla moglie.
La teste ha riferito, altresì, che la nipote le aveva raccontato un episodio di aggressione fisica del ai danni della moglie: il 22.12.2019, il aveva dato una pedata alla moglie, facendola CP_1 CP_1
cadere.
pagina 3 di 5 Si tratta di fatti molto gravi nel 2019, , oggetto di querela, sporta dalla fatti che, Parte_1
comunque, sono chiaro indice di un matrimonio ormai in crisi, non solo, ma trattandosi di atti di violenza, deve ritenersi che siano da soli sufficienti a rendere intollerabile la convivenza, per cui non può affermarsi che l'infedeltà della seppure provata, possa essere stata la causa della crisi CP_1
coniugale.
Deve, inoltre, rilevarsi che il resistente non ha mai contestato, in modo specifico, la circostanza , dedotta da controparte, secondo cui il matrimonio fosse in crisi dal 2016 , tanto che i coniugi vivevano da “separati in casa”.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di addebito deve essere rigettata.
La minore va affidata ad entrambi i genitori, essendo il regime dell'affido condiviso il più Per_1
idoneo a consentire ai figli di esercitare il proprio diritto ala bigenitorialità.
La ricorrente ha dedotto che il si disinteressi della figlia, limitandosi a colloqui telefonici: la CP_1 condotta del resistente, però, non è tale da comportare un pregiudizio nell'ipotesi di affido condiviso .
Dalla data della separazione di fatto fra i genitori, la minore ha vissuto con la madre, pertanto la stessa va collocata presso la , cui va assegnata la casa coniugale. Parte_1
Quanto al mantenimento: in sede di ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato fissato un importo dell'assegno particolarmente basso, in quanto il era disoccupato e non riusciva a trovare lavoro, essendo il CP_1
settore in crisi a causa del COVID.
Una volta cessata l'emergenza pandemica, il settore alberghiero si è ripreso e il di intatta CP_1
capacità lavorativa, può pagare un assegno congruo per il mantenimento della figlia, pertanto si determina in € 300,00 mensili, l'assegno che il dovrà versare alla moglie, oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie.
Quanto agli incontri fra il padre e la minore, il regime fissato in sede di ordinanza presidenziale appare idoneo a mantenere un rapporto significativo con il genitore non convivente.
Data la prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre statuizioni, si compensano tra le parti le spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , affida la Parte_1 Controparte_1
figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre , cui assegna la casa Per_1 coniugale, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 300,00 Controparte_1
per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie , somma da pagina 4 di 5 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;
dispone che
[...]
incontri la figlia con le seguenti modalità; due pomeriggi la settimana che, in assenza di CP_1
diversi accordi tra le parti, si fissano nel martedì e giovedì dalle 16 alle 20 e due fine settimana alternati, dal venerdì ad ora di pranzo fino al lunedì mattina, sette giorni durante le vacanze natalizie , alternando di anno in anno, la festa di Natale col Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, la festa di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, trenta giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, oltre al giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso, la minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa, mentre per il compleanno della bambina, si invitano i genitori a essere compresenti, in caso di disaccordo, la minore pranzerà con la madre e cenerà con il padre e, l'anno successivo, pranzerà col padre e cenerà con la madre, mentre, per le altre festività infrannuali, si applicherà l'alternanza fra il padre e la madre;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Catena di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2011, atto n. 28, parte II, serie A ), rigetta le altre domande e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2448/2020
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv INZIRILLO GIANFRANCO C.F._1
C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
pagina 1 di 5 nato a [...] il [...] rappresentato e Controparte_1 C.F._3
difeso dall'avv. FILIPPINI SALVATORE C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente, chiedeva pronunciarsi la separazione Parte_1 personale dal marito , l'affido condiviso della figlia , nata a [...] il Controparte_1 Per_1
12.8.2014, con collocamento presso la madre, la regolamentazione dei periodi di permanenza con il padre, di porre a carico del l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento di € 400, oltre al CP_1
50% delle spese straordinarie e l'assegnazione della casa coniugale .
si costituiva in giudizio, chiedeva addebitarsi la responsabilità della separazione alla Controparte_1
moglie, concordava con la domanda di affido condiviso della figlia, chiedeva il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale .
Con ordinanza del 6.2.2021, il Giudice, con funzioni di Presidente, ha affidato la figlia ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui ha assegnato la casa coniugale, ha regolamentato gli incontri col padre, prevedendo che il possa tenere con sé la figlia due pomeriggi la settimana CP_1
che, in assenza di diversi accordi tra le parti, ha fissato nel martedì e giovedì dalle 16 alle 20 e due fine settimana alternati, dal venerdì ad ora di pranzo fino al lunedì mattina, sette giorni durante le vacanze natalizie , alternando di anno in anno, la festa di Natale col Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, la festa di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, trenta giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, oltre al giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso, mentre ha previsto che la minore possa trascorrere con la madre il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa, mentre per il compleanno della bambina, il Giudice ha invitato i genitori a essere compresenti, in caso di disaccordo, è stato disposto che la minore pranzi con la madre e ceni con il padre e, l'anno successivo, pranzi col padre e ceni con la madre, mentre, per le altre festività infrannuali, è stata prevista l'alternanza fra il padre e la madre.
pagina 2 di 5 Il Giudice ha posto a carico di l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il giorno 5 Controparte_1 di ogni mese, per il mantenimento della figlia, un assegno di € 200,00 , somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Nel corso dell'istruttoria, è stato assunto l'interrogatorio formale del e sono stati escussi i testi, CP_1
dedotti dalle parti.
All'udienza del 3.10.2023, sostituita da note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Giudice ha assegnato i termini ex art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 14.12.2023, riservandosi, alla scadenza, di riferire al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi deve essere accolta, vivendo gli stessi separati ed essendo concordi nell'affermare di non poter ricostituire l'unità familiare.
ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie. Controparte_1
In proposito si deve riportare il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile (Cass. 7 dicembre 2007, n. 25618; ed ancora, più di recente, Cass., ord. 14 agosto 2015, n. 16859; n. 917 del 2017).
Provata l'infedeltà, è onere del coniuge inadempiente provare la sussistenza all'epoca di un matrimonio già naufragato (c.d. matrimonio formale). Nel giudizio di separazione personale la distribuzione dell'onere della prova vuole che la parte che promuove domanda di addebito deve provare l'inadempimento dell'altra che, a sua volta, per evitare l'addebito, deve provare che l'infedeltà sia conseguenza della già intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza
Nella specie, è stato sentito, quale teste, che ha ammesso di avere intrapreso, nel Testimone_1 dicembre 2019, una relazione con la , all'epoca ancora coniugata. Parte_1
, madre della ricorrente, sentita come testa, ha dichiarato di avere appreso dalla figlia Persona_2
che il era solito insultare la moglie, con epiteti definiti irripetibili, anche in presenza della figlia CP_1
e che il 23.11.2019, il genero aveva sputato in faccia alla moglie.
La teste ha riferito, altresì, che la nipote le aveva raccontato un episodio di aggressione fisica del ai danni della moglie: il 22.12.2019, il aveva dato una pedata alla moglie, facendola CP_1 CP_1
cadere.
pagina 3 di 5 Si tratta di fatti molto gravi nel 2019, , oggetto di querela, sporta dalla fatti che, Parte_1
comunque, sono chiaro indice di un matrimonio ormai in crisi, non solo, ma trattandosi di atti di violenza, deve ritenersi che siano da soli sufficienti a rendere intollerabile la convivenza, per cui non può affermarsi che l'infedeltà della seppure provata, possa essere stata la causa della crisi CP_1
coniugale.
Deve, inoltre, rilevarsi che il resistente non ha mai contestato, in modo specifico, la circostanza , dedotta da controparte, secondo cui il matrimonio fosse in crisi dal 2016 , tanto che i coniugi vivevano da “separati in casa”.
Alla luce delle superiori considerazioni la domanda di addebito deve essere rigettata.
La minore va affidata ad entrambi i genitori, essendo il regime dell'affido condiviso il più Per_1
idoneo a consentire ai figli di esercitare il proprio diritto ala bigenitorialità.
La ricorrente ha dedotto che il si disinteressi della figlia, limitandosi a colloqui telefonici: la CP_1 condotta del resistente, però, non è tale da comportare un pregiudizio nell'ipotesi di affido condiviso .
Dalla data della separazione di fatto fra i genitori, la minore ha vissuto con la madre, pertanto la stessa va collocata presso la , cui va assegnata la casa coniugale. Parte_1
Quanto al mantenimento: in sede di ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stato fissato un importo dell'assegno particolarmente basso, in quanto il era disoccupato e non riusciva a trovare lavoro, essendo il CP_1
settore in crisi a causa del COVID.
Una volta cessata l'emergenza pandemica, il settore alberghiero si è ripreso e il di intatta CP_1
capacità lavorativa, può pagare un assegno congruo per il mantenimento della figlia, pertanto si determina in € 300,00 mensili, l'assegno che il dovrà versare alla moglie, oltre al 50% delle CP_1
spese straordinarie.
Quanto agli incontri fra il padre e la minore, il regime fissato in sede di ordinanza presidenziale appare idoneo a mantenere un rapporto significativo con il genitore non convivente.
Data la prevalenza della pronuncia sullo status rispetto alle altre statuizioni, si compensano tra le parti le spese di lite,
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra i coniugi e , affida la Parte_1 Controparte_1
figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre , cui assegna la casa Per_1 coniugale, pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie un assegno di € 300,00 Controparte_1
per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie , somma da pagina 4 di 5 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT di svalutazione della moneta;
dispone che
[...]
incontri la figlia con le seguenti modalità; due pomeriggi la settimana che, in assenza di CP_1
diversi accordi tra le parti, si fissano nel martedì e giovedì dalle 16 alle 20 e due fine settimana alternati, dal venerdì ad ora di pranzo fino al lunedì mattina, sette giorni durante le vacanze natalizie , alternando di anno in anno, la festa di Natale col Capodanno, tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno, la festa di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, trenta giorni, anche non consecutivi, durante l'estate, oltre al giorno della festa del papà e del compleanno dello stesso, la minore trascorrerà con la madre il giorno della festa della mamma e il compleanno della stessa, mentre per il compleanno della bambina, si invitano i genitori a essere compresenti, in caso di disaccordo, la minore pranzerà con la madre e cenerà con il padre e, l'anno successivo, pranzerà col padre e cenerà con la madre, mentre, per le altre festività infrannuali, si applicherà l'alternanza fra il padre e la madre;
ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Aci Catena di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'atto del matrimonio (anno 2011, atto n. 28, parte II, serie A ), rigetta le altre domande e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Catania, in data 4 ottobre 2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Maria ACAGNINO Massimo ESCHER
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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