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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 442/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40391 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40391 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40391 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 442 / 2025 la sig.ra Ricorrente_1 da Santa Croce di Magliano, assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dal Dott. Difensore_1, presso cui domiciliava in Termoli in via Indirizzo_1 come da delega in atti, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento notificatole da ICA s.p.a., n° 40.391 / 2025 al fine di recuperare, per conto della Regione
Molise, coattivamente l'importo di 1.141,00 Euro sul presunto mancato pagamento della tassa di circolazione relativa al periodo d'imposta 2010 notificatole in data 14.01.2014 ed inerente le autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2 del cui contenuto l'odierna ricorrente assumeva di non aver mai avuto contezza.
Parte ricorrente eccepiva:
- Difetto di titolarità in capo alla ICA s.p.a. per la riscossione per conto della Regione Molise attesa la sentenza n° 241 della C. G.T. di 2° grado del Molise del 22.11.2024 ;
- Nullità dell'avviso di intimazione per mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato;
- Intervenuta prescrizione triennale della pretesa erariale.
Per siffatte ragioni la reclamante concludeva previa sospensione, per l'annullamento della pretesa erariale con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si opponeva a ciò parte resistente insistendo per l'ammissione in contraddittorio di controparte, rigettando il ricorso introduttivo di quest'ultima .
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'83 e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedendo il pagamento del bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla sua scadenza;
- Considerata l'intervenuta sentenza n° 241 del C.G.T. di 2° grado del Molise del 22.11.2024, rendendo inefficacia ogni attività posta in opera dalla ICA Creset s.p.a. dopo la data del 09.12.2021 per abrogazione del precedente rapporto concessorio tra quest'ultima e la Regione Molise;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata. Condanna l'impositore alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e CAP secondo le vigenti disposizioni, in favore del Dott. Difensore_1, dichiaratisi anicipatario .
Così deciso in Campobasso, lì 09.12..2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 442/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ica Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40391 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40391 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40391 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 508/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 442 / 2025 la sig.ra Ricorrente_1 da Santa Croce di Magliano, assistita, rappresentata e difesa nel presente giudizio, dal Dott. Difensore_1, presso cui domiciliava in Termoli in via Indirizzo_1 come da delega in atti, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento notificatole da ICA s.p.a., n° 40.391 / 2025 al fine di recuperare, per conto della Regione
Molise, coattivamente l'importo di 1.141,00 Euro sul presunto mancato pagamento della tassa di circolazione relativa al periodo d'imposta 2010 notificatole in data 14.01.2014 ed inerente le autovetture di proprietà targate Targa_1 nonché Targa_2 del cui contenuto l'odierna ricorrente assumeva di non aver mai avuto contezza.
Parte ricorrente eccepiva:
- Difetto di titolarità in capo alla ICA s.p.a. per la riscossione per conto della Regione Molise attesa la sentenza n° 241 della C. G.T. di 2° grado del Molise del 22.11.2024 ;
- Nullità dell'avviso di intimazione per mancata notifica degli atti presupposti a quello impugnato;
- Intervenuta prescrizione triennale della pretesa erariale.
Per siffatte ragioni la reclamante concludeva previa sospensione, per l'annullamento della pretesa erariale con vittoria di spese ed onorari di giudizio da liquidare in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si opponeva a ciò parte resistente insistendo per l'ammissione in contraddittorio di controparte, rigettando il ricorso introduttivo di quest'ultima .
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'83 e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedendo il pagamento del bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla sua scadenza;
- Considerata l'intervenuta sentenza n° 241 del C.G.T. di 2° grado del Molise del 22.11.2024, rendendo inefficacia ogni attività posta in opera dalla ICA Creset s.p.a. dopo la data del 09.12.2021 per abrogazione del precedente rapporto concessorio tra quest'ultima e la Regione Molise;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'intimazione impugnata. Condanna l'impositore alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in € 1.000,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e CAP secondo le vigenti disposizioni, in favore del Dott. Difensore_1, dichiaratisi anicipatario .
Così deciso in Campobasso, lì 09.12..2025
IL GIUDICE UNICO
D'IO