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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/07/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29/2018 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 4 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. GRUMELLI CARLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. GRUMELLI CARLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. AFFATATO MARIA GRAZIA e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.
Hanno partecipato alla discussione con conclusionali e memorie di partecipazione
.I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivi atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUMELLI Parte_1 C.F._1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA RINASCITA N. 5 66023 FRANCAVILLA AL MAREpresso il difensore avv. GRUMELLI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUMELLI CARLO e dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA RINASCITA N. 5 66023 FRANCAVILLA AL MAREpresso il difensore avv. GRUMELLI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFFATATO MARIA Controparte_1 P.IVA_2 GRAZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II 4 00193 ROMApresso il difensore avv. AFFATATO MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiede al Tribunale di Teramo l'indennizzo per il furto patito dell'auto, assicurata Parte_1 da . sospetta che l'auto sia stata prelevata dal garage degli attori con porta Controparte_1 CP_1 fatiscente e chiavi in in mobiletto nei pressi. Non vi sono clausole vessatorie nella polizza.La domanda è comunque esorbitante;
condotta istruttoria con prova per testi e consulenza tecnica sui danni e sulla dinamica dei fatti, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa in esito alla odierna discussione cartolare. Per tale fatto vi è stato un processo penale a Milano, ove l'odierno attore è stato imputato di frode all'assicurazione e simulazione di reato, per aver appunto simulato il furto mentre provvide a vendere per conto proprio i pezzi dell'auto di cui falsamente aveva denunciato il furto;
da cui l'attore è stato assolto perché il tribunale, pur avendo ritenuto sussistenti elementi di sospetto, non aveva potuto superare il ragionevole dubbio che il furto in realtà si fosse verificato. La vicenda è così stata ricostruita: in data 31 dicembre 2015 alle ore 17.59 riferì che il giorno prima era uscito dalla sua abitazione, che al ritorno a casa egli Parte_1 pagina 2 di 4 si accorse che la propria auto, munita di sistema satellitare, non si trovava più nel garage ove era stata parcheggiata e così aveva subito avvisato l'operatore del sistema SAT che lo aveva tranquillizzato dicendogli che avrebbe provveduto ad allertare le forze dell'ordine comunicando loro le coordinate del luogo ove quel mezzo poteva trovarsi. In tal modo fu ritrovata l'auto, in un capannone abbandonato, gravemente danneggiata, priva delle quattro portiere, senza i cofani anteriori e posteriori, priva dei gruppi ottici, dei paraurti, e di tutti gli interni, con i cavi elettrici e le cinture di sicurezza tagliate. Erano state asportate anche le chiavi di accensione che si trovavano riposte in una cassettiera vicine al veicolo. I cali di tensione dell'impianto satellitare, compatibili con l'azione di professionisti che con tranquillità asportarono i pezzi elettronici distaccando la batteria e così non danneggiando i pezzi dell'auto trafugata e cannibalizzata, nonchè la fattura sicuramente falsa posta alla base di una precedente richiesta di risarcimento per atti di vandalismo sulla stessa auto, non furono sufficienti per il Tribunale per addivenire ad una pronuncia di condanna. È stata disposta consulenza tecnica per quantificare i danni riportati dell'autovettura ed accertare quanto tempo sia necessario per smontare i vari elementi del veicolo e, ove possibile, ricostruire la dinamica dei fatti, verificando se sia compatibile con quella dedotta dall'attore, anche analizzando il tracciato GPS, relativo al dispositivo scatola nera montato sul veicolo assicurato.
Quanto alla dinamica il CTU ipotizzando due operai specializzati e il quadro elettrico asportato con perizia tale da lasciare l'auto con possibilità di spostarsi autonomamente considera la dinamica effettiva del furto compatibile con la denuncia. Come indicato dal consulente di parte, del 28 dicembre al 30 dicembre vi furono continue disalimentazioni e rialimentazioni del dispositivo scatola nera, compatibili con sottrazioni di pezzi elettronici con scollegamento della batteria e quindi in modo tale da non danneggiare i pezzi sottratti. Il quadro di accensione risultò acceso pochi minuti prima del ritrovamento , ed il veicolo in marcia dal capannone abbandonato verso casa di Da questi dati incontrovertibili perché provenienti dalla strumentazione GPS, Pt_1 oltre che dalla oggettiva omissione della tempistica relativa all'esportazione di parafango, griglia condotto aria, unità autoradio, moquette pianale, piano di carico scorrevole, pannello rivestimento ruota di scorta, serratura cofano e ammortizzatori, oltre che da una mezz'ora non realistica per l'asportazione della componentistica elettronica, il consulente afferma il non reperimento in atti e la genericità delle segnalazioni di diseallineamento e riallineamento della scatola nera nei due giorni antecedenti la denuncia;
l'ipotetica disalimentazione della batteria non risulta essere un'operazione necessaria per smontare i componenti elettronici;
alla tempistica indicata aggiunge
25 minuti. Sennonché, quanto affermato dal Ctu si pone in contrasto con la ricostruzione operata in sede penale, ove detti cali di tensione sono stati dati per provati, e hanno indotto sospetti nella ricostruzione del furto come denunciato. Ed in effetti è vero che non è necessario scollegare la batteria per asportare componenti elettroniche;
ma diventa improbabile che dei professionisti dotati di manualità sopraffina, che avevano quale obiettivo cannibalizzare l'auto per rivendere i pezzi di ricambio, non abbiano scollegato la batteria per fare il minor danno possibile. Ne consegue che le risposte del Ctu alla osservazione del Ctp, che in sostanza danno per non provate delle circostanze viceversa ritenute provate in sede penale, non sono soddisfacenti;
ed in particolare, tenendo conto della tempistica molto al limite segnalata della Ctu, si ritiene più verosimile che la cannibalizzazione sia iniziata nei due giorni precedenti, nello stesso garage di parte attrice;
per concludersi nel capannone, due giorni dopo. Il che rende non verosimile quanto affermato in sede di denuncia da parte attrice, il quale tra l'altro proprio in un'occasione precedente non si preoccupò pagina 3 di 4 di porre alla base della richiesta di risarcimento per vandalismo sull'auto una fattura dichiaratamente soggettivamente falsa ( partita IVA e ragione sociale indicate pacificamente non corrispondevano a chi materialmente ebbe ad eseguire i lavori di riparazione). Ed allora, ricordando che ( cfr Cass.31817/23) La decisione penale di condanna, infatti, riverbera i suoi effetti in sede civile in via automatica, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, tanto più che nel caso specifico l'assoluzione penalein primo grado in favore del G. era stata pronunciata con la formula dubitativa. Pertanto, pur avendo errato il giudice penale di appello con la declaratoria di inammissibilità delle statuizioni civili, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite penali con la citata sentenza n. 30327 del 2002, tale errore omissivo non poteva, secondo la
Corte di merito, "determinare il passaggio in giudicato di un implicito rigetto delle domande di risarcimento del danno conseguente all'assoluzione del G. in primo grado"; la sentenza dubitativa con cui è stato assolto l'odierno attore vincola il Giudice a ritenere effettivi e provati i disallineamenti che l'auto ha avuto due giorni prima della denuncia del furto. Il che sostanzialmente rende non compatibile, come giustamente ha indicato il perito di parte convenuta, la ricostruzione dei fatti rispetto alla denuncia che ha effettuato il danneggiato. E pertanto, omettendo di dare informazioni cruciali, la cui rilevanza non poteva sfuggire all'attore, operatore professionale di auto;
ovvero il disallineamento con interruzione di tensione dell'auto nei due giorni precedenti il furto;
l'attore ha dato informazioni reticenti, contravvenendo oltre che al contratto alla legge in tema di assicurazioni, e pertanto ha perso il diritto al risarcimento del denunciato evento di furto patito della sua auto;
per la quale, quando la stessa ha subito danneggiamenti da vandalismo, ha prodotto in precedenza anche fatture, che ha ammesso essere state false soggettivamente. Ed inoltre per la compatibilità tra dinamica e quanto riportato ci si deve basare su quanto affermato dal Perito dell'assicurazione, il quale si basa su dati oggettivi, negati come rilevanza dal Ctu in contrasto con la certificazione della centrale Gsm e della stessa sentenza penale;
nonché su un calcolo del tempo che presuppone l'impiego di due professionisti ( i quali non si capisce perché furono attratti da un'auto in teoria già gravemente danneggiata e con molti pezzi sostituiti a causa del recente atto di vandalismo cui fu soggetta, atto ritenuto non verosimile pure dal Giudice penale milanese), scenario altamente improbabile per il furto per cui è causa, che ebbe come bersaglio auto sinistrata con la commissione di furto in appartamento, sia pur agevolato dal fatto che le chiavi dell'auto erano vicine all'auto stessa. Pertanto, per il suo comportamento contrario al contratto ed anche alla legge ( le clausole non sono abusive in quanto riportano degli obblighi dell'assicurato che sono tali anche per legge, come ad esempio il divieto di informazioni false o reticenti), l'attore ha perso il diritto al risarcimento e la domanda va respinta;
con spese a suo carico.
P.Q.M.
Respinge la domanda di
contro
; condanna l'attrice alle spese, Controparte_2 Controparte_1 che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo 4 luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29/2018 tra
Parte_1
Parte_2
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 4 luglio 2025 il dott. Pietro Merletti, constata che:
Per l'avv. GRUMELLI CARLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Per l'avv. GRUMELLI CARLO e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Parte_2
Per l'avv. AFFATATO MARIA GRAZIA e l'avv. , oggi sostituito Controparte_1 dall'avv.
Hanno partecipato alla discussione con conclusionali e memorie di partecipazione
.I procuratori delle parti precisano le conclusioni come rispettivi atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura mediante pubblicazione
Il Giudice
dott. Pietro Merletti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUMELLI Parte_1 C.F._1 CARLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA RINASCITA N. 5 66023 FRANCAVILLA AL MAREpresso il difensore avv. GRUMELLI CARLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRUMELLI CARLO e dell'avv. Parte_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in P.ZZA DELLA RINASCITA N. 5 66023 FRANCAVILLA AL MAREpresso il difensore avv. GRUMELLI CARLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AFFATATO MARIA Controparte_1 P.IVA_2 GRAZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ALBERICO II 4 00193 ROMApresso il difensore avv. AFFATATO MARIA GRAZIA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione chiede al Tribunale di Teramo l'indennizzo per il furto patito dell'auto, assicurata Parte_1 da . sospetta che l'auto sia stata prelevata dal garage degli attori con porta Controparte_1 CP_1 fatiscente e chiavi in in mobiletto nei pressi. Non vi sono clausole vessatorie nella polizza.La domanda è comunque esorbitante;
condotta istruttoria con prova per testi e consulenza tecnica sui danni e sulla dinamica dei fatti, fatte precisare le conclusioni, la causa veniva discussa e decisa in esito alla odierna discussione cartolare. Per tale fatto vi è stato un processo penale a Milano, ove l'odierno attore è stato imputato di frode all'assicurazione e simulazione di reato, per aver appunto simulato il furto mentre provvide a vendere per conto proprio i pezzi dell'auto di cui falsamente aveva denunciato il furto;
da cui l'attore è stato assolto perché il tribunale, pur avendo ritenuto sussistenti elementi di sospetto, non aveva potuto superare il ragionevole dubbio che il furto in realtà si fosse verificato. La vicenda è così stata ricostruita: in data 31 dicembre 2015 alle ore 17.59 riferì che il giorno prima era uscito dalla sua abitazione, che al ritorno a casa egli Parte_1 pagina 2 di 4 si accorse che la propria auto, munita di sistema satellitare, non si trovava più nel garage ove era stata parcheggiata e così aveva subito avvisato l'operatore del sistema SAT che lo aveva tranquillizzato dicendogli che avrebbe provveduto ad allertare le forze dell'ordine comunicando loro le coordinate del luogo ove quel mezzo poteva trovarsi. In tal modo fu ritrovata l'auto, in un capannone abbandonato, gravemente danneggiata, priva delle quattro portiere, senza i cofani anteriori e posteriori, priva dei gruppi ottici, dei paraurti, e di tutti gli interni, con i cavi elettrici e le cinture di sicurezza tagliate. Erano state asportate anche le chiavi di accensione che si trovavano riposte in una cassettiera vicine al veicolo. I cali di tensione dell'impianto satellitare, compatibili con l'azione di professionisti che con tranquillità asportarono i pezzi elettronici distaccando la batteria e così non danneggiando i pezzi dell'auto trafugata e cannibalizzata, nonchè la fattura sicuramente falsa posta alla base di una precedente richiesta di risarcimento per atti di vandalismo sulla stessa auto, non furono sufficienti per il Tribunale per addivenire ad una pronuncia di condanna. È stata disposta consulenza tecnica per quantificare i danni riportati dell'autovettura ed accertare quanto tempo sia necessario per smontare i vari elementi del veicolo e, ove possibile, ricostruire la dinamica dei fatti, verificando se sia compatibile con quella dedotta dall'attore, anche analizzando il tracciato GPS, relativo al dispositivo scatola nera montato sul veicolo assicurato.
Quanto alla dinamica il CTU ipotizzando due operai specializzati e il quadro elettrico asportato con perizia tale da lasciare l'auto con possibilità di spostarsi autonomamente considera la dinamica effettiva del furto compatibile con la denuncia. Come indicato dal consulente di parte, del 28 dicembre al 30 dicembre vi furono continue disalimentazioni e rialimentazioni del dispositivo scatola nera, compatibili con sottrazioni di pezzi elettronici con scollegamento della batteria e quindi in modo tale da non danneggiare i pezzi sottratti. Il quadro di accensione risultò acceso pochi minuti prima del ritrovamento , ed il veicolo in marcia dal capannone abbandonato verso casa di Da questi dati incontrovertibili perché provenienti dalla strumentazione GPS, Pt_1 oltre che dalla oggettiva omissione della tempistica relativa all'esportazione di parafango, griglia condotto aria, unità autoradio, moquette pianale, piano di carico scorrevole, pannello rivestimento ruota di scorta, serratura cofano e ammortizzatori, oltre che da una mezz'ora non realistica per l'asportazione della componentistica elettronica, il consulente afferma il non reperimento in atti e la genericità delle segnalazioni di diseallineamento e riallineamento della scatola nera nei due giorni antecedenti la denuncia;
l'ipotetica disalimentazione della batteria non risulta essere un'operazione necessaria per smontare i componenti elettronici;
alla tempistica indicata aggiunge
25 minuti. Sennonché, quanto affermato dal Ctu si pone in contrasto con la ricostruzione operata in sede penale, ove detti cali di tensione sono stati dati per provati, e hanno indotto sospetti nella ricostruzione del furto come denunciato. Ed in effetti è vero che non è necessario scollegare la batteria per asportare componenti elettroniche;
ma diventa improbabile che dei professionisti dotati di manualità sopraffina, che avevano quale obiettivo cannibalizzare l'auto per rivendere i pezzi di ricambio, non abbiano scollegato la batteria per fare il minor danno possibile. Ne consegue che le risposte del Ctu alla osservazione del Ctp, che in sostanza danno per non provate delle circostanze viceversa ritenute provate in sede penale, non sono soddisfacenti;
ed in particolare, tenendo conto della tempistica molto al limite segnalata della Ctu, si ritiene più verosimile che la cannibalizzazione sia iniziata nei due giorni precedenti, nello stesso garage di parte attrice;
per concludersi nel capannone, due giorni dopo. Il che rende non verosimile quanto affermato in sede di denuncia da parte attrice, il quale tra l'altro proprio in un'occasione precedente non si preoccupò pagina 3 di 4 di porre alla base della richiesta di risarcimento per vandalismo sull'auto una fattura dichiaratamente soggettivamente falsa ( partita IVA e ragione sociale indicate pacificamente non corrispondevano a chi materialmente ebbe ad eseguire i lavori di riparazione). Ed allora, ricordando che ( cfr Cass.31817/23) La decisione penale di condanna, infatti, riverbera i suoi effetti in sede civile in via automatica, anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile, tanto più che nel caso specifico l'assoluzione penalein primo grado in favore del G. era stata pronunciata con la formula dubitativa. Pertanto, pur avendo errato il giudice penale di appello con la declaratoria di inammissibilità delle statuizioni civili, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite penali con la citata sentenza n. 30327 del 2002, tale errore omissivo non poteva, secondo la
Corte di merito, "determinare il passaggio in giudicato di un implicito rigetto delle domande di risarcimento del danno conseguente all'assoluzione del G. in primo grado"; la sentenza dubitativa con cui è stato assolto l'odierno attore vincola il Giudice a ritenere effettivi e provati i disallineamenti che l'auto ha avuto due giorni prima della denuncia del furto. Il che sostanzialmente rende non compatibile, come giustamente ha indicato il perito di parte convenuta, la ricostruzione dei fatti rispetto alla denuncia che ha effettuato il danneggiato. E pertanto, omettendo di dare informazioni cruciali, la cui rilevanza non poteva sfuggire all'attore, operatore professionale di auto;
ovvero il disallineamento con interruzione di tensione dell'auto nei due giorni precedenti il furto;
l'attore ha dato informazioni reticenti, contravvenendo oltre che al contratto alla legge in tema di assicurazioni, e pertanto ha perso il diritto al risarcimento del denunciato evento di furto patito della sua auto;
per la quale, quando la stessa ha subito danneggiamenti da vandalismo, ha prodotto in precedenza anche fatture, che ha ammesso essere state false soggettivamente. Ed inoltre per la compatibilità tra dinamica e quanto riportato ci si deve basare su quanto affermato dal Perito dell'assicurazione, il quale si basa su dati oggettivi, negati come rilevanza dal Ctu in contrasto con la certificazione della centrale Gsm e della stessa sentenza penale;
nonché su un calcolo del tempo che presuppone l'impiego di due professionisti ( i quali non si capisce perché furono attratti da un'auto in teoria già gravemente danneggiata e con molti pezzi sostituiti a causa del recente atto di vandalismo cui fu soggetta, atto ritenuto non verosimile pure dal Giudice penale milanese), scenario altamente improbabile per il furto per cui è causa, che ebbe come bersaglio auto sinistrata con la commissione di furto in appartamento, sia pur agevolato dal fatto che le chiavi dell'auto erano vicine all'auto stessa. Pertanto, per il suo comportamento contrario al contratto ed anche alla legge ( le clausole non sono abusive in quanto riportano degli obblighi dell'assicurato che sono tali anche per legge, come ad esempio il divieto di informazioni false o reticenti), l'attore ha perso il diritto al risarcimento e la domanda va respinta;
con spese a suo carico.
P.Q.M.
Respinge la domanda di
contro
; condanna l'attrice alle spese, Controparte_2 Controparte_1 che liquida in euro 7616 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo 4 luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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