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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dr. Pasquale CRISTIANO Presidente
- Dr. Michele VIDETTA Consigliere
- Avv. Fabrizio NASTRI Giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n.368/2017 rg, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Viggiano Parte_1 C.F._1
Appellante
E
( ), in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Delli Colli
Appellato decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano. OGGETTO: appello avverso sentenza n.667/2016 del Tribunale di Potenza;
reintegra in possesso
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ” di via Acerenza 31 in Potenza, in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rappresentante, ricorreva, dinanzi al Tribunale di Potenza, nei confronti del sig. chiedendo di essere reintegrato nel possesso di un'area posta a est e a Parte_1
sud del predetto fabbricato condominiale “adibita a transito e stazionamento di autoveicoli sia dei condomini che di terzi loro inquilini od ospiti”, mediante eliminazione della recinzione apposta dal Pt_1
2. Si costituiva quest'ultimo eccependo l'intempestività del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
3. Ascoltati gli informatori indicati dalle parti ed espletata una ctu, il Tribunale di Potenza accoglieva in via provvisoria il ricorso e, con ordinanza del 12.06.2007, ordinava il reintegro nel possesso richiesto dalla parte ricorrente, ordinando al la immediata rimozione Pt_1
della recinzione e disponendo per il prosieguo della causa, la cui ulteriore istruttoria consisteva nel solo interrogatorio formale dell'amministratore del resistente. CP_1
Quanto alla tempestività del ricorso, il Tribunale osservava che le dichiarazioni rese dal resistente nel verbale di querela dallo stesso sporta dinanzi ai C.C. di Potenza, attestavano che alla data della querela stessa (07.09.2003) la recinzione non era ancora stata completata, sicchè il ricorso possessorio, proposto in data 06.09.2004, era tempestivo.
Quanto al possesso rivendicato dal il Tribunale, dettagliatamente richiamando e CP_1
confrontando le dichiarazione degli informatori ascoltati, riteneva provato “che i condomini del
ricorrente si trovassero in una posizione qualificata rispetto al bene, ovvero le CP_1
aree di proprietà del , che essi utilizzavano in via strumentale per accedere alle Pt_1 rispettive proprietà site nel fabbricato condominiale” e che “in presenza delle condotte riferibili soggettivamente ai componenti del ricorrente ed indicative di un preciso CP_1
animus rem sibi habendi a supporto del corpus…..la mera circostanza dell'uso anche da parte di terzi di per sé sola non è sufficiente a negare una situazione possessoria spettante ai condomini uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato”.
4. Con sentenza n.667/2016 del 10.05.16, successivamente, il Tribunale di Potenza confermava la sopra indicata ordinanza provvisoria con cui era stata disposta la reintegra nel possesso in favore del ricorrente e ordinava al in via definitiva, di CP_1 Pt_1
_______________
pag. 2 reintegrare lo stesso nel possesso dell'area posta a Est e dell'area posta a Sud del CP_1
Fabbricato condominiale di Via Acerenza 31, per una estensione di mq.305, ordinando altresì
“la immediata rimozione della recinzione che segue il percorso contrassegnato con la linea rossa nell'allegato n.1 alla relazione (aereofotogrammetrico) del consulente tecnico”.
Condannava poi la parte resistente alle spese del giudizio.
5. Ha proposto appello il sig. articolando svariati motivi di doglianza in forza dei Pt_1
quali ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda del ricorrente e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
6. Si è costituito il appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione dell'art.342 cpc. Nel merito, ha contestato i motivi di gravame chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.
7. Con ordinanza del 25.03.2025 veniva fissata l'udienza del 01.07.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In primo luogo va disatteso il rilievo di inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 cpc.
Invero il gravame è stato proposto, in conformità alla previsione normativa in riferimento, in modo sufficientemente chiaro e specifico, ancorchè non sintetico, tanto da consentire alla parte appellata una puntuale replica su tutti i motivi di gravame proposti.
9. Passando quindi all'esame di questi ultimi, gli stessi vengono qui di seguito testualmente trascritti: primo motivo: “errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti violazione dell'art.2697 c.c. il Giudice di prime cure ha ritenuto provate circostanza nient'affatto provate il ricorrente non ha fornito la prova di aver posseduto il ricorrente non ha neanche indicato quale sia la situazione possessoria di cui intende ottenere
a tutela il parcheggio non è tutelabile con l'azione di spoglio”.
Secondo motivo: “il ricorrente non ha allegato né provato le circostanza a fondamento della domanda – genericità assoluta della causa petendi – violazione degli art.1027 e ss. .C.C. – inesistenza giuridica della servitù di parcheggio”.
_______________
pag. 3 Terzo motivo: “controparte non ha fornito la prova della asserita comodità scaturente dal possesso dell'area la mera comodità non è autonomamente tutelabile in via possessoria”.
Quarto motivo; “errata valutazione delle risultanze istruttorie la targa proprietà privata venne apposta proprio perché il condominio riconosceva il pieno possesso e la proprietà dell'area in capo al dante causa di ”. Parte_1
Quinto motivo: “errata valutazione delle risultanze istruttorie gli asseriti episodi di parcheggio del sig. e dei dipendenti ATER non costituiscono CP_2
estrinsecazione del possesso da parte del CP_3
e i dipendenti ATER non sono condomini né ospiti del condominio”.
[...]
Sesto motivo: “i condomini hanno comunque sempre esercitato l'attività descritta in ricorso ossia il libero e comodo utilizzo dell'area
i paletti non impediscono l'accesso ai condomini errata valutazione della deposizione del teste
[...]
della testimonianza del teste ”. Tes_1 CP_2
Settimo motivo: “irrilevanza delle risultanze della ctu irregolarità dell'espletamento delle ctu carenze della ctu”.
Ottavo motivo: “contraddittorietà dell'interrogatorio del geom. contraddittorietà tra CP_4 le dichiarazioni del geom. e quelle del teste di parte ricorrente – inattendibilità”. CP_4 CP_2
Nono motivo: “violazione dell'art.91 e 92 cpc sussistenza di giustificate ragioni per la compensazione delle spese”.
I numerosi e spesso ripetitivi motivi di gravame sono rivolti (i motivi 1, 4, 5, 6, 7 e 8) alla contestazione delle valutazioni, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie, ivi compresa la ctu;
per altro verso sono rivolti (ultima parte del motivo 1 e motivi 2 e 3) alla contestazione della possibilità di usufruire della tutela possessoria in riferimento alla servitù di parcheggio ed alla mera comodità di uso derivante dal possesso di un'area di proprietà altrui;
infine alla contestazione della ripartizione delle spese di giudizio.
9.1 Iniziando la valutazione del gravame rispetto alla contestata esistenza di una servitù di parcheggio e comunque alla ritenuta impossibilità di usufruire della tutela possessoria in riferimento all'uso di un'area a parcheggio, e quindi dall'ultima parte del primo motivo e dai motivi 2 e 3, che possono essere unitariamente delibati, sostiene l'appellante, facendo ampio riferimento e richiamo a Cass.15334/2012, che la servitù di parcheggio non costituisce una
_______________
pag. 4 situazione di possesso tutelabile con l'ordine di reintegrazione in quanto il parcheggio non può valutarsi come una utilità al proprio fondo, bensì come un mero vantaggio personale.
Avrebbe conseguentemente errato il Tribunale a concedere al la tutela possessoria CP_1
richiesta.
I motivi di cui si tratta sono infondati.
Invero, ed in primo luogo, il non ha affermato l'esistenza di una servitù di CP_1
parcheggio a favore del proprio fondo e a carico di quello dell'appellante, bensì unicamente la esistenza di un possesso, mediante l'uso ripetuto e costante nel tempo da parte dei condomini, che ha assunto la forma esteriore – anche – del parcheggio, dell'area di proprietà del Pt_1
in modo corrispondente, poi, il Tribunale non ha concesso la tutela possessoria rispetto ad una
(mai) invocata servitù di parcheggio, bensì “in relazione all'uso che i componenti del
facevano delle aree in questione”, sicchè il richiamo alla impossibilità di CP_1
apprestare la tutela possessoria alla servitù di parcheggio è fuor di contesto rispetto alla pronuncia del Tribunale.
In secondo luogo, e in via dirimente rispetto alla pronuncia richiamata dall'appellante, vi è che la S.C. si era più volte pronunciata in senso favorevole alla costituzione, e quindi alla tutela, anche possessoria, della servitù di parcheggio [Cass. 24 aprile 2009, n. 9834; Cass. 23 marzo
2005, n. 3370; Cass. 6 luglio 2017, n. 16698; Cass. 18 marzo 2019, n. 7561] e che proprio il contrasto fra queste pronunce favorevoli e quelle contrarie alle quali fa riferimento il Pt_1
ha portato alla pronuncia n.3925/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in senso favorevole all'ammissibilità della servitù di parcheggio e quindi alla tutela possessoria di tale servitù, sebbene a condizione che la conformazione concreta del diritto, effettuata nell'atto costitutivo della servitù, rispetti tutti i requisiti prescritti dalla fattispecie astratta.
9.2 Con riferimento ai motivi di gravame che censurano le valutazioni, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie (e quindi alla gran parte del motivo 1 ed ai motivi 4,5,6,7, e 8), con gli stessi l'appellante sostanzialmente contesta la mancanza di prova dell'utilizzo, che comunque definisce sporadico e occasionale, dell'area de qua da parte dei condomini e l'errata valutazione delle deposizioni dei testi e dell'interrogatorio reso dall'amministratore del nonché le carenze della consulenza tecnica espletata nella fase interdittale. CP_1
Anche tali motivi sono infondati.
Per quanto non sia agevole orientarsi nelle contestazioni sollevate vi è che la stessa parte appellante, che nel motivo 1, senza soluzione di continuità, contesta che “il ricorrente non ha fornito la prova di aver posseduto il ricorrente non ha neanche indicato quale sia la situazione possessoria di cui intende ottenere a tutela”; nel motivo 3 sostiene che “controparte non ha
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pag. 5 fornito la prova della asserita comodità scaturente dal possesso dell'area”; nel motivo 4 afferma che “il riconosceva il pieno possesso e la proprietà dell'area in capo al CP_1 dante causa di ”, nel successivo motivo n.6, in maniera del tutto contraddittoria Parte_1
con i primi motivi, ma coerente con la decisione che pur contesta in toto, afferma invece che “i condomini hanno comunque sempre esercitato l'attività descritta in ricorso ossia il libero e comodo utilizzo dell'area” e che “i paletti non impediscono l'accesso ai condomini”.
Nell'argomentazione a sostegno del motivo n.6, inoltre, l'appellante afferma che “l'esigenza del transito è sempre stata soddisfatta e comunque mai ostacolata dal , la cui Pt_1 recinzione non è mai stata di ostacolo al transito dei veicoli” e che “i paletti non impedivano in alcun modo la manovra di accesso alle autorimesse del ” così ad un tempo CP_1
evidenziando quale era l'uso che i condomini facevano dell'area di cui trattasi, e quindi l'oggetto della tutela possessoria dagli stessi invocata e riconosciuta dal tribunale, e l'attività posta in essere dal in cui si è concretizzato lo spoglio denunciato dal e Pt_1 CP_1
smentendo tutti i motivi di gravame con i quali si sollevano doglianze incompatibili con quanto dallo stesso appellante riconosciuto e sopra riportato, così come tutti quelli afferenti al preteso travisamento, da parte del primo Giudice, delle risultanze istruttorie rispetto alla causa petendi
e alla tutela invocata e riconosciuta, scaturendo le prove di cui contesta l'esistenza o l'errata valutazione, proprio (e anche) dalle affermazioni sopra riportate.
Quanto ai motivi n.5 e n.8, afferenti alla interpretazione delle dichiarazioni del teste e CP_2
della parte (Amm.re del appellato) e alla lamentata contraddittorietà delle CP_4 CP_1
stesse dalla quale scaturirebbe l'inattendibilità delle loro affermazioni, invece tenute in considerazione dal Tribunale, la Corte rileva che le dette deposizioni sono invece coerenti con le affermazioni dello stesso appellante sopra specificatamente richiamate, che Pt_1
confermano l'uso dell'area da parte dei condomini, così come da parte di altre persone non appartenenti a detto Condominio.
9.3 Con il settimo motivo, l'appellante contesta l'irregolarità della Ctu per violazioni procedurali, consistite nel non aver tempestivamente avvertito la parte del sopralluogo, e per carenze tecniche, per non aver misurato l'area oggetto del denunciato spoglio.
Entrambi i profili in cui è articolato il motivo in esame non sono fondati.
Quanto al primo aspetto, risulta che la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali sia pervenuta al procuratore costituito del resistente il giorno prima dell'inizio delle stesse e che comunque la parte appellante abbia avuto un termine, specificatamente richiesto, per l'esame della Ctu (cfr. verbale di udienza del 05.04.2006), cosicchè le violazioni procedurali
_______________
pag. 6 denunciate, ove mai sussistenti, non hanno comunque leso il diritto di replica e di difesa della parte, risultando così del tutto irrilevanti.
Con riferimento alle carenze della relazione, ed in specie alla mancata misurazione dell'area, la
Corte osserva che le stesse non hanno inficiato la completezza ed esaustività della relazione, atteso che l'area de qua, seppur non misurata, è stata adeguatamente identificata e delimitata nella planimetria allegata alla relazione, come rilevato dal primo giudice.
9.4 Anche il nono ed ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la subita condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio è infondato non potendosi, nella fattispecie, ritenere sussistenti “giusti motivi”, secondo la formulazione dell'art.92 cpc vigente all'epoca della proposizione del giudizio e applicabile ratione temporis, per compensare le spese del giudizio in caso di soccombenza integrale di una delle parti, quelli indicati dall'appellante ovvero la necessità di resistere alla domanda, per genericità della stessa, atteso che dalle stesse prima difese del risulta evidente che era chiaro che si trattava di Pt_1
azione possessoria per spoglio con richiesta di reintegra nel possesso. Ugualmente non sussistono i presupposti per la compensazione, neanche in riferimento all'indicato mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in quanto, come sopra specificato, la giurisprudenza non era affatto univoca in merito alla fattispecie di cui trattavasi.
10. In ragione della sua integrale soccombenza, confermata in questa sede, il sig.
va condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, come liquidate in Pt_1
dispositivo secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.667/2016 così decide:
a. rigetta l'appello;
b. condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del in persona del suo amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, complessivamente determinate in €. 4.996,00, oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge.
_______________
pag. 7 c. dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Pasquale Cristiano
_______________
pag. 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dr. Pasquale CRISTIANO Presidente
- Dr. Michele VIDETTA Consigliere
- Avv. Fabrizio NASTRI Giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 13.06.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 01.07.2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c.; ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n.368/2017 rg, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Viggiano Parte_1 C.F._1
Appellante
E
( ), in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Clemente Delli Colli
Appellato decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 01.07.2025, previa lettura, in luogo dell'ascolto della discussione orale, delle note di trattazione scritta depositate nell'interesse delle parti costituite, che in questa sede si richiamano. OGGETTO: appello avverso sentenza n.667/2016 del Tribunale di Potenza;
reintegra in possesso
§
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ” di via Acerenza 31 in Potenza, in persona del suo Controparte_1
amministratore e legale rappresentante, ricorreva, dinanzi al Tribunale di Potenza, nei confronti del sig. chiedendo di essere reintegrato nel possesso di un'area posta a est e a Parte_1
sud del predetto fabbricato condominiale “adibita a transito e stazionamento di autoveicoli sia dei condomini che di terzi loro inquilini od ospiti”, mediante eliminazione della recinzione apposta dal Pt_1
2. Si costituiva quest'ultimo eccependo l'intempestività del ricorso e, nel merito, la sua infondatezza.
3. Ascoltati gli informatori indicati dalle parti ed espletata una ctu, il Tribunale di Potenza accoglieva in via provvisoria il ricorso e, con ordinanza del 12.06.2007, ordinava il reintegro nel possesso richiesto dalla parte ricorrente, ordinando al la immediata rimozione Pt_1
della recinzione e disponendo per il prosieguo della causa, la cui ulteriore istruttoria consisteva nel solo interrogatorio formale dell'amministratore del resistente. CP_1
Quanto alla tempestività del ricorso, il Tribunale osservava che le dichiarazioni rese dal resistente nel verbale di querela dallo stesso sporta dinanzi ai C.C. di Potenza, attestavano che alla data della querela stessa (07.09.2003) la recinzione non era ancora stata completata, sicchè il ricorso possessorio, proposto in data 06.09.2004, era tempestivo.
Quanto al possesso rivendicato dal il Tribunale, dettagliatamente richiamando e CP_1
confrontando le dichiarazione degli informatori ascoltati, riteneva provato “che i condomini del
ricorrente si trovassero in una posizione qualificata rispetto al bene, ovvero le CP_1
aree di proprietà del , che essi utilizzavano in via strumentale per accedere alle Pt_1 rispettive proprietà site nel fabbricato condominiale” e che “in presenza delle condotte riferibili soggettivamente ai componenti del ricorrente ed indicative di un preciso CP_1
animus rem sibi habendi a supporto del corpus…..la mera circostanza dell'uso anche da parte di terzi di per sé sola non è sufficiente a negare una situazione possessoria spettante ai condomini uti singuli, ossia quali soggetti che si trovano in una posizione qualificata rispetto al bene gravato”.
4. Con sentenza n.667/2016 del 10.05.16, successivamente, il Tribunale di Potenza confermava la sopra indicata ordinanza provvisoria con cui era stata disposta la reintegra nel possesso in favore del ricorrente e ordinava al in via definitiva, di CP_1 Pt_1
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pag. 2 reintegrare lo stesso nel possesso dell'area posta a Est e dell'area posta a Sud del CP_1
Fabbricato condominiale di Via Acerenza 31, per una estensione di mq.305, ordinando altresì
“la immediata rimozione della recinzione che segue il percorso contrassegnato con la linea rossa nell'allegato n.1 alla relazione (aereofotogrammetrico) del consulente tecnico”.
Condannava poi la parte resistente alle spese del giudizio.
5. Ha proposto appello il sig. articolando svariati motivi di doglianza in forza dei Pt_1
quali ha chiesto, in totale riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda del ricorrente e la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di lite.
6. Si è costituito il appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1
violazione dell'art.342 cpc. Nel merito, ha contestato i motivi di gravame chiedendone il rigetto, con condanna alle spese.
7. Con ordinanza del 25.03.2025 veniva fissata l'udienza del 01.07.2025, per la discussione orale davanti al collegio, con termine per il deposito di note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
§
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. In primo luogo va disatteso il rilievo di inammissibilità dell'appello proposto per violazione dell'art. 342 cpc.
Invero il gravame è stato proposto, in conformità alla previsione normativa in riferimento, in modo sufficientemente chiaro e specifico, ancorchè non sintetico, tanto da consentire alla parte appellata una puntuale replica su tutti i motivi di gravame proposti.
9. Passando quindi all'esame di questi ultimi, gli stessi vengono qui di seguito testualmente trascritti: primo motivo: “errata valutazione delle risultanze istruttorie travisamento dei fatti violazione dell'art.2697 c.c. il Giudice di prime cure ha ritenuto provate circostanza nient'affatto provate il ricorrente non ha fornito la prova di aver posseduto il ricorrente non ha neanche indicato quale sia la situazione possessoria di cui intende ottenere
a tutela il parcheggio non è tutelabile con l'azione di spoglio”.
Secondo motivo: “il ricorrente non ha allegato né provato le circostanza a fondamento della domanda – genericità assoluta della causa petendi – violazione degli art.1027 e ss. .C.C. – inesistenza giuridica della servitù di parcheggio”.
_______________
pag. 3 Terzo motivo: “controparte non ha fornito la prova della asserita comodità scaturente dal possesso dell'area la mera comodità non è autonomamente tutelabile in via possessoria”.
Quarto motivo; “errata valutazione delle risultanze istruttorie la targa proprietà privata venne apposta proprio perché il condominio riconosceva il pieno possesso e la proprietà dell'area in capo al dante causa di ”. Parte_1
Quinto motivo: “errata valutazione delle risultanze istruttorie gli asseriti episodi di parcheggio del sig. e dei dipendenti ATER non costituiscono CP_2
estrinsecazione del possesso da parte del CP_3
e i dipendenti ATER non sono condomini né ospiti del condominio”.
[...]
Sesto motivo: “i condomini hanno comunque sempre esercitato l'attività descritta in ricorso ossia il libero e comodo utilizzo dell'area
i paletti non impediscono l'accesso ai condomini errata valutazione della deposizione del teste
[...]
della testimonianza del teste ”. Tes_1 CP_2
Settimo motivo: “irrilevanza delle risultanze della ctu irregolarità dell'espletamento delle ctu carenze della ctu”.
Ottavo motivo: “contraddittorietà dell'interrogatorio del geom. contraddittorietà tra CP_4 le dichiarazioni del geom. e quelle del teste di parte ricorrente – inattendibilità”. CP_4 CP_2
Nono motivo: “violazione dell'art.91 e 92 cpc sussistenza di giustificate ragioni per la compensazione delle spese”.
I numerosi e spesso ripetitivi motivi di gravame sono rivolti (i motivi 1, 4, 5, 6, 7 e 8) alla contestazione delle valutazioni, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie, ivi compresa la ctu;
per altro verso sono rivolti (ultima parte del motivo 1 e motivi 2 e 3) alla contestazione della possibilità di usufruire della tutela possessoria in riferimento alla servitù di parcheggio ed alla mera comodità di uso derivante dal possesso di un'area di proprietà altrui;
infine alla contestazione della ripartizione delle spese di giudizio.
9.1 Iniziando la valutazione del gravame rispetto alla contestata esistenza di una servitù di parcheggio e comunque alla ritenuta impossibilità di usufruire della tutela possessoria in riferimento all'uso di un'area a parcheggio, e quindi dall'ultima parte del primo motivo e dai motivi 2 e 3, che possono essere unitariamente delibati, sostiene l'appellante, facendo ampio riferimento e richiamo a Cass.15334/2012, che la servitù di parcheggio non costituisce una
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pag. 4 situazione di possesso tutelabile con l'ordine di reintegrazione in quanto il parcheggio non può valutarsi come una utilità al proprio fondo, bensì come un mero vantaggio personale.
Avrebbe conseguentemente errato il Tribunale a concedere al la tutela possessoria CP_1
richiesta.
I motivi di cui si tratta sono infondati.
Invero, ed in primo luogo, il non ha affermato l'esistenza di una servitù di CP_1
parcheggio a favore del proprio fondo e a carico di quello dell'appellante, bensì unicamente la esistenza di un possesso, mediante l'uso ripetuto e costante nel tempo da parte dei condomini, che ha assunto la forma esteriore – anche – del parcheggio, dell'area di proprietà del Pt_1
in modo corrispondente, poi, il Tribunale non ha concesso la tutela possessoria rispetto ad una
(mai) invocata servitù di parcheggio, bensì “in relazione all'uso che i componenti del
facevano delle aree in questione”, sicchè il richiamo alla impossibilità di CP_1
apprestare la tutela possessoria alla servitù di parcheggio è fuor di contesto rispetto alla pronuncia del Tribunale.
In secondo luogo, e in via dirimente rispetto alla pronuncia richiamata dall'appellante, vi è che la S.C. si era più volte pronunciata in senso favorevole alla costituzione, e quindi alla tutela, anche possessoria, della servitù di parcheggio [Cass. 24 aprile 2009, n. 9834; Cass. 23 marzo
2005, n. 3370; Cass. 6 luglio 2017, n. 16698; Cass. 18 marzo 2019, n. 7561] e che proprio il contrasto fra queste pronunce favorevoli e quelle contrarie alle quali fa riferimento il Pt_1
ha portato alla pronuncia n.3925/2024 resa dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite in senso favorevole all'ammissibilità della servitù di parcheggio e quindi alla tutela possessoria di tale servitù, sebbene a condizione che la conformazione concreta del diritto, effettuata nell'atto costitutivo della servitù, rispetti tutti i requisiti prescritti dalla fattispecie astratta.
9.2 Con riferimento ai motivi di gravame che censurano le valutazioni, da parte del Tribunale, delle risultanze istruttorie (e quindi alla gran parte del motivo 1 ed ai motivi 4,5,6,7, e 8), con gli stessi l'appellante sostanzialmente contesta la mancanza di prova dell'utilizzo, che comunque definisce sporadico e occasionale, dell'area de qua da parte dei condomini e l'errata valutazione delle deposizioni dei testi e dell'interrogatorio reso dall'amministratore del nonché le carenze della consulenza tecnica espletata nella fase interdittale. CP_1
Anche tali motivi sono infondati.
Per quanto non sia agevole orientarsi nelle contestazioni sollevate vi è che la stessa parte appellante, che nel motivo 1, senza soluzione di continuità, contesta che “il ricorrente non ha fornito la prova di aver posseduto il ricorrente non ha neanche indicato quale sia la situazione possessoria di cui intende ottenere a tutela”; nel motivo 3 sostiene che “controparte non ha
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pag. 5 fornito la prova della asserita comodità scaturente dal possesso dell'area”; nel motivo 4 afferma che “il riconosceva il pieno possesso e la proprietà dell'area in capo al CP_1 dante causa di ”, nel successivo motivo n.6, in maniera del tutto contraddittoria Parte_1
con i primi motivi, ma coerente con la decisione che pur contesta in toto, afferma invece che “i condomini hanno comunque sempre esercitato l'attività descritta in ricorso ossia il libero e comodo utilizzo dell'area” e che “i paletti non impediscono l'accesso ai condomini”.
Nell'argomentazione a sostegno del motivo n.6, inoltre, l'appellante afferma che “l'esigenza del transito è sempre stata soddisfatta e comunque mai ostacolata dal , la cui Pt_1 recinzione non è mai stata di ostacolo al transito dei veicoli” e che “i paletti non impedivano in alcun modo la manovra di accesso alle autorimesse del ” così ad un tempo CP_1
evidenziando quale era l'uso che i condomini facevano dell'area di cui trattasi, e quindi l'oggetto della tutela possessoria dagli stessi invocata e riconosciuta dal tribunale, e l'attività posta in essere dal in cui si è concretizzato lo spoglio denunciato dal e Pt_1 CP_1
smentendo tutti i motivi di gravame con i quali si sollevano doglianze incompatibili con quanto dallo stesso appellante riconosciuto e sopra riportato, così come tutti quelli afferenti al preteso travisamento, da parte del primo Giudice, delle risultanze istruttorie rispetto alla causa petendi
e alla tutela invocata e riconosciuta, scaturendo le prove di cui contesta l'esistenza o l'errata valutazione, proprio (e anche) dalle affermazioni sopra riportate.
Quanto ai motivi n.5 e n.8, afferenti alla interpretazione delle dichiarazioni del teste e CP_2
della parte (Amm.re del appellato) e alla lamentata contraddittorietà delle CP_4 CP_1
stesse dalla quale scaturirebbe l'inattendibilità delle loro affermazioni, invece tenute in considerazione dal Tribunale, la Corte rileva che le dette deposizioni sono invece coerenti con le affermazioni dello stesso appellante sopra specificatamente richiamate, che Pt_1
confermano l'uso dell'area da parte dei condomini, così come da parte di altre persone non appartenenti a detto Condominio.
9.3 Con il settimo motivo, l'appellante contesta l'irregolarità della Ctu per violazioni procedurali, consistite nel non aver tempestivamente avvertito la parte del sopralluogo, e per carenze tecniche, per non aver misurato l'area oggetto del denunciato spoglio.
Entrambi i profili in cui è articolato il motivo in esame non sono fondati.
Quanto al primo aspetto, risulta che la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali sia pervenuta al procuratore costituito del resistente il giorno prima dell'inizio delle stesse e che comunque la parte appellante abbia avuto un termine, specificatamente richiesto, per l'esame della Ctu (cfr. verbale di udienza del 05.04.2006), cosicchè le violazioni procedurali
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pag. 6 denunciate, ove mai sussistenti, non hanno comunque leso il diritto di replica e di difesa della parte, risultando così del tutto irrilevanti.
Con riferimento alle carenze della relazione, ed in specie alla mancata misurazione dell'area, la
Corte osserva che le stesse non hanno inficiato la completezza ed esaustività della relazione, atteso che l'area de qua, seppur non misurata, è stata adeguatamente identificata e delimitata nella planimetria allegata alla relazione, come rilevato dal primo giudice.
9.4 Anche il nono ed ultimo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la subita condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio è infondato non potendosi, nella fattispecie, ritenere sussistenti “giusti motivi”, secondo la formulazione dell'art.92 cpc vigente all'epoca della proposizione del giudizio e applicabile ratione temporis, per compensare le spese del giudizio in caso di soccombenza integrale di una delle parti, quelli indicati dall'appellante ovvero la necessità di resistere alla domanda, per genericità della stessa, atteso che dalle stesse prima difese del risulta evidente che era chiaro che si trattava di Pt_1
azione possessoria per spoglio con richiesta di reintegra nel possesso. Ugualmente non sussistono i presupposti per la compensazione, neanche in riferimento all'indicato mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in quanto, come sopra specificato, la giurisprudenza non era affatto univoca in merito alla fattispecie di cui trattavasi.
10. In ragione della sua integrale soccombenza, confermata in questa sede, il sig.
va condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello, come liquidate in Pt_1
dispositivo secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. n.
147 del 13/08/2022, in relazione allo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n.667/2016 così decide:
a. rigetta l'appello;
b. condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in Parte_1
favore del in persona del suo amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, complessivamente determinate in €. 4.996,00, oltre rimborso forfettario nella misura dovuta, iva e cap come per legge.
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pag. 7 c. dichiara l'obbligo dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dell'art.13 comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 01 Luglio 2025
Il Giudice Ausiliario, relatore Il Presidente
Avv. Fabrizio Nastri Dott. Pasquale Cristiano
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