Art. 406.
(Interruzione del viaggio del passeggero).
Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.
(Interruzione del viaggio del passeggero).
Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
Se il viaggio e' interrotto per fatto del passeggero, questi deve altresi', per la residua durata del viaggio, il prezzo di passaggio netto.