Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/03/2026, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00228/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00909/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 909 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IP VI, in proprio e nella qualità di mandatario della costituenda Società con NE VI, IA VI, RT VE e CO ET, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donato Val di Comino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Fabiano Cedrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
DI EN, Gi.Ma. Ristoro Montano S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- della deliberazione della Giunta Comunale di San Donato Val di Comino n. 93 del 21 agosto 2025, pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 2 settembre 2025, avente per oggetto «Alienazione Duca D'Aosta. Annullamento in autotutela della deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 20.09.2023», notificata al ricorrente l'11 settembre 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi inclusi la richiesta del Sindaco prot. n. 3077 del 9 maggio 2025, la relazione del Segretario Generale prot. n. 4056 del 13 giugno 2025 e la nota ANAC richiamata nel provvedimento;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 dicembre 2025
- della determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica e Lavori Pubblici dello stesso Comune n. 180 del 3 settembre 2025, avente per oggetto «determina di annullamento d’ufficio in autotutela, ex art. 21 nonies, comma 1, l. 241/1990 del bando lotto unico Duca d’Aosta località Castelluccio e della proposta di aggiudicazione», non notificata al ricorrente e conosciuta solo a seguito del relativo deposito in giudizio effettuato dall’Amministrazione resistente in data 28 novembre 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Val di Comino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 la dott.ssa NU AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato e depositato il 6 novembre 2025, il Sig. IP VI, nelle qualità indicate, espone che:
- il Comune di San Donato Val di Comino - avendo approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, includendovi l’immobile denominato “Duca d’Aosta” - con deliberazione della Giunta n. 77 del 20 settembre 2023 disponeva la rettifica del prezzo da porre a base d’asta precedentemente individuato, il quale veniva, quindi, fissato nella somma di euro 121.000,00, e dava mandato al Responsabile del Servizio Edilizia, Lavori Pubblici e Patrimonio di attivare le procedure necessarie all’alienazione dello stesso immobile;
- il Responsabile del Servizio Tecnico, con determinazione a contrarre n. 190 del 20 settembre 2023, approvava quindi l’avviso d’asta pubblica, ivi disponendo che la scelta dell’acquirente sarebbe avvenuta « secondo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa » ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016, tramite l’attribuzione di un punteggio massimo di 80/100 per l’offerta tecnica e 20/100 per l’offerta economica; veniva, poi, emanato il bando di gara (prot. n. 6315 del 22 settembre 2023) che, pur richiamando all’art. 5 il metodo delle « offerte segrete in aumento » di cui all’art. 73, lett. c), del R.D. n. 827/1924, dettagliava all’art. 7 le modalità di presentazione di un’offerta tecnica e di un’offerta economica separate e, nella tabella dei criteri di valutazione, specificava i punteggi da attribuire agli elementi qualitativi del progetto;
- partecipava alla gara così indetta, in rappresentanza di una costituenda società con « giovani soggetti portatori di diverse professionalità multidisciplinari, che si integreranno vicendevolmente » come previsto dal bando;
- all’esito delle operazioni di gara la propria offerta risultava prima nella graduatoria finale, avendo riportato un punteggio totale di 97,682 (di cui 78,80 per l’offerta tecnica e 18,882 per quella economica), l’offerta presentata dal concorrente DI EN riportava, invece, 97,300 punti (77,30 per il punteggio economico e 20,000 per quello economico), classificandosi quindi al secondo posto; la GI.MA. Ristoro Montano S.r.l., infine, si classificava al terzo posto, avendo ottenuto un punteggio tecnico 65,30 e un punteggio economico 19,023, per un totale di 84,323 punti;
- nell’ambito della seduta pubblica n. 3 del 28 giugno 2024 la Commissione proponeva, quindi, l’aggiudicazione in proprio favore; tale proposta veniva fatta propria dal Responsabile del Servizio Tecnico tramite adozione della determinazione del n. 190 del 23 agosto 2024, con la quale venivano approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione provvisoria;
- con nota prot. n. 3077 del 9 maggio 2025 il Sindaco chiedeva, tuttavia, al Segretario Comunale di esaminare e approfondire “ogni eventuale criticità” del procedimento citato e di rendere, in proposito, il proprio parere;
- il Segretario Generale provvedeva nel senso richiesto con atto prot. n. 4056 del 13 giugno 2025, rilevando alcuni vizi che avrebbero, a suo avviso, inficiato il procedimento, tra cui, in particolare, l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a un contratto attivo di vendita immobiliare che avrebbe dovuto, invece, essere aggiudicato esclusivamente sulla base del prezzo più alto offerto, ai sensi del R.D. n. 827/1924;
- con la delibera impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio, la Giunta Comunale, condividendo il parere reso dal Segretario nonché richiamando un parere dell’ANAC, disponeva, quindi, l’annullamento d’ufficio dell’intera procedura di gara, ritenendola affetta dai vizi indicati.
2. Di tale provvedimento il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I - « violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione » in ragione del mancato coinvolgimento nel procedimento di autotutela, nell’ambito del quale il ricorrente avrebbe, eventualmente, potuto adeguare la propria offerta alle richieste dell’Amministrazione;
II - « violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 - incompetenza e violazione del principio del contrarius actus - eccesso di potere per contraddittorietà interna e con altri atti della medesima Amministrazione - eccesso di potere per sviamento »; l’atto che avrebbe concretamente definito le regole della procedura di gara, introducendo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe, in realtà la determinazione a contrarre n. 190 del 20 settembre 2023, adottata dal Responsabile del Servizio Tecnico, mentre la deliberazione della Giunta n. 77/2023 avrebbe natura di mero atto di indirizzo; l’atto viziato dovrebbe quindi, se mai, essere individuato nella citata determinazione così che il potere di annullamento in autotutela avrebbe dovuto essere esercitato dal medesimo organo (cioè il Responsabile del Servizio Tecnico) che aveva adottato l’atto asseritamente viziato, e non dalla Giunta Comunale; per altro verso non sarebbe stato rispettato, nonostante quanto in proposito testualmente affermato dal provvedimento, il termine di 12 mesi dall’emanazione del provvedimento oggetto di ritiro, essendo stata la delibera di Giunta annullata emanata il 20 settembre 2023, ovvero circa 24 mesi dopo l’adozione dell’atto impugnato;
III - « violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990, dell’art. 73 del R.D. n. 827/1924 e degli artt. 1, 2, 3 e 13 del d.lgs. n. 36/2023 - eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta e violazione del principio di legittimo affidamento », in quanto il provvedimento di annullamento d’ufficio impugnato si fonderebbe sull’erroneo presupposto che l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a un contratto attivo di vendita immobiliare sarebbe tout court illegittima, ma si tratterebbe di un’interpretazione formalistica e restrittiva delle norme, che non terrebbe conto della discrezionalità amministrativa e dei principi che governano l’azione pubblica; l’art. 13 del codice dei contratti pubblici prevede infatti, al comma 5, che l’affidamento dei contratti esclusi debba comunque avvenire « tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del codice », tra cui il principio del risultato; pertanto la scelta del criterio di aggiudicazione rientrerebbe nell’ampia discrezionalità della Stazione Appaltante e sarebbe sindacabile solo se manifestamente illogica o irragionevole; nel caso di specie, la scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe stato pienamente giustificato dalla natura dell’immobile (di pregio, soggetto a vincolo paesaggistico, necessitante quindi di un intervento di valorizzazione qualitativamente elevato, tanto che il ricorrente avrebbe anche assunto in carico l’onere di sanare ovvero eliminare l’abuso edilizio, aspetto qualificante dell’offerta); l’incongruenza, interna al bando di gara, che menzionava sia il criterio del prezzo più alto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarebbe, quindi, un errore imputabile esclusivamente all’Amministrazione che, tuttavia, non avrebbe inficiato lo svolgimento della procedura, avvenuto in modo trasparente e coerente;
IV - « violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 - difetto di motivazione » mancando, nel provvedimento, qualsiasi cenno alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale diverso dal mero ripristino della legalità asseritamente violata e non essendo stato tenuto in alcun conto l’interesse dall’aggiudicatario all’acquisizione dell’immobile ed alla realizzazione del progetto per il quale da due anni avrebbe accantonato ingentissime risorse economiche.
3. Nel giudizio così introdotto si è costituito in resistenza il Comune di San Donato Val di Comino il quale ha eccepito:
- l’inammissibilità del ricorso in ragione del difetto di legittimazione attiva del ricorrente in quanto lo stesso non sarebbe munito di valida procura per rappresentare in giudizio i sig.ri NE VI, IA VI, RT VE e CO ET, componenti la costituenda società che ha partecipato alla procedura, nonché in ragione della carenza di alcuni requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura;
- l’infondatezza dei motivi nel merito in quanto, anche qualora parte ricorrente avesse preso parte al procedimento, non avrebbe potuto sanare le incongruenze rilevate e poste a fondamento del disposto annullamento, nonché in ragione dell’avvenuta emanazione, da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, della determinazione n. 180 del 3 settembre 2025 recante l’annullamento delle proprie determinazioni recanti l’approvazione dell’avviso d’asta pubblica e della proposta di aggiudicazione.
4. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare spiegata in ricorso, è stato dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., della sussistenza di un possibile profilo di irricevibilità derivante dall’applicazione, al caso di specie, del c.d. “rito appalti” e dalla conseguente irricevibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 120 c.p.a.
4.1. A seguito di rinuncia alla domanda cautelare, è stata fissata, per la discussione del merito, la pubblica udienza del 25 febbraio 2026.
5. Con atto notificato il 27 dicembre 2025 e depositato il 29 dicembre successivo parte ricorrente ha proposto motivi aggiunti, a valere anche quale ricorso autonomo, per ottenere l’annullamento della sopra citata determinazione del Responsabile del Settore Area Tecnica e Lavori Pubblici del Comune resistente n. 180 del 3 settembre 2025, non notificata e conosciuta solo a seguito del relativo deposito in giudizio effettuato dal Comune di San Donato Val di Cimino in data 28 novembre 2025, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Con tale provvedimento è stato disposto l’annullamento d’ufficio, in sede di autotutela, ex art. 21- nonies , comma 1, della legge 241/1990, sia della Determinazione n. 190 del 20 settembre 2023, di approvazione dell’avviso d’asta pubblica, sia della Determinazione n. 190 del 23 agosto 2024, recante l’approvazione del verbale di gara e della proposta di aggiudicazione.
6. Questi i motivi di censura veicolati avverso tale provvedimento:
I - « violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione », in ragione della mancata comunicazione di avvio del procedimento alla quale il ricorrente aveva diritto, in qualità di aggiudicatario e quindi titolare di una posizione giuridica qualificata e differenziata, meritevole della massima tutela; qualora ammesso a partecipare al procedimento avrebbe peraltro potuto adeguare la propria offerta a quella più elevata presentata dal secondo classificato;
II - « violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta e violazione del principio di legittimo affidamento », essendo stato il provvedimento adottato oltre il termine di 12 mesi prescritto per il ritiro dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, quali sarebbero quelli annullati atteso che, al di là del nomen usato dall’Amministrazione, l’aggiudicazione della procedura disposta in favore del ricorrente avrebbe natura definitiva;
III - « violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 - difetto di motivazione » non avendo l’Amministrazione fornito, a supporto del provvedimento, alcuna motivazione, se non l’insufficiente riferimento al ripristino della legalità violata, in merito alla sussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
6.1. Parte ricorrente ha, peraltro, precisato che i motivi aggiunti, siccome notificati anche presso il domicilio reale del Comune intimato, oltre che aventi ad oggetto un provvedimento distinto rispetto a quello impugnato con l’atto introduttivo del giudizio, ben possono valere come ricorso autonomo, esente da eventuali profili di irricevibilità in quanto notificato nel termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, acquisita a seguito del deposito in giudizio, in data 28 novembre 2025, del provvedimento che ne costituisce oggetto.
7. In vista della discussione del merito le parti hanno scambiato memorie e repliche ai sensi dell’art. 73 c.p.a.; all’udienza indicata la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
8. Deve, in via preliminare, essere confermato l’assoggettamento dell’odierna controversia al rito di cui all’art. 120 c.p.a.
8.1. Il Collegio è consapevole che il rito speciale di cui agli artt. 120 e ss. c.p.a. si applica alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture e non anche a quelle aventi ad oggetto l’alienazione di beni, ma ciò che rileva nella presente controversia è la procedura scelta dall’Amministrazione comunale per l’affidamento di un contratto attivo avente ad oggetto un bene pubblico, atteso che l’applicazione della norma in questione non dipende dalla qualificazione giuridica “attiva” o “passiva” del contratto da affidare, ma dalla predisposizione, a monte, di un procedimento amministrativo di tipo concorsuale.
A tale proposito occorre, infatti, rilevare che la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 190 del 20 settembre 2023 («determinazione a contrarre e approvazione dell’avviso di asta pubblica») si fonda sul d.lgs. 50/2016, del quale vengono testualmente richiamati gli art. 32 e 95, quest’ultimo con particolare riferimento al criterio di aggiudicazione individuato, cioè quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
8.1. Pertanto, nonostante la procedura sia poi, nel concreto, stata posta in essere attraverso una sorta di “contaminazione” tra il R.D. 827/1923 e il codice appalti - tanto è vero che proprio l’acclarata “confusione” tra i due sistemi normativi costituisce l’elemento principale della ravvisata illegittimità della procedura posta a fondamento del disposto annullamento d’ufficio della stessa – la stessa rientra tra quelle cui deve applicarsi il rito di cui all’art. 120 c.p.a.
Deve, peraltro, aversi riguardo anche alla causa petendi , che nel caso di specie è rappresentata proprio dall’affermazione della corretta applicazione della normativa di cui al codice appalti.
8.2. A ciò consegue che il ricorso introduttivo, notificato e depositato in data 6 novembre 2025, successivamente al decorso del termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato, adottato il 21 agosto 2025 e notificato al ricorrente in data 11 settembre 2025, è irricevibile.
8.3. Deve, invece, ritenersi tempestivamente proposto il ricorso per motivi aggiunti il quale, come invocato da parte ricorrente, siccome diretto avverso un distinto provvedimento, dotato di una propria efficacia lesiva e fondato su autonome censure, nonché in quanto notificato all’Amministrazione resistente anche presso il domicilio reale, ben può valere quale ricorso autonomo, che si procede quindi ad esaminare.
9. Occorre, prima di passare al merito delle censure veicolate, in primo luogo scrutinare l’eccezione preliminare formulata dal Comune resistente in ordine all’affermato difetto di legittimazione della parte ricorrente, dallo stesso reiterata in sede di memoria conclusionale e riferita anche ai motivi aggiunti, fondata sul fatto che il Sig. VI non sarebbe munito dei poteri necessari a rappresentare in giudizio anche i Sig.ri NE VI, IA VI, RT VE e CO ET, atteso che la procura notarile del 23 ottobre 2023, in forza della quale egli ha presentato la domanda di partecipazione alla procedura per cui è causa non prevederebbe, tra i poteri a lui attribuiti, quello di agire in giudizio in rappresentanza anche di tali soggetti; la difesa comunale eccepisce, inoltre, che i ricorrenti non avrebbero, comunque, potuto partecipare alla procedura in quanto la procura speciale notarile sarebbe stata conferita al mandatario/procuratore IP VI solo in data 23 ottobre 2023, ovvero l’ultimo giorno di pubblicazione del bando il quale ammetteva la candidatura di imprese giovanili anche in fase di costituzione, purché ciò fosse dimostrabile alla data di pubblicazione del bando.
9.1. L’eccezione non può essere accolta.
9.2. Rileva, in proposito, il Collegio che la procura speciale del 23 ottobre 2023, presente in atti, attribuisce al Sig. VI il potere di porre in essere, oltre alle attività necessarie alla partecipazione alla procedura, anche « ogni altro adempimento derivante e connesso all’aggiudicazione » e, più in generale, di « fare quanto utile e necessario, anche se qui non specificatamente menzionato, per espletamento del presente mandato senza che si possa da chicchessia opporre difetto o imprecisione di poteri »; deve, quindi, ritenersi condivisibile la prospettazione di parte ricorrente secondo cui, essendo la finalità del mandato rappresentata dall’acquisizione dell’immobile, l’impugnazione degli atti di annullamento in autotutela che ne impediscono la realizzazione va intesa quale attività connessa all’aggiudicazione, utile e necessaria per l’espletamento del mandato, compresa, quindi, negli ampi poteri rappresentativi conferiti al ricorrente.
9.3. Inoltre, e per altro verso, deve considerarsi che il ricorso sarebbe stato ammissibile anche qualora validamente introdotto nell’interesse del solo Sig. VI – che non a caso dichiara di agire in giudizio anche in proprio – così che l’eccezione non potrebbe, comunque, essere accolta.
9.4. Parimenti non meritevole di condivisione è l’ulteriore rilievo formulato da parte resistente con riferimento alla asserita mancanza dei presupposti per la partecipazione alla procedura in ragione della data di rilascio della procura, posto che la candidatura proposta dai ricorrenti è stata pacificamente ammessa alla procedura e nella stessa sottoposta a valutazione senza alcun riferimento alla questione dell’inidoneità della procura, che il Comune resistente inammissibilmente solleva solo in giudizio.
10. Esaurita la trattazione delle questioni preliminari, può procedersi all’esame delle censure veicolate con i motivi aggiunti.
10.1. Esse – che il Collegio reputa di scrutinare congiuntamente, in quanto strettamente interdipendenti - non sono fondate e non possono, pertanto, essere condivise.
10.2. Occorre, in proposito, premettere che, all’esito delle operazioni di gara svolte dalla Commissione giudicatrice, l’offerta presentata dal Sig. VI è risultata prima nella graduatoria conclusiva della procedura, così che nei confronti della stessa è stata formulata una “proposta di aggiudicazione”, con contestuale trasmissione degli atti al RUP per la predisposizione dei controlli finalizzati stipula del contratto.
10.3. Successivamente, con determinazione n. 190 del 23 agosto 2024, il Responsabile del Settore ha approvato i verbali delle operazioni di gara e formalizzato l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’odierno ricorrente, dando espressamente atto che « si procederà alla successiva aggiudicazione definitiva dell’immobile in argomento mediante adozione di apposita determinazione di aggiudicazione definitiva da parte del Dirigente del competente Servizio Patrimonio del Comune di San Donato Val di Comino ».
10.4. Non risulta, però, che tale provvedimento di aggiudicazione definitiva sia mai intervenuto così che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente, l’atto emanato in proprio favore, costituente oggetto di annullamento in autotutela da parte del provvedimento impugnato tramite i motivi aggiunti all’esame, ha esclusivamente natura di aggiudicazione provvisoria.
10.5. Deve, in proposito, essere richiamata la costante affermazione della giurisprudenza – che non sia ha motivo per disattendere – secondo cui, avendo l’aggiudicazione provvisoria natura endoprocedimentale, il relativo annullamento d’ufficio non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento e neppure necessita di una particolare ed aggravata motivazione che dia conto della sussistenza di tutti gli elementi previsti dall’art. 21- nonies della L. 241/1990 , non essendo il potere esercitato qualificabile alla stregua di autotutela in senso proprio, sì da richiedere un raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, così che nemmeno è prospettabile alcun affidamento del destinatario (in termini, tra le tante, Cons. di Stato sez. III, 31 marzo 2021, n. 2707, e i precedenti ivi richiamati).
10.6. La riferita inapplicabilità delle disposizioni dettate in materia di annullamento d’ufficio si riverbera anche sull’elemento del rispetto del c.d. “termine ragionevole”; non potendosi, infatti, ritenere l’aggiudicazione provvisoria un provvedimento attributivo di vantaggi economici deve ritenersi che il termine in questione non avesse ancora iniziato il proprio decorso, con conseguente infondatezza anche delle censure in proposito veicolate.
10.7. La natura provvisoria dell’aggiudicazione destituisce, quindi, di fondamento tutte le censure inerenti il mancato rispetto delle disposizioni e dei principi dettati dalla l. 241/1990 in punto di annullamento d’ufficio.
10.8. Per altro verso, non possono essere condivise neppure le doglianze spiegate avverso la motivazione dell’atto di annullamento e l’istruttoria posta a fondamento dello stesso, sia in quanto, come sopra riferito, la natura del provvedimento annullato non richiedeva un particolare onere motivazionale, sia in quanto non sarebbe stato comunque ammissibile l’ipotizzato adeguamento dell’offerta presentata dal ricorrente, ponendosi un’eventuale modificazione postuma della stessa in frontale contrasto con il principio di par condicio tra i concorrenti che permea ogni procedura competitiva posta in essere dalla Pubblica Amministrazione.
11. In ragione delle superiori considerazioni, ferma la già rilevata irricevibilità del ricorso introduttivo, i motivi aggiunti devono essere respinti, non potendo essere condivise le censure ivi veicolate avverso il provvedimento impugnato.
11. La particolarità della vicenda determina, non di meno, la ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara irricevibile il ricorso introduttivo;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO SC, Presidente
Francesca Romano, Consigliere
NU AI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NU AI | DO SC |
IL SEGRETARIO