TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 3994/2024 avente ad oggetto: assegno-pensione ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura a margine del ricorso per a.t.p., dagli avv.ti
Franco Delnero e Angela Leuzzi, presso il cui studio in Trani, alla via
S. Gervasio n. 6, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 26 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 21.05.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2 2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
La ricorrente ha chiesto il riconoscimento del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 1118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che la ricorrente non versi in una condizione clinica tale da ridurre la capacità lavorativa nei termini appena indicati che la renda invalida sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta.
In particolare, il consulente d'ufficio, dott.ssa Persona_1 specializzata in psichiatria, ha premesso che il ricorrente è affetto da “Ritardo mentale di grado moderato, esiti di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare in TAO, obesità moderata”.
Sulla base di ciò ha poi osservato che “Alla visita medico legale effettuata dalla sottoscritta si è presentato affetto da obesità di II classe (BMI 36.2) lucido, collaborante, orientato nello spazio e nel tempo con buona cap1cità di attenzione e buona capacità di critica e di giudizio, lieve rallentamento ideativo, eloquio congruo, non disturbi dispercettivi, non disturbi del pensiero, eutimico;
Ha riferito di utilizzare mezzi informatici come PC , telefono cellulare, ed ha manifestato una buona la capacità di socializzazione e progettuale. Ha manifestato in corso di colloquio clinico la volontà di trovare un lavoro soddisfacente e concretamente, al momento, sta provvedendo ad inviare il proprio curriculum presso svariate ditte in attesa di una risposta. È stata effettuata la prova di lettura e di scrittura di un testo che non ha evidenziato rallentamenti o imprecisioni;
Si è evidenziata, invece, una certa difficoltà nella capacità di comprensione del testo ed un lieve discalculia;
Ho somministrato in corso di visita un MMSE ottenendo un punteggio di 23/30 indice di deficit di grado lieve. Anche i test grafici dell'albero e della figura umana non hanno mostrato alterazioni strutturali indice di importante deficit intellettivo, hanno
3 invece evidenziato alcuni problemi psicologici consistenti in immaturità affettiva, carenza di autostima, ansia da prestazione, inibizione con scarsa capacità di iniziativa e dipendenza dalle figure genitoriali. Inoltre eupnoico, cute rosea e ben idratata, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e saturazione dell'ossigeno nella norma, non segni di cianosi periferica, non edemi declivi;
Deambulazione e cambi posturali autonomi, non limitazioni funzionali a carico del tronco e degli arti superiori ed inferiori, non segni di infiammazione articolare. Non sono stati riferiti sintomi consistenti in disfagia, dispnea, febbre ricorrente o persistente. Pertanto, per quanto concerne l'obesità di II classe del ricorrente, essa per l'assenza di deficit funzionali, è da considerarsi priva di complicanze artrosiche;
La patologia
“sindrome degli anticorpi anti-fosfolipidi”, pur comportando un aumento del rischio di tromboembolie rispetto alla popolazione generale, è al momento in terapia preventiva anticoagulante ed è anch'essa priva di sintomatologia clinica e danni
d'organo e pertanto non prevede una percentuale di invalidità”.
Sulla base di ciò ha quindi concluso affermando che le condizioni da cui è affetto il ricorrente (“Ritardo mentale di grado lieve, esiti di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare in TAO, obesità di II classe senza complicanze artrosiche, sindrome degli anticorpi antifosfolipidi”), “determinano una situazione di invalidità nella misura del 67%”.
Le conclusioni raggiunte dalla consulente tecnica d'ufficio, non oggetto di contestazione dalle parti, sono pienamente condivisibili perché in linea con il quadro clinico della parte, come emerso dalla documentazione medica e dall'esame diretto della parte, e con i parametri medico-legali di riferimento.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali in favore dell' , CP_2 sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 3994/2024, come innanzi proposta, così provvede:
4 1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 26.02.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5