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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 26/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1271/2020 depositato il 11/05/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Squinzano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via M. L. King 22 73018 Squinzano LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1482/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 05/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920179007970172000 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n….70172000 per le tre cartelle n….59626000, n….83341000, n….81600000 – riferite a ICI e Tarsu dal 2006 al 2010 -la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce sez.1^, con sentenza n.975/2018 resa il 28.05.2019 e depositata il 5.09.2019, si esprimeva accogliendolo e compensando le spese.
Così decideva alla luce dell'art.3 co.7 DL 203/2005 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2005 che disponeva la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie dei
Comuni, fissando una data di scadenza più volte rinviata fino al 30.06.2017. In effetti, con determinazione del responsabile in data 30.04.2016 il Comune di Squinzano aggiudicava alla ditta Mediterranea Service la gestione delle entrate.
Presentava appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione precisando che la Delibera di Consiglio Comunale
n.89/2014, che aveva dato avvio al procedimento di affidamento a privati del servizio in parola, lasciava alla cessata concessionaria la riscossione dei ruoli in carico fino ad esaurimento delle partite iscritte e affidate.
La Determina Dirigenziale del 30.04.2016 era successiva all'iscrizione a ruolo ed alla stessa notifica delle cartelle in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di prime cure non può essere confermata.
La vicenda concerne la legittimazione ad agire per conto del Comune di Squinzano per i ruoli in questione: tale legittimazione esiste in funzione della documentazione in atti prodotta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, segnatamente la Delibera di Consiglio Comunale n.89/2014 e la Determina Dirigenziale del
30.04.2016.
Le cartelle e la successiva intimazione sono state emesse validamente dall'Agenzia delle Entrate per ruoli di sua competenza.
L'appello ha fondamento e il Collegio rileva la mancata riproposizione da parte della contribuente dei motivi assorbiti in primo grado. Sulla base di ciò l'intimazione è valida, ovvero correttamente emessa.
In funzione della necessità di affrontare in appello la questione della competenza dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per l'intimazione in questione, con la specifica disposizione del mutamento di gestore delle entrate del Comune ad eccezione di quelle per i quali si erano già formati i ruoli, esistono motivi di equità per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto dichiara validamente emesse l'intimazione di pagamento impugnata con le cartelle sottese.
Spese compensate il Presidente relatore
LA IG EU
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
GALIANO GIANMARCO, Giudice
VENNERI ANNA RITA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1271/2020 depositato il 11/05/2020
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Squinzano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via M. L. King 22 73018 Squinzano LE
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1482/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 1 e pubblicata il 05/09/2019
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05920179007970172000 I.C.I. a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno compare
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sul ricorso proposto da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n….70172000 per le tre cartelle n….59626000, n….83341000, n….81600000 – riferite a ICI e Tarsu dal 2006 al 2010 -la Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce sez.1^, con sentenza n.975/2018 resa il 28.05.2019 e depositata il 5.09.2019, si esprimeva accogliendolo e compensando le spese.
Così decideva alla luce dell'art.3 co.7 DL 203/2005 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2005 che disponeva la cessazione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie dei
Comuni, fissando una data di scadenza più volte rinviata fino al 30.06.2017. In effetti, con determinazione del responsabile in data 30.04.2016 il Comune di Squinzano aggiudicava alla ditta Mediterranea Service la gestione delle entrate.
Presentava appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione precisando che la Delibera di Consiglio Comunale
n.89/2014, che aveva dato avvio al procedimento di affidamento a privati del servizio in parola, lasciava alla cessata concessionaria la riscossione dei ruoli in carico fino ad esaurimento delle partite iscritte e affidate.
La Determina Dirigenziale del 30.04.2016 era successiva all'iscrizione a ruolo ed alla stessa notifica delle cartelle in questione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di prime cure non può essere confermata.
La vicenda concerne la legittimazione ad agire per conto del Comune di Squinzano per i ruoli in questione: tale legittimazione esiste in funzione della documentazione in atti prodotta dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, segnatamente la Delibera di Consiglio Comunale n.89/2014 e la Determina Dirigenziale del
30.04.2016.
Le cartelle e la successiva intimazione sono state emesse validamente dall'Agenzia delle Entrate per ruoli di sua competenza.
L'appello ha fondamento e il Collegio rileva la mancata riproposizione da parte della contribuente dei motivi assorbiti in primo grado. Sulla base di ciò l'intimazione è valida, ovvero correttamente emessa.
In funzione della necessità di affrontare in appello la questione della competenza dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione per l'intimazione in questione, con la specifica disposizione del mutamento di gestore delle entrate del Comune ad eccezione di quelle per i quali si erano già formati i ruoli, esistono motivi di equità per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e per l'effetto dichiara validamente emesse l'intimazione di pagamento impugnata con le cartelle sottese.
Spese compensate il Presidente relatore
LA IG EU