Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 09/12/2025, n. 8005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8005 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08005/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04835/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 4835 del 2022, proposto da:
MO IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Mascolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Casola di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento di accertamento di inottemperanza all'ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, nr. 14/2020 – prot. 4116 del 21/06/2022, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Oscar Staiano, notificato il 30/06/2022;
2) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi sia comunque posto in rapporto di correlazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casola di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025, il dott. LO IN;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;
FATTO
Il ricorrente, proprietario, in virtù di atto del 30/12/2003 per notar Pentangelo, Rep. 11836, di un fabbricato censito al catasto fabbricati al foglio 2, p.lla 2842, sub 1 – piano terra – e sub 2 – piano terra e primo (già p.lla 2118 del foglio 2 catasto terreni); premesso che il Comune asseriva d’aver provveduto alla notifica della ordinanza di demolizione e che, con verbale del 27 ottobre 2021, i vigili urbani avevano constatato la mancata ottemperanza alla predetta ordinanza di demolizione, rubricata al n. 14/2020; e che, facendo seguito a detto verbale di inottemperanza, il responsabile dell’area tecnica provvedeva, quindi, ad emettere l’atto impugnato, con cui si dichiarava accertata la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 14/2020 e conseguentemente l’avvenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile di cui sopra, e per l’effetto s’irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000,00 ingiungendone il pagamento entro e non oltre novanta giorni dalla data di notifica; impugnava tale atto, articolando le seguenti censure:
1) ECCESSO DI POTERE – VIOLAZIONE DI LEGGE ART. 7 L. 241/90 – ECCESSO DI POTERE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 7 L. 47/85. VIOLAZIONE DEL COMMA 4 BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/01: a) l’ordinanza di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo deve obbligatoriamente, a pena d’illegittimità, contenere l’indicazione puntuale dell’area di sedime e delle ulteriori aree da acquisire; ciò in quanto essa costituisce titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari e non può, quindi, prescindere dall’esatta individuazione delle particelle catastali; sicché “la mancata precisa individuazione dell’area da acquisire, essendo indicata solo la particella, ma non anche la porzione di questa”, inficiava il provvedimento impugnato; diversamente dalla demolizione, per quanto attiene all’acquisizione dell’immobile abusivo e della relativa aera di sedime, in misura che comunque non può essere superiore a 10 volte quella dell’abuso, occorre che l’ordinanza specifichi nel dettaglio la porzione del maggiore terreno che con il provvedimento si intende acquisire; nella specie, “né l’ordinanza di demolizione né l’ordinanza di acquisizione gravata riportano i suddetti dati, né risulta allegata, all’ordinanza stessa, una planimetria o altri atti che consentano l’identificazione esatta della aree interessate”; b) il disposto del comma 4-bis dell'art. 31, D.P.R. 380/2001 (che prevede l'irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione di abusi edilizi) non è applicabile in riferimento alle ingiunzioni di demolizione, notificate in data antecedente l'entrata in vigore della l. 11/11/2014, n. 164, che - in sede di conversione del D.L. 12/09/2014, n. 133 - ha aggiunto i commi 4-bis e ss. nell'art. 31, d.P.R. 380/2001; c) l'accertamento della inottemperanza all'ingiunzione di demolizione postula la stesura di un verbale di verifica dello stato dei luoghi da parte della Polizia municipale che ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente locale, e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni, attraverso un formale atto di accertamento; l’effetto acquisitivo discende non dalla mera sottoscrizione del verbale di inottemperanza da parte di “agenti di polizia municipale, incaricati della mera funzione di rilevazione di circostanze in fatto con efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate,” ma dalla circostanza che l'atto in questione “sia stato eventualmente sottoscritto anche dal Responsabile dell'UTC del Comune, presente anch'esso all'accertamento” (ovverosia da un organo investito di funzioni di amministrazione attiva e che, in precedenza, aveva sottoscritto l'ordinanza di demolizione di cui si era verificata l'ottemperanza); nel caso in esame, l'atto presupposto dell'acquisizione – ovvero il verbale di accertamento dell’inottemperanza – mancava della firma del responsabile dell'UTC;
2) VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALL'ART. 3 DELLA L. 689/1981 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 31, COMMA 4-BIS, D.P.R. 380/2001 CON RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA NORMA: a) nella specie, non risultava essere stata effettuata alcuna valutazione dell’entità delle violazioni commesse, al fine di correttamente indicare la sanzione pecuniaria applicata, in violazione del principio di proporzionalità; il Comune aveva irrogato la sanzione nella sua misura massima, così qualificando l’intervento abusivo come massimamente incidente sul territorio, per volumetria e superficie; b) inoltre, “a differenza del 2° comma dell’art. 31 (che menziona il proprietario ed il responsabile dell’abuso quali destinatari dell’ingiunzione demolitoria), il comma 4-bis non indica espressamente il destinatario della sanzione pecuniaria ivi prevista, da identificarsi, in via interpretativa, nel “responsabile” dell’abuso e non anche nel proprietario, la cui responsabilità può sorgere solo nel caso in cui sia anche responsabile dell’abuso ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione; nella specie “non vi sono elementi per ritenere il ricorrente responsabile dell’abuso e possessore del bene”; la sanzione pecuniaria di cui trattasi non poteva, pertanto, trovare applicazione nei confronti del proprietario, non responsabile dell’abuso e che non abbia il possesso del bene, per poter procedere alla demolizione; c) la sanzione in questione sarebbe stata comminata in violazione del principio di irretroattività, atteso che la stessa non si applicherebbe agli abusi commessi prima del settembre 2014, data di entrata in vigore della disposizione che tale sanzione ha introdotto nell’ordinamento;
3) VIOLAZIONE DEI CRITERI PER L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA EDILIZIA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI – ART. 31 COMMA 4BIS D.P.R. 380/01: nella specie non era stata effettuata alcuna valutazione dell’entità delle violazioni commesse al fine di correttamente indicare la sanzione pecuniaria applicata; non si comprendeva la ragione per cui l’Amministrazione avesse applicato il massimo della sanzione edittale (euro 20.000,00).
Si costituiva in giudizio il Comune di Casola di Napoli, con memoria di stile, depositando quindi scritto difensivo, in cui controdeduceva alle censure avversarie.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 5 dicembre 2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Gli abusi, contestati al ricorrente con l’ordinanza di demolizione, prot. n. 6033 del 27/08/2020, esibita in giudizio dal Comune di Casola e rimasta – per quanto è dato desumere dagli atti – inoppugnata (con conseguente suo definitivo consolidarsi), sono i seguenti: “Il manufatto oggetto di sopralluogo risulta già interessato da provvedimenti repressivi emessi dal responsabile dell’area tecnica (ordinanza di sospensione lavori n. 10/07 del 12/02/2007 e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 23/07 del 3/04/2007); durante il corso del sopralluogo è stato accertato che il sig. IN MO, come sopra generalizzato, non solo non ha ottemperato alla demolizione ordinata, bensì ha realizzato ulteriori abusi che hanno di fatto ampliato e modificato quanto accertato dall’ufficio tecnico fino alla data del 6/11/2007, così descritti nella relazione prot. n. 4566 del 25/06/2020 : ◦ Il locale a piano terra risulta inalterato nella forma, dimensioni e finiture, fatta esclusione per la presenza di tubature provenienti dal livello superiore. Quest’ultimo, che all’epoca dell’ultimo accertamento del 06/11/2007 era costituito da terrazzo coperto parzialmente da tettoia, è stato trasformato in locali a destinazione residenziale, mediante la tompagnatura lungo il perimetro delle tettoie già precedentemente accertate; ◦ La sopraelevazione già accertata nel precedente sopralluogo (“Realizzazione di una tettoia a parziale copertura del terrazzo, in sopraelevazione del locale posto a piano terra”) è stata lievemente ampliata e, altresì, oggetto di trasformazione tramite la realizzazione delle chiusure perimetrali che hanno portato ad una volumetria i cui interni, completi e rifiniti in ogni dettaglio (pavimenti, impianti, tinteggiatura, infissi, etc) oltre che arredati, risultano adibiti a cucina pranzo con annesso piccolo locale w.c. formanti quindi una nuova superficie residenziale. La residua parte, destinata a terrazzo, risulta essere stata completata con pavimentazione in gres per esterni, tinteggiatura alle pareti esterne, tende ombreggianti, etc; ◦ Inoltre, si segnala che è stato chiuso il vano di collegamento tra l’abitazione retrostante ed il manufatto di cui trattasi; ◦ La volumetria è stata realizzata mediante chiusure verticali effettuate lungo il perimetro della tettoia già accertata nel 2007 lievemente ampliata in superficie; ◦ La sopraelevazione, così come accertata, è costituita da un monolocale avente dimensioni planimetriche lorde pari m 9,00 x 4,50 circa, oltre ad un piccolo corpo avanzato sul lato Nord avente dimensioni m 2,70 x 3,70 circa con altezza lorda media pari a circa 2.75 m, il tutto sviluppante una superficie lorda pari a 50,49 mq ed una volumetria complessiva pari a 138,85 mc circa”.
Sulla scorta della – incontestata – notifica di detta ordinanza di demolizione, con verbale prot n. 7548 del 27.10.2021, la Polizia municipale ne accertava l’inottemperanza, e considerato che gli abusi erano ubicati in zona sottoposta a vincolo paesistico ambientale, con provvedimento n. 4116 del 21.06.2022 l’Area Tecnica del Comune di Casola conseguentemente faceva proprio il suddetto accertamento della polizia municipale e acquisiva gratuitamente al patrimonio comunale “l’immobile riportato in catasto fabbricati al foglio 2 p.lla 2842, sub 1 e sub 2”, nonché irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000,00.
Ciò posto, ed analizzando le doglianze di parte ricorrente, s’osserva che la prima – come precisato nella narrativa di cui sopra – prospetta, in realtà, tre profili diversi di dedotta illegittimità del provvedimento gravato.
Quanto a quello di cui alla lett. a), s’osserva che l’art. 31 comma 3 del T.U. Ed. prevede che: “Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita (…)”.
Sicché, nella specie, il Comune di Casola ha acquisito unicamente il bene immobile abusivo e la relativa area di sedime, idoneamente specificata con il corrispondente riferimento catastale, laddove non ha ritenuto di acquisire al patrimonio comunale “quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive” (che non può, in generale, superare il decuplo della superficie utile abusivamente costruita).
Ne discende che non è fondata la doglianza impingente nell’omessa specificazione, in dettaglio, della “porzione del maggiore terreno che con il provvedimento si intende acquisire”, laddove quanto all’area di sedime l’indicazione della particella catastale della stessa assolve in maniera sufficiente all’onere di specificazione suddetto, conformemente a T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 1/03/2019, n. 1158: “La dettagliata descrizione e precisa individuazione della superficie oggetto di acquisizione è richiesta laddove il Comune intenda acquisire non solo la res abusiva e la relativa area di sedime, ma anche la superficie ulteriore, non superiore al decuplo di quella occupata con l'immobile abusivo, necessaria a realizzare opere analoghe a quella abusivamente realizzata. Allorché, invece, l'acquisizione sia limitata, come nella fattispecie, all'immobile realizzato e alla relativa area di sedime, non occorre alcuna specificazione ulteriore, essendo siffatta contenuta acquisizione, un effetto automatico, stabilito ope legis, dell'ordinanza di demolizione . In base all'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380 del 2001, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime è un effetto automatico della mancata ottemperanza all'ordine di demolizione, non occorrendo pertanto alcuna specificazione. Pertanto, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto e l'individuazione della stessa può evincersi anche dalla descrizione degli interventi sanzionati, l'identificazione di un'area ulteriore da acquisire deve essere puntuale e giustificata dall'indicazione delle opere necessarie ai fini urbanistico - edilizi, destinate ad occupare l'intera zona di terreno che il Comune intende acquisire .”.
Del resto, non si comprende – quanto all’area di sedime – cosa parte ricorrente intenda, allorché deduce che, nella specie, difetterebbe “la mancata precisa individuazione dell’area da acquisire, essendo indicata solo la particella, ma non anche la porzione di questa”: l’effetto acquisitivo s’è prodotto, infatti, con riferimento all’intera particella indicata nel provvedimento impugnato, e non si vede quale “porzione” di essa dovesse essere, quindi, specificata dal Comune.
La censura di cui alla lett. b) è suggestiva, ma smentita dalla ricostruzione fattuale, premessa all’individuazione degli abusi contestati, contenuta nell’ordinanza di demolizione - ormai cristallizzatasi nella sua valenza lesiva - e richiamata per relationem, dal Comune, nell’ordinanza odiernamente gravata. Gli abusi ivi accertati, nel 2020, in particolare, costituivano prosecuzione ed ampliamento di altri, oggetto di precedenti provvedimenti sanzionatori del 2007 (“Il manufatto oggetto di sopralluogo risulta già interessato da provvedimenti repressivi emessi dal responsabile dell’area tecnica: ordinanza di sospensione lavori n. 10/07 del 12/02/2007 e ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 23/07 del 3/04/2007”). Ne consegue che di nessuna violazione del principio d’irretroattività delle sanzioni amministrative pecuniarie può seriamente predicarsi nella specie, essendo stati – detti ulteriori abusi, come sopra specificati – accertati nel 2020, nella piena vigenza delle norme sull’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 bis dell’art. 31 T.U.Ed., inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164.
La censura sub c), la quale postula che il verbale d’accertamento d’inottemperanza alla demolizione, redatto dalla Polizia municipale, dovesse essere sottoscritto anche dal responsabile dell’U.T.C., è priva di pregio. Per T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 7/02/2023, n. 879: “Il verbale di accertamento dell'inottemperanza a un'ingiunzione demolitoria ha valore di atto endoprocedimentale, strumentale alle successive determinazioni dell'ente comunale e ha efficacia meramente dichiarativa delle operazioni effettuate dalla Polizia Municipale, alla quale non è attribuita la competenza all'adozione di atti di amministrazione attiva, all'uopo occorrendo che la competente autorità amministrativa faccia proprio l'esito delle predette operazioni attraverso un formale atto di accertamento; ne discende che, in quanto tale, detto verbale non assume quella portata lesiva che sia in grado di attualizzare l'interesse alla tutela giurisdizionale, portata lesiva invece ravvisabile soltanto nell'atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale”.
Sicché nella specie correttamente, nel provvedimento impugnato, il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune, sulla scorta del verbale d’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione predetta, legittimamente redatto – in quanto atto infra-procedimentale avente natura accertativa – dalla sola Polizia municipale, uno actu ha dichiarato come accertata l’inottemperanza in questione ed ha conseguentemente acquisito gratuitamente al patrimonio comunale l’immobile abusivo e la correlativa area di sedime (così legittimamente dando vita allo “atto formale di accertamento ex art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001, con cui l'autorità amministrativa recepisce gli esiti dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale e forma il titolo ricognitivo idoneo all'acquisizione gratuita dell'immobile al patrimonio comunale”).
Il motivo di ricorso sub 2) della narrativa, del pari si bipartisce in due distinte censure; per quella di cui alla lett. a), essa è poi ribadita nel motivo di ricorso sub 3), e se ne tratterà infra.
Quanto a quella di cui alla lett. b), parte ricorrente assume che la sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 4 bis dell’art. 31 T.U.Ed., potrebbe essere irrogata soltanto nei confronti del “responsabile” dell’abuso, e non anche del “proprietario” dell’immobile abusivo, “la cui responsabilità può sorgere, solo nel caso in cui sia anche responsabile dell’abuso ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione”; mentre, nella specie, non vi sarebbero elementi “per ritenere il ricorrente responsabile dell’abuso e possessore del bene”.
La censura, anzitutto, postula che il ricorrente non sia “possessore” del bene: ma si tratta di affermazione, sfornita di alcuna prova (ricadente, all’evidenza, sul medesimo ricorrente, in base ai principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio). Il ricorrente è infatti intestatario (id est: proprietario) del “fabbricato innanzi descritto, edificato sul fondo riportato in Catasto Terreni con le indicazioni di foglio 2 p.lla 2118, intestato al sig. CE MO in virtù di compravendita del 30 dicembre 2003 con autentica di firme per Notaio Lucio Pentangelo, rep. n.11836, reg.to a Castellammare di Stabia il 19/01/2004 al n.16/II; il fabbricato risulta riportato, nello stato attuale, in Catasto Fabbricati con le indicazioni di foglio 2 p.lla 2842 sub 1 (piano terra) e foglio 2 p.lla 2842 sub 2 (piano terra e primo)”; tale – proprietario – è anche definito, del resto, in ricorso; quando, e come, il “proprietario” dell’immobile, ne abbia perduto “il possesso”, come affermato in ricorso, non è dato assolutamente saperlo.
Quanto, poi, alla tesi secondo cui solo “il responsabile” dell’abuso, e non anche “il proprietario” dell’immobile abusivo, potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria de qua, s’osserva che per T.A.R. Bari, (Puglia) sez. III, 23/01/2023, n. 154: “In ipotesi di abuso edilizio è illegittima la sanzione pecuniaria irrogata, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001, nei confronti del proprietario non responsabile dell'abuso. La responsabilità di quest'ultimo può sorgere solo nel caso in cui egli sia responsabile dell'abuso ovvero quando, avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione. La posizione del proprietario incolpevole non può, infatti, essere assimilata a quella del responsabile dell'abuso”.
Ne discende che, per sottrarsi all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria in oggetto, il ricorrente – indubbiamente “proprietario” dell’immobile abusivo – avrebbe dovuto provare di non avere “la disponibilità o il possesso del bene”, prova che – lo si ribadisce – non ha fornito. Pertanto, essendo egli stato, in qualità di proprietario, destinatario dell’ordinanza di demolizione, ed avendo lasciato che la stessa si consolidasse, legittimamente – una volta accertata l’inottemperanza a tale ordinanza di demolizione, da parte sua – il Comune gli ha irrogato la sanzione pecuniaria in questione.
Del resto, ancora più in radice, anche la presupposta asserzione, secondo la quale il ricorrente, nonché proprietario dell’immobile abusivo, non sarebbe, tuttavia, stato il “responsabile” dell’abuso, è rimasta del tutto indimostrata in giudizio.
Passando, infine, al motivo di ricorso sub 3), s’osserva che: “Il fabbricato interessato ricade parzialmente in zona A “Centro storico” e parzialmente in zona F3p “Verde attrezzato gioco sport – di progetto” del Piano Regolatore Generale approvato con Decreto P.A.P. n.385 del 02/05/2006 (artt. 19 e 24 N.T.A.) e in Zona Territoriale Città Consolidata di impianto originario del Piano Urbanistico Comunale adottato con Delibera del Commissario Prefettizio n.4 del 28/12/2018 e successiva Delibera del Commissario Straordinario n.30 del 26/04/2019 di recepimento delle osservazioni (art. 19 N.T.A.); l'intero territorio comunale è sottoposto alla tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. n.42/2004 e rientra nel PUT dell'Area Sorrentino-Amalfitana approvato con L.R. n. 35/87; l'intero territorio è sottoposto altresì ad interesse archeologico, a vincolo sismico nonché rientrante all'interno della perimetrazione P.S.A.I. Autorità di Bacino della Campania Centrale ”.
Orbene, ai sensi dell’art. 31 comma 4 bis T.U.Ed.: “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima ”. In ciò, dunque, risiede – ed è perfettamente comprensibile, per essere esplicitata, del resto, anche nel provvedimento gravato – la ragione dell’irrogazione della sanzione pecuniaria nel massimo edittale, senza che – a tale disposizione cogente – il Comune potesse derogare nella specie. Cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 24/03/2025, n. 5970: “L'inottemperanza all'ordine di demolizione comporta una sanzione massima in misura fissa di euro 20.000,00 in presenza di abusi edilizi su aree soggette a vincolo paesaggistico. Non ci sono, in questo caso, margini di discrezionalità per l'Amministrazione”.
Ne deriva, in conclusione, il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Casola di Napoli, di spese e compensi di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LO IN |
IL SEGRETARIO