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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione XIV riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. EF RD Presidente dott.ssa Fabio Miccio Giudice rel. dott. Claudio Tedeschi Giudice nel procedimento n. 1447-1/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da il Sig. (cf: ), nato a Parte_1 C.F._1
Roma il 25.06.1969 e ivi residente in [...], con l'assistenza dell'avv. Laura Fecchi e dell'OCC dell'ODCEC di Roma, in persona dei Gestori nominati la dott.ssa e il dott. Persona_1 Controparte_1
- Ricorrente -
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig.
con l'assistenza dell'avv. Laura Fecchi e dei Parte_1 CP_2
la dott.ssa e il dott.
[...] Persona_1 Controparte_1 vista la nota di deposito del 16.09.2025 con la quale il ricorrente ha integrato la documentazione allegata al ricorso, depositando, tra gli altri, la relazione ex art 269 comma 2 del CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27 co. 2 CCII;
rilevato che il ricorrente era titolare di n. 2 partite IVA - la n. , P.IVA_1 aperta nell'anno 21996 e chiusa in data 27.02.2002 e la n. 11320111005 aperta nell'anno 2011 e chiusa il 31.05.2022 – e che successivamente (a decorrere dal
1 giugno 2022), a seguito della vittoria di un concorso pubblico, è stato assunto contratto a tempo indeterminato dall'Università La Sapienza di Roma, dove attualmente ancora è impiegato, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 268 co. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” e deve altresì contenere
“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”, secondo cui
“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nelle persone dei Gestori nominati dott.ssa e dott. Persona_1
i quali hanno verificato la completezza ed attendibilità della Controparte_1 documentazione prodotta dal ricorrente ed hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi, allegata alla nota depositata il 16.09.2025); rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nei seguenti fattori:
• essazione dell'attività imprenditoriale (pizzeria) del sig. nel Parte_1
2013 a causa di una grave crisi economica, che ha generato perdite finanziarie e debiti, anche verso familiari;
• oncomitante separazione coniugale, la quale ha prodotto un impatto emotivo e finanziario significativo;
• ipendenza da gioco d'azzardo, sviluppata dal ricorrente in conseguenza delle gravi crisi personale e professionale subite;
rilevato che il Gestore della Crisi ha dedotto che l'indebitamento del ricorrente trae origine da fattori esterni alla volontà del ricorrente stesso, non prevedibili e a lui non imputabili, coincidenti con la crisi del settore economico di riferimento e con la patologia da cui lo stesso risulta affetto (“Dalla ricostruzione dei fatti come riportata dal Debitore e come sopra esposta, nonché dalla documentazione prodotta dal sig. insieme a tutto quanto acquisito dai Gestori, non si rilevano particolari Parte_1
2
c c
d mancanze di diligenza da parte del Debitore nell'assunzione dei debiti che non siano compatibili e riconducibili alle cause citate”: cfr. pag. 6 della relazione); rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;
rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. ammonta a complessivi Parte_1 euro 363.448,58, di cui:
- euro 17.593,60 a titolo di spese in prededuzione e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. [OCC Roma: € 9.071,60; Avv. Laura Fecchi (advisor): € 8.322,00; Imposta di registro: € 200,00];
- euro 241.862,53 quali crediti assistiti da ipoteca o privilegio [Mutuo ipotecario BPP: € 32.856,00; : € 149.806,84; : € 57.016,88; Controparte_3 CP_4
Comune di Roma (IMU): € 1.168,21; (bollo auto): € 913,45; Agenzia CP_5 delle Entrate: € 101,15];
- euro 103.992,45 quali debiti chirografari [IT genitore : € Persona_2
68.455,00; IT fratello (Massimo Giovannitti): € 10.899,24; Condominio immobile sito in via Morelli: € 935,51; Finanziamento Agos: € 22.663,00; Arch. : € 1.040,00]; Tes_1 rilevato che il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili:
1) proprietà superficiaria delle porzioni immobiliari censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1075, particella 2164:
- subb 10 e 66 graffati, via Domenico Morelli n. 149, edificio a1, interno 7c, piano t-1-2, zona 6, categoria a/7, classe 4, vani 5, superficie catastale totale mq 96, totale escluse aree scoperte mq 87, r.c. euro 748,86 (trattasi di appartamento); in relazione a tale terreno il Comune di Roma ha già adottato la delibera che autorizza alla trasformazione in piena proprietà del diritto di superficie;
- sub 122, via Domenico Morelli n. 147, edificio a1, interno 7c, piano s1, zona 6, categoria c/6, classe 12, mq. 24, superficie catastale totale 28, r.c. euro 96,69 (box auto).
Il valore di mercato dei suddetti beni ammonterebbe a complessivi euro 159.054,26 (v. parere depositato dal debitore);
2) quota di proprietà di 1/12 delle porzioni immobiliari censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 872, particella 454:
- sub 3, via Joyce n. 59, scala a, interno 3, piano s1-2-3, zona 6, categoria a/2, classe 7, vani 8, superficie catastale totale mq 151, totale escluse aree scoperte mq 139, r.c. euro 1.528,71 (appartamento);
3 - sub 38, via Joyce n. 51, edificio g, scala c, interno 2, piano 4, zona 6, categoria c/6, classe 14, mq. 23, r.c. euro 114,96 (box auto).
Il valore di mercato dei suddetti beni ammonterebbe a complessivi euro 22.826,87 (v. parere depositato dal debitore); rilevato che il ricorrente è altresì proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
1) automobile Peugeot 6DRHRH tg. CV007WH, immatricolata in data 14/04/2005;
2) motociclo Suzuki Motor Espana CD 1-1 (UH200) tg. DM13298 immatricolato in data 29/05/2009;
3) autocarro Renault JP0F05 tg. DB896WK immatricolato in data 17/07/2006; rilevato infine che il ricorrente è intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente:
- – C/C N. 4305; CP_6
- – C/C N. 8615, con un saldo al Controparte_7 complessivo al 5.6.2025 di euro 853,47;
rilevato che dal giugno 2022 il Sig. svolge l'attività di informatico Parte_1 presso l'Università la Sapienza di Roma, con un reddito annuo lordo pari a € 28.307,07 e un reddito annuo netto pari a € 22.883,80 e un reddito mensile lordo pari a circa € 2.358,92 [corrispondenti a circa € 1.900,00 netti/mese);
rilevato che il compenso lordo percepito dal ricorrente da porre a base quale reale risorsa reddituale mensile equivale ad € 2.358,92, da cui andrà scomputata la percentuale mensile di imposta applicata sul reddito;
rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto unicamente dal ricorrente medesimo;
rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 1.900,00, di cui € 760,00 per canone di locazione (la cui spesa diverrà necessaria a seguito della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore): ciò che determina, a parere del gestore, l'impossibilità per il debitore di destinare alla Procedura parte del suo reddito da lavoro dipendente “essendo interamente assorbito dalle sue spese di sussistenza incomprimibili”;
rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe unicamente dal valore di liquidazione dell'appartamento e box auto in via Domenico Morelli (Roma), stimato in € 127.243,00 (al netto dell'abbattimento del 20% rispetto al valore di mercato stimato in € 159.054,26, in quanto:
- le disponibilità liquide del sig. (€ 853,47) non sono disponibili per Parte_1 la procedura trattandosi di “somme minime e già pignorate”
4 - il valore della quota di proprietà (1/12) dell'appartamento e del box in via Joyce (Roma), stimato in € 22.826,87 non deve ritenersi incluso nel calcolo dell'attivo disponibile in ragione della liquidabilità e dei connessi costi di divisione giudiziale in caso di aggiudicazione;
- parimenti, i beni mobili registrati di cui il sig. è titolare non sono Parte_1 inclusi nel calcolo dell'attivo in ragione del loro scarso valore economico;
rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo una “valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda” e ritenendo
“che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore” (vds. pag. 22 della relazione citata); ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore, avendo il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio (la cui liquidazione è, quindi, in grado di offrire utilità ai creditori) e che ogni questione afferente sia la determinazione dell'assegno che le modalità della liquidazione sono estranee a questa fase di apertura della procedura;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. ; Parte_1
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
3) Nomina liquidatore l'OCC nelle persone dei Gestori nominati, la dott.ssa e il dott. Persona_1 Controparte_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
5 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
8) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.
Roma, 29/9/2025
Il Presidente
Dott. EF RD
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Noemi Martini, magistrato ordinario in tirocinio
6
Roma il 25.06.1969 e ivi residente in [...], con l'assistenza dell'avv. Laura Fecchi e dell'OCC dell'ODCEC di Roma, in persona dei Gestori nominati la dott.ssa e il dott. Persona_1 Controparte_1
- Ricorrente -
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata promosso dal Sig.
con l'assistenza dell'avv. Laura Fecchi e dei Parte_1 CP_2
la dott.ssa e il dott.
[...] Persona_1 Controparte_1 vista la nota di deposito del 16.09.2025 con la quale il ricorrente ha integrato la documentazione allegata al ricorso, depositando, tra gli altri, la relazione ex art 269 comma 2 del CCII;
ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27 co. 2 CCII;
rilevato che il ricorrente era titolare di n. 2 partite IVA - la n. , P.IVA_1 aperta nell'anno 21996 e chiusa in data 27.02.2002 e la n. 11320111005 aperta nell'anno 2011 e chiusa il 31.05.2022 – e che successivamente (a decorrere dal
1 giugno 2022), a seguito della vittoria di un concorso pubblico, è stato assunto contratto a tempo indeterminato dall'Università La Sapienza di Roma, dove attualmente ancora è impiegato, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 268 co. 1 CCII lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare “le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni” e deve altresì contenere
“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”, secondo cui
“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”; ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nelle persone dei Gestori nominati dott.ssa e dott. Persona_1
i quali hanno verificato la completezza ed attendibilità della Controparte_1 documentazione prodotta dal ricorrente ed hanno adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (vds. relazione del Gestore della Crisi, allegata alla nota depositata il 16.09.2025); rilevato che le cause dell'indebitamento sono individuate dal Gestore della Crisi nei seguenti fattori:
• essazione dell'attività imprenditoriale (pizzeria) del sig. nel Parte_1
2013 a causa di una grave crisi economica, che ha generato perdite finanziarie e debiti, anche verso familiari;
• oncomitante separazione coniugale, la quale ha prodotto un impatto emotivo e finanziario significativo;
• ipendenza da gioco d'azzardo, sviluppata dal ricorrente in conseguenza delle gravi crisi personale e professionale subite;
rilevato che il Gestore della Crisi ha dedotto che l'indebitamento del ricorrente trae origine da fattori esterni alla volontà del ricorrente stesso, non prevedibili e a lui non imputabili, coincidenti con la crisi del settore economico di riferimento e con la patologia da cui lo stesso risulta affetto (“Dalla ricostruzione dei fatti come riportata dal Debitore e come sopra esposta, nonché dalla documentazione prodotta dal sig. insieme a tutto quanto acquisito dai Gestori, non si rilevano particolari Parte_1
2
c c
d mancanze di diligenza da parte del Debitore nell'assunzione dei debiti che non siano compatibili e riconducibili alle cause citate”: cfr. pag. 6 della relazione); rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;
rilevato che il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
rilevato che l'esposizione debitoria del Sig. ammonta a complessivi Parte_1 euro 363.448,58, di cui:
- euro 17.593,60 a titolo di spese in prededuzione e privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. [OCC Roma: € 9.071,60; Avv. Laura Fecchi (advisor): € 8.322,00; Imposta di registro: € 200,00];
- euro 241.862,53 quali crediti assistiti da ipoteca o privilegio [Mutuo ipotecario BPP: € 32.856,00; : € 149.806,84; : € 57.016,88; Controparte_3 CP_4
Comune di Roma (IMU): € 1.168,21; (bollo auto): € 913,45; Agenzia CP_5 delle Entrate: € 101,15];
- euro 103.992,45 quali debiti chirografari [IT genitore : € Persona_2
68.455,00; IT fratello (Massimo Giovannitti): € 10.899,24; Condominio immobile sito in via Morelli: € 935,51; Finanziamento Agos: € 22.663,00; Arch. : € 1.040,00]; Tes_1 rilevato che il ricorrente è proprietario dei seguenti beni immobili:
1) proprietà superficiaria delle porzioni immobiliari censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 1075, particella 2164:
- subb 10 e 66 graffati, via Domenico Morelli n. 149, edificio a1, interno 7c, piano t-1-2, zona 6, categoria a/7, classe 4, vani 5, superficie catastale totale mq 96, totale escluse aree scoperte mq 87, r.c. euro 748,86 (trattasi di appartamento); in relazione a tale terreno il Comune di Roma ha già adottato la delibera che autorizza alla trasformazione in piena proprietà del diritto di superficie;
- sub 122, via Domenico Morelli n. 147, edificio a1, interno 7c, piano s1, zona 6, categoria c/6, classe 12, mq. 24, superficie catastale totale 28, r.c. euro 96,69 (box auto).
Il valore di mercato dei suddetti beni ammonterebbe a complessivi euro 159.054,26 (v. parere depositato dal debitore);
2) quota di proprietà di 1/12 delle porzioni immobiliari censite nel catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 872, particella 454:
- sub 3, via Joyce n. 59, scala a, interno 3, piano s1-2-3, zona 6, categoria a/2, classe 7, vani 8, superficie catastale totale mq 151, totale escluse aree scoperte mq 139, r.c. euro 1.528,71 (appartamento);
3 - sub 38, via Joyce n. 51, edificio g, scala c, interno 2, piano 4, zona 6, categoria c/6, classe 14, mq. 23, r.c. euro 114,96 (box auto).
Il valore di mercato dei suddetti beni ammonterebbe a complessivi euro 22.826,87 (v. parere depositato dal debitore); rilevato che il ricorrente è altresì proprietario dei seguenti beni mobili registrati:
1) automobile Peugeot 6DRHRH tg. CV007WH, immatricolata in data 14/04/2005;
2) motociclo Suzuki Motor Espana CD 1-1 (UH200) tg. DM13298 immatricolato in data 29/05/2009;
3) autocarro Renault JP0F05 tg. DB896WK immatricolato in data 17/07/2006; rilevato infine che il ricorrente è intestatario dei seguenti rapporti di conto corrente:
- – C/C N. 4305; CP_6
- – C/C N. 8615, con un saldo al Controparte_7 complessivo al 5.6.2025 di euro 853,47;
rilevato che dal giugno 2022 il Sig. svolge l'attività di informatico Parte_1 presso l'Università la Sapienza di Roma, con un reddito annuo lordo pari a € 28.307,07 e un reddito annuo netto pari a € 22.883,80 e un reddito mensile lordo pari a circa € 2.358,92 [corrispondenti a circa € 1.900,00 netti/mese);
rilevato che il compenso lordo percepito dal ricorrente da porre a base quale reale risorsa reddituale mensile equivale ad € 2.358,92, da cui andrà scomputata la percentuale mensile di imposta applicata sul reddito;
rilevato che il nucleo familiare del ricorrente è composto unicamente dal ricorrente medesimo;
rilevato che il ricorrente ha quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in complessivi € 1.900,00, di cui € 760,00 per canone di locazione (la cui spesa diverrà necessaria a seguito della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore): ciò che determina, a parere del gestore, l'impossibilità per il debitore di destinare alla Procedura parte del suo reddito da lavoro dipendente “essendo interamente assorbito dalle sue spese di sussistenza incomprimibili”;
rilevato che il gestore, nella propria relazione, ha attestato ai sensi di legge che l'attivo da distribuire ai creditori si ricaverebbe unicamente dal valore di liquidazione dell'appartamento e box auto in via Domenico Morelli (Roma), stimato in € 127.243,00 (al netto dell'abbattimento del 20% rispetto al valore di mercato stimato in € 159.054,26, in quanto:
- le disponibilità liquide del sig. (€ 853,47) non sono disponibili per Parte_1 la procedura trattandosi di “somme minime e già pignorate”
4 - il valore della quota di proprietà (1/12) dell'appartamento e del box in via Joyce (Roma), stimato in € 22.826,87 non deve ritenersi incluso nel calcolo dell'attivo disponibile in ragione della liquidabilità e dei connessi costi di divisione giudiziale in caso di aggiudicazione;
- parimenti, i beni mobili registrati di cui il sig. è titolare non sono Parte_1 inclusi nel calcolo dell'attivo in ragione del loro scarso valore economico;
rilevato che il Gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo una “valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda” e ritenendo
“che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore” (vds. pag. 22 della relazione citata); ritenuto che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore, avendo il debitore ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio (la cui liquidazione è, quindi, in grado di offrire utilità ai creditori) e che ogni questione afferente sia la determinazione dell'assegno che le modalità della liquidazione sono estranee a questa fase di apertura della procedura;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII
1) Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. ; Parte_1
2) Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;
3) Nomina liquidatore l'OCC nelle persone dei Gestori nominati, la dott.ssa e il dott. Persona_1 Controparte_1
4) Ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
5) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
5 6) Ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
8) dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 5 giorni dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati;
l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.
Roma, 29/9/2025
Il Presidente
Dott. EF RD
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Noemi Martini, magistrato ordinario in tirocinio
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