TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/11/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 527/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Leonardo
Trento per parte opponente e dall'avv. Marco Pesenti per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 527 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Trento;
C.F._2
- opponenti-
contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
- società opposta– Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 711/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.11.2021 e notificato il 19.1.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 711/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.11.2021
e notificato il 19.1.2022, con cui - su istanza di - era stato intimato il pagamento Controparte_1 della somma di € 25.765,41 (quanto allo ) ed € 4.175,95 (quanto alla ), oltre Pt_1 Parte_2 interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione ai tre contratti di finanziamento stipulati dallo con Findomestic e richiamati nel ricorso monitorio, rispetto Pt_1 ad uno dei quali la assunse le vesti di fideiussore. Parte_2
A tal fine hanno dedotto: 1) l'omessa specificazione degli importi finanziati, dei tassi di interessi convenuti, delle somme pagate, e delle caratteristiche della fideiussione prestata dalla predetta garante;
2) la mancata ricezione, da parte dello , degli importi de quibus;
3) la mancata Pt_1 prestazione, da parte della , della fideiussione;
4) la nullità della clausola relativa agli Parte_2 interessi.
Hanno, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) condannare la società opposta, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 15.7.2022 si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 [...] la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità Controparte_2
e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque, al pagamento in favore di Controparte_1
il Signor della somma di € 29.871,41 nonché il Signor
[...] Parte_1 Parte_1 solidamente alla Signora della somma di € 4.175,95, oltre interessi di mora da Parte_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - nell'eventualità in cui il Giudice non dovesse dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento avversario, la deducente società formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., dichiarando comunque di volersi avvalere della fideiussione al contratto di finanziamento n. 20013795571816 prodotta in sede monitoria (cfr. DOC. 8 fascicolo monitorio). Per l'effetto, si indicano quali scritture di comparazione le seguenti: (i) carta d'identità; (ii) procura alle liti avversaria;
(iii) saggio grafico.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal
D.M. 55/2014”.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo
Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas l'avvenuta stipula, tra lo e Findomestic, di un primo Pt_1 contratto di prestito personale in data 22.3.2018 (importo finanziato € 23.403,00), di una apertura di linea di credito con carta del 24.8.2017 (per € 3.000,00) ed, infine, di un contratto di prestito personale in data 30.1.2019 (importo finanziato € 4.100,00).
Nei relativi regolamenti negoziali sono analiticamente riportate tutte le necessarie indicazioni sulle condizioni ivi pattuite, incluso l'importo finanziato e gli interessi applicati, sicché infondata risulta la contestazione in parte qua avanzata dagli opponenti.
Per le stesse ragioni, priva di pregio risulta la doglianza afferente alla dedotta mancata indicazione del tasso di interesse.
3.1 Del pari infondata risulta la doglianza concernente l'asserita mancata ricezione degli importi di cui ai predetti contratti. In senso contrario a detta prospettazione depongono, infatti, non solo le inequivoche ed incontestate risultanze degli estratti conto prodotti dalla società opposta, ma anche la non secondaria circostanza che il soggetto richiedente ebbe a restituire parte delle somme finanziate.
3.2 Quanto, poi, al profilo con cui la opponente ha disconosciuto “espressamente la firma
“ ” che risulterebbe essere stata apposta sul contratti prodotti dalla opposta” Parte_2
(così si legge testualmente a pag. 2 dell'atto di citazione), ritiene questo Tribunale che detto disconoscimento sia inammissibile in quanto evidentemente generico e non specificamente riferito all'unico negozio giuridico riconducibile alla ovvero alla “lettera di fideiussione” datata Parte_2
30.1.2019, con la quale quest'ultima ebbe a costituirsi fideiussore per il sopra richiamato contratto di prestito personale stipulato in data 30.1.2019 dallo . Costituisce, infatti, ius receptum il Pt_1 principio secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi”
(Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, n. 1537).
3.3 Da ultimo, infondato giacché manifestamente generico risulta il motivo di opposizione con cui parte attrice ha lamentato che “…le clausole di tali contratti sono vessatorie e che sono stati applicati tassi di interessi e commissioni che possono essere definiti usurari”.
Quanto al profilo della vessatorietà non è dato sapere a quali specifiche clausole parte eccipiente intenda riferire detta censura, mentre la doglianza con cui è stata dedotta l'usurarietà dei tassi d'interesse risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo gli attori nemmeno dedotto - com'era di loro spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso in concreto applicato ed il tasso soglia di riferimento.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- gli odierni opponenti fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla loro obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dai medesimi proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 653, comma 1 c.p.c.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 527/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 527/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Leonardo
Trento per parte opponente e dall'avv. Marco Pesenti per parte opposta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. come da note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 527 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo Trento;
C.F._2
- opponenti-
contro
(C.F. - P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria (C.F. Controparte_2
– P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti;
- società opposta– Oggetto: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 711/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.11.2021 e notificato il 19.1.2022.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti in epigrafe hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 711/2021, emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 25.11.2021
e notificato il 19.1.2022, con cui - su istanza di - era stato intimato il pagamento Controparte_1 della somma di € 25.765,41 (quanto allo ) ed € 4.175,95 (quanto alla ), oltre Pt_1 Parte_2 interessi e spese della procedura, quale saldo debitorio maturato in relazione ai tre contratti di finanziamento stipulati dallo con Findomestic e richiamati nel ricorso monitorio, rispetto Pt_1 ad uno dei quali la assunse le vesti di fideiussore. Parte_2
A tal fine hanno dedotto: 1) l'omessa specificazione degli importi finanziati, dei tassi di interessi convenuti, delle somme pagate, e delle caratteristiche della fideiussione prestata dalla predetta garante;
2) la mancata ricezione, da parte dello , degli importi de quibus;
3) la mancata Pt_1 prestazione, da parte della , della fideiussione;
4) la nullità della clausola relativa agli Parte_2 interessi.
Hanno, quindi, concluso per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accogliere la spiegata opposizione e per l'effetto annullare o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto, siccome infondato per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) condannare la società opposta, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle spese e competenze del giudizio”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata per via telematica il 15.7.2022 si è costituita in giudizio la e per essa la mandataria Controparte_1 [...] la quale ha ribadito la fondatezza della pretesa creditoria e la piena legittimità Controparte_2
e correttezza del proprio operato, contestando in fatto ed in diritto - punto per punto - le avverse deduzioni e conclusioni, di cui ha invocato l'integrale rigetto, insistendo nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.; - concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata disciplinato dall'art. 5 del D.lgs. 28/2010. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque, al pagamento in favore di Controparte_1
il Signor della somma di € 29.871,41 nonché il Signor
[...] Parte_1 Parte_1 solidamente alla Signora della somma di € 4.175,95, oltre interessi di mora da Parte_2 calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. In via istruttoria: - con riserva di ulteriormente dedurre, argomentare e produrre, nei termini di cui all'art. 183, co. VI, nn. 1, 2 e 3, c.p.c., di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. - nell'eventualità in cui il Giudice non dovesse dichiarare l'inammissibilità del disconoscimento avversario, la deducente società formula istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., dichiarando comunque di volersi avvalere della fideiussione al contratto di finanziamento n. 20013795571816 prodotta in sede monitoria (cfr. DOC. 8 fascicolo monitorio). Per l'effetto, si indicano quali scritture di comparazione le seguenti: (i) carta d'identità; (ii) procura alle liti avversaria;
(iii) saggio grafico.
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal
D.M. 55/2014”.
Esperita la mediazione, la causa veniva istruita a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Con particolare riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo per credito derivante da un contratto di finanziamento, secondo condivisibile giurisprudenza, in tema di distribuzione dell'onere della prova, spetta all'opposto, attore sostanziale, la dimostrazione della stipulazione del contratto e dell'effettiva consegna della somma mutuata;
compete, invece, all'opponente, convenuto sostanziale, la prova del corretto adempimento delle obbligazioni assunte ovvero che l'inadempimento origini da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
2. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”. D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
3. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo
Tribunale che - sulla scorta della documentazione versata in atti - parte opposta abbia fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria con documentazione analitica, dimostrando per tabulas l'avvenuta stipula, tra lo e Findomestic, di un primo Pt_1 contratto di prestito personale in data 22.3.2018 (importo finanziato € 23.403,00), di una apertura di linea di credito con carta del 24.8.2017 (per € 3.000,00) ed, infine, di un contratto di prestito personale in data 30.1.2019 (importo finanziato € 4.100,00).
Nei relativi regolamenti negoziali sono analiticamente riportate tutte le necessarie indicazioni sulle condizioni ivi pattuite, incluso l'importo finanziato e gli interessi applicati, sicché infondata risulta la contestazione in parte qua avanzata dagli opponenti.
Per le stesse ragioni, priva di pregio risulta la doglianza afferente alla dedotta mancata indicazione del tasso di interesse.
3.1 Del pari infondata risulta la doglianza concernente l'asserita mancata ricezione degli importi di cui ai predetti contratti. In senso contrario a detta prospettazione depongono, infatti, non solo le inequivoche ed incontestate risultanze degli estratti conto prodotti dalla società opposta, ma anche la non secondaria circostanza che il soggetto richiedente ebbe a restituire parte delle somme finanziate.
3.2 Quanto, poi, al profilo con cui la opponente ha disconosciuto “espressamente la firma
“ ” che risulterebbe essere stata apposta sul contratti prodotti dalla opposta” Parte_2
(così si legge testualmente a pag. 2 dell'atto di citazione), ritiene questo Tribunale che detto disconoscimento sia inammissibile in quanto evidentemente generico e non specificamente riferito all'unico negozio giuridico riconducibile alla ovvero alla “lettera di fideiussione” datata Parte_2
30.1.2019, con la quale quest'ultima ebbe a costituirsi fideiussore per il sopra richiamato contratto di prestito personale stipulato in data 30.1.2019 dallo . Costituisce, infatti, ius receptum il Pt_1 principio secondo cui “il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi”
(Cassazione civile, sez. II, 22/01/2018, n. 1537).
3.3 Da ultimo, infondato giacché manifestamente generico risulta il motivo di opposizione con cui parte attrice ha lamentato che “…le clausole di tali contratti sono vessatorie e che sono stati applicati tassi di interessi e commissioni che possono essere definiti usurari”.
Quanto al profilo della vessatorietà non è dato sapere a quali specifiche clausole parte eccipiente intenda riferire detta censura, mentre la doglianza con cui è stata dedotta l'usurarietà dei tassi d'interesse risulta del tutto generica e carente già in punto di stretta allegazione, non avendo gli attori nemmeno dedotto - com'era di loro spettanza in base alle regole sul riparto dell'onere probatorio - il tasso in concreto applicato ed il tasso soglia di riferimento.
Pertanto, avendo la società creditrice fornito prova puntuale dell'esistenza e dell'ammontare della propria pretesa creditoria, e non avendo - di
contro
- gli odierni opponenti fornito la prova di aver integralmente adempiuto alla loro obbligazione di pagamento, né allegato e provato la sussistenza di ulteriori fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'altrui pretesa, limitandosi a sollevare doglianze prive di pregio per le ragioni illustrate ai punti che precedono, va da sé che l'opposizione dai medesimi proposta debba essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che va dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 653, comma 1 c.p.c.
4. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 500,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per la fase introduttiva;
€ 900,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel procedimento rubricato al n. 527/2022 R.G. - ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa ed assorbita - così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dagli opponenti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo.
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere - in favore di parte creditrice, in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.800,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, 22 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato