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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/09/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5046 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/07/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Susanna Calderone, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/06/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
RT NTEL.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/06/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di RT NTEL, anno 2002, numero 45, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in RT NTEL (CA) in data 16.06.2002,
[...] CP_1 trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 2002 parte II, atto n. 45, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le annotazioni di Legge.
Pag. 2 di 3 B) La casa coniugale (immobile contraddistinto in catasto al Foglio 53, part. 2421, Sub. Def. 6 e 2, Cat. A02, cl. 6, Cons. 6,5, Sup. Cat. 143, Rendita Euro 738,53), di proprietà esclusiva della IG , resta a lei assegnata e Pt_1 Per_ Per_ presso di lei continueranno ad abitare i due figli e che ivi conserveranno la residenza anche ai fini anagrafici.
Per_ Per_ C) I figli e , data l'età degli stessi (21 e 17 anni) decideranno autonomamente i tempi e modi di permanenza presso l'abitazione paterna.
Per_ La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento condividendo le relative responsabilità e continuando a concordare le linee educative fondamentali e di studio.
D) Il Signor verserà alla IG , quale contributo all'obbligo di CP_1 Pt_1 Per_ Per_ mantenimento dei figli e , un importo mensile pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli che dovranno essere previamente concordate nell'an e nel quantum secondo le linee guida approvate dal CNF.
La OR percepirà altresì il 100% dell'assegno unico per la figlia Pt_1 Per_
.
E) Le parti sono economicamente indipendenti e ciascuna di esse provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Riconoscono e si danno atto, altresì, di aver definito ogni rapporto economico, patrimoniale e di dare-avere tra loro esistente.
F) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5046 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1973, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il CP_1 C.F._2
04/07/1977, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Susanna Calderone, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/06/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
RT NTEL.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/06/2002 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di RT NTEL, anno 2002, numero 45, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in RT NTEL (CA) in data 16.06.2002,
[...] CP_1 trascritto nei registri dello stato civile dell'anno 2002 parte II, atto n. 45, Serie A, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le annotazioni di Legge.
Pag. 2 di 3 B) La casa coniugale (immobile contraddistinto in catasto al Foglio 53, part. 2421, Sub. Def. 6 e 2, Cat. A02, cl. 6, Cons. 6,5, Sup. Cat. 143, Rendita Euro 738,53), di proprietà esclusiva della IG , resta a lei assegnata e Pt_1 Per_ Per_ presso di lei continueranno ad abitare i due figli e che ivi conserveranno la residenza anche ai fini anagrafici.
Per_ Per_ C) I figli e , data l'età degli stessi (21 e 17 anni) decideranno autonomamente i tempi e modi di permanenza presso l'abitazione paterna.
Per_ La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, i quali ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento condividendo le relative responsabilità e continuando a concordare le linee educative fondamentali e di studio.
D) Il Signor verserà alla IG , quale contributo all'obbligo di CP_1 Pt_1 Per_ Per_ mantenimento dei figli e , un importo mensile pari ad € 500,00 (euro cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi entro il giorno 7 di ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie occorrenti per i figli che dovranno essere previamente concordate nell'an e nel quantum secondo le linee guida approvate dal CNF.
La OR percepirà altresì il 100% dell'assegno unico per la figlia Pt_1 Per_
.
E) Le parti sono economicamente indipendenti e ciascuna di esse provvederà autonomamente al proprio mantenimento.
Riconoscono e si danno atto, altresì, di aver definito ogni rapporto economico, patrimoniale e di dare-avere tra loro esistente.
F) I coniugi si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 18/09/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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