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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.10211/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 16/04/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in P_ complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Gulotta Antonio Walter, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/07/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (pensione di inabilità) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.10211/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GULOTTA ANTONIO WALTER)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv.ti PECO GIULIO e CERNIGLIARO DELIA)
- resistente -
Avente ad oggetto: opposizione ATP
A seguito dell'udienza del 16/04/2025, per la quale si dà atto che il ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza del requisito sanitario per beneficiare della pensione di inabilità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in P_ complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Gulotta Antonio Walter, dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 03/07/2024, il ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere, il riconoscimento del requisito sanitario necessario per la pensione di inabilità;
- premesso che espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza del prescritto requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione (pensione di inabilità) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 16.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno