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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6716/2025 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. MARRAS MONICA
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 3 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“1)-che in data 26 maggio 2001 e in Cagliari gli esponenti hanno contratto matrimonio iscritto al n.
140, parte 2, serie A dell'anno 2001, optando per il regime della separazione dei beni;
2)-che dal matrimonio, rispettivamente in data 28.03.2003 e 1.03.2006 sono nati i figli e Per_1
; Per_2
3)-che con il passare del tempo il rapporto si è progressivamente deteriorato tanto che i coniugi,
acquisita consapevolezza della irreversibilità della crisi e della cessazione della comunione morale e materiale, hanno concordemente deciso di separarsi, dando alle rispettive vite indirizzi autonomi e divergenti;
4)-Che con decreto n. cron. 9660/2018 del 19/07/2018, emesso nel procedimento per separazione consensuale n. RG n. 4241/2018, il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi;
5)-Che, decorsi i termini di legge, i coniugi hanno deciso di divorziare consensualmente e il Tribunale
di Cagliari ha recepito il loro accordo con sentenza n. 990/2020 pubblicata il 22/04/2020, emessa nel procedimento n. RG n. 4931/2019;
6)-Che, rispetto all'epoca della pronuncia del divorzio, si sono verificati significativi mutamenti della situazione di fatto che impongono la necessità di rivedere le condizioni trasfuse nella predetta sentenza. In particolare, il figlio ha deciso di trasferirsi definitivamente presso il domicilio Per_2
del padre, lasciando l'abitazione materna e tale decisione appare duratura e definitiva.
7)-Che il figlio , anch'esso maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, intende Per_1
continuare a vivere presso l'abitazione materna;
8)-Che i signori e preso atto del mutamento del collocamento del figlio , Pt_1 Pt_2 Per_2
intendono addivenire ad una modifica congiunta della sentenza di divorzio, alle condizioni che seguono che essi ritengono di reciproca soddisfazione e confermi all'interesse dei figli;
Tutto ciò premesso, i signori e come sopra rappresentati e difesi, DICHIARANO Pt_1 Pt_2
Pag. 2 a 3 di non volersi riconciliare e CHIEDONO che la loro comparizione personale sia sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, co. 2, ultimo periodo, c.p.c., CHIEDONO inoltre,
che il Tribunale Ecc.mo Voglia recepire il loro accordo e modificare la sentenza di divorzio prendendo atto delle seguenti CONDIZIONI
1)- Il figlio vivrà stabilmente presso l'abitazione del padre in Decimomannu Per_2 Parte_2
nella Via Ponte Romano n. 24 e manterrà qui la propria residenza anagrafica,
2)-I genitori si accordano perché ciascuno di essi provveda al mantenimento diretto del figlio con sé
convivente. E così, mentre la signora provvederà al mantenimento del figlio , il Pt_1 Per_1
signor provvederà al mantenimento del figlio . I genitori si faranno carico, in via Pt_2 Per_2
esclusiva, tanto del mantenimento ordinario, quando di quello straordinario, senza pretendere dall'altro genitore alcun rimborso per le spese affrontate.
3)-Si precisa che ciascun genitore beneficerà delle agevolazioni fiscali del figlio con sé convivente;
4)-Il presente accordo avrà effetto dalla data della sottoscrizione.”
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 990/2020 emessa dal Tribunale di Cagliari il 14/4/2020,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Cagliari, 15/12/2025
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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