Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. 19980/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19980 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto);
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Fabiana Anzilotti, presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Fabiana Anzilotti, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/11/2024, e esponevano di aver Parte_1 Controparte_1 intrattenuto, a partire dall'anno 2009, una relazione more uxorio dalla quale era nata una figlia,
[...]
in data 05.02.2010; che i ricorrenti, essendo venuti meno i presupposti propri della vita di Persona_1 coppia, decidevano di cessare la propria convivenza a partire dall'anno 2012; pertanto rappresentavano pagina 1 di 3
Le parti hanno regolamentato il regime di affido ed economico della minore alle condizioni che di seguito si riportano, come precisate nelle note di trattazione scritta depositate in data 27.01.2025:
1. affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sita in Napoli alla Via Tacito
n. 101. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. La SI.ra avrà la Pt_1
facoltà - ove lo ritenga opportuno - di trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. In caso di trasferimento della residenza la SI.ra sarà Pt_1
tenuta a darne notizia al SI. con congruo preavviso. CP_1
2. Il SI. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di vedere la figlia CP_1
tutte le volte in cui lo riterrà opportuno, ma, in ogni caso, martedì e giovedì dalle ore 17:00 alle ore
20:00. Il padre potrà, altresì, tenere con sè la figlia a week end alternati, nonché per un periodo di almeno quindici giorni continuativi nel mese di agosto, così come avrà diritto di averla con sé, alternativamente, il giorno di Natale, quello di Capodanno nonché per due giorni nel periodo Pasquale, compatibilmente con le eSIenze scolastiche della stessa, nonché con le proprie eSIenze lavorative.
Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà delle minori.
3. Mantenimento a carico del padre di € 300,00 (trecento/00) mensili, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, con versamento mediante bonifico ordinario su c/c bancario e/o postale intestato alla SI.ra , entro e Pt_1
non oltre il giorno 6 di ogni mese solare.
4. Pagamento da parte del padre del 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie, mediche, ludiche e scolastiche dalla stessa sostenute nell'interesse della figlia, da disciplinarsi ai sensi del
Protocollo del Tribunale di Napoli del 7/3/2018.
5. Assegno unico universale da corrispondersi integralmente alla SI.ra . Pt_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
pagina 2 di 3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1.omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come integrate con le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 27.01.2025;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
2. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 28.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dr. Giulia d'Alessandro Dr. Valeria Rosetti
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