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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 12/12/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VALERIO Parte_1 C.F._1 NATALE, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, sito in Vibo Valentia, alla via Popilia n. 5, contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. CLAUDIA BERRINI CESCHI, elettivamente domiciliato in Padova presso l'Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, via delle Cave n. 180.
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
"A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno di servizio 2013 nei ruoli del personale docente, e per l'effetto, CONDANNARE il ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in suo Controparte_1 favore, con il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anno 2013; B) CONDANNARE l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive in conseguenza del nuovo corretto inquadramento, maturate nell'ultimo quinquennio, con decorrenza dei termini a ritroso dalla data della diffida o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. n. 724/94; C) CONDANNARE l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive;
D) CONDANNARE il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
"in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali o, in ulteriore subordine, decennali eccepiti;
sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica, con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle eventuali differenze retributive, in ogni caso con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 08.01.2025 , come sopra rappresentata, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo (I) di essere stata docente c.d. precaria alle dipendenze del CP_1 convenuto sulla base di plurimi contratti a tempo determinato;
(II) di essere stata immessa in ruolo nell' a.s. 2001/2002 ed essere attualmente in servizio presso l'IC di Este;
(III) di aver prestato servizio nell'anno 2013; (IV) di aver richiesto la ricostruzione di carriera, nella quale non è stato riconosciuto il suddetto anno né ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nelle fasce stipendiali, il cui accesso risulta posticipato di un anno, in particolare lo scaglione stipendiale di 21 anni di servizio è stato attribuito a far data dal 01.09.2020, anziché dal 01.09.2019.
Il ricorrente si è dunque rivolto a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la conseguente disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che non aveva tenuto in considerazione tale annualità, la condanna del a CP_1 corrispondere le differenze retributive, nonché a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che resistendo al ricorso ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, l'infondatezza del diritto chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Questioni preliminari
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria, sembra opportuno lasciarne la decisione al termine della trattazione del merito, anticipando sin da ora come la Cassazione in una nota pronuncia (Cass. Civ. Sez. lav. 30 gennaio 2020, n. 2232), partendo dalla considerazione che
“l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti” come quello di cui si discute (una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio svolto quale docente) si sia così espressa: “l'anzianità di servizio […] può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4. Il merito della domanda.
Passando al merito della domanda, giova rammentare che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla validità dell'anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità del personale scolastico, interpretando l'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in due casi analoghi (uno riguardava una docente e l'altro una collaboratrice scolastica, cfr. Cass Civ. sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025) e ripercorrendo lo sviluppo della normativa successiva alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica adottate con il summenzionato decreto legge.
L'interpretazione data dalla Corte di legittimità è condivisa dall'odierno giudicante.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che il legislatore – dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio e relativamente al personale della scuola statale, al comma 23 ha così stabilito:
«Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Tale disposizione di blocco è stata poco dopo estesa anche all'annualità del 2013, per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; ma se la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 8 del d.l. n.
78/2010 rinvia - è intervenuta, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e, successivamente, con il
CCNL 7 agosto 2014, al recupero dell'utilità delle annualità 2011 e 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012, questo non è avvenuto per l'annualità 2013 di cui si discute, in quanto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 al comma 4 ha aggiunto:
“Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122».
È proprio dall'interpretazione dell'art. 9, comma 23 d.l. 78/2010 alla luce delle disposizioni sopra richiamate che i giudici della Suprema Corte hanno escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 precisando come la disciplina specifica di cui al comma tre del citato art. 9 non ponga un limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinei un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Tuttavia la “non utilità” degli anni di servizio deve, però, essere limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non estendersi a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti come la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
sicchè nei casi di ricostruzione della carriera antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. In altre parole, l'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Venendo alla fattispecie di causa, la domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto sia il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata sia la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, deve essere solo parzialmente accolta, dichiarando il diritto della ricorrente a vedersi e riconosciuta e valutata tale annualità solo a fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate da parte attrice dichiarando il diritto di a vedersi riconosciuta e valutata tale annualità solo a fini giuridici e senza Parte_1 effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate dall'attrice.
5. Le spese di lite. La soccombenza reciproca e la particolarità della vicenda in esame, nonché il fatto che le pronunce della Cassazione richiamate siano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, giustificano, in applicazione dell'art. 92, comma 2 cpc, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 2/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. VALERIO Parte_1 C.F._1 NATALE, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, sito in Vibo Valentia, alla via Popilia n. 5, contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Ministro pro tempore, con il patrocinio ex art. 417 bis c.p.c. dell'Avv. CLAUDIA BERRINI CESCHI, elettivamente domiciliato in Padova presso l'Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, via delle Cave n. 180.
In punto a: retribuzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
"A) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anno di servizio 2013 nei ruoli del personale docente, e per l'effetto, CONDANNARE il ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera in suo Controparte_1 favore, con il riconoscimento a fini giuridici ed economici dell'anno 2013; B) CONDANNARE l'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive in conseguenza del nuovo corretto inquadramento, maturate nell'ultimo quinquennio, con decorrenza dei termini a ritroso dalla data della diffida o, in subordine, dalla data di deposito del ricorso, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex L. n. 724/94; C) CONDANNARE l'Amministrazione alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive;
D) CONDANNARE il al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente Controparte_1 procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito".
Il procuratore di parte resistente chiede e conclude:
"in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi esposti;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, dichiarare in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalla ricorrente nei limiti prescrizionali quinquennali o, in ulteriore subordine, decennali eccepiti;
sempre nella denegata ipotesi di condanna dell'Amministrazione, emettere condanna generica, con ordine all'Amministrazione stessa di procedere alla determinazione delle eventuali differenze retributive, in ogni caso con divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del presente giudizio o, in subordine, compensazione delle stesse".
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda
Con ricorso depositato il 08.01.2025 , come sopra rappresentata, ha convenuto Parte_1 in giudizio il per sentire accogliere le conclusioni riportate in Controparte_1 epigrafe, a tal fine esponendo (I) di essere stata docente c.d. precaria alle dipendenze del CP_1 convenuto sulla base di plurimi contratti a tempo determinato;
(II) di essere stata immessa in ruolo nell' a.s. 2001/2002 ed essere attualmente in servizio presso l'IC di Este;
(III) di aver prestato servizio nell'anno 2013; (IV) di aver richiesto la ricostruzione di carriera, nella quale non è stato riconosciuto il suddetto anno né ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini dell'anzianità utile per l'inserimento nelle fasce stipendiali, il cui accesso risulta posticipato di un anno, in particolare lo scaglione stipendiale di 21 anni di servizio è stato attribuito a far data dal 01.09.2020, anziché dal 01.09.2019.
Il ricorrente si è dunque rivolto a questo Tribunale chiedendo il riconoscimento ai fini giuridici dell'anzianità maturata nell'anno 2013, la conseguente disapplicazione del decreto di ricostruzione della carriera che non aveva tenuto in considerazione tale annualità, la condanna del a CP_1 corrispondere le differenze retributive, nonché a regolarizzare la posizione contributiva ed assicurativa.
2. La difesa dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito ritualmente in giudizio il , come sopra Controparte_1 rappresentato, che resistendo al ricorso ha eccepito in via preliminare la prescrizione dei crediti vantati e, nel merito, l'infondatezza del diritto chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, è stata discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed è stata decisa come da dispositivo in calce, depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
3. Questioni preliminari
In merito all'eccezione di prescrizione, sollevata in memoria, sembra opportuno lasciarne la decisione al termine della trattazione del merito, anticipando sin da ora come la Cassazione in una nota pronuncia (Cass. Civ. Sez. lav. 30 gennaio 2020, n. 2232), partendo dalla considerazione che
“l'anzianità di servizio non è uno 'status' o un elemento costitutivo di uno 'status' del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti” come quello di cui si discute (una predeterminata progressione economica per effetto del riconoscimento dell'anzianità nel servizio svolto quale docente) si sia così espressa: “l'anzianità di servizio […] può essere oggetto di verifica giudiziale senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l'interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da ciò deriva che l'effettiva anzianità di servizio può essere sempre -accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione”.
4. Il merito della domanda.
Passando al merito della domanda, giova rammentare che la Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sulla validità dell'anno 2013 ai fini della maturazione dei benefici economici legati agli scatti di anzianità del personale scolastico, interpretando l'art. 9 del d.l. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in due casi analoghi (uno riguardava una docente e l'altro una collaboratrice scolastica, cfr. Cass Civ. sez. lav. nn. 13618 e 13619 del 21.05.2025) e ripercorrendo lo sviluppo della normativa successiva alle disposizioni di contenimento della spesa pubblica adottate con il summenzionato decreto legge.
L'interpretazione data dalla Corte di legittimità è condivisa dall'odierno giudicante.
Sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che il legislatore – dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la cristallizzazione al 2010 del trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato - ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio e relativamente al personale della scuola statale, al comma 23 ha così stabilito:
«Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14».
Tale disposizione di blocco è stata poco dopo estesa anche all'annualità del 2013, per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013; ma se la contrattazione collettiva - alla quale l'art. 8 del d.l. n.
78/2010 rinvia - è intervenuta, dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 e, successivamente, con il
CCNL 7 agosto 2014, al recupero dell'utilità delle annualità 2011 e 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012, questo non è avvenuto per l'annualità 2013 di cui si discute, in quanto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 al comma 4 ha aggiunto:
“Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122».
È proprio dall'interpretazione dell'art. 9, comma 23 d.l. 78/2010 alla luce delle disposizioni sopra richiamate che i giudici della Suprema Corte hanno escluso che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014 precisando come la disciplina specifica di cui al comma tre del citato art. 9 non ponga un limite temporale alla sterilizzazione degli anni in questione e delinei un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Tuttavia la “non utilità” degli anni di servizio deve, però, essere limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non estendersi a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti come la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie;
sicchè nei casi di ricostruzione della carriera antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. In altre parole, l'annualità del
2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Venendo alla fattispecie di causa, la domanda proposta dalla ricorrente avente ad oggetto sia il riconoscimento a fini giuridici dell'anzianità maturata sia la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive derivate dal mancato riconoscimento dell'annualità del 2013, deve essere solo parzialmente accolta, dichiarando il diritto della ricorrente a vedersi e riconosciuta e valutata tale annualità solo a fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate da parte attrice dichiarando il diritto di a vedersi riconosciuta e valutata tale annualità solo a fini giuridici e senza Parte_1 effetti di tipo economico.
Va dichiarata assorbita ogni altra questione, superflua risultando, dunque, la disamina della eccezione di prescrizione con riferimento alle pretese economiche avanzate dall'attrice.
5. Le spese di lite. La soccombenza reciproca e la particolarità della vicenda in esame, nonché il fatto che le pronunce della Cassazione richiamate siano sopravvenute rispetto all'introduzione del giudizio, giustificano, in applicazione dell'art. 92, comma 2 cpc, l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 2/2025 promossa da contro il Parte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ogni Controparte_1 diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Rovigo, in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Pesoli