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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/06/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ON EN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Pietrasanta (LU), Via
Garibaldi n. 4, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BARSANTI CARLA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), Via Paolina n. 9, come da procura in atti;
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. QUARTA ROSSELLA e dell'Avv. RAFFANTI ILARIA, elettivamente domiciliato a Lucca, piazza Martiri della Libertà n. 65, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: determinazione della quota della pensione di reversibilità
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 07/03/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è rivolta a questo Tribunale per chiedere l'attribuzione della quota Parte_1 della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970, con ordine al competente ente erogante di provvedere alla corresponsione di tale quota direttamente a suo CP_3 favore a decorrere dal mese successivo al decesso. A sostegno della pretesa, ha esposto i seguenti dati di fatto: ella ha contratto matrimonio con in data 11/05/1995; P_ si sono separati consensualmente nell'anno 2006 e con sentenza n. 655/2012 del 29/05/2012 è stato pronunciato il divorzio, con la previsione di un assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutati ad oggi ad € 241,00; all'epoca del matrimonio, P_ era già divorziato dall'odierna convenuta, con la previsione a suo carico di un assegno divorzile di € 100,00 mensili;
è deceduto il 29/01/2024; dopo il divorzio P_ ella non è passata a nuove nozze;
la pensione di reversibilità deve essere ripartita con l'altra ex coniuge, odierna convenuta;
nel determinare detta quota, occorre tenere conto degli elementi rilevanti e considerare che ella ha sempre svolto l'attività di casalinga.
Si è costituita la quale ha concluso chiedendo la quantificazione Controparte_1 della quota di reversibilità spettantele, a tal fine deducendo: di avere sposato P_ il 4/08/1967 e di avervi divorziato il 3/07/1985; che è stato riconosciuto a suo
[...] favore un assegno divorzile di £ 200.000, convertite in € 103,29, rivalutate ad oggi in € 256,13; che ella non è passata a nuove nozze e percepisce la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, che non rilevano ai fini di causa, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale.
Si è altresì costituito l' che, richiamate le circolari 185/2015, 132/200, ha riportato il CP_3 contenuto della relazione amministrativa secondo cui “La ricorrente è Parte_1 titolare di Assegno Sociale dal 01/04/2013 dell'importo mensile netto di € 550,43. La sig.ra
risulta attualmente titolare di pensione decorrente dal Controparte_1 01/06/2001 trasformata in Assegno Sociale dal 01/02/2011 di € 1.178,09 nette comprensive di indennità di accompagnamento. Non risulta liquidata alcuna quota della pensione di reversibilità; risulta respinta la domanda della ricorrente, come da provvedimento che si produce”.
***
Sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 9 l. 898/1970 per riconoscere a favore delle parti una quota della pensione di reversibilità del loro ex coniuge.
Ai sensi della richiamata disposizione, il coniuge divorziato deve già percepire dall'ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica;
in secondo luogo, il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
in terzo luogo, il rapporto previdenziale da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Nella fattispecie sussistono, né è stata contestata la sussistenza di tutti e tre i rassegnati presupposti per entrambe le ex coniugi che hanno formulato la domanda di determinazione della quota della reversibilità.
pagina 2 di 4 La misura della ripartizione deve essere individuata in rapporto alla durata dei rispettivi matrimoni, alla quantificazione degli assegni divorzili, alle condizioni economiche delle parti, alla durata delle convivenze prematrimoniali (Cass. n. 5839/2025; Cass. n. 31370/2023; Cass. n. n. 8623/2020, secondo cui la valutazione inerente alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali deve essere ponderata con “ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”; Cass. n. 5268/2020; Cass. n. 16093/2012).
Nella fattispecie, la durata dei matrimoni è stata pressoché analoga, ossia 17 anni per la ricorrente e di 18 anni per la convenuta, mentre nessun elemento di valutazione è stato offerto dalle parti quanto all'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale.
Anche la misura degli assegni divorzili percepiti è sostanzialmente la stessa: € 200,00 mensili stabiliti nel 2012 a favore della ricorrente, rivalutati ad oggi ad € 241,00 e £
200.000 stabilite nel 1985 a favore della convenuta, convertite in € 103,29, rivalutate ad oggi in € 256,13.
Quanto alle condizioni economico reddituali delle parti, le deduzioni e la documentazione in atti consegnano la seguente situazione: la ricorrente è titolare di un assegno sociale dell'importo mensile netto di € 550,00 circa mentre la convenuta percepisce una pensione di invalidità civile, trasformata in assegno sociale al compimento dei 65 anni di età nel
2011, di € 1.170,00 circa, comprensiva dell'indennità di accompagnamento. Trattandosi di prestazioni assistenziali tese, da una parte, a sostenere i soggetti privi di adeguati mezzi economici e, dall'altro, i portatori di patologie invalidanti in quanto necessitanti di cure e di assistenza, peraltro percepite da molti anni addietro (dal 2013 per la ricorrente e dal 2001 per la convenuta), il Tribunale reputa che la disparità tra gli importi che le parti CP_ percepiscono mensilmente dall' non abbia una concreta rilevanza nell'ambito della presente decisione, che è finalizzata a salvaguardare il sostegno economico assicurato dall'assegno divorzile.
Tirando le fila del ragionamento, ad avviso del Tribunale le quote di spettanza della pensione di reversibilità tra le due ex coniugi devono essere ripartite in modo paritario, al 50% per ciascuna.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Core, ossia nella fattispecie dal 01/02/2024.
CP_ Dunque l' è tenuto al pagamento di dette quote con la decorrenza indicata.
pagina 3 di 4 Stante la natura del procedimento e considerato l'esito della decisione, le spese processuali si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Attribuisce alle parti le quote del 50% ciascuna della pensione di reversibilità spettante a CP_ seguito del decesso di dovute dall con decorrenza ed effetti dal P_
01/02/2024;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente
Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3232/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
ON EN, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Pietrasanta (LU), Via
Garibaldi n. 4, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. BARSANTI CARLA MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Viareggio (LU), Via Paolina n. 9, come da procura in atti;
(C.F. ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell'Avv. QUARTA ROSSELLA e dell'Avv. RAFFANTI ILARIA, elettivamente domiciliato a Lucca, piazza Martiri della Libertà n. 65, come da procura in atti;
CONVENUTI
Oggetto: determinazione della quota della pensione di reversibilità
CONCLUSIONI
Come precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 07/03/2025, da intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è rivolta a questo Tribunale per chiedere l'attribuzione della quota Parte_1 della pensione di reversibilità ai sensi dell'art. 9 legge 898/1970, con ordine al competente ente erogante di provvedere alla corresponsione di tale quota direttamente a suo CP_3 favore a decorrere dal mese successivo al decesso. A sostegno della pretesa, ha esposto i seguenti dati di fatto: ella ha contratto matrimonio con in data 11/05/1995; P_ si sono separati consensualmente nell'anno 2006 e con sentenza n. 655/2012 del 29/05/2012 è stato pronunciato il divorzio, con la previsione di un assegno divorzile di € 200,00 mensili, rivalutati ad oggi ad € 241,00; all'epoca del matrimonio, P_ era già divorziato dall'odierna convenuta, con la previsione a suo carico di un assegno divorzile di € 100,00 mensili;
è deceduto il 29/01/2024; dopo il divorzio P_ ella non è passata a nuove nozze;
la pensione di reversibilità deve essere ripartita con l'altra ex coniuge, odierna convenuta;
nel determinare detta quota, occorre tenere conto degli elementi rilevanti e considerare che ella ha sempre svolto l'attività di casalinga.
Si è costituita la quale ha concluso chiedendo la quantificazione Controparte_1 della quota di reversibilità spettantele, a tal fine deducendo: di avere sposato P_ il 4/08/1967 e di avervi divorziato il 3/07/1985; che è stato riconosciuto a suo
[...] favore un assegno divorzile di £ 200.000, convertite in € 103,29, rivalutate ad oggi in € 256,13; che ella non è passata a nuove nozze e percepisce la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, che non rilevano ai fini di causa, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale.
Si è altresì costituito l' che, richiamate le circolari 185/2015, 132/200, ha riportato il CP_3 contenuto della relazione amministrativa secondo cui “La ricorrente è Parte_1 titolare di Assegno Sociale dal 01/04/2013 dell'importo mensile netto di € 550,43. La sig.ra
risulta attualmente titolare di pensione decorrente dal Controparte_1 01/06/2001 trasformata in Assegno Sociale dal 01/02/2011 di € 1.178,09 nette comprensive di indennità di accompagnamento. Non risulta liquidata alcuna quota della pensione di reversibilità; risulta respinta la domanda della ricorrente, come da provvedimento che si produce”.
***
Sussistono i presupposti stabiliti dall'art. 9 l. 898/1970 per riconoscere a favore delle parti una quota della pensione di reversibilità del loro ex coniuge.
Ai sensi della richiamata disposizione, il coniuge divorziato deve già percepire dall'ex coniuge defunto un assegno divorzile versato con cadenza periodica;
in secondo luogo, il coniuge divorziato superstite non deve essersi risposato;
in terzo luogo, il rapporto previdenziale da cui trae origine il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio. Nella fattispecie sussistono, né è stata contestata la sussistenza di tutti e tre i rassegnati presupposti per entrambe le ex coniugi che hanno formulato la domanda di determinazione della quota della reversibilità.
pagina 2 di 4 La misura della ripartizione deve essere individuata in rapporto alla durata dei rispettivi matrimoni, alla quantificazione degli assegni divorzili, alle condizioni economiche delle parti, alla durata delle convivenze prematrimoniali (Cass. n. 5839/2025; Cass. n. 31370/2023; Cass. n. n. 8623/2020, secondo cui la valutazione inerente alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali deve essere ponderata con “ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. Non tutti tali elementi, peraltro, devono necessariamente concorrere né essere valutati in egual misura, rientrando nell'ambito del prudente apprezzamento del giudice di merito la determinazione della loro rilevanza in concreto”; Cass. n. 5268/2020; Cass. n. 16093/2012).
Nella fattispecie, la durata dei matrimoni è stata pressoché analoga, ossia 17 anni per la ricorrente e di 18 anni per la convenuta, mentre nessun elemento di valutazione è stato offerto dalle parti quanto all'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale.
Anche la misura degli assegni divorzili percepiti è sostanzialmente la stessa: € 200,00 mensili stabiliti nel 2012 a favore della ricorrente, rivalutati ad oggi ad € 241,00 e £
200.000 stabilite nel 1985 a favore della convenuta, convertite in € 103,29, rivalutate ad oggi in € 256,13.
Quanto alle condizioni economico reddituali delle parti, le deduzioni e la documentazione in atti consegnano la seguente situazione: la ricorrente è titolare di un assegno sociale dell'importo mensile netto di € 550,00 circa mentre la convenuta percepisce una pensione di invalidità civile, trasformata in assegno sociale al compimento dei 65 anni di età nel
2011, di € 1.170,00 circa, comprensiva dell'indennità di accompagnamento. Trattandosi di prestazioni assistenziali tese, da una parte, a sostenere i soggetti privi di adeguati mezzi economici e, dall'altro, i portatori di patologie invalidanti in quanto necessitanti di cure e di assistenza, peraltro percepite da molti anni addietro (dal 2013 per la ricorrente e dal 2001 per la convenuta), il Tribunale reputa che la disparità tra gli importi che le parti CP_ percepiscono mensilmente dall' non abbia una concreta rilevanza nell'ambito della presente decisione, che è finalizzata a salvaguardare il sostegno economico assicurato dall'assegno divorzile.
Tirando le fila del ragionamento, ad avviso del Tribunale le quote di spettanza della pensione di reversibilità tra le due ex coniugi devono essere ripartite in modo paritario, al 50% per ciascuna.
Il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge pensionato, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Core, ossia nella fattispecie dal 01/02/2024.
CP_ Dunque l' è tenuto al pagamento di dette quote con la decorrenza indicata.
pagina 3 di 4 Stante la natura del procedimento e considerato l'esito della decisione, le spese processuali si dichiarano compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Attribuisce alle parti le quote del 50% ciascuna della pensione di reversibilità spettante a CP_ seguito del decesso di dovute dall con decorrenza ed effetti dal P_
01/02/2024;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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