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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 26/01/2024, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
N. 2323 RG. 2021 ;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del giudice dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte locatrice/attrice, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Barraco. e
C.F. Controparte_1 C.F._2
Parte conduttrice/convenuta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Galluffo.
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con citazione per convalida di sfratto per morosità l'odierna odierna parte attrice aveva convenuto in giudizio la sig.ra esponendo di aver con quest'ultima CP_1 stipulato, in data 4.10.2017, un contratto di locazione per uso non abitativo (ritualmente registrato), avente efficacia da tale data fino al 3.10.2023, e inerente all'unità immobiliare sita a Trapani in via del Legno 48-50 (meglio descritta in atti). Aveva quindi dedotto il mancato pagamento delle mensilità da maggio 2020 a luglio 2021, per un importo di complessivi € 13.500, chiedendo la convalida dello sfratto.
All'udienza fissata per la convalida, attesa l'opposizione della parte conduttrice (la quale ammetteva il mancato pagamento di soli 8 canoni, per i quali ha offerto il pagamento banco iudicis all'udienza del 21.10.2021), il giudice aveva pronunciato il mutamento del rito.
Senza depositare le memorie integrative autorizzate in sede di conversione, ma depositando mere note di trattazione scritta, la parte locatrice insiste nella domanda già spiegata. La parte conduttrice, con analoghe note di trattazione scritta chiede il rigetto della domanda attorea.
Sul contraddittorio così instaurato la causa viene così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il locatore ha assolto all'onere di provare la genesi del rapporto contrattuale (cfr. contratto di locazione prodotto nella fase sommaria e relativa registrazione).
1 Sul debitore grava quindi l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta. Tale prova è stata data, almeno in parte, mediante i bonifici allegati alla memoria di costituzione della nella fase sommaria;
buona parte di tali bonifici reca una CP_1 imputazione di pagamento sufficientemente chiara;
tali imputazioni sono insindacabili, tanto per il giudice, quanto per il creditore. Da tale documentazione emerge l'avvenuto pagamento di un canone di € 900 mensili per i periodi, da maggio 2020 a settembre 2020, nonché per i mesi di gennaio, febbraio, aprile, giugno e luglio 2021. E' infatti errato il ragionamento seguito dalla parte locatrice nel corso dell'udienza del 14.10.2021, nella parte in cui la stessa ha affermato che la controparte non ha provato l'adempimento di tutti i canoni pregressi (sin dal 2017), lasciando
“presumere” che i bonifici prodotti si riferissero a canoni pregressi. In primo luogo, come detto, l'imputazione di pagamento (laddove esistente) è atto del debitore che non può essere sindacato;
i criteri legali di imputazione previsti dall'art. 1193 cc. sono infatti meramente residuali, destinati a trovare applicazione in mancanza di una formale imputazione da parte del debitore. In secondo luogo, anche per quei bonifici che non recano una puntuale imputazione di pagamento, va fatta applicazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova individuato dalla costante giurisprudenza: quando il debitore convenuto in giudizio per il pagamento di un certo debito eccepisce di averlo già adempiuto, incombe sul creditore, che sostenga l'imputabilità del pagamento effettuato all'estinzione di un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'onere di allegare e provare sia l'esistenza dell'altro credito scaduto che afferma adempiuto, sia i presupposti necessari per la diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 ( C. 450/2020; C. 6463/2017; C. 6217/2016; C. 19527/2012; C. 26945/2008; C. 8066/2007; C. 205/2007; C. 17102/2006; C. 14741/2006; C. 20134/2005; C. 1064/2005; C. 17661/2002; C. 11703/2002; C. 1571/2000; C. 14282/1999; C. 14071/1999; C. 4519/1998; C. 1041/1998; C. 12305/1995; C. 6823/1988; C. 3655/1987; C. 7417/1986; C. 6509/1986; C. 173/1986; C. 4379/1985; C. 3053/1985). E' quindi infondata la tesi espressa dall' intimante nel corso dell'udienza del 14.10.2022, secondo la quale la conduttrice avrebbe dovuto provare il pagamento di tutti i canoni, sin dal 2017. Al contrario: il creditore ha l'onere di indicare con precisione i crediti che ritiene inadempiuti e il debitore deve provare solo ed esclusivamente l'adempimento dei crediti indicati dalla controparte. Se il conduttore prova determinati pagamenti che ritiene ascrivibili ai canoni indicati dal locatore, quest'ultimo è tenuto ad allegare e a provare, con la prima difesa utile (stanti le preclusioni del rito del lavoro) che i pagamenti privi di una specifica imputazione andavano riferiti a canoni pregressi, e non a quelli menzionati nella propria domanda. Ciò detto, nel caso di specie la locatrice non ha ottemperato a tale onere, che andava soddisfatto a pena di decadenza con le memorie integrative autorizzate dal giudice della fase sommaria al momento della conversione del rito (tali memorie non sono
2 state affatto depositate, avendo la locatrice depositato esclusivamente le note di trattazione scritta autorizzate dal giudice della fase a cognizione piena). In altri termini, si deve ritenere che i soli mesi per i quali non è stato provato il pagamento del canone (avuto riguardo ai soli periodi per i quali parte locatrice ha avanzato precise doglianze) sono solo quelli di ottobre, novembre, dicembre 2020, marzo e maggio 2021, per un importo di € 4.500. Tali debiti sono stati saldato mediante pagamento banco iudicis, all'udienza del 21.10.2021, di € 7.200. Occorre quindi verificare se il detto ritardo incarni o meno il presupposto della “non scarsa importanza” dell'inadempimento, necessario per pronunciare la risoluzione del contratto. A tale scopo, va detto che il ritardo accumulato dalla società conduttrice, anche in considerazione del peculiare periodo in cui si è verificato (connotato da una pandemia), non appare essere tanto grave da giustificare la risoluzione del rapporto.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale delle doglianze attoree e la condotta processuale corretta della parte intimata, che aveva saldato il debito già nella fase a cognizione sommaria.
PQM
- Rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 26/01/2024 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del giudice dott. Mauro Petrusa, nella causa tra:
, C.F. Parte_1 C.F._1 parte locatrice/attrice, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Barraco. e
C.F. Controparte_1 C.F._2
Parte conduttrice/convenuta, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Galluffo.
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con citazione per convalida di sfratto per morosità l'odierna odierna parte attrice aveva convenuto in giudizio la sig.ra esponendo di aver con quest'ultima CP_1 stipulato, in data 4.10.2017, un contratto di locazione per uso non abitativo (ritualmente registrato), avente efficacia da tale data fino al 3.10.2023, e inerente all'unità immobiliare sita a Trapani in via del Legno 48-50 (meglio descritta in atti). Aveva quindi dedotto il mancato pagamento delle mensilità da maggio 2020 a luglio 2021, per un importo di complessivi € 13.500, chiedendo la convalida dello sfratto.
All'udienza fissata per la convalida, attesa l'opposizione della parte conduttrice (la quale ammetteva il mancato pagamento di soli 8 canoni, per i quali ha offerto il pagamento banco iudicis all'udienza del 21.10.2021), il giudice aveva pronunciato il mutamento del rito.
Senza depositare le memorie integrative autorizzate in sede di conversione, ma depositando mere note di trattazione scritta, la parte locatrice insiste nella domanda già spiegata. La parte conduttrice, con analoghe note di trattazione scritta chiede il rigetto della domanda attorea.
Sul contraddittorio così instaurato la causa viene così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il locatore ha assolto all'onere di provare la genesi del rapporto contrattuale (cfr. contratto di locazione prodotto nella fase sommaria e relativa registrazione).
1 Sul debitore grava quindi l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta. Tale prova è stata data, almeno in parte, mediante i bonifici allegati alla memoria di costituzione della nella fase sommaria;
buona parte di tali bonifici reca una CP_1 imputazione di pagamento sufficientemente chiara;
tali imputazioni sono insindacabili, tanto per il giudice, quanto per il creditore. Da tale documentazione emerge l'avvenuto pagamento di un canone di € 900 mensili per i periodi, da maggio 2020 a settembre 2020, nonché per i mesi di gennaio, febbraio, aprile, giugno e luglio 2021. E' infatti errato il ragionamento seguito dalla parte locatrice nel corso dell'udienza del 14.10.2021, nella parte in cui la stessa ha affermato che la controparte non ha provato l'adempimento di tutti i canoni pregressi (sin dal 2017), lasciando
“presumere” che i bonifici prodotti si riferissero a canoni pregressi. In primo luogo, come detto, l'imputazione di pagamento (laddove esistente) è atto del debitore che non può essere sindacato;
i criteri legali di imputazione previsti dall'art. 1193 cc. sono infatti meramente residuali, destinati a trovare applicazione in mancanza di una formale imputazione da parte del debitore. In secondo luogo, anche per quei bonifici che non recano una puntuale imputazione di pagamento, va fatta applicazione del criterio di ripartizione dell'onere della prova individuato dalla costante giurisprudenza: quando il debitore convenuto in giudizio per il pagamento di un certo debito eccepisce di averlo già adempiuto, incombe sul creditore, che sostenga l'imputabilità del pagamento effettuato all'estinzione di un debito diverso da quello dedotto in giudizio, l'onere di allegare e provare sia l'esistenza dell'altro credito scaduto che afferma adempiuto, sia i presupposti necessari per la diversa imputazione ai sensi dell'art. 1193 ( C. 450/2020; C. 6463/2017; C. 6217/2016; C. 19527/2012; C. 26945/2008; C. 8066/2007; C. 205/2007; C. 17102/2006; C. 14741/2006; C. 20134/2005; C. 1064/2005; C. 17661/2002; C. 11703/2002; C. 1571/2000; C. 14282/1999; C. 14071/1999; C. 4519/1998; C. 1041/1998; C. 12305/1995; C. 6823/1988; C. 3655/1987; C. 7417/1986; C. 6509/1986; C. 173/1986; C. 4379/1985; C. 3053/1985). E' quindi infondata la tesi espressa dall' intimante nel corso dell'udienza del 14.10.2022, secondo la quale la conduttrice avrebbe dovuto provare il pagamento di tutti i canoni, sin dal 2017. Al contrario: il creditore ha l'onere di indicare con precisione i crediti che ritiene inadempiuti e il debitore deve provare solo ed esclusivamente l'adempimento dei crediti indicati dalla controparte. Se il conduttore prova determinati pagamenti che ritiene ascrivibili ai canoni indicati dal locatore, quest'ultimo è tenuto ad allegare e a provare, con la prima difesa utile (stanti le preclusioni del rito del lavoro) che i pagamenti privi di una specifica imputazione andavano riferiti a canoni pregressi, e non a quelli menzionati nella propria domanda. Ciò detto, nel caso di specie la locatrice non ha ottemperato a tale onere, che andava soddisfatto a pena di decadenza con le memorie integrative autorizzate dal giudice della fase sommaria al momento della conversione del rito (tali memorie non sono
2 state affatto depositate, avendo la locatrice depositato esclusivamente le note di trattazione scritta autorizzate dal giudice della fase a cognizione piena). In altri termini, si deve ritenere che i soli mesi per i quali non è stato provato il pagamento del canone (avuto riguardo ai soli periodi per i quali parte locatrice ha avanzato precise doglianze) sono solo quelli di ottobre, novembre, dicembre 2020, marzo e maggio 2021, per un importo di € 4.500. Tali debiti sono stati saldato mediante pagamento banco iudicis, all'udienza del 21.10.2021, di € 7.200. Occorre quindi verificare se il detto ritardo incarni o meno il presupposto della “non scarsa importanza” dell'inadempimento, necessario per pronunciare la risoluzione del contratto. A tale scopo, va detto che il ritardo accumulato dalla società conduttrice, anche in considerazione del peculiare periodo in cui si è verificato (connotato da una pandemia), non appare essere tanto grave da giustificare la risoluzione del rapporto.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la fondatezza solo parziale delle doglianze attoree e la condotta processuale corretta della parte intimata, che aveva saldato il debito già nella fase a cognizione sommaria.
PQM
- Rigetta la domanda di risoluzione del contratto;
- Compensa le spese di lite.
Trapani, 26/01/2024 Il giudice
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