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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 02.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 13026/2022 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Coluccia Luigi Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Lolli CP_1
Resistente
Oggetto: Reddito di cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.11.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, esponeva: -di aver presentato, in data 20.05.2022, domanda per l'erogazione del Reddito di Cittadinanza prot. CP_1
CP_ RDC-2022-5850817; -che l' con nota 24.11.2022, comunicava l'accoglimento di tale istanza, con decorrenza da giugno 2022; -che tuttavia, il 17.10.2022, riceveva per mail una comunicazione di sospensione del beneficio “per non correttezza del nucleo familiare monocomponente rispetto alla normativa CP_ ISEE”; -che a seguito di ricorso amministrativo, l' rispondeva che la prestazione era stata sospesa “in applicazione l'art. 2, comma 5, lett. b) D.L. n 4, convertito in L. n. 26/2019, che prevede che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate, risulta invece che i percettori di RDC che: e) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000€ (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni); f) non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51€ (per i soggetti di età compresa tra i 24 e i
26 anni). Tali condizioni, sulla base della normativa citata, precludono la possibilità di dichiarare un nucleo familiare “monocomponente” a sé.”
Ritenendo illegittima suddetta decisione, l'esponente conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di
Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro, l'ente previdenziale onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) riconoscere e dichiarare che il Sig. ha diritto di godere del Reddito di Parte_1
1 Cittadinanza previsto dal Decreto Legge 28/01/2019 n.4, convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019
n.26; b) dichiarare illegittimo il provvedimento di sospensione dell'erogazione delle prestazioni economiche previste dalla legge che ha istituito il Reddito di Cittadinanza adottato dall' c) ordinare all' di riattivare in CP_1 CP_1 favore del sig. il beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC dalla data di sospensione Parte_1
(ottobre 2022) in poi;
d) condannare l' al pagamento in favore del sig. del risarcimento CP_1 Parte_1 dei danni tutti subiti per l'illegittima sospensione del Reddito di Cittadinanza (RDC) dalla sospensione della prestazione alla effettiva riattivazione del beneficio economico erogato attraverso la Carta RDC. Quantificazione che sin da ora si chiede nella misura di € 495,00 al mese dalla sospensione fino all'effettiva riattivazione;
e/o in quella altra quantificazione maggiore o minore che il sig. Giudice riterrà opportuno quantificare in via equitativa;
e) condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di avvocato a Parte_2 favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio sostenendo che il ricorrente non aveva CP_1 allegato, né provato il possesso di tutti i requisiti di legge previsti per poter usufruire del diritto al reddito di cittadinanza, come specificato dalla normativa di settore ed, in particolare, esponeva che non possono costituire nucleo familiare monocomponente i percettori di reddito di cittadinanza che non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000,00 euro (per i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni) ovvero non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51 euro (per i soggetti compresi fra i 24 e i 26 anni).
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 2.04.2025 la causa è decisa con la presente sentenza
* * *
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Giova preliminarmente richiamare la disciplina di settore ossia il D.L. n. 4 del 28.01.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28.03.2019, che ha istituito a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
Per ciò che interessa al caso in esame, va richiamato l'art. 2, comma 5 del D.L. cit., che prevede che: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.
In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: ….
2 b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando
è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.”
Il D.P.C.M. n. 159/2013 prevede all'art. 3, comma 5 che: “Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori
e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.
Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato”.
Ai sensi dell'art. 12, co. 2, D.P. n. 917/86, come innovato dall'art. 1, comma 252, L. n. 205/2017
(legge di Bilancio 2018), è stato previsto che, a partire dal 2019, il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico “… Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.
Dal combinato disposto di tali disposizioni, si ricavano pertanto le condizioni che devono sussistere per qualificare il figlio maggiorenne (ma di età inferiore ai ventiquattro anni) come nucleo familiare a sé, tale dunque da legittimare la pretesa oggetto di causa.
*
Nel caso in esame, il ricorrente sostiene di aver diritto al reddito di cittadinanza per i nuclei monofamiliari essendo egli maggiorenne, non convivente con i genitori, non “fiscalmente” a carico” degli stessi, come da dichiarazioni dei redditi per gli anni 2020 e 2021 del padre Per_1
non coniugato e senza figli.
[...]
L'Istituto, invece, contesta al ricorrente che ai fini dell'ammissione al Reddito di cittadinanza rileva il nucleo familiare come definito ai fini ISEE per la cui composizione vale quanto stabilito dal
D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, all'articolo 3 che prevede che sulla base delle informazioni fornite al sistema ISEE da Agenzia delle Entrate non possono costituire nucleo familiare monocomponente i percettori di reddito di cittadinanza che “non dispongono di un reddito familiare superiore ai 4.000 €. (per
i soggetti maggiorenni di età inferiore ai 24 anni), non dispongono di un reddito familiare superiore ai 2.840,51 euro
(per i soggetti compresi fra i 24 e i 26 anni).
Ora nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente alla data di presentazione della domanda amministrativa avesse 22 anni e 1 mese, che fosse residente a [...] (indirizzo di diverso rispetto a quello della famiglia d'origine residente a [...]) e quindi non convivesse con i propri genitori (cfr. docc. 6 e 9 del ricorso).
Inoltre, è provato che il padre non ha beneficiato delle detrazioni fiscali per il Persona_1 figlio (cfr. docc. 7 e 8 del ricorso). Parte_1
Resta da verificare se il ricorrente (figlio che non superano 24 anni di età) è da considerarsi o meno a carico del nucleo familiare d'origine secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell'articolo
2, comma 5, del D.L. n. 4 del 28.01.2019 e dell'articolo 3, commi 1 e 2, del D.P.C.M. n. 159/2013.
3 Sul punto, è bene evidenziare che non è stato dimostrato in giudizio il reddito annuale percepito dal richiedente. Ed infatti, non risulta prodotto in atti alcun ISEE da cui desumere la sussistenza di redditi propri del ricorrente pari o superiori alla somma di euro 4.000,00 (importo rilevante per i soggetti di età inferiore ai 24 anni come previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. n. 159 del 05.12.2013) per poter essere considerati nucleo a sé.
Nella domanda di RdC il ricorrente dichiara “che all'atto della presente domanda è già stata presentata la
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE per il medesimo nucleo familiare per il quale si richiede il
RdC/PdC”, ma la stessa non viene prodotta in atti (doc. 1 del ricorso).
Inoltre, l'unico riferimento al reddito del ricorrente è contenuto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 152 disp. att. C.p.c. dalla quale si ricava un reddito personale relativo all'anno
2021 pari a zero (doc. dichiarazione - 152 allegata al ricorso).
Emerge dalla stessa documentazione versata in atti che il ricorrente infra-ventiquattrenne ha pacificamente maturato redditi in misura inferiore alla soglia normativamente prevista di euro 4.000
e deve pertanto considerarsi come figlio a carico dei propri genitori (anche se con loro non convivente e sebbene questi ultimi non avesse più operato la relativa detrazione fiscale), e non invece come nucleo familiare autonomo.
Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Lecce, 02.04.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
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