Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero RG 2448/2017 avente ad oggetto “vendita di cose mobili" vertente
TRA
Parte 1 rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Murano e Vincenzo
Paolino, con studio in Rionero in Vulture ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
E
Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Dibattista e Silvano Sabia, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Sabia, giusta mandato depositato in uno con la comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata l'1.7.2022;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Parte 1 conveniva in giudizioCon atto di citazione, ritualmente notificato,
Controparte_1 al fine di accertare l'illegittimità della condotta dalla stessa tenuta in occasione dell'acquisto della autovettura usata BMW D 320 Touring, targata DM 493PW al prezzo complessivo di € 7.500,00 e, per l'effetto, di ridurre il prezzo convenuto ad € 3.500,00 con condanna della medesima alla restituzione in suo favore della somma di € 4.000,00 oltre interessi legali dalla data del 19.10.2016 al saldo, nonché la somma di € 1956,97 a titolo di danno per l'importo corrisposto alla autofficina Persona 1 , oltre interessi legali, dall'esborso 10.2.2017 al saldo per un totale di € 5.956,97, و
con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda, l'attore allegava di avere acquistato in data 19.10.2016 presso
Controparte_1 l'autovettura usata BMW 320 D Touring per l'importo di € 7.500,00 dei quali €
che immediatamente aveva rilevato una serie di problemi tempestivamente segnalati alla concessionaria la quale ritirava il mezzo per portarlo presso una diversa autofficina in Pontecagnano per la riparazione;
che, tuttavia, l'auto continuava a presentare malfunzionamenti, tanto che era costretto a rivolgersi alla officina PE 1 per ulteriori interventi;
che egli si avvedeva che l'auto, contrariamente a quanto dichiarato dal venditore, risultava avere percorso oltre 360.000 km. anziché 184.200 km, come indicato in contratto;
che, difatti, sulla centralina ABS era indicato il chilometraggio complessivo in 362.210 km;
che tanto risultava anche dalla consulenza tecnica di parte depositata in atti;
che egli era stato costretto a pagare all'officina PE 1 la somma di € 1956,97 come da fattura n. 3/2017; che a nulla erano valsi i solleciti rivolti alla concessionaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che contestava in ogni punto le allegazioni dell'attore, ivi compresa la fattura depositata in atti, eccependo che le condizioni della vettura usata erano esattamente a conoscenza dell'acquirente, tanto che gli interventi eseguiti erano coerenti con quelli riportati nel certificato di conformità del 24.10.2016, sottoscritto dalle parti;
che, pertanto, l'acquirente aveva acquistato una autovettura corrispondente allo stato della stessa, come rappresentato dal venditore.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
1. La disciplina applicabile.
In diritto, trattandosi di contratto di compravendita di bene mobile intervenuto tra professionista e consumatore, trova applicazione, alla controversia, l'art. 129 del D.Lgs. 206/2005, il quale, nel testo applicabile ratione temporis prevede che “1. Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:
a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore...".
L'art. 130 del medesimo decreto legislativo prevede a sua volta che: " 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.
2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione...".
L'attore allega un difetto di conformità dell'autovettura acquistata, in particolare consistente nella significativa discrepanza tra il chilometraggio indicato dal venditore nel contratto di compravendita con contestuale permuta, e chilometraggio effettivo, con conseguente coerenza delle condizioni di usura del mezzo non con il chilometraggio dichiarato, ma con quello, significativamente superiore, che lo stesso sostiene di avere accertato.
2. Il quadro probatorio e l'analisi della domanda attorea.
In fatto, le parti, in data 19.10.2016, stipulavano contratto di compravendita avente ad oggetto un'autovettura usata modello BMW 320 D Touring con anno di immatricolazione 2006, le cui caratteristiche erano puntualmente descritte, in termini di stato del mezzo e conseguenti necessità od opportunità di interventi di assistenza e manutenzione, nel certificato di conformità che era sottoscritto dalle parti.
Nel contratto, si legge che il veicolo aveva percorso, alla data di consegna all'acquirente, km. 184.200.
Nel certificato allegato sono in dettaglio riportati gli interventi manutentivi da eseguire sul mezzo, distinti in "interventi consigliati” ed in “interventi necessari".
Era anche depositato il precedente contratto, di permuta, con il quale il precedente proprietario,
ER 2 dichiarava di avere permutato l'auto che, alla data del 27.8.2015, aveva chilometraggio percorso pari a 183.295.
'In detto contratto, che era sottoscritto dal precedente proprietario e da CP_1 si dava atto che tale chilometraggio era stato " dichiarato" dal venditore, che sottoscriveva il testo contrattuale.
L'attore ha depositato in giudizio una consulenza tecnica che, a seguito dell'esame del veicolo, questo condotto nel 2017, rilevava che dalla centralina ABS era indentificato quale chilometraggio il valore di 362.210 km. difforme dalla lettura del quadro degli strumenti riportante, come dato, km. 186.851. 66A detta del CTP, lo stato di alcune componenti dell'autovettura avevano un grado di usura elevatissimo rispetto al chilometraggio raffigurato nel display" in sostanza trovando conferma l'allegazione centrale che sorregge la domanda dell'attore.
L'attore depositava anche una dichiarazione a firma di Persona 2 ovvero il precedente proprietario del veicolo, il quale dichiarava che “al momento della vendita... i chilometri percorsi erano oltre 300.000 e che al momento della cessione dell'auto era stato consegnato anche il libretto dei tagliandi”.
Era anche depositato un documento denominato “estratto dei tagliandi eseguiti sul mezzo" nel quale alla data del 30.10.2014 i chilometri percorsi dal mezzo sarebbero stati pari a 318.729 chilometri.
-Si osserva - ed il dato sarà esaminato anche dal CTU- come in corrispondenza delle altre verifiche/ tagliandi che pure compaiono sul documento, non è indicato alcun chilometraggio, dato che compare solo di fianco al controllo del 2014.
ER 2 escusso all'udienza del 9.10.2020 in qualità di testimone, confermava il contenuto della dichiarazione, in particolare dichiarando che: l'auto al momento della consegna a cui egli aveva anche consegnato il libretto dei tagliandi eseguiti, era di circa 300.000CP 1 chilometri.
Per 2 dichiarava in udienza che aveva sottoscritto la proposta di vendita il 24.8.2015 ma che non aveva sottoscritto alcuna diversa dichiarazione. (verbale di udienza del 9.10.2020) Testimone 1 il quale era stato presente al momento della stipula del contratto, Il teste confermava che dopo qualche giorno dalla consegna la vettura aveva manifestato problemi nel filtro :
antiparticolato e nell'impianto di riscaldamento;
che l'officina presso la quale il mezzo era stato portato dalla concessionaria riferiva di non avere potuto riparare i guasti;
che l'attore, persistendo i problemi si rivolgeva a diverse officine;
che la concessionaria aveva riferito all'acquirente che avrebbe consegnato il libretto dei tagliandi, per poi riferire che il precedente proprietario (cioè Per 2 ) non aveva mai provveduto alla consegna. (verbale di udienza del 9.10.20202)
Il teste ER 1 , titolare della omonima autofficina, riferiva di avere emesso la fattura per lavori di riparazione depositata dall'attore in giudizio, la quale riporta un totale, pagato per interventi di riparazione e sostituzione, di € 1.956,27. (verbale di udienza del 30.3.2022)
3. La consulenza tecnica di ufficio.
Sulla scorta dell'insieme dei predetti dati, a tratti piuttosto contraddittori ( si pensi alla scarsissima attendibilità del teste PE_2 che nel 2015 sottoscriveva il contratto con l'indicazione del chilometri in 183.295 e poi in udienza riferiva che i chilometri erano in realtà 300.000) si disponeva la nomina di un CTU, il quale accertasse – poiché questo è il dato dirimente - se effettivamente fosse possibile ritenere corretto il procedimento seguito dal CTP, e se l'autovettura al momento dell'acquisto presentasse un effettivo chilometraggio superiore rispetto a quanto dichiarato e convenuto.
Il dato è dirimente perché l'attore sostiene che le condizioni dell'auto ed i difetti riscontrati non sarebbero stati coerenti con il certificato di conformità, e neanche con il chilometraggio indicato nel contratto del 2015, ma con uno stato di usura diverso e decisamente maggiore.
'La CTU era espletata da un ingegnere meccanico, dottor ER 3 il quale sconfessava completamente l'assunto centrale sul quale la domanda dell'attore si fonda, ovvero che la convenuta avesse venduto all'attore un bene difforme rispetto alle caratteristiche convenute e promesse.
Sostiene il CTU: "il procedimento seguito dal CTP di parte attrice risulta tecnicamente non corretto ed in completo in quanto non è stata effettuata una verifica diagnostica sulla chiave transpoder per controprova su quanto letto all'epoca sul quadro strumentale.. non è stata effettuata una verifica diagnostica su data base esterno internet per controprova di quanto letto all'epoca sul quadro strumenti del veicolo e di quanto letto sulla centralina ABS...".
In merito alla valenza dimostrativa del tagliando eseguito il 30.10.2014 dal precedente proprietario, il CTU rilevava, significativamente, che tale tagliando non riportava sul 66
ER 2
tagliando antifalsificazione attaccato sul retro della carta di circolazione il chilometraggio totale come si evince dalla schermata estrapolata dalla copia del retro della carta di circolazione inserita nel fascicolo in atti".
In merito alla coerenza dei problemi tecnici rilevati sulla autovettura dall'attore, il CTU accertava e dichiarava che essi erano coerenti con il chilometraggio verificato fisicamente in sede di prova il giorno
6.5.2024 pari a km. 207.475 totali. ( va rimarcato come l'attore, che nel frattempo ha rivenduto al vettura, dopo l'acquisto abbia dichiarato di aver utilizzato il mezzo)
La metodologia seguita dal CTU appare corretta ed approfondita, laddove egli individuava il chilometraggio percorso dal mezzo non solo attraverso il controllo visivo sul quadro strumenti di bordo, che segnava 207.475 km., ma poi confrontava questo con l'ulteriore dato (per riscontrarne l'attendibilità) ricavato dall'inserimento della chiave transponder di accensione del veicolo ed infine con la risultante dell'ulteriore controllo strumentale con apparecchio di diagnosi “connex" collegato alla presa OBD del veicolo.
Il CTU, dopo avere puntualmente confutato le osservazioni della parte attrice, stigmatizzando anche il mancato deposito in atti di documenti riportati solo al CTU in sede di osservazioni alla relazione, dava anche atto del valore di mercato dell'autoveicolo alla data dell'acquisto, circostanza che tuttavia non appare assolutamente rilevante ai fini del decidere.
Conclusivamente, la CTU, condotta da soggetto altamente specializzato, con metodo privo di vizi logici e metodologici, ha sconfessato le allegazioni dell'attore, evidenziando la non correttezza dell'elaborato depositato dal consulente di parte, con la conseguenza che la domanda non può che essere rigettata.
D'altronde, ed il dato è di palese significato anche per il non esperto, il certificato di conformità sottoscritto dall'attore al momento della consegna del mezzo rende evidente quali fossero le condizioni di vetustà e di usura dello stesso.
A titolo esemplificativo erano indicati come interventi necessari: pompa iniezione, iniettori, catena di distribuzione, impianto di scarico, giunti e semiassi, volano, cuscinetti ruote, scatola guida (meccanica, idraulica ed elettrica) alternatore, motorino di avviamento, batteria.
Erano indicati come consigliati interventi su: impianto di riscaldamento, condizionatore, cambio, turbocompressore, differenziale, albero di trasmissione motore, impianto di raffreddamento.
Se si confrontano gli interventi indicati nel certificato come necessari a consigliati con quelli che in citazione l'attore sostiene di aver fatto eseguire dall'officina di sua fiducia, emerge come in larga parte essi corrispondano, dal che discende che l'acquirente ha semplicemente eseguito interventi indicati dal venditore come necessari o solo consigliati.
Conclusivamente, non si ritiene che il concessionario abbia consegnato all'attore un bene non conforme rispetto alla descrizione di cui al contratto ed al certificato di conformità, entrambi sottoscritti dal primo.
4. Conclusioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno pertanto poste a carico dell'attore ed in favore della parte convenuta.
Esse sono liquidate in € 3.500,00oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, facendo applicazione: del valore della causa, della sua natura, delle attività processuali in concreto svolte, dei criteri di cui ai dd. mm. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, applicando i parametri tariffari in somma sostanzialmente pari alla media tra minimi e medi di tariffa in ragione del livello non particolarmente elevato delle questioni giuridiche affrontate.
Ne va disposto il pagamento in favore dei procuratori costituiti, per fattone anticipo.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
Controparte_1 ogni altra domanda, eccezione e Parte 1 nei confronti di deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore dei procuratori costituiti, per fattone anticipo;
3) Pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte attrice.
Potenza, 15.3.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro